Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1593 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
EB EP nato in data [...] a [...] C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. MAINARDI MARCO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
NA FR nata in data [...] a [...] C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. APPELLA ALDO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 le parti, EP EB e FR
NA chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 13/07/2004 (atto n. 137, P. II, S. A, sez. W, anno 2004).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati AF il 30/12/2004, maggiorenne non economicamente indipendente e NI il 22/08/2011, minorenne.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
l'abitazione familiare sita in Napoli alla via Alberto Moravia n. 95, di proprietà della sig.ra
SC AN, viene assegnata alla medesima che la continuerà ad utilizzare quale abitazione familiare;
i figli continueranno a mantenere l'abitazione prevalente presso la madre, con affido condiviso in merito al figlio minore NI;
tutti gli arredi e complementi di arredo della abitazione familiare restano assegnati alla sig.ra
SC AN, in quanto il sig. PP BI espressamente rinuncia ad ogni pretesa/proprietà in ordine agli stessi;
il sig. BI entro il 15 novembre 2024 lascerà la casa familiare sita in Napoli alla Via
Moravia, per trasferirsi nella unità immobiliare ove già ha stabilito la propria residenza, sita in
Caivano (Na) alla via Prolungamento Armando Diaz Cooperativa XXV Aprile;
i coniugi concordemente stabiliscono che ogni successiva eventuale variazione della propria residenza sarà comunicata per iscritto all'altro coniuge;
i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento/alimenti; il sig. BI si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra AN, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per la figlia
AF, mentre per il figlio minore NI l'importo di €. 300,00 (trecento/00) mensili, il tutto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto intestato alla signora AN acceso presso l'Istituto Bancario Intesa San Paolo con codice IBAN
[...], importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche/formazione che andranno preventivamente concordate, con eccezione dei casi di urgenza;
in ogni caso, i ricorrenti BI e
AN intendono recepire ed aderire, in riferimento alle spese ordinarie e straordinarie relative
2 ai figli, al Protocollo di intesa sottoscritto tra gli avvocati ed i magistrati presso il Tribunale di Napoli in data 07.03.2018 con prot. n. 1593 che si allega al presente atto;
il sig. BI continuerà a partecipare nella misura del 50 % al pagamento del mutuo gravante sulla unità immobiliare individuata come casa familiare (in piena proprietà 100 % alla sig.ra AN – Napoli via Moravia): mutuo originato per l'acquisto della stessa con rata mensile pari ad €. 555,00 circa (50 % pari ad €. 277,50 circa) con importo da versarsi entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese (scadenza rata) sul c.c.b. n. [...] c/o Intesa
Sanpaolo s.p.a.; ancora, il sig. BI continuerà a pagare le rate per intero afferenti al prestito
(finanziamento) acceso per la ristrutturazione della detta casa familiare di cui al punto n. 1, il tutto sempre con la pregressa modalità della cessione del quinto dello stipendio, per un importo pari ad
€. 250,00; in riferimento al piano di rateizzazione in materia Tarsu sottoscritto con il Comune di Napoli per pregresse pendenze afferenti alla precedente abitazione familiare sita in Napoli alla via Giovanni
Papini n. 20, il sig. BI continuerà a pagare le rati restanti da novembre 2024 fino alla estinzione del detto piano di rateizzo;
di contro la signora AN pagherà tutte le rate Tarsu per l'attuale abitazione familiare sita in via Moravia, pregresse non saldate e future. in ordine ai rapporti tra il padre e la figlia AF, gli istanti non formulano alcuna indicazione, atteso la maggiore età della primogenita e soprattutto la volontà degli stessi istanti di far si che le frequentazioni tra padre e figlia siano le più ampie possibili e che non subiscano alcun pregiudizio a seguito del malessere che, purtroppo, ha afflitto il rapporto tra i genitori;
diversamente, in ordine al figlio minore NI, gli istanti stabiliscono che il padre potrà tenere con se il figlio il fine settimana (a settimane alterne) dal sabato ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00; durante la settimana che coincide con il fine settimana di pernottamento del minore con il padre, quest'ultimo potrà vedere NI due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mentre per le settimane in cui non è previsto il pernottamento del fine settimana, il padre potrà vedere il figlio NI tre pomeriggi infrasettimanali, ossia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; inoltre, il figlio NI trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive (mesi luglio ed agosto), da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno
(si precisa che la settimana comprensiva del 15 agosto verrà trascorsa con il figlio ad anni alterni); salvo diverso accordo, durante il periodo di vacanze così come concordato al punto precedente, per entrambi i genitori le modalità di visita saranno sospese, così come i pernottamenti,
3 potendo ognuno dei genitori recarsi a visitare i figli solo previa comunicazione all'altro genitore e accordo con quest'ultimo; si indica, altresì, che in occorrenza delle festività natalizie, il minore NI trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, con i seguenti orari:
• il genitore che avrà assegnato il 24 dicembre potrà tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle 10.00 del 25 dicembre;
• il genitore che avrà assegnato il 25 dicembre potrà tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle 10.00 del 27 dicembre;
si stabilisce sin d'ora che il 24.12.2024 i figli staranno con il padre, mentre il 25-26.12.2024 con la madre.
Salvo diverso accordo, i minori trascorreranno le festività di fine anno con i genitori ad anni alterni con il seguente orario:
• il genitore che avrà assegnato il 31 dicembre potrà tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del
31 dicembre alle 11.00 del 1° gennaio;
• il genitore che avrà assegnato il 1° gennaio potrà tenere con sé i figli dalle ore 11.00 del 1° gennaio alle 10.00 del 2 gennaio;
sin d'ora si stabilisce che il 31.12.2024 i figli staranno con la madre ed il 1°.01.2025 con il padre;
per le festività pasquali i ricorrenti stabiliscono che il minore NI trascorrerà la
Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno;
quando saranno con il padre si osserverà il seguente orario: la Domenica di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 19:00; il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Sin d'ora si stabilisce che la Domenica di Pasqua dell'anno 2025 saranno con la madre;
sia per le ferie estive, che per le feste natalizie e pasquali, entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro dove si recheranno con i figli;
si precisa che tutti gli orari indicati nelle presenti disposizioni dovranno essere sempre resi compatibili con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
si evidenzia, altresì, che in tutti i casi sopra indicati deve preferirsi, laddove possibile, lo svolgimento di tali periodi favorendo la contestuale presenza di entrambi i fratelli, AF ed
NI, pur se la prima è oggi già maggiorenne, tanto per non limitare mai nella crescita il rapporto di intesa, affetto e familiarità esistente tra i due fratelli;
i ricorrenti stabiliscono che gli assegni familiari (c.d. assegno unico) corrisposti in relazione ai figli verranno percepiti nella misura del 50 % in favore di ogni genitore;
concordemente convengono che siffatto importo non verrà da loro utilizzato, ma rimarrà a disposizione per le esigenze, anche future, di entrambi i figli;
4 i ricorrenti precisano di avere un unico buono postale fruttifero cointestato agli stessi, del valore di € 1.500,00 e che, alla scadenza prevista per il 22.06.2025, tutti gli importi come riscossi andranno nuovamente reinvestiti in nuovi titoli intestati congiuntamente ad entrambi i figli;
i ricorrenti, altresì, precisano di avere un unico conto corrente cointestato acceso presso l'istituto Intesa San Paolo e recante n.4851; precisano ancora che tale conto verrà utilizzato solo ed esclusivamente per eseguire il pagamento delle rate del mutuo di cui al precedente punto n. 8); infatti, una volta estinto il sopra menzionato mutuo i ricorrenti sin d'ora si impegnano ed obbligano ad effettuare la chiusura del detto conto;
fino alla vigenza del detto conto corrente cointestato tutte le spese ad esso afferenti andranno ripartite tra i titolari in ugual misura,
i ricorrenti congiuntamente dichiarano di non avere altri valori e/o partecipazioni societarie, né di avere alcun tipo di gestione patrimoniale mobiliare congiunta, dichiarando altresì, di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, oltre a quanto stabilito nel presente atto;
i coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio; le parti stabiliscono che i presenti accordi avranno validità a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
le parti, altresì, stabiliscono che i presenti accordi possono essere derogati dalle stesse parti solo in caso di congiunta volontà da manifestarsi per iscritto onde evitare equivoci ed incomprensioni;
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
5 EP EB e FR NA;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 137, P. II, S. A, sez.
W, anno 2004);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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