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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3995 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] Virilassi n. 7, c.f.: ; e , nata a C.F._1 Controparte_1 Gaeta il 21.04.1988, residente in [...], c.f.: C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Signore Associazione Professionale, in Scauri, Via Italo Balbo n. 9, rappresentati e difesi dall' Avv. Maddalena Signore, C.F.: ( , e dall'Avv. CodiceFiscale_3 Email_1 Massimo Signore, C.F.: ( , sia CodiceFiscale_4 Email_2 congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega in calce all'atto introduttivo di lite, attori
CONTRO
nato a [...], il [...], ivi residente in [...] 269, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Polidoro, C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi in C.F._6 Minturno (LT), via Appia, 429, giusta delega in calce al presente atto. Ai sensi del 2° comma dell'art. 176 cpc come modificato dal D.L. 14.3.05 n. 35 convertito con modificazioni con L. 14.5.05 n. 80, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di Fax 0771/901576, pec: Email_3
- convenuto -
OGGETTO: accertamento SERVITU'
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da verbale di udienza odierna
1 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori adivano il Tribunale di Cassino perché fosse dichiarato l'esistenza a favore dei beni immobili di proprietà degli attori della servitù di passaggio, con ogni mezzo e conduttura, su parte della strada già esistente individuata con il subalterno 29 medesimo mappale 391, servitù che per un primo tratto, e precisamente dalla Via Appia fino al subalterno 21 del mappale 391, viene esercitata su una larghezza di metri lineari tre, successivamente fino ad arrivare al subalterno 27 del mappale 391, viene esercitata su metri lineari 4; dichiarare che la condotta posta in essere dal convenuto, come provata, costituisce illegittima compressione e turbativa del diritto reale esistente in favore degli immobili di proprietà degli istanti, posta in essere in violazione del disposto di cui all'art. 1064 c.c.; per l'effetto, ordinare al convenuto di astenersi dal porre in essere le condotte sopra specificate, con condanna del convenuto medesimo al risarcimento dei danni tutti subiti dagli istanti in conseguenza ed a causa della illegittima condotta del convenuto, per effetto della compressione del diritto di cui sono titolari, nella misura che l'adito Giudice riterrà di giustizia. Avevano premesso che di aver acquisito la servitù con atto rep. n. 11553/6114 del 28.01.2014 a rogito del notaio , che all'art.4 espressamente prevede Persona_1 che “…la parte acquirente ha diritto di passaggio, con ogni mezzo e Parte_1 conduttura, su parte della strada già esistente individuata con il subalterno 29 medesimo mappale 391. Si precisa che detta servitù per un primo tratto, e precisamente dalla Via Appia fino al subalterno 21 del mappale 391, viene esercitata su una larghezza di metri lineari tre, successivamente fino ad arrivare al subalterno 27 del mappale 391… viene esercitata su metri lineari 4…”. Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda atteso che trattavasi di CP_2 diritto di passaggio e non di servitù di passaggio. Nell'atto di vendita è specificato chiaramente che trattasi esclusivamente di “diritto di passaggio” alla persona Sig. e non al fondo: “All'uopo la parte Parte_1 acquirente Sig. ha il diritto di passaggio, con ogni mezzo e Parte_1 condutture su parte della strada già esistente (individuata con il subalterno 29, medesimo mappale 391)”. Che nell'atto di citazione falsamente si indica quale titolare di detta servitù anche la Sig.ra quando il diritto di passaggio è strettamente legato Controparte_1 al Sig. e non anche alla sorella. Parte_1 Istruita la causa con l'ammissione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione dei testi e precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che di seguito si diranno.
Entrambe le parti ammettono l'esistenza della servitù entrambe richiamano lo stesso titolo di acquisto dell'attore Sig. della servitù è l'atto rep. n.11553/6114 Parte_1 del 28.01.2014 a rogito del notaio , ove all'art. 4 espressamente Persona_1 prevede che “…la parte acquirente ha diritto di passaggio, con ogni Parte_1 mezzo e conduttura, su parte della strada già esistente individuata con il subalterno 29 medesimo mappale 391. Si precisa che detta servitù per un primo tratto, e precisamente dalla Via Appia fino al subalterno 21 del mappale 391, viene esercitata su una larghezza di
2 metri lineari tre, successivamente fino ad arrivare al subalterno 27 del mappale 391… viene esercitata su metri lineari 4…”. Appare, pertanto, evidente che il nel medesimo atto in cui ha venduto la CP_2 proprietà a identificata al mappale 391 sub 27 rep. n.11553/6114 del Parte_1
28.01.2014 a rogito del notaio , ha costituito la servitù su descritta Persona_1
a favore del fondo indicato al mappale 391 sub 27 del . Parte_1
Servitù che si è trasferita a con la vendita dell'abitazione da Persona_2 parte del fratello sempre individuata con il mappale 391 sub 27 per notar Persona_3 del 23.02.2021 rep 888 rac. 632.
Atteso che per nozioni scolastiche la servitù è un diritto reale che segue il bene dominante a scapito di quello servente si dichiara accertato che a favore dei fondi e degli immobili insistenti sul mappale 391 sub. 27 è stata costituita la servitù di passaggio, con ogni mezzo e conduttura, su parte della strada già esistente individuata con il subalterno
29 medesimo mappale 391.
Il ha poi venduto parte del fondo dominante alla sorella Tale Parte_1 CP_1 vendita non ha ampliato l'oggetto della servitù ne le modalità restando essa da esercitarsi per un primo tratto per metri lineari tre fino al subalterno 391 e poi per quattro metri.
Ciò posto la domanda di accertamento va accolta e dichiarato che a favore dei fondi su indicati esiste la servitù di passaggio, con ogni mezzo e conduttura, su parte della strada già esistente individuata con il subalterno 29 medesimo mappale 391. Si precisa che detta servitù per un primo tratto, e precisamente dalla Via Appia fino al subalterno 21 del mappale 391, viene esercitata su una larghezza di metri lineari tre, successivamente fino ad arrivare al subalterno 27 del mappale 391… viene esercitata su metri lineari 4…”.
Sulle modalità di esercizio.
Gli attori riferiscono che il cancello prima rimaneva aperto tutto il giorno e per essere chiuso solo di notte mentre chiedono che resti aperto anche di giorno. Chiedono poi che vengano tolti gli ingombri che restringono la servitù e che il rilasci le CP_2 autorizzazioni per il passaggio dei tubi del gas e consenta di apporre le cassette della posta sulla colonna del cancello.
Ora, seppur sulla strada su indicata vi è servitù la medesima rimane di proprietà del che ha si l'obbligo di non intralciare il passaggio e pertanto deve lasciarla libera CP_2 dagli ingombri. Va però evidenziato che il ha il diritto di chiudere il cancello CP_2
3 salvo poi lasciare le chiavi ai ed ha, altresì, il diritto di rifiutarsi di far apporre Parte_1 qualsiasi cosa sul cancello atteso che non è stata data prova che il medesimo sia condominiale. Per ciò che attiene alle autorizzazioni per il passaggio dei tubi del gas e quant'altro i hanno già la servitù così come su descritta ed essendo la medesima Parte_1 un diritto reale possono trasferirla a chi ritengono anche alla società per le forniture del gas e pertanto la relativa domanda rivolta al va respinta. CP_2
Ciò posto va ordinato al di spostare ogni ingombro esistente sulla Controparte_2 predetta strada che possa aggravare la servitù di passaggio a favore dei proprietari del fondo su indicato. Si rigettano tutte le altre domande per le ragioni già esposte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
In accoglimento della domanda attorea e Parte_1
si dichiarata accertata l'esistenza del diritto di servitù a favore mappale 391 CP_1 sub 27 citato in premessa, sulla strada di proprietà del convenuto Controparte_2 identificata al mappale 391 sub 29 nei modi e secondo i titoli specificati in premessa.
Ordina a di eliminare ogni ingombro alla libera circolazione del Controparte_2 passaggio sulla predetta strada .
Rigetta tutte le altre domande. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda compensa le spese per un terzo e condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente Controparte_2 giudizio già ridotte di un terzo e quantificate in €. 200,00 per spese ed €. 2000,00 per compensi oltre iva cpa e magg. come per legge.
Si comunichi
- Così deciso in Cassino data del deposito telematico
Il G. O. P.
(d.ssa Orsola NAPOLANO)
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