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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 479/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, ricorrente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
[...]
Controparte_3
CP_4 Controparte_5
CP_6 CP_7 CP_4
Controparte_8
Controparte_9 CP_10
Controparte_11 CP_12 Con
CP_14
CP_15 CP_6
CP_16 CP_17 CP_6
CP_18 [...]
Controparte_19
Controparte_20
CP_21
Controparte_22
CP_23 CP_24
[...] CP_25
[...] [...]
CP_26
Controparte_27 CP_28
CP_29 CP_28
CP_30 CP_31 Controparte_32
[...] Controparte_33 CP_34
[...] CP_35
[...] CP_36
Controparte_37
CP_38
Controparte_39
CP_40 CP_41
[...]
Controparte_42
CP_43 CP_44 [...]
CP_45 CP_8 CP_46
[...] [...]
CP_47 CP_48 CP_49
CP_50 Controparte_51 CP_52
CP_53 CP_54 CP_55 CP_56
CP_57
CP_58 CP_11 CP_59 CP_60
CP_61 CP_62
[...] CP_63
[...] CP_64 CP_65
[...] CP_66
CP_67 CP_11 CP_8 CP_68
CP_69
CP_70 CP_71 CP_72
CP_73 CP_74 CP_75
CP_64 CP_76 CP_77
CP_64 CP_78 CP_79
CP_80 CP_81 CP_82
CP_83
Controparte_84
[...] CP_85 CP_86
pag. 2/12
CP_87 [...]
CP_88 [...]
Controparte_89 CP_90
[...] Controparte_91
[...] CP_92
[...] CP_93
[...] CP_94
CP_95 [...]
CP_96
Controparte_97
CP_98
CP_99 CP_100
[...] CP_101
CP_102 [...]
CP_103 CP_104
[...] CP_105
CP_106 Controparte_107
CP_108 CP_109 CP_110
CP_111 CP_112
CP_113
CP_114
Controparte_115
Controparte_116
CP_117 CP_118 CP_12
CP_119
CP_121 Controparte_122
CP_90 CP_89
CP_123 CP_124
[...] CP_88
CP_123 [...]
CP_125 CP_126
CP_127 CP_18 [...]
CP_128
[...] [...]
Controparte_129
[...] CP_130
[...] CP_131
[...] Controparte_132
[...] [...]
CP_133
Controparte_134
[...] Controparte_135
[...]
[...] [...]
CP_136
pag. 3/12
CP_137 resistenti
OGGETTO: espropriazione
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via principale
- previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento della Commissione Espropri della Città Metropolitana di con CP_2 provvedimento n. 2/2024, adottato in data 15.1.2024, relazione di stima per la pratica MI1090, di cui alla nota prot. 9211 del 18.1.2024, per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo e nella presente nota autorizzata, accertare e dichiarare che le indennità di esproprio, di occupazione temporanea e occupazione d'urgenza da corrispondere per la pratica MI1090 sono pari alla misura stabilita da ovvero a complessivi Euro Parte_1
5.954,17;
- accertare e dichiarare che nulla deve oltre al Parte_1 predetto importo di Euro 5.954,17 a titolo di indennità di esproprio, di occupazione temporanea e occupazione d'urgenza per la pratica MI1090; in via subordinata,
- previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento della Commissione Espropri della Città Metropolitana di con CP_2 provvedimento n. 2/2024, adottato in data 15.1.2024, relazione di stima per la pratica MI1090, di cui alla nota prot. 9211 del 18.1.2024, determinare e dichiarare il giusto indennizzo da corrispondere a titolo di indennità di esproprio, di occupazione temporanea e occupazione d'urgenza per la pratica MI1090 e comunque accertare e dichiarare che Parte_1 nulla deve oltre all'importo ritenuto di giustizia.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia – in unico grado - concerne l'opposizione proposta da (da ora solo ) alla stima Parte_1 Parte_1 dell'indennità di espropriazione come determinata dalla Commissione Espropri della Città metropolitana di (di seguito, brevius, CP_2
COMMISSIONE) in relazione a un'area del tratto autostradale tra viale Certosa di e lo svincolo di Sesto San Giovanni. CP_2
Il ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e art. 29 d.lgs. n. 150/2011 Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e art. 29 d.lgs. n. 150/2011, (di seguito anche solo “ ) ha Parte_1 Parte_1 citato in giudizio 106 convenuti (rimasti contumaci), opponendosi alla stima di indennità/indennizzo ex art. 41 d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., determinata dalla Commissione Espropri della Città metropolitana di con CP_2
pag. 4/12 provvedimento n. 2/2024 del 15.01.2024 nell'ambito della procedura espropriativa connessa all'intervento di potenziamento della IV° corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra Svincolo di Viale Certosa e Svincolo di Sesto San Giovanni, nonché per l'accertamento e la determinazione delle indennità ex artt. 32, 33, 37, 40, 49 e 50 d.P.R. n. 327/2001 relative alla predetta pratica espropriativa MI1090. La ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver assunto il ruolo di concessionaria di per la costruzione CP_138
e l'esercizio dell'autostrada A4 – Brescia ai sensi della Convenzione CP_2
Unica del 12.10.2007, approvata con legge n. 101/2008;
- di essere delegata, in qualità di concessionaria, a emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, nonché tutte le attività al riguardo previste dal d.P.R. n. 327/2001;
- di aver avviato il procedimento d'esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dell'opera a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- che in data 15.03.2022 venivano depositate, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di CP_2
l'indennità di espropriazione provvisoriamente determinata e la relativa indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, per un importo complessivo di € 5.954,17 (cfr. doc. 7);
- che in data 15.03.2023 interveniva il decreto di esproprio n. 11355 (cfr. doc. 8);
- di aver chiesto alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni della Città metropolitana di , con comunicazione n. 6615 del 06.04.2023, la CP_2 determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21, comma 15, del d.P.R. n. 327/2001 per “22 ditte proprietarie” (cfr. doc. 9);
- che all'esito del predetto procedimento, con provvedimento n. 2 del 2024 adottato il 15.01.2024, la Commissione Espropri della Città metropolitana di
, con relazione di stima per la pratica MI1090 di cui alla nota prot. CP_2
9211 del 18.01.2024, determinava ex art. 41 d.P.R. n. 327/01 e s.m.i. le indennità complessivamente dovute in € 32.125,00 (cfr. docc. 10a e 10b);
- di non ritenere adeguate le indennità rideterminate dalla Commissione Espropri, in quanto non coerenti con la disciplina legale e con i valori di mercato. In particolare, nel proprio ricorso ha lamentato la violazione e Parte_1 falsa applicazione degli artt. 24 e 42 Cost., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32,33,37, 40, 49 e 50 d.P.R. n. 327/2001, l'erroneità della valutazione e conseguente quantificazione operata dalla Commissione
pag. 5/12 Provinciale Espropri di , nonché la relativa illogicità, contraddittorietà CP_2
e assoluta carenza di motivazione. Specificamente, ha esposto che:
- nel caso di specie, la procedura espropriativa riguarda un'area pertinenziale;
quindi, la liquidazione del relativo indennizzo deve essere effettuata con riguardo ai criteri previsti dagli artt. 38 e 40 d.P.R. n. 327/2001, a seconda che tale area possieda autonome potenzialità di sfruttamento edificatorio oppure sia interessata da vincoli di inedificabilità;
- l'area di cui si discute - insistente sul foglio 36 mappale le 185-61 ora 188- 198-185-61 per una superficie totale di 155 mq (di cui 45 mq oggetto di occupazione permanente e 110 mq oggetto di sola occupazione temporanea)
- risulta area pertinenziale a verde di fabbricati, già rientrate in fascia di rispetto autostradale e, quindi, già soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta;
- la Commissione Espropri ha sovrastimato l'indennità, riconoscendo un valore unitario di € 300,00 al metro quadrato, utilizzando criteri inattendibili e trascurando che le aree di cui si discute sono inedificabili e che, in virtù dei vincoli esistenti e delle fasce di rispetto, le potenzialità edificatorie sono in concreto inesistenti1;
- il valore unitario riconosciuto dalla Commissione non appare coerente né con il mercato di riferimento, né con le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 13), le quali consentirebbero un indice di valorizzazione del 25% per cantine, soffitti e assimilati, ma non per “aree pertinenziali” a verde (come nel caso di specie);
- l'assoluto difetto di motivazione della relazione peritale, oggetto di ricorso, atteso che la Commissione non ha indicato adeguati elementi che consentono di comprendere i presupposti e/o l'iter logico argomentativo sulla scorta del quale ha determinato un valore unitario di € 300 al metro quadrato, applicando irragionevolmente un coefficiente d'indicizzazione del 25%.
pag. 6/12 Pertanto, ha concluso, chiedendo: i) in via principale, previo Parte_1 annullamento e/o disapplicazione del provvedimento della Commissione Espropri n. 2/2024, di accertare e dichiarare che le indennità di esproprio, di occupazione temporanea e occupazione d'urgenza da corrispondere per la pratica MI1090 sono pari alla misura stabilita dalla ricorrente, ovvero a complessivi € 5.954,17 e che la stessa nulla deve oltre al predetto importo;
ii) in via subordinata, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento n. 2/2024, di determinare e dichiarare il giusto indennizzo dovuto da a titolo di indennità di esproprio, di occupazione Parte_1 temporanea e occupazione d'urgenza e, comunque, di accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve oltre all'importo ritenuto di giustizia;
iii) in via istruttoria, di ammettere consulenza tecnica d'ufficio; iv) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. All'udienza del 9 ottobre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti dei convenuti , Controparte_139 CP_140 [...]
e . CP_141 Parte_2
Non si è costituito alcuno dei restanti convenuti nonostante la regolarità della notifica. Questi vanno conseguentemente dichiarati contumaci. A seguito dell'ammissione di CTU, il Presidente istruttore, all'udienza del 09.10.2024, ha posto al consulente nominato Dott. Arch. Persona_1
il seguente quesito: “Dica il ctu, esaminati gli atti e i documenti di
[...] causa, effettuati i sopralluoghi del caso, compiuti tutti gli accertamenti necessari ed opportuni, anche eventualmente mediante accessi presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti di parte, individuati e descritti i beni interessati dalla vicenda per cui è causa, quale sia il giusto ammontare delle indennità dovute, a qualsiasi titolo (espropriazione, asservimento, occupazione), da alla proprietà, e ciò tenendo Parte_1 conto di tutti i criteri di legge, di eventuali vincoli di inedificabilità e di tutte le circostanze del caso concreto (valore venale, natura e destinazione dei beni, loro mercato, caratteristiche, conformazione e contesto, eventuali reliquati e diminuzione di valore, ecc.)”. In data 14.01.2025, il CTU nominato ha provveduto a depositare il proprio elaborato peritale, nel quale ha così concluso:
pag. 7/12 All'udienza del 05.03.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato di non avere osservazioni in relazione alla CTU depositata. Nella stessa udienza, il nuovo Presidente istruttore a cui la causa è stata assegnata ha sottoposto al contraddittorio la questione della tempestività del ricorso rinviando la causa per la discussione conclusiva. In data 14.04.2025 ha depositato relativa nota autorizzata, nella Parte_1 quale ha precisato:
- che il provvedimento n. 2/2024 opposto, adottato il 15.01.2024, è stato notificato ad unitamente alla stima peritale relativa alla pratica Parte_1
MI1090, mediante posta elettronica certificata in data 18.01.2024;
- di aver proposto il ricorso per opposizione alla stima il 19.02.2024;
- che dal momento della notifica decorre il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 29, co. 3, d.lgs. 150/20112;
- che, nel caso di specie, essendo stata fata la notifica ad il Parte_1
18.01.2024, il termine di proposizione del ricorso scadeva il 19.02.2024 (infatti il 17.02.2024 cadeva di sabato e il termine, pertanto, è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, cioè lunedì
19.02.204, ai sensi dell'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.);
- che, quindi, il ricorso depositato il data 19.02.2024 risulta proposto tempestivamente.
pag. 8/12 ha allegato alla predetta memoria autorizzata anche i docc. Parte_1
17 (messaggio di posta elettronica certificata del 18 gennaio 2024 (con i relativi allegati), con cui la Città Metropolitana di Milano ha notificato ad il provvedimento n. 2/2024 della Commissione Parte_1
Espropri, adottato in data 15 gennaio 2024, unitamente alle relazioni di stima relative alle pratiche MI1090, MI969A, MI969B, MI965B, MI965C, MI968, MI962) e 18 (nota prot. della Città Metropolitana di Milano n. 9211 del 18 gennaio 2024, allegata alla predetta PEC del 18 gennaio 2024, contenente il provvedimento n. 2/2024 e le menzionate relazioni di stima, tra cui quella relativa alla pratica oggetto del presente giudizio MI1090).
^*^*^ Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che l'opposizione sia fondata. Il ricorso è tempestivo. L'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 150/2011 dispone che
“L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”. Ed infatti:
- il decreto di esproprio veniva notificato a mezzo raccomandata postale il 27.06.2023 con avvenuta consegna il 30.06.2023;
- la stima peritale relativa alla pratica MI1090 veniva notificata ad mediante PEC in data 18.01.2024; Parte_1
- essendo la notifica della stima peritale successiva alla notifica del decreto di esproprio, si deve considerare il 18.01.2024 come dies a quo da cui far decorrere i 30 giorni per la proposizione dell'opposizione;
- pertanto, è corretto quanto precisato da nella memoria Parte_1 autorizzata del 14.04.2025 nella quale è stato specificato che il termine di proposizione del ricorso scadeva il 19.02.2024 (infatti il 17.02.2024 cadeva di sabato e il termine, pertanto, è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, cioè lunedì 19.02.204, ai sensi dell'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.);
- parte ricorrente ha proposto ricorso in data 19.02.2024 (data iscrizione a ruolo 19.02 2024), e dunque tempestivamente entro il termine di legge;
Con riguardo all'indennità, deve rilevarsi, alla luce delle corrette osservazioni compiute in ricorso e del contenuto della relazione peritale avente motivazione lineare, esente da incongruenze logiche ed errori in fatto e dunque condivisibile, che l'indennità di esproprio è stata quantificata erroneamente in € 32.125,00 dalla COMMISSIONE. In base alle risultanze pag. 9/12 della relazione di consulenza tecnica, l'indennità deve essere quantificata in
€ 5.954,17 così come richiesto dalla ricorrente Parte_1
In dettaglio, il CTU ha preso come riferimento per la determinazione del quantum:
-sia il titolo dell'occupazione, indicato nella tabella a pag. 5
-sia la data di riferimento per la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 32, primo comma,TUE (emanazione del decreto di esproprio);
-sia i dati OMI relativi all'area in considerazione, riportati nella tabella a pag. 7:
pag. 10/12 ha quindi osservato che il più probabile valore in edilizia residenziale pubblica sia € 1.300,'00 dalla quale si deve detrarre la somma di € 1.086,00 per devalutazione all'anno 2016 e l'8% per la condizione di fatiscenza;
la costruzione ha valore di € 1.000,00 al mq, da cui va dedotto il costo di costruzione per edilizia economica popolare di € 950,00 al mq per l'arco temporale considerato, sicché per il periodo in esame rimane il valore del terreno di € 50,00 al mq. Considerando poi le opere di mitigazione per CP_14 l'abbattimento acustico effettuate da il CTU conclude che l'indennità di esproprio è pari a € 2.250,00 (50,00 x mq 45 = 2.250,00) a cui va aggiunta la quota calcolata per l'occupazione temporanea, per il totale di € 5.954,17, Contro pari alla somma indicata da e già depositata al Parte_1
Alla luce dei rilievi che precedono, in accoglimento dell'opposizione, l'indennità di esproprio va determinata in € 5.954,17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle questioni trattate. Vanno poste a carico dei resistenti anche le spese di CTU – come liquidate in corso di causa - ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico arch. . Persona_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 promosso dalla ricorrente così decide: Parte_1
1) in accoglimento del ricorso, accerta le indennità complessivamente dovute per l'occupazione temporanea e per l'esproprio per cui è causa in complessivi euro € 5.954,17;
3) condanna i resistenti a rifondere alla ricorrente Parte_1
le spese di lite liquidate nell'importo di € 3.000,00 per
[...] compenso, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e
C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico arch. . Persona_1
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 11/12 pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 richiama a tal proposito il principio secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il Parte_1 vincolo legislativamente imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, sicché, ai fini delle determinazione dell'indennità di esproprio, e indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è predicabile la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza che assuma rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione d'interesse pubblico data al bene sottratto al privato non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del servizio cui l'opera è destinata (Cass., 21 dicembre 2015, n. 25668; Cass., 25 agosto 2006, n. 18544). Trattasi di limitazioni legali della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidenti sul valore del bene e non suscettibili di deroghe di fatto neppure da parte degli strumenti urbanistici (v. Cass., 1.12.2011, n. 25718). 2 “L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”.