Articolo 8 della Legge 15 marzo 2024, n. 36
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10 aprile 2024
Art. 8.

Prelazione di piu' confinanti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui all' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , del diritto di riscatto di cui all' articolo 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all' articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nel caso di piu' soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con priorita', tra di essi, nell'ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parita' di condizioni, il soggetto che e' in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.
2. L' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e' abrogato. Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 recante Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261:
«Art. 7. - Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756 ;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.»
- Si riporta il testo dell' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , recante Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1965, n. 142:
«Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della sua famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e' sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e' differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.»
- Si riporta il testo dell' articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19 - Suppl. Ordinario n. 18:
«Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 , nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 3 , 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 . Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 . Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.
2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all' articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 .
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 .
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall' articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , e' sostituito dal seguente:
«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall' articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall' articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L' articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l' articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , sono abrogati.»
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 si veda nelle note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137 - Suppl. Ordinario n. 149.
Entrata in vigore il 10 aprile 2024
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