Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22338
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Sentenza 25 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 26 maggio 2023, dal Consigliere relatore Marco Dell'Utri. Le parti in causa erano un ricorrente principale, che lamentava un illecito trattamento dei propri dati personali e diffamazione, e un gruppo editoriale, che si opponeva alle pretese del ricorrente. Il ricorrente sosteneva che la pubblicazione di dati personali, in particolare la sua residenza, fosse avvenuta senza giustificazione e in violazione della normativa sulla privacy, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Dall'altra parte, l'editore sosteneva di aver rispettato i principi di verità e continenza nell'esercizio del diritto di cronaca.

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che la responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati dovesse essere attribuita a tutti i soggetti coinvolti, non solo al responsabile della testata online. Il giudice ha sottolineato l'importanza di un'analisi approfondita della condotta di ciascun soggetto coinvolto, evidenziando che l'editore non poteva essere escluso dalla responsabilità. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello di Roma, rinviando la questione per un nuovo esame, in cui si dovrà valutare la responsabilità di tutti i convenuti e la quantificazione dei danni.

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Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione", in virtù del quale essi devono essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; ne consegue che la fedele trascrizione, in un articolo, del contenuto di un'informativa di reato della polizia giudiziaria non esime l'autore dall'obbligo di depurarla dei dati personali la cui conoscenza sia del tutto ininfluente in relazione al contenuto informativo dell'articolo stesso.

In ossequio al criterio della contribuzione causale sotteso all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), legittimata passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione di dati personali "online" è anche la società editrice della testata telematica attraverso la quale la suddetta diffusione sia avvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva arbitrariamente circoscritto la condanna alla sola persona rivestente la qualifica formale di responsabile della testata).

Commentario1

  • 1Violazione della privacy e risarcimento per attacco hacker
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    Analisi legale sulla risarcibilità del danno derivato dalla fuga di dati sensibili per un attacco hacker nel settore sanitario: riflessioni a partire dal caso dell'Azienda USL di Modena Nel panorama digitale odierno le informazioni sensibili sono continuamente esposte a potenziali rischi, perciò il tema del risarcimento danni per violazione degli obblighi di protezione dei dati personali è tanto complesso quanto attuale. Quando le misure di sicurezza adottate si rivelano inadeguate rispetto al livello di rischio e si verifica una distruzione, una perdita, una modifica, una divulgazione o un accesso illecito a dati personali (cd. “data breach”), si pone il problema di quali siano le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22338
Data del deposito : 25 luglio 2023

Testo completo