Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1749 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1749 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. GHIZZONI ELISA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. AZZOLINI VALTER Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
1. affido condiviso della figlia , minorenne, ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
2. collocamento alternato o paritario delle figlie a settimane alterne presso ciascun genitore, fatta salva la facoltà delle stesse di rientrare presso l'abitazione della madre nella settimana di competenza del padre per il solo pernotto e comunque dopo cena. Per le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie per un periodo continuativo di 15 giorni, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie: le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre alle ore 12.00, ovvero dal 31 dicembre alle ore 12.00 alla ripresa scolastica. Per le vacanze di Pasqua le figlie staranno con ciascuno dei genitori ad anni alterni il sabato, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di mancato accordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
3. mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza delle figlie presso di sé. Il genitore dovrà provvedere nella
4. i genitori sosterranno le spese straordinarie delle figlie e Per_2
in ragione del 50% ciascuno;
Per_1
l'assegno unico corrisposto dall'Inps per le figlie e Per_2 Per_1 verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
6. le parti si impegnano reciprocamente a dare esecuzione alle obbligazioni assunte con buona fede e correttezza;
7. spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità del figlio. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-regola l'affidamento e il mantenimento della prole in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 7/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli