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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 595/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Prelazione agraria. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 595/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Fabrizio Tomaselli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Brescia alla via Zima n. 5 in forza di deleghe rilasciate in calce all'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione pagina 1 di 28 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), (C.F. C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
, (C.F. C.F._5 Controparte_5
), (C.F. C.F._6 Controparte_6
), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe ON e C.F._7
PA ON in forza di procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione di primo grado e in forza di procura speciale in calce al controricorso avanti la
Corte di cassazione;
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 7525/2024 emessa
dalla Suprema Corte in data 21.03.2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
In conformità a quanto disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n.
7525/2024:
In via principale e nel merito ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertare e dichiarare che Parte_1
e con riferimento all'esercizio del riscatto di cui all'atto Parte_2
notarile 28 dicembre 2017 da parte di quale proprietario Parte_1
pagina 2 di 28 coltivatore diretto di fondo confinante e di cui al fg. Particella 39 e al fg. 3
particella 97 e di cui in narrativa e con esso in qualità di Parte_2
membro della famiglia coltivatrice ai sensi dell'art. 48 L. 203/1982, sono proprietari ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso il solo Parte_1
, proprietario accertato e dichiarato il tempestivo esercizio del riscatto,
[...]
del fondo rustico denominato IN SA composto da terreni e fabbricati rurali, della superficie complessiva di Ha 39.12.26 pari a piò bresciani 120.20
situati in Comune di CH e catastalmente individuati al fg. 2, sez. NCT
IN SA, n. 8 catasto fabbricati, mapp. 33, sub.5, sub. 2, sub. 12, fg. 2,
catasto terreni mapp. 21, 22, 23, fg. 3 catasto terreni mapp. 20, 21, 31, 32, 33,
34, 121, e in Comune di Comezzano, quota 1/6 fg. 6 catasto terreni mapp. 31, in ogni caso come descritto e precisato nella parte espositiva dell'atto e comunque di cui e come nell'atto di compravendita n. 104948 Rep. e n. 36471 Racc. Notaio
sottoscritto in data 28 dicembre 2017, disponendo che Persona_1
, provvedano in caso di accoglimento della domanda del sig. Parte_1
come proprietario coltivatore diretto di terreno confinante e Parte_1
come membro della famiglia coltivatrice, ovvero provveda in Parte_2
mancanza /subordine e in ogni caso il solo , ad effettuare il Parte_1
versamento del prezzo della vendita come indicato nel suddetto atto notarile di cui con la presente e come formulata anche in atto di citazione formula offerta formale di versamento.
In via principale e nel merito ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive pagina 3 di 28 modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte di come conduttore proprietario di terreno confinante Parte_1 Parte_1
di membro della famiglia coltivatrice, ovvero in
[...] Parte_2
mancanza/subordine e in ogni caso il solo , dichiarare e Parte_1
accertare il legittimo esercizio del riscatto da parte di come Parte_1
proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, e di quale Parte_2
membro della famiglia coltivatrice ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso di , del fondo di cui all'atto di compravendita nell'atto di Parte_1
compravendita n. 104948 Rep. e n. 36471 Racc. Notaio di Persona_1
Brescia sottoscritto in data 28 dicembre 2017, condannare i convenuti, in solido,
a consentire nella completa disponibilità a e a Parte_1 Parte_2
ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso al solo
[...] Parte_1
del fondo rustico di che trattasi, liberi da persone e cose, disponendo che la emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Brescia con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del
Conservatore,
In via principale e nel merito dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande proposte da parte convenuta appellata anche in memoria di costituzione e risposta a seguito della riassunzione, e in particolare di non accettare il contraddittorio, con riferimento alla fondatezza e/o a qualsivoglia domanda e/o eccezione circa l'azione di riscatto riguardo al concorrente presunto diritto di riscatto dei signori e alle istanze istruttorie CP_4
pagina 4 di 28 formulate in via istruttoria subordinata dalla convenuta appellata in riassunzione,
rispetto peraltro ad un thema decidendum ed ad un thema probandum coperto da giudicato, contestando che in ogni caso la domanda e qualsivoglia eccezione al riguardo anche istruttoria non è mai stata proposta e/o riproposta e/o tanto meno riservata da parte dei convenuti appellati anche con appello CP_4
incidentale condizionato nel giudizio RG 866/2019 avanti la Corte di Appello di
Brescia e tanto meno con controricorso incidentale condizionato nel giudizio
R.G. 3542/2021 avanti la Corte di Cassazione e di conseguenza è coperta di giudicato ed in ogni caso non è più ammissibile e proponibile nel presente giudizio di riassunzione e in ogni caso e senza che ciò importi rinuncia alcuna e/o accettazione del contraddittorio al riguardo respingere le domande formulate dai convenuti odierni appellati in primo grado tutte perché infondate in fatto e in diritto e per i motivi tutti i di cui in narrativa.
In via subordinata e senza che ciò importi rinuncia alcuna alla eccezione di inammissibilità e improponibilità come formulata in via principale e/o senza ciò
importi accettazione del contraddittorio al riguardo, neppure in via implicita, e nella denegata e deprecata ipotesi la Corte di Appello ritenesse di ampliare al riguardo il thema decidendum et probandum, ovvero in via estremamente subordinata respingere le domande e/o le eccezioni di parte convenuta CP_4
, e , di riscatto come presunti confinanti
[...] Controparte_5 Controparte_6
perché coperte da giudicato e in ogni caso in via subordinata infondate in fatto e in diritto e per i motivi di cui in narrativa, nonché di primo grado e dell'atto di pagina 5 di 28 appello accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza del diritto di prelazione di parte convenuta appellata per i motivi di cui in narrativa e in ogni caso la sussistenza del diritto di preferenza al sig. di esercizio Parte_1
del diritto di riscatto per i motivi tutti di cui in narrativa e in ogni caso per quanto , e hanno dedotto nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta di primo grado per cui la posizione di coltivatore diretto confinante di coadiuvato dal solo Parte_1
figlio , andava confrontata con quella degli coltivatori diretti Pt_2 CP_4
sotto forma di società semplice, ovvero la società Parte_3 CP_7
P. VA poteva esercitare il riscatto in qualità di
[...] P.IVA_1
conduttore di fondi confinanti e di essere preferiti al sig. in Parte_1
quanto la loro posizione avrebbe prevalso rispetto a quello del riscattante
, atteso che la domanda, comunque qualificata e/o qualificabile Parte_1
risulta inammissibile e in ogni caso infondata preso atto che la difesa di
, e non ha mai formulato Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
alcuna domanda al riguardo, la difesa dei signori , Controparte_4 [...]
e non ha mai formulato alcuna domanda di esercizio CP_5 Controparte_6
della prelazione e/o riscatto riferita e/o riferibile alla società Parte_3
P.IVA neppure costituita in giudizio e in
[...] Controparte_7 P.IVA_1
ogni caso insussistente qualsivoglia diritto di prelazione e/o riscatto riferita e/o riferibile alla società P. VA Parte_3 Controparte_7
, atteso che la difesa dei signori , P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 28 e non ha neppure individuato catastalmente quale sarebbe stato il Controparte_6
fondo condotto e posto a confine con quello oggetto della compravendita e in ogni caso ha comunque dedotto che il fondo agricolo posto a confine con quello oggetto del riscatto era condotto dalla società , Controparte_4 Controparte_5
e e quindi la stessa non era e non è proprietaria di alcun fondo Controparte_6
agricolo e tanto meni dei terreni posti a confine (Cass. civ. 25 marzo 2016, n.
5952) e in ogni caso nessuna allegazione è stata fornita circa la presenza asserita di due coadiutori infraquarantenni, senza tralasciare l'assoluta assenza di qualsivoglia allegazione istruttoria in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi per la prelazione e riscatto come presunti confinanti da parte di , e , ribadendo che Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
neppure è stato individuato catastalmente quale sarebbe stato il fondo condotto e posto a confine, dichiarando di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia istanza istruttoria tardiva e inammissibile al riguardo.
In via istruttoria e preso atto dell'ordinanza della Corte di cassazione laddove,
sulla base degli atti e delle difese non si ritenessero sussistenti tutti gli elementi per l'accoglimento della domanda di riscatto di con Parte_1 Parte_2
ovvero di , ammettere la prova per testi sui seguenti
[...] Parte_1
capitoli: … omissis …
Non si accetta il contraddittorio sulla produzione tardiva e sulle istanze istruttorie formulate da controparte con la comparsa di costituzione in riassunzione e tanto meno sulla memoria ex articolo 183 VI comma n. 3 c.p.c.
pagina 7 di 28 di primo grado e nella denegata ipotesi di ammissione contesta integralmente quanto dedotto.
Si contesta l'ammissibilità di qualsivoglia istanza istruttoria dedotta da parte appellata nel giudizio di riassunzione preso atto di quanto sopra e del rilievo che
è coperto da giudicato e in ogni caso atteso che la riassunzione a seguito della cassazione della sentenza instaura come noto dinnanzi al giudice del rinvio un processo chiuso nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni e soprattutto è preclusa l'allegazione di nuove prove, la produzione di nuovi documenti e la richiesta di ammissione di nuove istanze istruttorie.
In ogni caso le istanze istruttorie risulterebbero comunque inammissibili e addirittura formulati nel giudizio di riassunzione atteso che neppure sono individuati catastalmente i fondi (cap. 1 e 2), sono formulati in maniera assolutamente generica (cap. 3, cap. 4 vero che gli stessi ? ovvero chi CP_4
?) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 4), irrilevanti (cap.5),
inammissibili in quanto relativi ad una perizia di parte (cap. 6 e 7) e in ogni caso relative a circostanze addirittura nuove (cap. 8, 9, 10, 11)
In via estremamente subordinata e senza che ciò importi accettazione del contraddittorio al riguardo si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, anche nella comparsa di costituzione e in qualsiasi atto difensivo di riassunzione e nella denegata e deprecata ipotesi di ammissione si insiste fin d'ora per l'abilitazione alla prova contraria indicando a teste i pagina 8 di 28 nominativi dei testimoni riportati nella memoria ex articolo 183 VI comma ovvero i signori di LO (BS), di Testimone_1 Testimone_2
CH (BS), il geom. di Brescia, il geom. di CP_8 Controparte_9
VI (BS).
Spese di giudizio integralmente rifuse di tutti i gradi con condanna dei signori alla restituzione delle somme percepite in esecuzione delle decisioni CP_4
impugnate e riformate dalla Suprema Corte.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via principale: respingere in toto le domande degli attori perché Pt_1
improponibili, improcedibili e comunque infondate per quanto esposto ed in particolare in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 18/5/2001 n. 228;
In via istruttoria subordinata: si chiede di essere ammessi, senza inversione dell'onere relativo, per interrogatorio formale degli attori e per testi Pt_1
sulle seguenti circostanze: … omissis …
In via pure istruttoria subordinata, si chiede altresì che, ex art. 210 c.p.c., venga ordinato a di esibire la documentazione originaria Parte_1
completa relativa alla concessione della pensione anticipata da lui attualmente percepita.
In ogni caso: spese e competenze rifuse per questo grado e per quello avanti la
Corte di cassazione, anche tenuto conto della eccessiva lunghezza, ripetitività e prolissità degli scritti di controparte (ciò ex art. 46, penultimo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
pagina 9 di 28 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 2.02.2018, Parte_1
e convenivano innanzi al Tribunale di Brescia Parte_2 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e esponendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- che unitamente al figlio , era conduttore Parte_1 Pt_2
della IN SA composta da terreni e fabbricati della superficie complessiva di circa 39 ettari, sita nel Comune di CH foglio 2 C.T.
mapp. 21, 22, 23, foglio 3 C.T. mapp. 20, 21, 31, 32, 33, 34 121 e in Comune di
Comezzano pro quota foglio 6 C.T. mapp. 31, già di proprietà di
[...]
di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
- che il rapporto di conduzione era sorto nel 1921 e rinnovato di anni 18
nell'anno 1987;
- che, con raccomandata del 14.04.2016, le signore avevano Controparte_2
comunicato a di aver sottoscritto in data 8.04.2016 una Parte_1
promessa bilaterale di compravendita relativa al fondo oggetto del contratto di affitto per consentire l'esercizio della prelazione agraria ai sensi dell'art. 8 L.
590/1965 e dell'art. 7 L. 817/71;
- che , in proprio e unitamente al figlio, aveva comunicato alle venditrici Pt_1
la volontà di esercitare il diritto di prelazione agraria impegnandosi a versare il prezzo a norma di legge e di avvalersi della facoltà di presentare la domanda per pagina 10 di 28 la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 8 della L. 590/1965, intendendo tuttavia detrarre dal prezzo l'equivalente per le migliorie apportate al fondo;
- che in data 12.04.2017 le avevano contestato la mancata CP_2
restituzione del compendio oggetto di affitto a cui erano seguiti vari tentativi di conciliazione, l'introduzione di un procedimento per a.t.p. sino al momento in cui le venditrici, con raccomandata del giorno 11.10.2017, avevano chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione contestando a di essere Pt_1
decaduto dal diritto di prelazione per intervenuta scadenza del termine di pagamento del prezzo alla data del 15.09.2017, deducendo che i contratti di affitto, stipulati in deroga, erano parimenti scaduti alla data del 10.11.2016 e che non vi era alcun diritto del conduttore per pretese in ordine a migliorie e/o addizioni;
- che da ispezione telematica era emerso che, con atto di compravendita del
28.12.2017 n. 104948 rep. a ministero notaio le signore Per_1 CP_2
avevano alienato la IN SA a , a Controparte_4 Controparte_5
e a al prezzo di € 3.100.000.
[...] Controparte_6
Alla luce di queste premesse, con riguardo al preliminare sottoscritto in data
8.04.2016, gli attori chiedevano la sentenza ex art. 2932 c.c. in quanto subentrati nella posizione dei promissari acquirenti e nessun inadempimento poteva essere loro ascritto avendo presentato in data 28.06.2016 una richiesta alla Regione
Lombardia per ottenere un mutuo trentennale per l'acquisto del fondo rustico destinato alla proprietà diretto coltivatrice, ma le proprietarie non avevano pagina 11 di 28 consegnato la necessaria documentazione, ragion per cui non era stato possibile avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 8 L. 590/1965 e Legge 817/71;
eccepivano infine nel preliminare non era stato indicato alcun termine perentorio per il rogito.
Con riguardo all'atto di compravendita del 28.12.2017, gli attori evidenziano che la parte acquirente era stata resa edotta della reale situazione giuridica CP_4
dei fondi e che dunque la compravendita, e con essa la trascrizione, non aveva spiegato nei loro confronti alcuna validità ed efficacia. Seguiva la descrizione delle opere costituenti interventi additivi e migliorie eseguiti sui fondi avuti in conduzione a partire dall'anno 1999 quantificando il rimborso dovuto in €
1.568.189,87.
Da ultimo, allegava di essere conduttore, unitamente al figlio Parte_1
, della IN SA dal 1921 e in detta veste era legittimato Pt_2
all'azione di riscatto e che analogo diritto discendeva dal fatto di essere proprietario e coltivatore del fondo identificato al foglio 3 mapp. 97 sito in
CH confinante con il mappale censito al foglio 3 mapp. 34 di proprietà di e dunque anche in detta qualità di coltivatori diretti confinanti, i Controparte_2
deducenti erano legittimati ad esercitare il diritto di riscatto, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Si costituivano con unica comparsa , Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e che resistevano. Ripercorso l'iter delle
[...] Controparte_6
pagina 12 di 28 pregresse vicende processuali e della pendenza di un ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria di Brescia per ottenere la consegna dei fondi, i convenuti in primo luogo eccepivano l'incompetenza del giudice adito, in favore della sezione specializzata agraria, in cui la questione era già stata posta per le addizioni e le migliorie;
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda di accertamento di inadempimento a carico delle sorelle per Controparte_2
l'asserita mancata consegna di documenti rilevando che non esisteva agli atti alcuna prova circa l'esistenza di impresa familiare coltivatrice ex art. 48 L.
203/82 tra gli attori;
che nel 1999 aveva solo cinque anni e Parte_2
che, in ogni caso, la proroga del 18.11.2015 era stata sottoscritta solo da Pt_1
senza che questi facesse alcun riferimento ad una propria impresa familiare coltivatrice - e tanto trovava riscontro nella visura rilasciata dalla C.C.I.I.A. di
Brescia in data 19.03.2018.
I convenuti allegavano che era scaduto il termine di decadenza per il pagamento del prezzo, perentorio ex lege, a prescindere da ogni profilo di inadempimento, e comunque i non avevano mai richiesto alcun mutuo;
che l'esercizio del Pt_1
riscatto era nullo o inefficace in quanto gli attori non avevano mai offerto il prezzo per l'intero, ma solo in parte pretendendo una compensazione con il menzionato credito per inesistenti migliorie. Da ultimo, gli acquirenti CP_4
deducevano di essere proprietari da molti anni di un fondo agricolo confinante con quello loro venduto dalle signore lungo due confini di mt. 850 e CP_2
mt. 390; di essere coltivatori diretti, come da certificato INPS in data pagina 13 di 28 31.10.2017, e che tra i membri della gestione familiare figuravano due giovani collaboratori nato il [...] e nato il Persona_2 Persona_3
4.08.1994, figli di , e che, a mente dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. Controparte_6
99/2004, anche le società agricole erano titolari del diritto di prelazione e di riscatto e che la loro posizione era complessivamente da preferire ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 228/2001 secondo cui “Ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali
criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive
imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età
compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei
terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e
competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99
del Consiglio, del 17 maggio 1999”
Istruita la lite solo in via documentale, con sentenza n. 890/2019 del 29.03.2019,
il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento del credito degli attori per migliorie e addizioni riservata alla competenza della sezione specializzata agraria, rigettava le domande degli attori con condanna al pagamento della somma di € 46.988, oltre accessori, a titolo di spese.
A giudizio del Tribunale, premesso che le proprietarie avevano CP_2
pagina 14 di 28 comunicato il preliminare a in data 20.04.2016 e che Parte_1
gli attori avevano esercitato il diritto di prelazione con comunicazione del
4.05.2016, evidenziava che non avrebbe potuto esercitare il diritto di Pt_2
prelazione in quanto non affittuario e neppure coltivatore diretto o appartenente ad un'impresa familiare coltivatrice diretta;
che pertanto l'accettazione di era riferita solo alla metà del bene e quindi non conforme alla Parte_1
proposta; che era infondata la richiesta di risarcimento per una generica allegazione di mancata consegna dei documenti e che parimenti la domanda subordinata di riscatto del fondo non poteva trovare accoglimento in quanto il riscatto era riservato al caso in cui il proprietario non avesse effettuato la
denuntiatio o in essa indicato un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita.
A seguito di gravame interposto da e da Parte_1 Parte_2
, questa Corte rigettava l'appello.
[...]
Ribadita la competenza della sezione specializzata agraria per le addizioni e i miglioramenti, in ordine alla posizione di , questa Corte Parte_2
osservava che lo stesso non era coltivatore diretto del fondo oggetto di prelazione, né proprietario di un fondo confinante e che dall'esame del compendio probatorio neppure si poteva evincere l'esistenza di una impresa familiare.
Circa la prelazione, questa Corte osservava che era scaduto il termine per il pagamento del prezzo e che la somma offerta non era quella indicata nel pagina 15 di 28 preliminare avendo i prelazionari inteso offrire un prezzo minore deducendo migliorie e addizioni e che, pure con riguardo al definitivo concluso ad un prezzo maggiore, doveva ritenersi che non fosse necessario altro avviso, tanto più che con riguardo al versamento della somma di € 3.100.000 parte attrice aveva reiterato la richiesta di accertare il suo controcredito per le note causali.
A seguito di ricorso per Cassazione interposto da e Parte_1
da , la Suprema Corte in primis esaminava il quarto motivo di Parte_2
affermando che bene aveva fatto il Tribunale a separare la causa avente ad oggetto la prelazione e il riscatto da quella di accertamento delle migliorie.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte osservava che la sentenza di questa Corte con cui aveva rigettato sia la domanda di accertamento del valido esercizio del diritto di prelazione sia la domanda di riscatto sul presupposto che gli attori avevano esercitato i loro diritti offrendo un prezzo inferiore a quello di vendita o violando il divieto di subordinare l'offerta di pagamento a condizioni era errata e che invero l'atto di citazione conteneva quattro domande, ossia a) una domanda principale di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. e b) una domanda subordinata di riscatto;
c) una domanda principale di accertamento dell'ammontare delle migliorie e una domanda principale di compensazione del debito avente ad oggetto il pagamento del prezzo di vendita con il controcredito avente a oggetto il rimborso delle migliorie e che tra le prime due domande e le ultime due non era stato impresso alcun vincolo di subordinazione, sicché era onere della Corte territoriale pagina 16 di 28 provvedere sulle domande degli originari attori senza tener conto della pretesa di accertamento del controcredito per addizioni o migliorie.
La Suprema Corte, ritenuto assorbito il secondo, accoglieva anche il terzo motivo di ricorso in quanto la vendita a soggetto diverso dal promissario acquirente imponeva una nuova denuntiatio al prelazionario.
Il quinto motivo con cui era stata censurata la sentenza di appello che ha ritenuto privo dei requisiti soggettivi per esercitare il diritto di Parte_2
prelazione era assorbito dal rigetto del motivo concernente la scusabilità del tardivo pagamento del prezzo della prelazione.
Il sesto motivo veniva accolto in parte in quanto la Corte non aveva ammesso alcuni capitoli di prova da cui si poteva desumere che Parte_2
coadiuvasse il padre nella coltivazione dei fondi.
Il settimo motivo con cui ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 8 L.
590/95 era dichiarato inammissibile al pari dell'ottavo motivo di ricorso.
Di conseguenza, fermo il giudicato interno sulla legittimità della separazione delle domande e sull'invalidità dell'esercizio di prelazione per tardivo pagamento del prezzo, a questa Corte era demandato il solo accertamento della fondatezza della domanda di riscatto formulata congiuntamente dagli attori e, in subordine, della domanda di riscatto formulata solo da Parte_1
(sebbene nella sentenza sia stato scritto ). Pt_2
e riassumevano il processo ex art. Parte_1 Parte_4
392 c.p.c. a cui resistevano , Controparte_1 Controparte_2
pagina 17 di 28 , CP_3 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
e .
[...] Controparte_6
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di pagina 18 di 28 motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, i fatti salienti di causa sono pacifici e documentati.
ha condotto, unitamente al figlio in qualità Parte_1 Pt_2
di coadiuvante, il fondo IN SA della superfice complessiva di oltre
39 ettari con sovrastanti fabbricati e capannoni sita nei Comuni di CH e
Comezzano, già di proprietà di Controparte_1 [...]
, e Detto rapporto di affittanza, molto CP_2 Parte_5
risalente nel tempo, veniva prorogato con accordo ai sensi dell'art. 45 L.
203/1982 del 30.04.1999 per la durata di anni dieci sino al 2015; in data
7.03.2002 veniva perfezionato un accordo integrativo, sempre tra le comproprietarie e il solo in Controparte_2 Parte_1
relazione ad alcuni fabbricati rurali identificati ai mapp. 36, 37, 38 e 43; in data
17.01.2011 le stesse parti perfezionavano altro accordo integrativo in relazione ad altri fondi di cui le comproprietarie avevano acquisito la disponibilità per complessivi 3 ettari circa (giungendo quindi ad una superficie complessiva di 39
ettari) con canone aggiuntivo fittalizio di € 12.302 annui sempre sino alla data del 10.11.2015 e infine, con accordo in deroga del 15.11.2015, ancora le signore concedevano a la conduzione di tutto il Controparte_2 Parte_1
pagina 19 di 28 compendio per un ulteriore anno al canone complessivo di quasi € 34.000.
In pendenza del rapporto concessorio, con raccomandata del 14.04.2016, le comproprietarie comunicavano di aver sottoscritto in data 8.04.2016 un contratto preliminare per la vendita del compendio a al corrispettivo di € Per_4
3.000.000 e gli odierni attori in riassunzione dichiaravano di esercitare il diritto di prelazione agraria sia nella qualità di conduttori coltivatori diretti che di confinanti.
A questo punto, l'affittuario iniziava un proprio contenzioso per ottenere il corrispettivo di addizioni e migliorie – il cui valore avrebbe dovuto compensare il prezzo di acquisto del compendio – e sull'altro versante le comproprietarie lamentavano la mancata restituzione dei fondi alla scadenza promuovendo tentativo di conciliazione e quindi ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, la quale, con sentenza n. 2331/21 pubblicata in data 28.09.2021, dichiarava cessato il contratto di affitto agrario inter partes in data 10.11.2016 e condannava a versare alle concedenti il canone di Pt_1
locazione per l'annata agraria 2015/16 oltre al pagamento dell'indennità di occupazione per gli anni successivi rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento delle dedotti addizioni e migliorie. Pt_1
Questa Corte, con sentenza n. 174/2022 pubblicata in data 11.03.2022, di cui non costa impugnazione, rigettava il gravame di e di Parte_1
con condanna al pagamento delle spese processuali. Parte_4
Lo sfratto veniva materialmente eseguito con i verbali del 13.12.2022 per i pagina 20 di 28 terreni e con verbale del 15.03.2023 per alcuni fabbricati.
Altrettanto pacifico che, con atto a ministero notaio rep. N. 104948, le Per_1
signore , premesse tutte le vicende dei fondi de quibus tra cui la Controparte_2
notifica del preliminare, l'esercizio del diritto di prelazione da parte di
[...]
che aveva omesso di corrispondere il canone dal 15.11.2015 Parte_1
in poi e che nessun prezzo era stato versato sino al settembre 2017 per l'esercizio della prelazione, alienavano il compendio a , a Controparte_4
e a al prezzo di € Controparte_5 Controparte_6
3.100.000.
Nel rogito si dava atto del contenzioso in essere, dei vari ricorsi di cui si è data sommaria contezza, tra cui la richiesta di un a.t.p. volto alla quantificazione delle migliorie, ma dichiarato inammissibile, e al punto 3 gli acquirenti attestavano di essere coltivatori diretti e proprietari di fondi confinanti e di essere dunque a loro volta titolari del diritto di prelazione agraria.
Così riassunti i fatti salienti di causa, questo giudice del rinvio deve esaminare la domanda di riscatto formulata congiuntamente da e da Pt_1 Parte_2
o in via subordinata solo da (la sentenza della cassazione contiene sul Pt_1
punto un refuso). È ormai è sceso il giudicato interno sulla legittimità della separazione delle domande in punto addizioni e migliorie, peraltro neppure riconosciute dalle competenti sezioni specializzate, e sull'invalidità
dell'esercizio di prelazione per tardivo pagamento del prezzo in relazione al preliminare con di cui è data contezza. Per_4
pagina 21 di 28 Gli attori in riassunzione, posto che era necessaria una nuova denuntiatio prima della vendita ai signori legittimamente possono chiedere al giudice CP_4
del rinvio l'esame nel merito della domanda di retratto, domanda ritualmente formulata in citazione per i motivi esplicitati nell'ordinanza della Suprema
Corte, ma detta domanda va posta in comparazione con il diritto di prelazione di cui pure sono titolari i signori nella qualità di coltivatori diretti di CP_4
fondi confinanti.
Va altresì precisato che gli attori in riassunzione non possono esercitare il retratto nella qualità di affittuari posto che, come sopra evidenziato, nel momento della vendita di tutto il compendio, il contratto di affitto agrario tra le e era definitivamente cessato. Controparte_2 Parte_1
In presenza di più soggetti titolari di analogo diritto, occorre quindi procedere alla comparazione. Infatti, “In presenza di una pluralità di coltivatori diretti
proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in
vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui
all'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 817 del 1971. Ne consegue
che, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio
della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è
compito riservato al giudice del merito la scelta del soggetto preferito, che
dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla
prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la
finalità perseguita dalla citata norma e, cioè, l'ampliamento delle dimensioni
pagina 22 di 28 territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di
ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità
produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Il giudice di merito,
quindi, in funzione del compimento della scelta da operare per la soluzione del
suddetto conflitto fra posizioni di diritto soggettivo, deve prescindere dalla
priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro confinante, come anche
dalle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentre è tenuto a valutare
l'entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile
accorpamento, l'esuberanza della forza lavoro che i confinanti siano in grado di
riversare sul fondo in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l'azienda da
incrementare possa assicurare, considerando, altresì, che, in esito a tale
indagine, deve ritenersi consentito, ove il terreno in alienazione sia costituito da
una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un
accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti” (cfr. Cass.
9.04.2024 n. 9570).
Orbene, alla stregua di questi criteri, ritiene la Corte che certamente i signori siano da preferire proprio in relazione all'entità dei fondi limitrofi CP_4
rispetto a quelli di proprietà di Parte_1
Se lo scopo dell'istituto è quello di garantire la ricomposizione fondiaria e la costituzione di imprese efficienti sotto il profilo tecnico e organizzativo, non vi è
dubbio che l'accorpamento della IN SA alla già di Parte_6
notevoli dimensioni e in ditta sia ampiamente da preferire. CP_4
pagina 23 di 28 Mentre i fondi limitrofi di sono di modeste dimensioni (ossia Parte_1
il mapp. 39 di mq.
7.660 e il mapp. 97 di mq. 11.310), i convenuti CP_4
sono proprietari di fondi che confinano con quelli acquistati per mt. 850 e mt.
390; coltivano terreni e praticano attività di allevamento attraverso una società
semplice in cui operano anche due giovani collaboratori, ossia Persona_2
nato il [...] e nato il [...].
[...] Persona_3
Dalle visure prodotte quale doc. 14 consta che in CH i convenuti fossero già comproprietari di circa 38 ettari di terreni (e dunque complessivamente di 77
ettari tenuto conto di quelli acquistati) e di numerosi fabbricati e in Comune di
Roccafranca di altri tre ettari. L'azienda agricola dispone di sette capannoni per l'allevamento di maiali, vi sono silos, attrezzature agricole di vario genere e la società semplice dispone della forza lavoro necessaria per la conduzione diretta dei fondi e dell'attività di allevamento suinicolo.
La complessiva situazione degli acquirenti è nettamente migliore rispetto a quella di che, una volta privato della detenzione della IN Pt_1
SA, dispone di meno di due ettari coltivati a mais o a monocultura del tutto insufficienti a costituire un'impresa agricola in senso professionale.
Se, come visto, lo scopo dell'istituto della prelazione risponde all'esigenza di creare delle aziende di significative dimensioni territoriali - requisito indispensabile anche per i necessari progressi tecnologici del settore - non vi è
dubbio che l'impresa degli Invernizzi garantisca al meglio queste esigenze rispetto all'eventuale riscatto da parte degli attori in riassunzione.
pagina 24 di 28 A giudizio di questa Corte nulla rileva che l'attività agricola da parte dei signori sia svolta attraverso una società agricola semplice. E' vero che il CP_4
d.lgs. 99/2004 ha previsto che l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui alla L. 590/1965 art. 8 e alla L. 14.08.1971 art. 7 spetti anche alla società
agricola di persone qualora la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., ma non vi è dubbio che nel caso concreto gli acquirenti svolgano attività di coltivazione diretta dei fondi e che dunque la legittimazione della società semplice sia concorrente e non sostituiva a quella dei singoli coltivatori diretti.
Solo per completezza, va anche rilevato che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
228/2001, poi art. 8 L. 15.03.2024 n. 36, era previsto: “Ai fini dell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali
criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive
imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età
compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei
terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e
competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99
del Consiglio, del 17 maggio 1999”. È indubbio che l'impresa dei signori non solo è maggiormente strutturata per quanto sopra detto, ma CP_4
pagina 25 di 28 annoveri tra lue fila anche due giovani imprenditori agricoli infraquarantenni,
requisiti che l'impresa agricola non può vantare. Pt_1
In definitiva, la domanda di retratto avanzata dagli attori in riassunzione va rigettata con conseguente irrilevanza delle prove in merito all'effettiva partecipazione di alla coltivazione diretta dei fondi. Parte_2
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche la recente Cass.
21.06.2025 n. 16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte
decide direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione,
ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Ne consegue che, ferma la condanna alle spese già disposta dal Tribunale di
Brescia a pagina 14 della sentenza, e e Parte_1 Pt_1 Parte_2
, in solido tra loro, dovranno rifondere a tutti i convenuti in riassunzione
[...]
le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra
2 e 4 milioni di euro e secondo la nota prodotta dell'avv. ON (prevedente valori inferiori al medio), ossia:
pagina 26 di 28 - quanto dell'appello, in € 23.000 (di cui € 8.000 per la fase studio, € 5.000 per la fase introduttiva ed € 10.000 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre la fase di trattazione non è dovuta;
- quanto al giudizio di legittimità in € 12.500, di cui € 5.500 per la fase studio, €
4.000 per la fase introduttiva ed € 3.000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 23.000 (di cui € 8.000 per la fase studio, € 5.000 per la fase introduttiva ed € 10.000 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre a fase di trattazione non è
dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da Parte_1
, a seguito di ordinanza di rinvio emessa dalla Suprema Corte in Parte_2
data 21.03.2024 n. 7525/2024, così provvede:
- rigetta la domanda di riscatto avanzata dagli attori in riassunzione;
- condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere ai convenuti in riassunzione le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 27 di 28 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 28 di 28
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Prelazione agraria. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 595/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
17/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Fabrizio Tomaselli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Brescia alla via Zima n. 5 in forza di deleghe rilasciate in calce all'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione pagina 1 di 28 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), (C.F. C.F._3 Controparte_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
, (C.F. C.F._5 Controparte_5
), (C.F. C.F._6 Controparte_6
), rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe ON e C.F._7
PA ON in forza di procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione di primo grado e in forza di procura speciale in calce al controricorso avanti la
Corte di cassazione;
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 7525/2024 emessa
dalla Suprema Corte in data 21.03.2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
In conformità a quanto disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n.
7525/2024:
In via principale e nel merito ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive modifiche e integrazioni, accertare e dichiarare che Parte_1
e con riferimento all'esercizio del riscatto di cui all'atto Parte_2
notarile 28 dicembre 2017 da parte di quale proprietario Parte_1
pagina 2 di 28 coltivatore diretto di fondo confinante e di cui al fg. Particella 39 e al fg. 3
particella 97 e di cui in narrativa e con esso in qualità di Parte_2
membro della famiglia coltivatrice ai sensi dell'art. 48 L. 203/1982, sono proprietari ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso il solo Parte_1
, proprietario accertato e dichiarato il tempestivo esercizio del riscatto,
[...]
del fondo rustico denominato IN SA composto da terreni e fabbricati rurali, della superficie complessiva di Ha 39.12.26 pari a piò bresciani 120.20
situati in Comune di CH e catastalmente individuati al fg. 2, sez. NCT
IN SA, n. 8 catasto fabbricati, mapp. 33, sub.5, sub. 2, sub. 12, fg. 2,
catasto terreni mapp. 21, 22, 23, fg. 3 catasto terreni mapp. 20, 21, 31, 32, 33,
34, 121, e in Comune di Comezzano, quota 1/6 fg. 6 catasto terreni mapp. 31, in ogni caso come descritto e precisato nella parte espositiva dell'atto e comunque di cui e come nell'atto di compravendita n. 104948 Rep. e n. 36471 Racc. Notaio
sottoscritto in data 28 dicembre 2017, disponendo che Persona_1
, provvedano in caso di accoglimento della domanda del sig. Parte_1
come proprietario coltivatore diretto di terreno confinante e Parte_1
come membro della famiglia coltivatrice, ovvero provveda in Parte_2
mancanza /subordine e in ogni caso il solo , ad effettuare il Parte_1
versamento del prezzo della vendita come indicato nel suddetto atto notarile di cui con la presente e come formulata anche in atto di citazione formula offerta formale di versamento.
In via principale e nel merito ai sensi delle leggi 590/65 e 817/71 e successive pagina 3 di 28 modifiche e integrazioni, accertato e dichiarato l'esercizio del riscatto da parte di come conduttore proprietario di terreno confinante Parte_1 Parte_1
di membro della famiglia coltivatrice, ovvero in
[...] Parte_2
mancanza/subordine e in ogni caso il solo , dichiarare e Parte_1
accertare il legittimo esercizio del riscatto da parte di come Parte_1
proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, e di quale Parte_2
membro della famiglia coltivatrice ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso di , del fondo di cui all'atto di compravendita nell'atto di Parte_1
compravendita n. 104948 Rep. e n. 36471 Racc. Notaio di Persona_1
Brescia sottoscritto in data 28 dicembre 2017, condannare i convenuti, in solido,
a consentire nella completa disponibilità a e a Parte_1 Parte_2
ovvero in mancanza /subordine e in ogni caso al solo
[...] Parte_1
del fondo rustico di che trattasi, liberi da persone e cose, disponendo che la emananda sentenza sia trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Brescia con esonero di ogni responsabilità al riguardo da parte del
Conservatore,
In via principale e nel merito dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande proposte da parte convenuta appellata anche in memoria di costituzione e risposta a seguito della riassunzione, e in particolare di non accettare il contraddittorio, con riferimento alla fondatezza e/o a qualsivoglia domanda e/o eccezione circa l'azione di riscatto riguardo al concorrente presunto diritto di riscatto dei signori e alle istanze istruttorie CP_4
pagina 4 di 28 formulate in via istruttoria subordinata dalla convenuta appellata in riassunzione,
rispetto peraltro ad un thema decidendum ed ad un thema probandum coperto da giudicato, contestando che in ogni caso la domanda e qualsivoglia eccezione al riguardo anche istruttoria non è mai stata proposta e/o riproposta e/o tanto meno riservata da parte dei convenuti appellati anche con appello CP_4
incidentale condizionato nel giudizio RG 866/2019 avanti la Corte di Appello di
Brescia e tanto meno con controricorso incidentale condizionato nel giudizio
R.G. 3542/2021 avanti la Corte di Cassazione e di conseguenza è coperta di giudicato ed in ogni caso non è più ammissibile e proponibile nel presente giudizio di riassunzione e in ogni caso e senza che ciò importi rinuncia alcuna e/o accettazione del contraddittorio al riguardo respingere le domande formulate dai convenuti odierni appellati in primo grado tutte perché infondate in fatto e in diritto e per i motivi tutti i di cui in narrativa.
In via subordinata e senza che ciò importi rinuncia alcuna alla eccezione di inammissibilità e improponibilità come formulata in via principale e/o senza ciò
importi accettazione del contraddittorio al riguardo, neppure in via implicita, e nella denegata e deprecata ipotesi la Corte di Appello ritenesse di ampliare al riguardo il thema decidendum et probandum, ovvero in via estremamente subordinata respingere le domande e/o le eccezioni di parte convenuta CP_4
, e , di riscatto come presunti confinanti
[...] Controparte_5 Controparte_6
perché coperte da giudicato e in ogni caso in via subordinata infondate in fatto e in diritto e per i motivi di cui in narrativa, nonché di primo grado e dell'atto di pagina 5 di 28 appello accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza del diritto di prelazione di parte convenuta appellata per i motivi di cui in narrativa e in ogni caso la sussistenza del diritto di preferenza al sig. di esercizio Parte_1
del diritto di riscatto per i motivi tutti di cui in narrativa e in ogni caso per quanto , e hanno dedotto nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
comparsa di costituzione e risposta di primo grado per cui la posizione di coltivatore diretto confinante di coadiuvato dal solo Parte_1
figlio , andava confrontata con quella degli coltivatori diretti Pt_2 CP_4
sotto forma di società semplice, ovvero la società Parte_3 CP_7
P. VA poteva esercitare il riscatto in qualità di
[...] P.IVA_1
conduttore di fondi confinanti e di essere preferiti al sig. in Parte_1
quanto la loro posizione avrebbe prevalso rispetto a quello del riscattante
, atteso che la domanda, comunque qualificata e/o qualificabile Parte_1
risulta inammissibile e in ogni caso infondata preso atto che la difesa di
, e non ha mai formulato Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
alcuna domanda al riguardo, la difesa dei signori , Controparte_4 [...]
e non ha mai formulato alcuna domanda di esercizio CP_5 Controparte_6
della prelazione e/o riscatto riferita e/o riferibile alla società Parte_3
P.IVA neppure costituita in giudizio e in
[...] Controparte_7 P.IVA_1
ogni caso insussistente qualsivoglia diritto di prelazione e/o riscatto riferita e/o riferibile alla società P. VA Parte_3 Controparte_7
, atteso che la difesa dei signori , P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 28 e non ha neppure individuato catastalmente quale sarebbe stato il Controparte_6
fondo condotto e posto a confine con quello oggetto della compravendita e in ogni caso ha comunque dedotto che il fondo agricolo posto a confine con quello oggetto del riscatto era condotto dalla società , Controparte_4 Controparte_5
e e quindi la stessa non era e non è proprietaria di alcun fondo Controparte_6
agricolo e tanto meni dei terreni posti a confine (Cass. civ. 25 marzo 2016, n.
5952) e in ogni caso nessuna allegazione è stata fornita circa la presenza asserita di due coadiutori infraquarantenni, senza tralasciare l'assoluta assenza di qualsivoglia allegazione istruttoria in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi per la prelazione e riscatto come presunti confinanti da parte di , e , ribadendo che Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
neppure è stato individuato catastalmente quale sarebbe stato il fondo condotto e posto a confine, dichiarando di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia istanza istruttoria tardiva e inammissibile al riguardo.
In via istruttoria e preso atto dell'ordinanza della Corte di cassazione laddove,
sulla base degli atti e delle difese non si ritenessero sussistenti tutti gli elementi per l'accoglimento della domanda di riscatto di con Parte_1 Parte_2
ovvero di , ammettere la prova per testi sui seguenti
[...] Parte_1
capitoli: … omissis …
Non si accetta il contraddittorio sulla produzione tardiva e sulle istanze istruttorie formulate da controparte con la comparsa di costituzione in riassunzione e tanto meno sulla memoria ex articolo 183 VI comma n. 3 c.p.c.
pagina 7 di 28 di primo grado e nella denegata ipotesi di ammissione contesta integralmente quanto dedotto.
Si contesta l'ammissibilità di qualsivoglia istanza istruttoria dedotta da parte appellata nel giudizio di riassunzione preso atto di quanto sopra e del rilievo che
è coperto da giudicato e in ogni caso atteso che la riassunzione a seguito della cassazione della sentenza instaura come noto dinnanzi al giudice del rinvio un processo chiuso nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni e soprattutto è preclusa l'allegazione di nuove prove, la produzione di nuovi documenti e la richiesta di ammissione di nuove istanze istruttorie.
In ogni caso le istanze istruttorie risulterebbero comunque inammissibili e addirittura formulati nel giudizio di riassunzione atteso che neppure sono individuati catastalmente i fondi (cap. 1 e 2), sono formulati in maniera assolutamente generica (cap. 3, cap. 4 vero che gli stessi ? ovvero chi CP_4
?) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 4), irrilevanti (cap.5),
inammissibili in quanto relativi ad una perizia di parte (cap. 6 e 7) e in ogni caso relative a circostanze addirittura nuove (cap. 8, 9, 10, 11)
In via estremamente subordinata e senza che ciò importi accettazione del contraddittorio al riguardo si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, anche nella comparsa di costituzione e in qualsiasi atto difensivo di riassunzione e nella denegata e deprecata ipotesi di ammissione si insiste fin d'ora per l'abilitazione alla prova contraria indicando a teste i pagina 8 di 28 nominativi dei testimoni riportati nella memoria ex articolo 183 VI comma ovvero i signori di LO (BS), di Testimone_1 Testimone_2
CH (BS), il geom. di Brescia, il geom. di CP_8 Controparte_9
VI (BS).
Spese di giudizio integralmente rifuse di tutti i gradi con condanna dei signori alla restituzione delle somme percepite in esecuzione delle decisioni CP_4
impugnate e riformate dalla Suprema Corte.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via principale: respingere in toto le domande degli attori perché Pt_1
improponibili, improcedibili e comunque infondate per quanto esposto ed in particolare in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 18/5/2001 n. 228;
In via istruttoria subordinata: si chiede di essere ammessi, senza inversione dell'onere relativo, per interrogatorio formale degli attori e per testi Pt_1
sulle seguenti circostanze: … omissis …
In via pure istruttoria subordinata, si chiede altresì che, ex art. 210 c.p.c., venga ordinato a di esibire la documentazione originaria Parte_1
completa relativa alla concessione della pensione anticipata da lui attualmente percepita.
In ogni caso: spese e competenze rifuse per questo grado e per quello avanti la
Corte di cassazione, anche tenuto conto della eccessiva lunghezza, ripetitività e prolissità degli scritti di controparte (ciò ex art. 46, penultimo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
pagina 9 di 28 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione spedita alla notifica in data 2.02.2018, Parte_1
e convenivano innanzi al Tribunale di Brescia Parte_2 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e esponendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- che unitamente al figlio , era conduttore Parte_1 Pt_2
della IN SA composta da terreni e fabbricati della superficie complessiva di circa 39 ettari, sita nel Comune di CH foglio 2 C.T.
mapp. 21, 22, 23, foglio 3 C.T. mapp. 20, 21, 31, 32, 33, 34 121 e in Comune di
Comezzano pro quota foglio 6 C.T. mapp. 31, già di proprietà di
[...]
di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
- che il rapporto di conduzione era sorto nel 1921 e rinnovato di anni 18
nell'anno 1987;
- che, con raccomandata del 14.04.2016, le signore avevano Controparte_2
comunicato a di aver sottoscritto in data 8.04.2016 una Parte_1
promessa bilaterale di compravendita relativa al fondo oggetto del contratto di affitto per consentire l'esercizio della prelazione agraria ai sensi dell'art. 8 L.
590/1965 e dell'art. 7 L. 817/71;
- che , in proprio e unitamente al figlio, aveva comunicato alle venditrici Pt_1
la volontà di esercitare il diritto di prelazione agraria impegnandosi a versare il prezzo a norma di legge e di avvalersi della facoltà di presentare la domanda per pagina 10 di 28 la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 8 della L. 590/1965, intendendo tuttavia detrarre dal prezzo l'equivalente per le migliorie apportate al fondo;
- che in data 12.04.2017 le avevano contestato la mancata CP_2
restituzione del compendio oggetto di affitto a cui erano seguiti vari tentativi di conciliazione, l'introduzione di un procedimento per a.t.p. sino al momento in cui le venditrici, con raccomandata del giorno 11.10.2017, avevano chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione contestando a di essere Pt_1
decaduto dal diritto di prelazione per intervenuta scadenza del termine di pagamento del prezzo alla data del 15.09.2017, deducendo che i contratti di affitto, stipulati in deroga, erano parimenti scaduti alla data del 10.11.2016 e che non vi era alcun diritto del conduttore per pretese in ordine a migliorie e/o addizioni;
- che da ispezione telematica era emerso che, con atto di compravendita del
28.12.2017 n. 104948 rep. a ministero notaio le signore Per_1 CP_2
avevano alienato la IN SA a , a Controparte_4 Controparte_5
e a al prezzo di € 3.100.000.
[...] Controparte_6
Alla luce di queste premesse, con riguardo al preliminare sottoscritto in data
8.04.2016, gli attori chiedevano la sentenza ex art. 2932 c.c. in quanto subentrati nella posizione dei promissari acquirenti e nessun inadempimento poteva essere loro ascritto avendo presentato in data 28.06.2016 una richiesta alla Regione
Lombardia per ottenere un mutuo trentennale per l'acquisto del fondo rustico destinato alla proprietà diretto coltivatrice, ma le proprietarie non avevano pagina 11 di 28 consegnato la necessaria documentazione, ragion per cui non era stato possibile avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 8 L. 590/1965 e Legge 817/71;
eccepivano infine nel preliminare non era stato indicato alcun termine perentorio per il rogito.
Con riguardo all'atto di compravendita del 28.12.2017, gli attori evidenziano che la parte acquirente era stata resa edotta della reale situazione giuridica CP_4
dei fondi e che dunque la compravendita, e con essa la trascrizione, non aveva spiegato nei loro confronti alcuna validità ed efficacia. Seguiva la descrizione delle opere costituenti interventi additivi e migliorie eseguiti sui fondi avuti in conduzione a partire dall'anno 1999 quantificando il rimborso dovuto in €
1.568.189,87.
Da ultimo, allegava di essere conduttore, unitamente al figlio Parte_1
, della IN SA dal 1921 e in detta veste era legittimato Pt_2
all'azione di riscatto e che analogo diritto discendeva dal fatto di essere proprietario e coltivatore del fondo identificato al foglio 3 mapp. 97 sito in
CH confinante con il mappale censito al foglio 3 mapp. 34 di proprietà di e dunque anche in detta qualità di coltivatori diretti confinanti, i Controparte_2
deducenti erano legittimati ad esercitare il diritto di riscatto, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Si costituivano con unica comparsa , Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e che resistevano. Ripercorso l'iter delle
[...] Controparte_6
pagina 12 di 28 pregresse vicende processuali e della pendenza di un ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria di Brescia per ottenere la consegna dei fondi, i convenuti in primo luogo eccepivano l'incompetenza del giudice adito, in favore della sezione specializzata agraria, in cui la questione era già stata posta per le addizioni e le migliorie;
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda di accertamento di inadempimento a carico delle sorelle per Controparte_2
l'asserita mancata consegna di documenti rilevando che non esisteva agli atti alcuna prova circa l'esistenza di impresa familiare coltivatrice ex art. 48 L.
203/82 tra gli attori;
che nel 1999 aveva solo cinque anni e Parte_2
che, in ogni caso, la proroga del 18.11.2015 era stata sottoscritta solo da Pt_1
senza che questi facesse alcun riferimento ad una propria impresa familiare coltivatrice - e tanto trovava riscontro nella visura rilasciata dalla C.C.I.I.A. di
Brescia in data 19.03.2018.
I convenuti allegavano che era scaduto il termine di decadenza per il pagamento del prezzo, perentorio ex lege, a prescindere da ogni profilo di inadempimento, e comunque i non avevano mai richiesto alcun mutuo;
che l'esercizio del Pt_1
riscatto era nullo o inefficace in quanto gli attori non avevano mai offerto il prezzo per l'intero, ma solo in parte pretendendo una compensazione con il menzionato credito per inesistenti migliorie. Da ultimo, gli acquirenti CP_4
deducevano di essere proprietari da molti anni di un fondo agricolo confinante con quello loro venduto dalle signore lungo due confini di mt. 850 e CP_2
mt. 390; di essere coltivatori diretti, come da certificato INPS in data pagina 13 di 28 31.10.2017, e che tra i membri della gestione familiare figuravano due giovani collaboratori nato il [...] e nato il Persona_2 Persona_3
4.08.1994, figli di , e che, a mente dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. Controparte_6
99/2004, anche le società agricole erano titolari del diritto di prelazione e di riscatto e che la loro posizione era complessivamente da preferire ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 228/2001 secondo cui “Ai fini dell'esercizio del diritto di
prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali
criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive
imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età
compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei
terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e
competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99
del Consiglio, del 17 maggio 1999”
Istruita la lite solo in via documentale, con sentenza n. 890/2019 del 29.03.2019,
il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento del credito degli attori per migliorie e addizioni riservata alla competenza della sezione specializzata agraria, rigettava le domande degli attori con condanna al pagamento della somma di € 46.988, oltre accessori, a titolo di spese.
A giudizio del Tribunale, premesso che le proprietarie avevano CP_2
pagina 14 di 28 comunicato il preliminare a in data 20.04.2016 e che Parte_1
gli attori avevano esercitato il diritto di prelazione con comunicazione del
4.05.2016, evidenziava che non avrebbe potuto esercitare il diritto di Pt_2
prelazione in quanto non affittuario e neppure coltivatore diretto o appartenente ad un'impresa familiare coltivatrice diretta;
che pertanto l'accettazione di era riferita solo alla metà del bene e quindi non conforme alla Parte_1
proposta; che era infondata la richiesta di risarcimento per una generica allegazione di mancata consegna dei documenti e che parimenti la domanda subordinata di riscatto del fondo non poteva trovare accoglimento in quanto il riscatto era riservato al caso in cui il proprietario non avesse effettuato la
denuntiatio o in essa indicato un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita.
A seguito di gravame interposto da e da Parte_1 Parte_2
, questa Corte rigettava l'appello.
[...]
Ribadita la competenza della sezione specializzata agraria per le addizioni e i miglioramenti, in ordine alla posizione di , questa Corte Parte_2
osservava che lo stesso non era coltivatore diretto del fondo oggetto di prelazione, né proprietario di un fondo confinante e che dall'esame del compendio probatorio neppure si poteva evincere l'esistenza di una impresa familiare.
Circa la prelazione, questa Corte osservava che era scaduto il termine per il pagamento del prezzo e che la somma offerta non era quella indicata nel pagina 15 di 28 preliminare avendo i prelazionari inteso offrire un prezzo minore deducendo migliorie e addizioni e che, pure con riguardo al definitivo concluso ad un prezzo maggiore, doveva ritenersi che non fosse necessario altro avviso, tanto più che con riguardo al versamento della somma di € 3.100.000 parte attrice aveva reiterato la richiesta di accertare il suo controcredito per le note causali.
A seguito di ricorso per Cassazione interposto da e Parte_1
da , la Suprema Corte in primis esaminava il quarto motivo di Parte_2
affermando che bene aveva fatto il Tribunale a separare la causa avente ad oggetto la prelazione e il riscatto da quella di accertamento delle migliorie.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte osservava che la sentenza di questa Corte con cui aveva rigettato sia la domanda di accertamento del valido esercizio del diritto di prelazione sia la domanda di riscatto sul presupposto che gli attori avevano esercitato i loro diritti offrendo un prezzo inferiore a quello di vendita o violando il divieto di subordinare l'offerta di pagamento a condizioni era errata e che invero l'atto di citazione conteneva quattro domande, ossia a) una domanda principale di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. e b) una domanda subordinata di riscatto;
c) una domanda principale di accertamento dell'ammontare delle migliorie e una domanda principale di compensazione del debito avente ad oggetto il pagamento del prezzo di vendita con il controcredito avente a oggetto il rimborso delle migliorie e che tra le prime due domande e le ultime due non era stato impresso alcun vincolo di subordinazione, sicché era onere della Corte territoriale pagina 16 di 28 provvedere sulle domande degli originari attori senza tener conto della pretesa di accertamento del controcredito per addizioni o migliorie.
La Suprema Corte, ritenuto assorbito il secondo, accoglieva anche il terzo motivo di ricorso in quanto la vendita a soggetto diverso dal promissario acquirente imponeva una nuova denuntiatio al prelazionario.
Il quinto motivo con cui era stata censurata la sentenza di appello che ha ritenuto privo dei requisiti soggettivi per esercitare il diritto di Parte_2
prelazione era assorbito dal rigetto del motivo concernente la scusabilità del tardivo pagamento del prezzo della prelazione.
Il sesto motivo veniva accolto in parte in quanto la Corte non aveva ammesso alcuni capitoli di prova da cui si poteva desumere che Parte_2
coadiuvasse il padre nella coltivazione dei fondi.
Il settimo motivo con cui ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 8 L.
590/95 era dichiarato inammissibile al pari dell'ottavo motivo di ricorso.
Di conseguenza, fermo il giudicato interno sulla legittimità della separazione delle domande e sull'invalidità dell'esercizio di prelazione per tardivo pagamento del prezzo, a questa Corte era demandato il solo accertamento della fondatezza della domanda di riscatto formulata congiuntamente dagli attori e, in subordine, della domanda di riscatto formulata solo da Parte_1
(sebbene nella sentenza sia stato scritto ). Pt_2
e riassumevano il processo ex art. Parte_1 Parte_4
392 c.p.c. a cui resistevano , Controparte_1 Controparte_2
pagina 17 di 28 , CP_3 Controparte_2 Controparte_5 CP_4
e .
[...] Controparte_6
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di pagina 18 di 28 motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, i fatti salienti di causa sono pacifici e documentati.
ha condotto, unitamente al figlio in qualità Parte_1 Pt_2
di coadiuvante, il fondo IN SA della superfice complessiva di oltre
39 ettari con sovrastanti fabbricati e capannoni sita nei Comuni di CH e
Comezzano, già di proprietà di Controparte_1 [...]
, e Detto rapporto di affittanza, molto CP_2 Parte_5
risalente nel tempo, veniva prorogato con accordo ai sensi dell'art. 45 L.
203/1982 del 30.04.1999 per la durata di anni dieci sino al 2015; in data
7.03.2002 veniva perfezionato un accordo integrativo, sempre tra le comproprietarie e il solo in Controparte_2 Parte_1
relazione ad alcuni fabbricati rurali identificati ai mapp. 36, 37, 38 e 43; in data
17.01.2011 le stesse parti perfezionavano altro accordo integrativo in relazione ad altri fondi di cui le comproprietarie avevano acquisito la disponibilità per complessivi 3 ettari circa (giungendo quindi ad una superficie complessiva di 39
ettari) con canone aggiuntivo fittalizio di € 12.302 annui sempre sino alla data del 10.11.2015 e infine, con accordo in deroga del 15.11.2015, ancora le signore concedevano a la conduzione di tutto il Controparte_2 Parte_1
pagina 19 di 28 compendio per un ulteriore anno al canone complessivo di quasi € 34.000.
In pendenza del rapporto concessorio, con raccomandata del 14.04.2016, le comproprietarie comunicavano di aver sottoscritto in data 8.04.2016 un contratto preliminare per la vendita del compendio a al corrispettivo di € Per_4
3.000.000 e gli odierni attori in riassunzione dichiaravano di esercitare il diritto di prelazione agraria sia nella qualità di conduttori coltivatori diretti che di confinanti.
A questo punto, l'affittuario iniziava un proprio contenzioso per ottenere il corrispettivo di addizioni e migliorie – il cui valore avrebbe dovuto compensare il prezzo di acquisto del compendio – e sull'altro versante le comproprietarie lamentavano la mancata restituzione dei fondi alla scadenza promuovendo tentativo di conciliazione e quindi ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, la quale, con sentenza n. 2331/21 pubblicata in data 28.09.2021, dichiarava cessato il contratto di affitto agrario inter partes in data 10.11.2016 e condannava a versare alle concedenti il canone di Pt_1
locazione per l'annata agraria 2015/16 oltre al pagamento dell'indennità di occupazione per gli anni successivi rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento delle dedotti addizioni e migliorie. Pt_1
Questa Corte, con sentenza n. 174/2022 pubblicata in data 11.03.2022, di cui non costa impugnazione, rigettava il gravame di e di Parte_1
con condanna al pagamento delle spese processuali. Parte_4
Lo sfratto veniva materialmente eseguito con i verbali del 13.12.2022 per i pagina 20 di 28 terreni e con verbale del 15.03.2023 per alcuni fabbricati.
Altrettanto pacifico che, con atto a ministero notaio rep. N. 104948, le Per_1
signore , premesse tutte le vicende dei fondi de quibus tra cui la Controparte_2
notifica del preliminare, l'esercizio del diritto di prelazione da parte di
[...]
che aveva omesso di corrispondere il canone dal 15.11.2015 Parte_1
in poi e che nessun prezzo era stato versato sino al settembre 2017 per l'esercizio della prelazione, alienavano il compendio a , a Controparte_4
e a al prezzo di € Controparte_5 Controparte_6
3.100.000.
Nel rogito si dava atto del contenzioso in essere, dei vari ricorsi di cui si è data sommaria contezza, tra cui la richiesta di un a.t.p. volto alla quantificazione delle migliorie, ma dichiarato inammissibile, e al punto 3 gli acquirenti attestavano di essere coltivatori diretti e proprietari di fondi confinanti e di essere dunque a loro volta titolari del diritto di prelazione agraria.
Così riassunti i fatti salienti di causa, questo giudice del rinvio deve esaminare la domanda di riscatto formulata congiuntamente da e da Pt_1 Parte_2
o in via subordinata solo da (la sentenza della cassazione contiene sul Pt_1
punto un refuso). È ormai è sceso il giudicato interno sulla legittimità della separazione delle domande in punto addizioni e migliorie, peraltro neppure riconosciute dalle competenti sezioni specializzate, e sull'invalidità
dell'esercizio di prelazione per tardivo pagamento del prezzo in relazione al preliminare con di cui è data contezza. Per_4
pagina 21 di 28 Gli attori in riassunzione, posto che era necessaria una nuova denuntiatio prima della vendita ai signori legittimamente possono chiedere al giudice CP_4
del rinvio l'esame nel merito della domanda di retratto, domanda ritualmente formulata in citazione per i motivi esplicitati nell'ordinanza della Suprema
Corte, ma detta domanda va posta in comparazione con il diritto di prelazione di cui pure sono titolari i signori nella qualità di coltivatori diretti di CP_4
fondi confinanti.
Va altresì precisato che gli attori in riassunzione non possono esercitare il retratto nella qualità di affittuari posto che, come sopra evidenziato, nel momento della vendita di tutto il compendio, il contratto di affitto agrario tra le e era definitivamente cessato. Controparte_2 Parte_1
In presenza di più soggetti titolari di analogo diritto, occorre quindi procedere alla comparazione. Infatti, “In presenza di una pluralità di coltivatori diretti
proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in
vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui
all'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 817 del 1971. Ne consegue
che, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio
della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è
compito riservato al giudice del merito la scelta del soggetto preferito, che
dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla
prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la
finalità perseguita dalla citata norma e, cioè, l'ampliamento delle dimensioni
pagina 22 di 28 territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di
ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità
produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Il giudice di merito,
quindi, in funzione del compimento della scelta da operare per la soluzione del
suddetto conflitto fra posizioni di diritto soggettivo, deve prescindere dalla
priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro confinante, come anche
dalle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentre è tenuto a valutare
l'entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile
accorpamento, l'esuberanza della forza lavoro che i confinanti siano in grado di
riversare sul fondo in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l'azienda da
incrementare possa assicurare, considerando, altresì, che, in esito a tale
indagine, deve ritenersi consentito, ove il terreno in alienazione sia costituito da
una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un
accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti” (cfr. Cass.
9.04.2024 n. 9570).
Orbene, alla stregua di questi criteri, ritiene la Corte che certamente i signori siano da preferire proprio in relazione all'entità dei fondi limitrofi CP_4
rispetto a quelli di proprietà di Parte_1
Se lo scopo dell'istituto è quello di garantire la ricomposizione fondiaria e la costituzione di imprese efficienti sotto il profilo tecnico e organizzativo, non vi è
dubbio che l'accorpamento della IN SA alla già di Parte_6
notevoli dimensioni e in ditta sia ampiamente da preferire. CP_4
pagina 23 di 28 Mentre i fondi limitrofi di sono di modeste dimensioni (ossia Parte_1
il mapp. 39 di mq.
7.660 e il mapp. 97 di mq. 11.310), i convenuti CP_4
sono proprietari di fondi che confinano con quelli acquistati per mt. 850 e mt.
390; coltivano terreni e praticano attività di allevamento attraverso una società
semplice in cui operano anche due giovani collaboratori, ossia Persona_2
nato il [...] e nato il [...].
[...] Persona_3
Dalle visure prodotte quale doc. 14 consta che in CH i convenuti fossero già comproprietari di circa 38 ettari di terreni (e dunque complessivamente di 77
ettari tenuto conto di quelli acquistati) e di numerosi fabbricati e in Comune di
Roccafranca di altri tre ettari. L'azienda agricola dispone di sette capannoni per l'allevamento di maiali, vi sono silos, attrezzature agricole di vario genere e la società semplice dispone della forza lavoro necessaria per la conduzione diretta dei fondi e dell'attività di allevamento suinicolo.
La complessiva situazione degli acquirenti è nettamente migliore rispetto a quella di che, una volta privato della detenzione della IN Pt_1
SA, dispone di meno di due ettari coltivati a mais o a monocultura del tutto insufficienti a costituire un'impresa agricola in senso professionale.
Se, come visto, lo scopo dell'istituto della prelazione risponde all'esigenza di creare delle aziende di significative dimensioni territoriali - requisito indispensabile anche per i necessari progressi tecnologici del settore - non vi è
dubbio che l'impresa degli Invernizzi garantisca al meglio queste esigenze rispetto all'eventuale riscatto da parte degli attori in riassunzione.
pagina 24 di 28 A giudizio di questa Corte nulla rileva che l'attività agricola da parte dei signori sia svolta attraverso una società agricola semplice. E' vero che il CP_4
d.lgs. 99/2004 ha previsto che l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui alla L. 590/1965 art. 8 e alla L. 14.08.1971 art. 7 spetti anche alla società
agricola di persone qualora la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., ma non vi è dubbio che nel caso concreto gli acquirenti svolgano attività di coltivazione diretta dei fondi e che dunque la legittimazione della società semplice sia concorrente e non sostituiva a quella dei singoli coltivatori diretti.
Solo per completezza, va anche rilevato che ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.
228/2001, poi art. 8 L. 15.03.2024 n. 36, era previsto: “Ai fini dell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali
criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive
imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età
compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei
terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e
competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99
del Consiglio, del 17 maggio 1999”. È indubbio che l'impresa dei signori non solo è maggiormente strutturata per quanto sopra detto, ma CP_4
pagina 25 di 28 annoveri tra lue fila anche due giovani imprenditori agricoli infraquarantenni,
requisiti che l'impresa agricola non può vantare. Pt_1
In definitiva, la domanda di retratto avanzata dagli attori in riassunzione va rigettata con conseguente irrilevanza delle prove in merito all'effettiva partecipazione di alla coltivazione diretta dei fondi. Parte_2
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche la recente Cass.
21.06.2025 n. 16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte
decide direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione,
ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Ne consegue che, ferma la condanna alle spese già disposta dal Tribunale di
Brescia a pagina 14 della sentenza, e e Parte_1 Pt_1 Parte_2
, in solido tra loro, dovranno rifondere a tutti i convenuti in riassunzione
[...]
le spese di lite, liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra
2 e 4 milioni di euro e secondo la nota prodotta dell'avv. ON (prevedente valori inferiori al medio), ossia:
pagina 26 di 28 - quanto dell'appello, in € 23.000 (di cui € 8.000 per la fase studio, € 5.000 per la fase introduttiva ed € 10.000 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre la fase di trattazione non è dovuta;
- quanto al giudizio di legittimità in € 12.500, di cui € 5.500 per la fase studio, €
4.000 per la fase introduttiva ed € 3.000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 23.000 (di cui € 8.000 per la fase studio, € 5.000 per la fase introduttiva ed € 10.000 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., mentre a fase di trattazione non è
dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da Parte_1
, a seguito di ordinanza di rinvio emessa dalla Suprema Corte in Parte_2
data 21.03.2024 n. 7525/2024, così provvede:
- rigetta la domanda di riscatto avanzata dagli attori in riassunzione;
- condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere ai convenuti in riassunzione le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 27 di 28 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 28 di 28