Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 29 settembre 2022, notificato il 26 ottobre 2022, di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. MP De ZZ come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino cinese residente in Italia e già titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il 14 novembre 2019 si allontanava dal territorio nazionale per fare ritorno in -OMISSIS-, da cui non rientrava (essendo medio tempore esplosa l’emergenza pandemica del virus cd. covid-19) sino ad ottobre 2021.
In dipendenza di ciò, con nota del 7 ottobre 2021 (notificata il 24 febbraio 2022) la Questura di -OMISSIS- – accertata l’assenza del ricorrente dal territorio dell’Unione Europea dal 14 novembre 2019 sino al 5 ottobre 2021 – comunicava al ricorrente medesimo l’avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno posseduto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Decorso infruttuosamente il termine per presentare osservazioni procedimentali, il Questore di -OMISSIS- emetteva il provvedimento del 29 settembre 2022 con il quale disponeva la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
3. Il ricorrente impugnava con tempestivo ricorso il predetto atto, chiedendone l’annullamento. In particolare, con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata valutazione dei legami sociali e familiari che egli aveva instaurato sul territorio nazionale e deduceva che il mancato rientro nei prescritti termini era imputabile alle restrizioni alla circolazione dovute alle misure di contenimento della pandemia causata dal virus.
Con il secondo motivo il ricorrente – invocando l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 – sosteneva che, seppure l’atto di revoca fosse stato legittimamente adottato, comunque l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno ad altro titolo (per motivi familiari o di lavoro), sussistendo i presupposti indicati a tal fine dal legislatore.
4. In prossimità della pubblica udienza di discussione del merito l’Amministrazione – già ritualmente costituita – depositava memoria ex art. 73 c.p.a. con cui rappresentava che il 16 dicembre 2024 era stato rilasciato in favore del ricorrente permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso – incentrato sulla mancata valutazione dei legami sociali e familiari del ricorrente sul territorio nazionale, nonché delle ragioni che avevano impedito al ricorrente medesimo di fare tempestivo rientro – è infondato.
L’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato “ d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”, così attribuendo all’Amministrazione un potere vincolato che la stessa deve esercitare ogni qual volta riscontri il venire ad esistenza del presupposto indicato dal legislatore, senza poter compiere alcuna valutazione discrezionale in ordine alla presenza o meno di vincoli familiari, sociali, ecc..
Posto che risulta integrato il presupposto normativamente indicato dell’assenza del ricorrente dal territorio dell’Unione europea per (almeno) dodici mesi consecutivi (circostanza non contestata dal ricorrente), è legittimo il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno per cui è causa.
1.1. Inoltre al ricorrente non era preclusa tout court la possibilità di fare rientro sul territorio nazionale entro i dodici mesi dal suo allontanamento. Infatti, l’art. 4, comma 1, d.P.C.M. 13 ottobre 2020, pur vietando l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che avevano soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto medesimo (fra i quali rientrava la Repubblica -OMISSIS-), alla lettera e) faceva salvo (e quindi consentiva) il “ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ”, osservando le formalità previste nei successivi artt. 5 e 6 (presentazione di apposita dichiarazione, sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, esecuzione di un test antigenico).
Pertanto il ricorrente, avendo la propria residenza sul territorio nazionale – come dallo stesso dimostrato con documentazione versata in atti – ben avrebbe potuto rientrare sul territorio nazionale già dal 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del predetto d.P.C.M.), entro quindi il termine di dodici mesi previsto sotto comminatoria di revoca del titolo di soggiorno.
2. Invece il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamentava il mancato rilascio di un permesso di soggiorno in conseguenza della revoca di quello già posseduto – è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’Amministrazione resistente ha dichiarato (circostanza non smentita dal ricorrente e perciò da ritenersi provata ex art. 64, comma 2, c.p.a.) l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. Il ricorso dev’essere quindi in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.
4. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione della parziale definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR ID, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
MP De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MP De ZZ | AR ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.