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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
RG 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 551/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI NATASCIA presso il cui studio sito in VIA EMILIA SAN PIETRO 35, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTINI ELIANO presso il cui studio sito in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 7/B, CASALGRANDE (RE) è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 985/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-10.10.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno comunicato di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
- riconoscimento da parte del sig. in favore della Sig.ra Parte_1
in sostituzione dell'assegno periodico attualmente Controparte_1 dovuto di € 500,00 mensili, e a titolo di liquidazione una tantum di ogni spettanza economica, ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, della somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), corrisposta mediante assegno circolare n.7406842309-09 Unicredit Banca il 29/10/2025 Parte_2 intestato alla Sig.ra Controparte_1
- la predetta somma è versata in data odierna a totale e definitiva estinzione di ogni obbligo di assistenza, presente e futuro, a carico del Sig. nei Pt_1 confronti della sig.ra CP_1
- la Sig.ra ricevendo oggi la predetta somma rinuncia Controparte_1 senza riserva alcuna all'assegno divorzile periodico attualmente percepito ed altresì rinuncia per il futuro a qualsiasi domanda di assegno divorzile o ad altra pretesa economica, anche in caso di peggioramento delle proprie condizioni economiche, nonché al diritto alla quota della pensione di reversibilità, all'assegno successorio, alla quota di TFR eventualmente maturata, e a tutti gli assegni divorzili arretrati ed ai relativi adeguamenti ISTAT non corrisposti;
- spese di lite compensate.
Ciò posto, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi, come sopra meglio specificati, il Collegio non può che prenderne atto con la presente sentenza, come previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., tenuto conto che quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che “con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali”.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 985/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-10.10.2020
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE IA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 551/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI NATASCIA presso il cui studio sito in VIA EMILIA SAN PIETRO 35, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTINI ELIANO presso il cui studio sito in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 7/B, CASALGRANDE (RE) è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 985/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-10.10.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 30.10.2025, hanno comunicato di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
- riconoscimento da parte del sig. in favore della Sig.ra Parte_1
in sostituzione dell'assegno periodico attualmente Controparte_1 dovuto di € 500,00 mensili, e a titolo di liquidazione una tantum di ogni spettanza economica, ai sensi dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, della somma di € 28.000,00 (ventottomila/00), corrisposta mediante assegno circolare n.7406842309-09 Unicredit Banca il 29/10/2025 Parte_2 intestato alla Sig.ra Controparte_1
- la predetta somma è versata in data odierna a totale e definitiva estinzione di ogni obbligo di assistenza, presente e futuro, a carico del Sig. nei Pt_1 confronti della sig.ra CP_1
- la Sig.ra ricevendo oggi la predetta somma rinuncia Controparte_1 senza riserva alcuna all'assegno divorzile periodico attualmente percepito ed altresì rinuncia per il futuro a qualsiasi domanda di assegno divorzile o ad altra pretesa economica, anche in caso di peggioramento delle proprie condizioni economiche, nonché al diritto alla quota della pensione di reversibilità, all'assegno successorio, alla quota di TFR eventualmente maturata, e a tutti gli assegni divorzili arretrati ed ai relativi adeguamenti ISTAT non corrisposti;
- spese di lite compensate.
Ciò posto, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi, come sopra meglio specificati, il Collegio non può che prenderne atto con la presente sentenza, come previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., tenuto conto che quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che “con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali”.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 985/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 08-10.10.2020
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE IA DA