Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2024, proposto da
IE AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola delle Femmine, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 4865/2020, emesso dal Tribunale di Palermo il 25.9-9.10.2020 nell''ambito del procedimento n. 18613/2019-1 R.G., munito di formula esecutiva il 20.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 152/2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del D.I. n. 4865/2020 emesso dal Giudice civile in danno del Comune di Isola delle Femmine, dichiarato definitivamente esecutivo in data 30/10/2024, per la parte relativa al mancato pagamento delle spese legali liquidate nello stesso titolo in € 1.500, oltre al 15% per spese forfettarie, ina e cpa come per legge.
Lamenta che nonostante l’ampio decorso del termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, il Comune non ha provveduto al pagamento delle spese legali sopra indicate.
Chiede la condanna dell’Amministrazione intimata, oltre interessi e penalità di mora di cui all'art.114 comma 4 lett. e) c.p.a., oltre spese di lite con distrazione in favore dell’avvocato patrocinante, dichiaratosi antistatario, con nomina di commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato in sede di sentenza.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, né ha fornito chiarimenti in ordine alla mancata integrale esecuzione del titolo di che trattasi.
Con ordinanza n. 152/2025 del 22/01/2025, riscontrata in data 23/01/2025, sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire la documentazione attestante la notifica del titolo all’Amministrazione di Isola delle Femmine.
Alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del titolo azionato / opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Ritiene pertanto il collegio che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato, per la parte ancora non eseguita in ordine al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore della ricorrente.
Va accolta altresì la domanda di pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere a titolo di spese di lite, con decorrenza tuttavia dalla data di definitività del decreto ingiuntivo.
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 23/05/2017, n. 728) occorre infatti considerare che, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (TAR Lazio, Roma, II bis, 2.5.2016, n. 4943). Invero, solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. civ., 11.6.2004, n. 11097; TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453).
In conclusione, il ricorso è da accogliere nei sensi di cui in narrativa, con condanna del Comune intimato a dare integrale esecuzione al titolo azionato, con la precisazione ulteriore che l’Amministrazione dovrà provvedere anche al pagamento degli interessi, calcolati con decorrenza dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, entro il termine che si ritiene di fissare in giorni sessanta dalla notifica dell’odierna sentenza.
Ritiene il Collegio di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, su impulso della parte interessata e previa immissione nelle funzioni, compirà gli atti necessari al pagamento.
Ritenuto altresì di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
b) il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale viene liquidato, fin d’ora, in euro 500,00;
- di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione intimata e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità e sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dell’Avvocato patrocinante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione integrale al titolo azionato, per la parte relativa alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo non opposto, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Segretario Comunale pro tempore del Comune di Capaci;
d) condanna il Comune di Isola delle Femmine al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO