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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 02.10.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1491 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Bruno
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Pasquali
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1491/2023 1 “Voglia la Corte d'Appello Civile di Roma in riforma della sentenza n° 15487/2022 pubblicata il 20/10/2022 a definizione del processo R.G. 59255/2016 depositata in atti, annullarla e, per l'effetto voglia viceversa accogliere il ricorso introduttivo di primo grado, rigettata ogni contraria istanza, per l'effetto annulli il provvedimento impugnato (Determinazione dirigenziale ingiuntiva n° 309 del 02/05/2016 del notificata l'11/07/2016 alla Parte_2
Sig.ra per tutte le motivazioni sopra dette. Parte_1
Voglia in ogni caso annullare il provvedimento impugnato per i motivi che si riterranno di Giustizia.
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
”Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare integralmente
l'appello avversario e tutte le domande formulate da parte attrice perché totalmente inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma opposizione alla Parte_1
Determinazione dirigenziale ingiuntiva n° 309 del 02.05.2016 del Parte_2
notificatale l'11/07/2016, con la quale le era stato imposto il pagamento
[...]
della somma di € 194.780,49 in applicazione della clausola penale inserita nel contratto di compravendita dell'immobile sito in Viale Giuseppe Pt_2
Mazzini, 73, che sanzionava il divieto di vendita infradecennale del predetto cespite, acquistato dall'opponente il 12.04.2006 da Campidoglio Finance S.r.l. e da costei rivenduto il 26.07.2007, per non essere applicabile la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 139 del 10.12.2001 richiamata nella clausola penale, in quanto totalmente sfornita di presupposti legali (l'unico divieto vigente in materia ex art. 14 comma 3 legge n. 410/2001, applicabile peraltro ai soli r.g. n. 1491/2023 2 immobili non di pregio dismessi dallo Stato, è quello di rivendita infraquinquennale) e per avere il fatto ricorso a strumenti di Pt_2
accertamento e riscossione di natura pubblicistica a fronte di un inadempimento di natura negoziale e privatistica.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 15487/2022, pubblicata il 20.10.2022 e non notificata, ha respinto l'opposizione della statuendo che: (i) l'obbligo di Pt_1
non alienare a terzi l'immobile acquistato era stato assunto nell'esercizio della sua autonomia negoziale dall'opponente, non alterando il richiamo alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 139/2001 la natura pattizia della clausola, che risponde ad una rilevante finalità sociale, quella di evitare intenti speculativi idonei a frustrare la politica di soddisfacimento delle esigenze abitative mediante la vendita di immobili pubblici a condizioni favorevoli;
(ii) il ricorso all'ordinanza ingiuntiva, assimilabile all'ingiunzione amministrativa di cui all'art. 2 RD 639/1910, è legittimo, potendo detto procedimento essere adottato dalla PA non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento del potere di autoaccertamento della stessa PA, alla sola condizione, nel caso di specie rispettata, che il credito in base al quale sia emessa l'ingiunzione sia certo, liquido ed esigibile.
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Pt_1
che ne ha chiesto l'integrale riforma, articolando due motivi di
[...]
gravame (il secondo, rubricato “Inammissibilità di un provvedimento unilaterale mediante determinazione ingiuntiva e necessità di adire il giudice ordinario” è meramente riproduttivo del primo):
1) una volta accertato che ha agito jure privatorum, non le era CP_1
consentito servirsi di strumenti di accertamento di natura pubblicistica, come la
Determinazione dirigenziale ingiuntiva, che ledono il diritto di difesa del privato, essendo invece onerata in caso di inadempimento della controparte a rivolgersi al Giudice ordinario;
2) non è applicabile alla fattispecie in esame la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 139 del 2001, in quanto non conforme a legge, vigendo un unico divieto di fonte legislativa, quello sancito dall'art. 14 comma 3 DL n. 351/2001 conv. dalla legge n. 401/2001, che riguarda peraltro gli immobili non di pregio dello Stato e che non può dunque legittimare l'indicata Deliberazione.
r.g. n. 1491/2023 3 In data 26.09.2023 si è tempestivamente costituita in persona CP_1
del Sindaco p.t., che ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
3. L'appello è inammissibile.
L'appellante ha infatti riproposto le stesse argomentazioni e difese svolte nel giudizio di primo grado, che il tribunale aveva compiutamente esaminato disattendendole, e non ha formulato alcuna censura alle ragioni addotte per confutare dette argomentazioni.
A fronte, infatti, della contestazione sul ricorso allo strumento pubblicistico di accertamento e riscossione del credito (la Determinazione dirigenziale ingiuntiva) in relazione alla natura privatistica dello stesso, scaturente da un inadempimento negoziale, il Giudice di prime cure, ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha statuito che la Pubblica
Amministrazione è facoltizzata ad utilizzare lo speciale procedimento di cui al
RD 639/1910, come ha fatto nel caso di specie, sia per le entrate di diritto pubblico sia per le entrate di diritto privato, con il solo limite che il credito in base al quale viene emessa l'ingiunzione di pagamento sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento (v. Cass. S.U. n. 2448/2025, Cass. n. 28447/2024, Cass. n.
7076/2016, Cass. S.U. n. 11992/2009). Il tribunale ha altresì rimarcato come nel caso in esame il credito per il quale ha emesso l'ordinanza CP_1
ingiuntiva avesse tali requisiti, risultando da una specifica clausola contrattuale, nella quale ne era precisamente determinato l'ammontare e ne erano indicate le oggettive condizioni di esigibilità (la rivendita dell'immobile a terzi entro dieci anni dal rogito di acquisto).
Orbene, nessuna critica è stata mossa a tale (corretta) ricostruzione in diritto, che è stata del tutto ignorata dall'appellante, la quale si è limitata a dolersi nuovamente del ricorso all'ingiunzione di pagamento per il recupero di un credito di fonte negoziale privatistica.
E ancora. Laddove la aveva dedotto l'inapplicabilità della Deliberazione Pt_1
del Consiglio Comunale n. 139 del 10.12.2001 richiamata nella clausola penale r.g. n. 1491/2023 4 del contratto di compravendita dell'immobile, in quanto asseritamente sfornita di legittimazione legale, essendo l'unico divieto di rivendita di immobile dismesso da parte pubblica di fonte legale quello sancito dall'art. 14 comma 3
DL n. 351/2001 conv. dalla legge n. 401/2001, che riguarda però gli immobili liquidati dallo Stato e le unità immobiliari non di pregio, il tribunale ha (ancora una volta correttamente) ribadito la natura pattizia della clausola, chiarendo che l'acquirente aveva assunto nell'esercizio della propria autonomia negoziale l'obbligo di non alienare a terzi l'immobile acquistato a condizioni agevolate, ed ha altresì puntualizzato come la legge preveda la possibilità di stabilire convenzionalmente il divieto di alienare purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1379 c.c., che nel caso di specie risultavano essere state rispettate, dal momento che il divieto era contenuto entro convenienti limiti di tempo e rispondeva all'interesse della parte pubblica alienante, essendo da un lato diretto a soddisfare le esigenze abitative della popolazione, in particolare delle fasce più disagiate, consentendo ai locatari l'acquisto dell'immobile in cui dimoravano a condizioni decisamente più convenienti rispetto a quelle di mercato, e dall'altro a prevenire possibili finalità speculative.
Anche questa parte della motivazione non è stata aggredita dalla che Pt_1
non ha indicato alcuna ragione, giuridica o logica, alternativa e contrastante con quelle dedotte dal tribunale, ma ha reiterato la tesi (infondata) che ricondurrebbe alla richiamata deliberazione del Consiglio comunale capitolino il divieto trasgredito.
Ora, come è noto, il principio di specificità dei motivi di appello sancito dall'art. 434 c.p.c., e negli stessi termini dall'art. 342 c.p.c., richiede a pena di inammissibilità che in relazione al contenuto della sentenza appellata l'atto di appello indichi non solo i punti e i capi della decisione investiti dal gravame ma anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia di cui viene invocata la riforma. Occorre, cioè, che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa che contrasti le ragioni della decisione impugnata ed individui non tanto un progetto alternativo di sentenza quanto un percorso logico argomentativo alternativo rispetto a quello seguito dal primo giudice (v. Cass. S.U. n. 10878/2015, Cass. S.U. n. 27199/2019, Cass. n.
13535/2018, Cass. S.U. n. 36481/2022). In particolare, la riproposizione delle linee r.g. n. 1491/2023 5 difensive del primo grado è ritenuta idonea a soddisfare i requisiti di cui ai nn.
2 e 3 dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. solo “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate”, mentre “la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (così, Cass. S.U. n. 27199/2017). Occorre, cioè, che l'appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (così, sempre
Cass. S.U. n. 27199/2017 cit.).
Nel caso in esame, appare evidente che l'appello della non soddisfi Pt_1
minimamente tali requisiti, avendo il Giudice di prime cure adeguatamente vagliato i motivi dell'opposizione alla determinazione ingiuntiva e motivatamente disatteso le relative argomentazioni, che l'appellante ha pedissequamente riproposto in questa sede senza formulare la benché minima censura agli approdi motivazionali cui era giunto il tribunale.
4. Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1
di lite da questa anticipate, che liquida in € 9.990,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2025.
r.g. n. 1491/2023 6 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1491/2023 7