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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 23 giugno 2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Claudio Mazzoni;
PARTE APPELLANTE
E
e per essa P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) appartenente al con gli avvocati Carlotta P.IVA_1 Controparte_3
Casamorata e Marina Vandini;
PARTE APPELLATA
E
CP_4 PARTE APPELLATA CONTUMACE
Nonché
Controparte_5
[...]
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6971/2020 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI civile, pubblicata in data 07.05.2020, notificata in data 10.6.2020, in materia di contratti bancari.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2015, la
[...]
, in persona della titolare nonché debitrice principale Controparte_5
e in qualità di fideiussore, hanno proposto Controparte_5 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18737/15, con cui veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di € 327.581,60 quale saldo debitore al 16.1.2015 del contratto di conto corrente n. 000102247939, acceso il 21/9/2012, su cui era stata concessa il 27.12.2012 la linea di credito di € 300.000,00 valida fino a revoca, ed € 385,66 quale saldo debitore al 16/1/2015 del contratto di conto corrente n. 000102711733 del 28/6/2013, entrambi stipulati tra la Controparte_5
e la società e garantiti con fideiussione da
[...] Controparte_6 fino alla concorrenza di € 390.000,00.ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
Parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 18737/15 (r.g. 49651/15) in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo per le motivazioni contenute nella presente opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso del C.U., e con condanna dell'odierna opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con espressa riserva di precisare e/o modificare la domanda ed articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. anche in relazione all'atteggiamento processuale tenuto dall'odierna opposta”. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda e difesa, previa declatoria d'improcedibilità dell'avversaria domanda riconvenzionale per omessa obbligatoria mediazione, confermare il decreto ingiuntivo. In ogni caso condannare gli opponenti al pagamento domandato e/o dovuto Vittoria di spese. Salvezze illimitate.
In via istruttoria:
Voglia Il Giudice:
- non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né su questione di pronta soluzione, ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
- Concessa la provvisoria esecuzione, disporre i termini per l'obbligatoria mediazione.
- All'esito disattendere tutte le avversarie istanze istruttorie: e così quella di ESIBIZIONE EX 210 CPC (avendo la depositato sin dal monitorio ampia e CP_3 sufficiente prova scritta) e quella di CTU che è inammissibile, esplorativa e contraria all'art. 94 Disp.Att. c.p.c. non tanto e non solo perché la Banca ha già depositato tutto quanto necessario alla prova del suo credito (contratti, atti e risultanze contabili ) ma anche perché diretta a dare sostegno ad una generica opposizione e con essa a inammissibile, improbabili, palesemente infondate e non provate eccezioni”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio atteso l'intervenuto fallimento della Controparte_5
.
[...]
Il giudizio veniva riassunto da nei confronti di e Parte_1 CP_4 della . Controparte_7
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio quale Controparte_1 successore a titolo particolare artt. 58 D.lgs. n. 385/1993 e 111 c.p.c. di CP_6
, rassegnando le seguenti conclusioni: “SI COSTITUISCE ad ogni effetto di legge
[...] nel presente giudizio di merito, in sostituzione della cedente a mezzo del sottoscritto procuratore facendo propria la posizione processuale della cedente medesima nonché tutte le do-mande, deduzioni, eccezioni, conclusioni ed istanze da quest'ultima formulate e rassegnate, compresa ogni produzione documentale sino ad ora effettuata.
Insiste, quindi, nel rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.”. - il Tribunale tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla controversia n. R.G. 70637/2015 tra la , in persona della Controparte_5 titolare e la società con la Controparte_5 Parte_1 CP_4 riassunzione del processo da parte di nei confronti della società Parte_1
e del , CP_4 Controparte_8 con l'intervento della società ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattese, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela del fallimento della;
Controparte_5
2) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18737/15, n. R.G.49651/15, emesso dal Tribunale di Roma il 6/8/2015, quanto alla opposizione di Parte_1
3) RIGETTA la domanda proposta da di condanna della Parte_1 controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
4) CONDANNA al pagamento in favore delle controparti delle Parte_1 spese processuali, che liquida, quanto alla società in € 12.000,00 per CP_4 compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto alla società in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che:
-Sull'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela fallimentare
Va dichiarata l'improcedibilità del giudizio nei confronti della curatela del fallimento della , atteso che a seguito della notifica Controparte_5 dell'atto di riassunzione da parte di né la Banca opposta né la Parte_1 curatela hanno coltivato l'opposizione, non avendo proceduto alla riassunzione del giudizio. -Sull'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria nonché sulla mancanza di prova del credito
Il primo e il secondo motivo di opposizione, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
La banca opposta ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico avendo versato in atti:
- contratto di conto corrente n. 000102247939 acceso il 21/9/2012, su cui era stata concessa il 27/12/2012 la linea di credito di € 300.000,00 valida sino a revoca, stipulato tra la e la società Controparte_5 Controparte_6
- contratto di conto corrente n. 000102711733 del 28/6/2013 stipulato tra la
[...]
e la società Controparte_5 Controparte_6
- fideiussione prestata da fino alla concorrenza di € 390.000,00, Parte_1
a garanzia delle obbligazioni presenti e future della Controparte_5 verso la società
[...] Controparte_6
- estratti di saldaconto ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 relativi ad entrambi i conti correnti sottesi al monitorio;
- estratto conto del conto corrente n. 000102247939 e del conto corrente 000102711733, anche scalari.
I contratti sopra menzionati sono stati regolarmente sottoscritti da Controparte_5
e prevedevano espressamente le condizioni economiche. Inoltre, l'affidamento è stato richiesto dalla signora e concesso dalla con atto sottoscritto dalla CP_5 CP_3 correntista.
Quanto poi alla deduzione di parte opponente secondo cui sono stati sottoscritti documenti in bianco, si osserva che tutti i documenti prodotti sono moduli predisposti dall'Istituto di credito e nei quali la dicitura “X” ha unico scopo di agevolare il cliente indicando in quali punti debbano essere apposte le sottoscrizioni.
Con riguardo al conto corrente n. 000102247939, risultano inammissibili le contestazioni relative all'operazione di giroconto priva di autorizzazione in quanto intempestive non essendo state sollevate nel termine ex art. 1832 c.c., né nel corso dell'intero rapporto, né dopo la sospensione dell'affidamento o dopo il recesso dal conto corrente. In ogni caso, l'operato della è stato, se non autorizzato dalla CP_3 parte correntista, quantomeno ratificato dalla stessa. D'altronde l'andamento del conto corrente evidenzia il costante movimento tra i due conti correnti con costanti operazioni di bonifico, con numerosi versamenti anche a titolo di “finanziamento soci”, i quali lasciano presupporre l'esistenza di rapporti “ben stretti” tra le parti.
Inoltre, non vi sono contestazioni di sorta da parte dell'opponente relativamente al saldo del conto corrente n. 000102711733 di € 385,66.
- Sulla nullità della fideiussione per invalidità dell'obbligazione principale
È infondata la dedotta nullità della fideiussione stante l'infondatezza di tutte le contestazioni sollevate dal signor in ordine ai contratti di conto corrente CP_5 posti a fondamento del monitorio.
- - sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così concluso: “Voglia la Parte_1
Corte adita, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, contrariis rejectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto n. 18737715 (r.g. 49651/15) in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo per le motivazioni contenute nella presente opposizio-ne. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso del C.U., e con condanna dell'odierna domanda ed articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. anche in relazione all'atteggiamento processuale tenuto dall'odierna opposta".
In sede istruttoria, si rinnovano le richieste formulate in sede di seconda Memoria ex art. 183 c.p.c., qui di seguito trascritte:
Ammissione di prova per testi dei Signori ed sui Testimone_1 Testimone_2 seguenti capitoli di prova:
1) "Vero che nel dicembre del 2012 la Sig.ra all'atto Controparte_5 dell'apertura del conto corrente di competenza della ha Controparte_5 provveduto a fare una richiesta di affidamento alla richiesta che le veniva CP_6 fatta firmare in bianco"; 2) "Vero che la somma che era stata concessa alla Sig.ra attraverso il fido, CP_5
è stata immediatamente ed interamente giro contata sul conto "in sofferenza", di competenza della AC HI RI";
3) "Vero che sul conto di competenza della AC HI RI è risultata accreditata la somma di € 297.086,13 contestualmente stornata dal conto dell'odierna opponente".
Si è costituita in giudizio e per essa Controparte_1 [...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma: Controparte_9
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. (C.F. e, per Parte_1 C.F._1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- ulteriormente in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque infondato in fatto e diritto l'appello proposto da Parte_1
(C.F. e, per l'effetto, confermare la sentenza
[...] C.F._1 impugnata;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, accogliere le conclusioni formulate e precisate da Controparte_10 in primo grado, richiamate dalla cessionaria (ora Controparte_1 [...]
con il proprio atto di intervento, condannando il Sig. Controparte_1
(C.F. al pagamento della Parte_1 C.F._1 somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso condannare il Sig. (C.F. Parte_1
, al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali IVA e C.F._1
CPA, del doppio grado di giudizio.”
Non si sono costituite nel presente giudizio e la curatela del Fallimento CP_11 Co
le quali pertanto vanno dichiarate contumaci con Controparte_5 la presente sentenza.
Respinta l'istanza di sospensiva, l'appello è stato posto in decisione all'udienza del 23 giugno 2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto in data 22 aprile 2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
-Sull'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
In premessa, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata “ove si richiamano i documenti ex adverso proposti”, in quanto tra gli stessi non si rinviene la prova dell'avvenuta comunicazione o notifica degli estratti conto ai correntisti, e quindi che la stessa comunicazione sia avvenuta prima del termine decadenziale dell'art. 1832 c.c..
Ne consegue, pertanto, che “tutto il discorso effettuato dal primo giudice circa l'applicabilità dell'art.1832 c.c. al presente caso di specie non ha pregio”.
-Sull'infondatezza della pretesa creditoria della banca
Con il primo motivo di appello parte appellante deduce che il dichiarato fallimento della non priva di effetti l'opposizione proposta dal sig. Controparte_5
la cui posizione di fideiussore resta legata all'obbligazione principale. CP_5
Invero, l'appellante sostiene che la linea di credito concessa alla e collegata CP_5 al conto corrente (con un importo del fido pari a € 300.000,00) era stata interamente, immediatamente ed improvvisamente utilizzata per coprire l'esposizione di altro conto corrente intestato all'altra farmacia di famiglia, la AC HI RI (con un conto in sofferenza per l'importo di € 297.086,73).
Detta operazione, secondo il sig. era illegittima atteso che l'operazione di CP_5 giroconto può riguardare conti intestati allo stesso soggetto, o cointestati, e non - come nella specie - conti intestati a soggetti distinti. Ad ogni modo, l'appellante sostiene che l'operazione di giroconto sarebbe stata legittima ove fosse stata autorizzata dal titolare del fido.
Inoltre, parte appellante deduce l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, e quindi la nullità del contratto considerato che: - la richiesta di affidamento era stata firmata dalla sig.a praticamente in bianco;
- il contratto CP_5
c.c n. 000102247939 è stato firmato fuori dalla sede della banca e non compilato;
- la comunicazione di domicilio “CAI” era stata firmata in bianco, con la solita dicitura
“x”. Pertanto, l'appellante deduce che a seguito dell'operazione di giroconto la
[...] non aveva utilizzato - di fatto - il fido concessole, ragion per cui il negozio CP_5 dovrebbe essere dichiarato nullo o inefficace atteso che lo stesso è stato concluso non per erogare il prestito ma per ripianare una pregressa esposizione debitoria.
Parte appellante deduce, inoltre, che parte opposta non avrebbe contestato i fatti posti a fondamento dell'opposizione – eccezion fatta per le firme in bianco – e per tale ragione gli stessi dovrebbero considerarsi provati.
Ad ogni modo, secondo il sig. la documentazione prodotta dall'istituto di CP_5 credito opposto, sebbene possa risultare sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo risulta, per contro, insufficiente nel giudizio di opposizione.
-Sulla posizione del fideiussore
Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione da parte dell''istituto di credito dei doveri di correttezza e buona fede come contrattualmente assunti nei confronti della correntista.
Infatti, parte appellante riferisce che la banca avrebbe esteso la garanzia del sig. sullo scoperto accumulandosi negli anni in riferimento al diverso rapporto CP_5 contrattuale intercorrente tra la banca e la AC HI RI, per il quale però non era stata prestata alcuna garanzia.
-Sulla prova per testimoni
Con il terzo motivo di appello si censura la decisione impugnata per aver ritenuto irrilevante la richiesta di prova per testimoni formulata da parte appellante con le memorie ex art.183 comma VI n.2 c.p.c..
Dunque, parte appellante insiste sulla già dedotta ammissione.
-Sulle spese di lite temeraria
Con il quarto motivo di appello parte appellante sostiene che “riteniamo la detta nostra domanda pienamente fondata e meritevole di accoglimento”.
§ 6. — L'appello è infondato e va respinto.
Il 21.12.2012 è stata girocontata la somma di euro €. 297.086,73 dal c/c 000102247939 intestata a sul conto di Controparte_5 competenza della AC HI RI n. 000010851374 (all'epoca, in sofferenza per il medesimo importo di €. 297.086,73) lo stesso giorno, ovvero il 21.12.2012, della concessione dell'affidamento richiesto dalla stessa titolare del conto 000102247939 acceso nella precedente data del 21/9/2012.
La contestazione, solo nell'opposizione a decreto ingiuntivo, della suddetta operazione, giustificata dagli originari opponenti sull'eccezione del mancato invio degli estratti conto da parte della risulta tardiva rispetto al termine di cui all'art. CP_3
1832 c.c.
Deve infatti presumersi che gli estratti conto - rispetto ai quali la banca ha l'obbligo di invio periodico ex art. 119 TUB, in mancanza di alcuna contestazione da parte della correntista per oltre due anni fino all'opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del giudizio circa il mancato invio degli stessi,- fossero in realtà ricevuti dalla titolare del conto, di talché l'operazione in questione fosse stata tempestivamente posta a conoscenza della correntista.
Ed in effetti, ove si consideri che il conto era intestato ad una farmacia, e, dunque, ad un'impresa, deve ritenersi che gli estratti conto siano stati regolarmente inviati, perché, in caso contrario, la correntista non avrebbe mancato di richiedere alla banca l'invio degli stessi avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 119 TUB, nonché della prescrizione di cui all'art. 9 delle condizioni di contratto, secondo il quale, in caso di mancata ricezione dell'estratto conto nel termine contrattualmente previsto, il correntista “dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio”.
Non solo, ma nel caso in questione, per quanto attiene alla “disposizione per giroconto” in data 21.12.2025 di euro 297.086,73 in favore della AC HI RI, risulta dalla stessa narrazione dell'appellante che, nella stessa data, la titolare del c/c aveva ottenuto su sua richiesta un fido di euro 300.000, di talché non pare ragionevolmente prospettabile che la titolare del conto, nei due anni successivi, non si sia accorta che l'affidamento era stato completamente utilizzato fin dalla data iniziale di concessione del fido, e che, ove l'operazione non fosse stata previamente, autorizzata, la predetta titolare del conto non abbia contestato alla banca l'abusività dell'operazione. Invero il contratto di apertura di credito in favore della
[...] risulta sottoscritto dalla in data 21.12.2012 e, dunque, CP_5 Controparte_5 deve reputarsi che l'apertura di credito sia stata richiesta per far fronte all'esercizio dell'attività commerciale della farmacia, ove si acceda alla tesi dell'appellante dell'abusività dell'operazione di giroconto, di talché non risulta verosimile che la predetta in assenza dell'invio degli estratti conto-secondo la tesi sostenuta CP_5 dagli opponenti- non si sia mai preoccupata di verificare la misura dell'utilizzo del suddetto fido.
In realtà, le indicate circostanze depongono univocamente nel senso che il fido fu richiesto per ripianare il passivo del conto della AC HI RI, con la quale vi era una continua movimentazione di bonifici, come risulta dagli estratti conto depositati dalla banca;
ed in effetti la somma finanziata di euro 300.000 corrisponde a quella di euro 297.086,73 confluita per giroconto in favore della AC HI RI. Pertanto, come ha rilevato il giudice di primo grado, detta operazione è stata con ogni probabilità concordata con la di talché non può l'opponente, a CP_5 distanza di due anni, contestare l'operazione, con il pretesto della mancata prova da parte della banca dell'invio periodico degli estratti conto, confidando sul fatto che la suddetta prova è in pratica impossibile, stante l'invio degli estratti conto per posta ordinaria.
In tal senso si è peraltro espressa la S.C., avendo affermato il seguente principio: Ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Peraltro, dedotta l'inefficacia della registrazione di un'operazione di giroconto, in quanto derivante da un atto dispositivo compiuto in difetto o contro la volontà del correntista, ben può il giudice accertare che il cliente abbia avuto tempestiva comunicazione del giroconto e abbia dato consapevole approvazione all'operazione negoziale sottostante, e ritenere, quindi, tardive le sue contestazioni, non a causa della decadenza dal termine fissato dalla norma bancaria, quanto per la ragione sostanziale che l'operazione di giroconto sia stata consapevolmente ratificata dal medesimo. Cass. n. 11626 del 26/05/2011.
Quanto all'ulteriore motivo secondo il quale la correntista avrebbe firmato in bianco il contratto di conto corrente e la richiesta di affidamento, fondato sulla presenza del segno x sulle caselle oggetto delle relative pattuizioni, ritiene la Corte che il motivo vada completamente disatteso: il suddetto conto è movimentato fin dalla data della stipula, con addebito assegni, disposizioni di bonifico in entrata e in uscita, ecc…, di talché risulta impensabile che la non sapesse di aver sottoscritto un'apertura CP_5 di conto corrente. Quanto alla richiesta di affidamento, risulta il timbro di data certa di spedizione dall'ufficio postale. La prova per testi sulla circostanza dedotta è inammissibile, perché contraria al testo del contratto di affidamento, laddove la nella qualità, risulta aver CP_5 sottoscritto il documento tre volte: la prima alla fine delle condizioni contrattuali, la seconda in calce alle clausole espressamente richiamate, e la terza per dare atto che un esemplare del contratto e degli allegati le è stato consegnato.
Ne deriva la piena validità del rapporto garantito, essendosi rivelate del tutto inconsistenti le censure sollevate dall'appellante, con la conseguenza che quest'ultimo, quale garante, risponde del debito verso la banca comprovato dai contratti, dagli estratti conto e dagli scalari depositati dalla banca opposta.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano nel medio, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, Iva e CPA.
Non sussistono i presupposti della mala fede o colpa grave, tenuto conto della posizione di garante dell'appellante, e dell'attinenza al rapporto garantito delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e per essa CP_4 Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_5
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. —condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 23.6.2025 Il Presidente estensore