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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10365/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice, Rel.Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024
da
1) la Signora nata in [...] l'[...], Parte_1
cittadina: ecuadoregna, C.F: , residente a [...]
n° 6, difesa e rappresentata in virtù in delega in calce al presente atto, dall'Avv. Roberta
Trevisiol, del Foro di Milano
e
2) il Signor nato a [...] il Parte_2
4/3/1987, cittadino: ecuadoregno, C.F: con domicilio in Vimercate C.F._2
(MB) in Via G. Mazzini n° 59, difeso e rappresentato in virtù in delega in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bitetti, del Foro di Milano
con il seguente figlio minore: , nato a [...] il [...] Parte_3 attualmente di anni 7, cittadino: ecuadoregno
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24/9/24, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Parte_3
1. affidamento condiviso del minore. Il minore sarà affidato congiuntamente a Parte_3
entrambi i genitori;
2. collocamento del minore presso la madre. Il minore sarà collocato Parte_3
prevalentemente presso la madre con relativa residenza anagrafica e domicilio presso la casa familiare sita a Rozzano (MI) in via Europa n° 6, immobile di proprietà della nonna materna, signora Persona_1
3. responsabilità genitoriale. Le parti concordano che la sola gestione ordinaria del figlio minore sarà di pertinenza di quello tra i genitori con cui il minore si troverà anche Parte_3
temporaneamente a convivere, mentre tutte le decisioni di maggiore interesse per Parte_3
(quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, l'istruzione, i corsi scolastici, i corsi sportivi ed educativi, la salute ed ogni rilevante problematica di altra natura) dovranno essere adottate di comune accordo tra le Parti. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente ogni notizia di rilievo in ordine alla evoluzione di
[...]
Inoltre, riconoscendo l'importanza – per la crescita serena e armonica del bambino – Pt_3 del contesto familiare di origine, le parti consentiranno al minore di mantenere rapporti significativi con i nonni (sia materni sia paterni), gli zii (sia materni sia paterni) e gli altri parenti di entrambi i genitori;
4. compleanno di Nel giorno del compleanno di e, in generale, Parte_3 Parte_3 nelle situazioni e celebrazioni che lo riguardano, sarà favorita per quanto possibile la presenza di entrambi i genitori.
5. Diritto di visita del padre:
a) visita infrasettimanale: uno o due giorni infrasettimanali, da comunicare alla madre almeno
24 h prima, prelevando al termine del lavoro (ore 18 circa) e riportandolo presso Parte_3
la casa familiare dopo cena (ore 21.30 circa), salvo diverso accordo;
b) a week end alternati: a settimane alterne, dalla domenica mattina alla domenica sera dopo cena (ore 21 circa), salvo diverso accordo;
6. Ponti e festività secondo il criterio dell'alternanza. I Ponti e le altre festività, convenzionalmente identificate con le vacanze previste dal calendario scolastico, verranno trascorse dal minore con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio Parte_3 dell'alternanza nel corso dell'anno. 7. Il minore trascorrerà con il padre due settimane (anche non consecutive) CP_1 Parte_3
durante le vacanze estive e in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle settimane in cui il bambino non sarà in vacanza con i genitori si intende valido il diritto di visita stabilito al punto 5.
Ciascun genitore – programmando soggiorni estivi e, in generale, viaggi con il minore – si impegna a rispettare i piani e le esigenze dell'altro, in modo da garantire l'effettivo e pieno reciproco godimento delle vacanze con il proprio figlio, rispettando per quanto possibile il criterio dell'alternanza e della parità di tempo di frequentazione con il bambino.
Ciascun genitore si impegna inoltre a comunicare all'altro genitore la località in cui trascorrerà le vacanze con il minore, nonché l'indirizzo in cui alloggerà.
8. Vacanze di Natale e Capodanno. I Signori e gestiranno Parte_1 Parte_2
tutti i periodi di vacanza (da intendersi come coincidenti con la sospensione delle lezioni scolastiche del figlio) ispirandosi al principio dell'alternanza e nel rispetto del diritto di
[...]
a mantenere significativi rapporti con ciascuna figura genitoriale e con le rispettive Pt_3
famiglie di origine, nonché a conservare il più possibile intatte le loro abitudini, in quanto funzionali ad una generale armonia familiare.
Salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni lavorativi del signor Parte_2 durante le vacanze di Natale 2024 rascorrerà il Santo Natale 2024 con la mamma Parte_3
e il Capodanno 2025 con il papà; di seguito, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre entro le ore 12.00 e con l'altro, dalle ore 12 del 31.12 fino al 7 gennaio, adottando il metodo dell'alternanza. È, tuttavia, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei genitori di accordarsi con modalità diverse da quelle qui indicate, che tengano conto del preminente interesse di soprattutto nel periodo cosiddetto “ordinario”. Parte_3
9. Videochiamate o telefonate con il minore: ciascun genitore si impegna a consentire almeno un contatto telefonico / videochiamata del minore con l'altro genitore nei periodi di permanenza dello stesso presso di sé, entro le ore 21,00.
11. Contributo ordinario al mantenimento di Il signor verserà Parte_3 Parte_2
alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la Parte_1 somma mensile di €. 200,00 (duecento/00), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla signora Parte_1
L'importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat a partire dal mese di giugno 2025.
12. Spese straordinarie. Il signor contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle Parte_2 spese straordinarie mediche che si renderanno necessarie per il minore come Persona_2 definite dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: (i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
(ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
13. Assegno Unico: l'Assegno Unico, e tutti gli arretrati percepibili alla data della domanda, spetteranno al 100% alla signora Parte_1
14. Le Parti si impegnano reciprocamente a tutelare la sensibilità del minore e ad evitare situazioni e/o presenze che possano provocare a turbamenti o disagi (ivi comprese, salvo Parte_3
migliori accordi, le occasioni di frequentazioni con eventuali nuovi partner), nonché, ove ve ne fosse la necessità e previo accordo, a far frequentare dei percorsi di supporto ad hoc per lui, impegnandosi a salvaguardare sempre il benessere psico-fisico del bambino.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti a ed ai rapporti economici Parte_3
e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Lì, 27.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG