Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 20/3/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 13.14), ha pronunciato dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1147 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
Parte 1 ( P.IVA 1 ) rappresentata e difesa dall'avv.
Renato Chiaranti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni in via Armellini, giusta delega in atti
Attrice/opponente
E
Controparte_1 P.I: P.IVA 2 rappresentata e difesa dall' avv. Maria
Cimino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soveria Mannelli (Cz) Via
Colicella n.2, giusta delega in atti
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'20.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte 1 ha evocato per ivi sentirein giudizio davanti all'intestato Tribunale la Controparte 1
accogliere le seguenti conclusioni: "piaccia al Tribunale di Terni, previa sospensione della efficacia del titolo esecutivo: - Dichiarare che il decreto ingiuntivo in forza del quale la SC procede è inefficace poiché non notificato alla opponente nel termine di cui all'art. 644
C.P.C. Dichiarare nullo e/o privo di effetti l'opposto precetto in quanto intimato in forza di
-
titolo inefficace.
4 - Occorrendo, sentire dichiarare che parte opponente nulla deve alla opposta per alcun titolo o ragione. - Condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze professionali di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario"
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
Parte 1 un documentoin data 27.03.2024 è stato notificato alla denominato "ricorso per ingiunzione” con in calce un decreto privo di ogni riferimento e sottoscrizione;
la assoluta mancanza di indicazione degli elementi essenziali dell'atto rende nullo il decreto ingiuntivo;
in data 01 luglio 2024, la Controparte_1 ha notificato atto di precetto per € 14.465,35, tuttavia, stante la mancanza di notifica del decreto ingiuntivo, in quanto è stata notificato solamente un documento privo degli elementi essenziali, il titolo è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. e l'intimazione contenuta nell'atto di precetto deve ritenersi nulla e priva di effetti poiché fondata su un titolo divenuto inefficace;
è stata richiesta l'immediata sospensione della efficacia del titolo posto a fondamento del precetto poiché inefficace in quanto on notificato alla parte ingiunta nei termini di legge.
La convenuta si è costituita con comparsa depositata il 31.8.2024 rassegnando le seguenti conclusioni: "Nel merito della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per tutte le argomentazioni sopra esposte e soprattutto per l'ulteriore danno economico che ne deriverebbe alla ditta opposta nel vedere pregiudicata e ritardata ingiustificatamente l'esecuzione forzosa avviata per soddisfare le proprie ragioni si insite nel rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata da controparte. Nel merito
Rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi spiegati in narrativa, con conseguente conferma in toto della validità ed efficacia del ricorso per decreto ingiuntivo con annesso decreto di accoglimento notificato in data 27 marzo 2024 alla Parte 1 e conseguentemente confermare l'atto di precetto impugnato. - riconoscere sussistente la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c in capo alla ditta opponente perché ha incardinato un giudizio di cognizione ordinaria senza provare quanto apoditticamente asserito e col solo fine di esimersi dalle proprie responsabilità debitorie contratte con la ditta Controparte 1 e ritardare l'esecuzione avviata con conseguente riconoscimento e ristoro del danno subito a favore del mio assistito nella somma simbolica complessiva pari ad ulteriori € 1000,00 o nella somma che il Giudicante riterrà opportuna e di giustizia in base al suo prudente apprezzamento. -condannare altresì l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio"
Con ordinanza riservata emessa in esito all'udienza del 12.9.2024 (fissata per la valutazione in contraddittorio tra le parti la sospensione dell'efficacia del titolo) è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Con ordinanza riservata del 6.2.2025, emessa in esito all'udienza del 14.1.2025, è stata fissata l'udienza del 20.3.2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza del 20.3.2025, ascoltate le conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Dall'esame della documentazione versata in atti da parte convenuta, infatti, si evince che in data 27.03.2024 non è stato notificato un decreto privo di ogni riferimento e sottoscrizione, ma il decreto di accoglimento n. 178/2024 reso dal giudice in data 22.03.2024, il quale risulta chiaramente tra gli allegati alla pec inviata alla Parte 1 in data 27.03.2024.
Pertanto, non può ritenersi nullo il decreto ingiuntivo in quanto risulta correttamente notificato il provvedimento emesso dal Giudice e tutta la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, compreso il modello del decreto di accoglimento da compilare a cui erroneamente ha fatto esclusivo riferimento l'odierna attrice.
Allo stesso modo, devono ritenersi ritualmente osservati i termini di cui all'art. 644 cpc poiché il decreto di accoglimento è stato emesso dal Giudice il 22.03.24 e notificato alla ditta
Parte 1 entro 5 giorni dalla sua emissione il 27.3.2024.
Per tali ragioni, deve essere rigettata l'opposizione in quanto i titoli esecutivi maturati dalla [...]
Controparte 1 sono tutti validi ed efficaci e possono essere portati ad esecuzione forzata.
Quanto alla condanna ex 96 cpc per "responsabilità aggravata", come è noto, la ratio della norma è quella di sanzionare la condotta scorretta, e quindi illecita, della parte che pur sapendo di essere nel torto, comunque agisce o resiste in giudizio con mala fede oppure della parte che, pur potendosi avvedere con la minima diligenza dell'infondatezza delle proprie ragioni, ugualmente agisce o resiste in giudizio (colpa grave).
In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione".
Venendo al caso di specie, quindi, deve ritenersi che la condotta processuale tenuta dall'odierna attrice debba ritenersi connotata da profili di colpa, avendo quest'ultima agito in giudizio nonostante la evidente infondatezza della propria domanda.
Nel dettaglio, la condotta gravemente colposa si evince dal fatto che l'attrice ha affermato di aver ricevuto un decreto ingiuntivo privo degli elementi essenziali, circostanza non vera, in quanto, come dimostrato dall'odierna convenuta, quest'ultima aveva correttamente inviato una pec in cui risultava allegato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice il 22.3.2024, completo in tutti i suoi elementi essenziali, notifica che si era perfezionata nei termini di cui all'art 644 cpc, ragione per cui non sussisteva nessuno dei profili di nullità dalla stessa dedotti. Questa affermazione viene corroborata dal fatto che tra le parti era intercorsa anche una corrispondenza per la definizione bonaria della vicenda, pertanto, l'attrice era perfettamente consapevole dell'esistenza di un proprio debito nei confronti dell'odierna convenuta, circostanza che viene, invece, negata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Quanto alla determinazione dell'importo, questo deve essere parametrato alle spese generali in applicazione del principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17902 del 2019 secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza".
In definitiva, quindi, parte attrice viene condannata condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di € 600,00 (circa 1/3 delle spese generali) oltre interessi dalla decisione e fino al saldo ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
Le spese di lite, anche quelle relative alla precedente fase cautelare, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore (scaglione da € 5.2001,00 a €
26.000,00) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte_1
[...] ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda e conferma il precetto opposto;
Parte 1 al pagamento in favore della [...] condanna della somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma III Controparte_1
c.p.c., oltre interessi dalla decisione e fino al saldo condanna Parte 1 alla rifusione in favore di [...]
CP 1 delle spese processuali, che liquida in € 800 (fase cautelare) e 1.700,00
(presente giudizio di merito) per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA.
Terni, 20.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)