Ordinanza cautelare 2 luglio 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2024, proposto da
AN UC, ET UC e ON UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) della Determinazione Dirigenziale N. Reg. Gen. 288 del 13.03.2024 di inottemperanza all’ordinanza a demolire e acquisizione gratuita al patrimonio comunale, notificata ai ricorrenti in data 20 marzo 2024;
2) di ogni altro atto connesso al precedente, anteriore e/o successivo, prodromico al predetto ivi comprese le ordinanze/determinazioni richiamate nella Determinazione del Comune di Frascati sopra indicata ed oggi parimente impugnata ivi compresa Ordinanza Comune di Frascati Cat. 6 Classe 3 Partenza Prot. N. 0021731 del 18.04.2023 (Rif.. AB 11/2005).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IG AR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2024 e depositato il 3 giugno 2024, AN, ET e ON UC hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e in particolare la Determinazione Dirigenziale n. Reg. Gen. 288 del 13 marzo 2024, nella quale si legge: “[…] Determina […] 2. di prendere atto del verbale di sopralluogo per accertamento di ottemperanza/inottemperanza, effettuato in data 07/03/2024 […] , con cui, alla presenza del sig. UC AN, si è constatato che le opere abusivamente realizzate risultano ancora in loco; 3. Di dare atto della mancata demolizione delle opere abusive e quindi l’inottemperanza alla richiamata Ordinanza, prot. n. 21731 del 18/04/2023 […] ; 4. Di disporre l’acquisizione al patrimonio di questo Ente dei seguenti beni: - manufatto di superficie complessiva pari a mq 116,00 e una cubatura di circa mc 324,80; - area di sedime e area di pertinenza del manufatto abusivo pari a mq 1380; - area individuata al Catasto Terreni al Foglio 19 particella 886 […]”.
1.1. Nel gravame – ove non sono articolati separati motivi – si lamenta che il Comune resistente avrebbe omesso di considerare che, al momento dell’instaurazione del presente giudizio, sarebbe stata ancora pendente l’impugnazione del diniego di condono, risalente al 2005, delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione del 2023 e che anche rispetto a quest’ultima sarebbe pendente il giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della sentenza breve di questa Sezione n. 21731 del 18 aprile 2023, recante il rigetto dell’impugnazione a suo tempo proposta avverso la suddetta ordinanza di demolizione.
2. Il Comune di Frascati si è costituito in resistenza il 14 giugno 2024.
3. L’istanza cautelare proposta con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata respinta con ordinanza del 2 luglio 2024, avente il seguente contenuto: «[…] le circostanze addotte dai ricorrenti a sostegno delle censure formulate appaiono in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente (rectius: intervenuto diniego di condono con provvedimento del 3 ottobre 2005, non impugnato, afferenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato alle ordinanze di sospensione, intervenuta definizione da parte di questo TAR del giudizio instaurato avverso l’ordinanza di demolizione con sentenza n. 12221 del 2023, sì oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato ma, in ogni caso, con respingimento dell’istanza cautelare per genericità dell’impugnativa proposta, con espressa rilevazione, tra l’altro, di profili di inammissibilità per “mera riproduzione degli argomenti già prospettati al T.A.R., ai quali il primo giudice ha offerto adeguate risposte…”), senza, peraltro, sottacere l’irrilevanza dell’eventuale esistenza di una “più vasta operazione” da parte del Comune ».
4. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. L’assunto secondo cui il diniego di condono del 2005 sarebbe stato a suo tempo impugnato con ricorso straordinario non è documentato ed è stato smentito dal Comune resistente (il quale ha provato, con il doc. 4 allegato alla memoria di costituzione, che con il detto ricorso straordinario – datato 5 agosto 2005 e dunque anteriore al diniego di condono sub doc. 6, datato 3 ottobre 2025 e notificato il 13 dicembre 2005 – sono stati impugnati provvedimenti che non hanno rilievo rispetto all’oggetto del presente giudizio, ossia due ordinanze di sospensione lavori, prot. n. 1903 e 1922 del 20 aprile 2005), senza che sul punto parte ricorrente abbia svolto alcuna contestazione.
7. Per altro verso, nel giudizio di appello avverso la sentenza breve n. 12221/2023 con cui questo T.A.R. ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza di demolizione, non risultano essere intervenuti atti successivi rispetto all’ordinanza resa in sede cautelare n. 1098/2024 (doc. 12 di parte resistente), con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di sospensione rilevando profili di possibile inammissibilità del gravame, “ in quanto – in violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., il quale impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo – le questioni sollevate con il gravame non costituiscono altro che la pedissequa riproduzione degli argomenti già prospettati al T.A.R., ai quali il primo giudice ha già offerto adeguate risposte, che l'appellante non considera adeguatamente, né contrasta con efficacia ”.
8. Anche a voler ritenere che le doglianze a suo tempo sollevate avverso l’ordinanza di demolizione prot. n. 21731 del 18 aprile 2023 (alle quali i ricorrenti hanno fatto un generico richiamo a p. 5 del ricorso) possano rilevare nel presente giudizio, ove si discute della legittimità del successivo provvedimento ex art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, va in ogni caso evidenziato che le stesse non sono state riportate nel gravame e si riducono – per quanto si può ricavare dalla lettura del doc. 6 di parte ricorrente, ossia dall’atto di appello avverso la sentenza breve n. 12221/2023 di questo T.A.R. – nella mera prospettazione della circostanza non provata, per quanto già evidenziato supra al paragrafo 6, della pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di condono del 2005.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, tenuto conto delle scarne e insufficienti allegazioni dei ricorrenti, che si sono limiti a eccepire la pendenza di due giudizi (uno dei quali, peraltro, mai instaurato), senza svolgere alcun rilievo critico nei riguardi del provvedimento di acquisizione e senza nemmeno farsi carico di chiarire in questo giudizio quali doglianze sono state proposte a suo tempo contro l’ordinanza di demolizione.
10. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
IG AR NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AR NI | ON NG |
IL SEGRETARIO