Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 291 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mandarino per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
; Controparte_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
(p.iva ); Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Greco per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4173/2023, pubblicata il 04/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “
1.a - accogliere l'atto di gravame e, allo stesso tempo riformare sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno - Seconda Sezione Civile -
Seconda Civile - G.I. dott.ssa Maria Ferrante n. 4173/2023, decisa in camera di consiglio il giorno 03 ottobre 2023, pubblicata in data 04 ottobre 2023 - rep.
1
2.b – in accoglimento del gravame dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'evento lesivo da inabilità totale del sig. con condanna del convenuto , come in Parte_1 Controparte_1
atti, al risarcimento dei danni extracontrattuali nascente dal rapporto subordinato intrattenuto con l'odierno convenuto - c.d. danno differenziale -, nonché dei danni patrimoniali e/o morali e danno personalizzato, in considerazione della risposta al
n. 8) del CTU “lo stato menomante attualmente evidenziato è chiaramente incompatibile con l'attività di Carabiniere Ausiliario che svolgeva all'epoca dell'evento del 06/09/2006 e con qualsiasi altra attività lavorativa che il signor avrebbe voluto e/o potuto intraprendere, da tal ché in danno si quantifica – Pt_1
con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano - età dell'attore al momento del fatto anno 22 - 02.06.1984 - evento 06 settembre 2006 - danno biologico quantificato in sede di CTU 80% - personalizzazione 100% - ulteriore danno non patrimoniale 0,25% = somma euro 577.645,00 – danno biologico -; Aumento personalizzato: euro 103.976,10 Ulteriore aumento (ex morale): euro 144.411,25, totale euro 826.032,35 - Danno Invalidita Temporanea Invalidità totale ( 100 %)
673 giorni Danno biologico (temporanea): euro 82.442,50; ulteriore aumento. (ex morale): euro 20.610,63; 103.053,13 Riepilogo Generale Totale permanente + aumenti: euro 826.032,35. Totale temporanea + aumento: euro 103.053,13, totale euro 929.085.475, quale differenza dovuta a titolo di danno differenziale, al netto delle somme già percepite a titolo indennitario, così come precisato nella premessa dell'atto di citazione, nonché gli accessori del credito alla luce del principio delle
SS.UU., ovvero sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo
(che in questo caso si chiameranno “compensativi”, perché compensano il ritardo).
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso
d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione, che può presentare qualche difficoltà pratica, dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., ss.uu., n. 1712/1995:
“gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai
2 singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria“, oltre gli ulteriori accessori di legge a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e l'effettivo soddisfo;
3.c condannare l'odierna appellata al pagamento di spese e compensi, del doppio grado della lite, ai sensi del D.M. 147/2022 ss.mm.ii., oltre la maggiorazione per spese generali ex art. 13 (nella misura del 15%), oltre cna ed
Iva, di legge, se dovuta”.
Per l'appellato : “Respingersi il proposto appello e le Controparte_1
domande tutte formulate in primo grado da parte attrice perché infondate. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellata “1) accertare e dichiarare l'acquiescenza Controparte_2
del , ovvero la decadenza dal proporre impugnazione Controparte_1
incidentale, relativamente al capo della sentenza n.4173/2023 del Tribunale di
Salerno nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia promossa dal
nei confronti dell' (ora Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare il passaggio in cosa giudicata del
[...]
relativo capo della sentenza n.4173/2023 del Tribunale di Salerno, ovvero accertare e dichiarare la l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della chiamata in garanzia promossa dal nei confronti della concludente;
2) Controparte_1 accertare e dichiarare l'acquiescenza del sig. relativamente al Parte_1 capo della sentenza nella parte in cui ha accertato l'avvenuto pagamento da parte della di € 116.202,00 a titolo di indennizzo in favore Controparte_2 dell'appellante e, per l'effetto, accertare e dichiarare il passaggio in cosa giudicata della sentenza n.4173/2023 del Tribunale di Salerno, relativamente a tale statuizione, assolvendo la concludente da ogni ulteriore obbligo indennitario e/o risarcitorio;
3) in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado conveniva in giudizio il , esponendo che Parte_1 Controparte_1
era stato congedato per inidoneità al servizio di Carabiniere ausiliario a causa delle gravi lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto in data 6.9.2006 durante un intervento della sua pattuglia per la segnalazione di un'attività delittuosa in corso, allorquando all'altezza dell'incrocio con via Padre Gentile di Pontecagnano Faiano perse il controllo del veicolo in dotazione, impattando contro un lampione per illuminazione pubblica. Deduceva un periodo di inabilità temporanea totale (giorni
3 401) e parziale al 50% (giorni 859) e un danno biologico del 100% e chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. Il , CP_1 CP_1
costituitosi, chiamava in causa per essere manlevata. Controparte_3
All'esito del primo grado di giudizio, nel quale veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la sentenza in oggetto dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (capo 1), rigetta la domanda proposta da di Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni (capo 2), rigetta la Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta dal volta ad accertare un Controparte_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro (capo 3), compensa interamente le spese processuali tra le parti (capo 4) e pone le spese di Ctu a definitivo carico di tutte le parti in via solidale (capo 5).
Il giudice di primo grado premette, nel merito, che ha già Parte_1 ricevuto la somma di € 116.202,00 da in data 14.11.2008 e la Controparte_3 somma di € 200.000,00 dal Fondo delle Vittime del Dovere;
che inoltre, congedato per inidoneità al servizio, gli è stato riconosciuto un indennizzo mensile di €
2.411,10, compresa l'indennità di super invalidità, nonché € 1.453,63, per assegno vitalizio mensile per il Fondo Vittime del Dovere.
Premette, inoltre, che il lavoratore non può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro in via esclusiva e per l'intero danno, poiché, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro;
che il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro solo nei limiti del c.d. danno biologico differenziale, vigendo per la restante parte del danno biologico (quella a carico dell'istituto assicuratore) il principio dell'esonero da responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti;
che la giurisprudenza ha chiarito che i commi sesto e settimo dell'art. 10 cit. prevedono che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza dell'infortunio; che il danno “differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss., 2056 e ss., c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'Inail.
Ciò premesso, in punto di diritto, la sentenza espone che, nel caso di specie, il lavoratore ha agito nei confronti del chiedendo il risarcimento dell'intero CP_1
4 danno patito in conseguenza dell'infortunio; che avrebbe dovuto, invece, attendere la definizione del procedimento amministrativo ai fini della liquidazione dell'indennità da parte dell'istituto assicuratore ed eventualmente contestare tale determinazione nelle sedi deputate, agendo poi nei confronti del datore di lavoro per il danno differenziale qualora lo stesso sussista, oppure, sulla base del danno affermato, quantificare l'indennizzo a carico dell'Inail e chiedere al datore di lavoro l'eventuale danno differenziale (il lavoratore afferma di avere subito una ITA per giorni 401 al 100% e una ITR al 50% per 859 giorni e quantifica il danno biologico nella misura del 100%; orbene, sulla base dell'affermata percentuale di invalidità avrebbe dovuto quantificare l'indennizzo a carico dell'Inail e procedere per l'eventuale differenza che dovesse residuare, rivolgendosi per tale importo nei confronti del datore di lavoro); che, per come risulta formulata la domanda, non può neppure procedersi alla valutazione circa la sussistenza del solo danno differenziale a carico del datore di lavoro, in base al principio che il meno è compreso nel più, posto che l'assenza di ogni allegazione sul punto non consente in alcun modo di verificare la stessa esistenza del danno differenziale e il conseguente interesse ad agire;
che la mancata allegazione dell'esistenza di una differenza tra l'indennizzo corrisposto e astrattamente gravante sull'Inail e il danno effettivamente patito dal lavoratore preclude ogni condanna in termini di danno biologico differenziale;
che il ricorrente ha agito anche per il risarcimento del danno morale;
che tale voce di danno non è compresa nelle prestazioni gravanti sull'assicurazione Inail, per cui in astratto essa può essere integralmente richiesta al datore di lavoro, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, senza che si possano porre problemi in ordine all'esonero da responsabilità ovvero in ordine al danno differenziale;
che, tuttavia, anche in questa parte la domanda non può essere accolta, essendo priva di qualunque allegazione in ordine al lamentato danno morale che dall'infortunio in questione sarebbe derivato;
che, in definitiva, la domanda deve essere rigettata essendo carente di onere di allegazione e prova sul danno differenziale.
Quanto alla domanda proposta dal volta ad accertare un Controparte_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, osserva il primo giudice che, oltre che generica, non risulta provata, apparendo la documentazione depositata non idonea a dimostrare un concorso del nella genesi dell'evento lesivo. Pt_1
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1
impugnazione, censura l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice, non
5 essendo applicabile all'appartenente alle forze armate la disciplina in tema di infortuni sul lavoro dettata dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
Sostiene che, essendo inquadrato nelle forze armate all'epoca dell'infortunio, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, la tutela non è data dall'Inail, come previsto dal decreto legge n. 11/2009, secondo cui “gli articoli 1 e 4 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”; che per le Forze
Armate occorre fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010).
Il secondo motivo di impugnazione lamenta la “violazione di legge - in materia di onere della prova”, dato che, “ove non si applica la normativa INAIL, come innanzi dedotto a sostegno del gravame, la stessa richiede prima di tutto il riconoscimento della causa servizio”.
Deduce che il “riconoscimento della causa di servizio” comporta l'acquisizione di una serie di diritti, tra i quali l'equo indennizzo e la pensione privilegiata;
che “il personale delle Forze Armate che subisca un danno alla salute a causa del comportamento omissivo dell'Amministrazione di appartenenza ha diritto al risarcimento danni, oltre le ulteriori beneficenze previste della legge in materia”; che “il militare ha quindi il diritto di rivolgere all'Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno subito, che gli ha provocato
l'insorgere della malattia” e “ciò è stabilito dall'art. 2087 c.c. che regola la responsabilità contrattuale tra dipendente e datore di lavoro”; che “ai fini del riconoscimento del risarcimento bisogna dimostrare che sussista il nesso causale tra il servizio e la patologia riportata” e “inoltre occorre provare che
l'Amministrazione non abbia svolto il proprio dovere nel tutelare la salute del personale e che questa inadempienza sia strettamente legata al riconoscimento della Commissione Medica Militare delle patologie invalidante – documentazione versata in atti – giammai contestata da parte del , come in Controparte_4 atti”; che, “se il CTU conferma la responsabilità dell'Amministrazione per i riconoscimenti invalidanti del dipendente, questo avrà diritto a ottenere un doppio risarcimento: del danno biologico e del danno morale soggettivo”; che “la valutazione del danno avviene da parte del Tribunale, partendo dalla perizia elaborata dal CTU e avvalendosi delle Tabelle del Tribunale Milano”; che “il nesso
6 causale tra evento e danno è stato ampiamente riconosciuto dall'ausiliario del giudicante in prime cure, oltre che la Commissione Medica Ospedaliera del
Ministero della difesa”, “da tal ché, ai fini della rilevanza l'onere probatorio è stato assolto ai fini del nesso causale tra evento e danno”.
Il , costituitosi, ripropone l'eccezione di inammissibilità Controparte_1
della domanda per essere stato il lamentato danno (patrimoniale e non patrimoniale) già completamente e integralmente risarcito con l'atto transattivo stipulato dall'attore-appellante con la Compagnia di Assicurazione, espressamente stipulato con la previsione “di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia con la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere” con corresponsione della somma di € 116.202,00; che, inoltre, parte attrice ha ricevuto anche la somma di € 208.640,00 dal Fondo Vittime del Dovere, oltre agli assegni vitalizi mensili rispettivamente di € 258,23 (a decorrere dal
7.9.2006) quale assegno vitalizio mensile ex art. 4, comma 1, lett. B) del DPR
243/2006, di € 1.033,00 (a decorrere dal 1.1.2008) quale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, di € 2.411,10 per indennizzo mensile e di
€ 1.453,63 mensili, oltre alla pensione di inabilità.
La difesa erariale contesta, altresì, la mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, quali l'evento che ha dato origine al danno, la sua esistenza, la colpa del danneggiante nella determinazione dell'evento dannoso, il nesso di causalità tra l'evento ed il danno nonché la reale entità dei danni lamentati. “Nessuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita al convenuto nella determinazione dell'evento dannoso”, posto Controparte_1 che “l'evento lesivo si è infatti verificato in parte per caso fortuito, in parte per condotta del dipendente, come emerge dalle risultanze degli accertamenti fatti dalla
Polizia stradale intervenuta sul luogo e dall'inchiesta amministrativa svolta dall'Arma dei Carabinieri (tutti prodotti da questa difesa in primo grado)”. Il
Ministero “ribadisce pertanto anche la spiegata domanda riconvenzionale di accertamento della concorrente responsabilità del sig. nella determinazione Pt_1 dell'evento ovvero la riduzione del richiesto risarcimento in misura proporzionale al concorso del danneggiato”.
costituitasi, eccepisce la “acquiescenza impropria” rispetto Controparte_2
alla domanda di garanzia spiegata dal in primo grado, non Controparte_1
7 rinnovata ai sensi degli artt. 329 e 346 c.p.c., trattandosi di un rapporto assicurativo
(la polizza casco stipulata con fondato su presupposti diversi Controparte_3
dalle statuizioni impugnate. Chiede che “venga accertata e dichiarata la cosa giudicata per intervenuta acquiescenza, relativamente al rapporto processuale tra
l'appellante e la , per intervenuto pagamento di Parte_1 Controparte_2
€ 116.202,00 a titolo di indennizzo”, non avendo l'appellante formulato alcuna richiesta nei suoi confronti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Al militare dell'Arma dei carabinieri che abbia riportato una grave invalidità permanente in conseguenza di un infortunio verificatosi durante l'attività di servizio o l'espletamento delle funzioni di istituto, non si applica il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), espressamente escluso per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate dall'art. 12-bis del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, il quale rimanda, invece, alla disciplina dei “rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”.
L'invalidità permanente del militare dà luogo, invece, ai sensi dell'art. 1, comma
563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), al riconoscimento dei benefici previsti per le “vittime del dovere” dal D.P.R. 7 luglio
2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati). In tal senso, il giudice di prime cure ha rilevato che ha già beneficiato degli indennizzi Parte_1
previsti. In particolare, ha ricevuto la somma di € 200.000,00 dal Fondo delle
Vittime del Dovere e, congedato per inidoneità al servizio, percepisce un indennizzo mensile di € 2.411,10 (compresa l'indennità di super invalidità), nonché un assegno vitalizio mensile per il Fondo Vittime del Dovere di € 1.453,63. Inoltre, ha già ricevuto la somma di € 116.202,00 da in data 14.11.2008. Controparte_3
Come precisato dal primo giudice, escluso l'indennizzo mensile di € 2.411,10
(che ha carattere assistenziale ed è riconosciuto per il congedo dal servizio per inidoneità), le altre somme sono dirette ad indennizzare le lesioni personali: non solo l'indennità (di € 200.000,00) e l'assegno vitalizio mensile (di € 1.453,63) percepiti dal Fondo Vittime del Dovere, ma anche la somma di € 116.202,00 versata dalla società assicuratrice con la quale il difesa Controparte_3 Controparte_1
ha stipulato un contratto di assicurazione a copertura degli infortuni in danno di
8 dipendenti destinati alla guida di autovetture di servizio. In sostanza, l'odierno appellante ha già ricevuto, a ristoro del danno alla persona, la somma di 316.202,00
e continua a riscuotere un assegno vitalizio mensile di € 1.453,63.
Il diritto del militare dell'Arma dei carabinieri ai benefici previsti per le “vittime del dovere” prescinde da qualsiasi profilo di responsabilità del datore di lavoro (il
) per l'evento di danno, poiché è sufficiente che le lesioni Controparte_1
patite siano state riportate in conseguenza di eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, cit. (eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità).
Al diritto ai benefici, di natura indennitaria e assistenziale, si affianca il diritto di natura risarcitoria quando l'infortunio che ha cagionato l'invalidità permanente integra la responsabilità del datore di lavoro (il ); di natura Controparte_1
contrattuale, quando l'infortunio sia stato causato dall'inadempimento degli obblighi di tutela dell'integrità fisica del prestatore di lavoro, previsti da una norma generale (art. 2087 c.c.) o da prescrizioni specifiche sulle misure di prevenzione e tutela del lavoratore;
oppure di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., quando l'infortunio sia stato causato da una condotta dell'Amministrazione di appartenenza che, pur non integrando l'inadempimento di obblighi di adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del dipendente, abbia cagionato l'infortunio, di modo che tale condotta trova nel rapporto di lavoro solo l'occasione di un evento dannoso che avrebbe potuto verificarsi anche in pregiudizio di una vittima estranea a tale rapporto.
In particolare, con riferimento alla responsabilità contrattuale, l'art. 2087 c.c. è una norma di chiusura del sistema di prevenzione, che opera anche in assenza di specifiche prescrizioni e si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, imponendo al datore di lavoro di predisporre tutte quelle misure e cautele che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, servono a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro. Tale obbligo, però, per costante giurisprudenza, non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l'espletamento dell'attività di
9 lavoro. Occorre, pur sempre, una condotta colposa del datore di lavoro, commissiva o omissiva, nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, la quale deve escludersi quando la esposizione a pericolo del lavoratore non sia eliminabile;
o quando non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (Cass., 27.2.2017, n. 4970; Cass., 22.1.2014, n. 1312).
In relazione al fondamento della responsabilità, grava sul danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro. A seconda delle concrete circostanze e della peculiare situazione che ha determinato l'evento di danno, l'onere di allegazione si estende fino a comprendere anche l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato, laddove la violazione dell'obbligo di sicurezza presenti particolari profili di complessità tali da non consentire in maniera agevole la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro. Mentre grava sul datore di lavoro l'onere, ex art. 1218 c.c., di allegare e provare che l'infortunio sia dipeso da causa a lui non imputabile (Cass.,
25.10.2021, n. 29909). La causa non imputabile, che sposta la relazione di causalità dall'inadempimento al caso fortuito determinatore dell'evento di danno imprevedibile e inevitabile, escludendo la responsabilità datoriale, può consistere anche nella condotta dello stesso lavoratore, in ipotesi di c.d. “rischio elettivo”.
Solo quando l'infortunio sia imputabile all'inadempimento dell'obbligo del di adottare le misure dirette a scongiurarlo, oppure quando sia imputabile CP_1
ad un fatto illecito del ex art. 2043 c.c., il militare avrà diritto al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, secondo i criteri civilistici, nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, al quale va detratta la parte già indennizzata dai benefici previsti per le “vittime del dovere” (il c.d. danno differenziale). In tal senso, a prescindere dall'erroneo riferimento del giudice di primo grado al Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve essere condiviso quanto argomentato in ordine alla risarcibilità del solo “danno differenziale”, operando nell'ambito della responsabilità (anche contrattuale) l'istituto della compensatio lucri cum damno, in punto di causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose. Laddove dal medesimo fatto illecito derivino al contempo conseguenze sia favorevoli (vantaggio) che sfavorevoli (danno) per la parte danneggiata, allora esse andranno compensate (Cass., 28.7.2023, n. 23123).
10 Dalle considerazioni che precedono si trae la regola del giudizio, secondo la quale l'odierno appellante ha diritto ad essere risarcito per il danno non patrimoniale conseguente al periodo di inabilità temporanea e all'entità dell'invalidità permanente, nella misura eccedente la parte già indennizzata, solo se allega e dimostra che l'infortunio sia imputabile all'inadempimento dell'obbligo dell'Amministrazione alla quale appartiene di adozione delle misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica rispetto all'infortunio occorso;
oppure allega e dimostra che l'infortunio sia imputabile ad un fatto illecito dell'Amministrazione.
Nell'atto di citazione di primo grado, ha dedotto, “in punto di Parte_1 diritto”, che “ai sensi dell'art. 2087 del codice sostanziale, va riconosciuto anche un danno da responsabilità extracontrattuale, o cosiddetto “danno differenziale”.
Ma, a prescindere dalla qualificazione formale data alla natura della responsabilità,
l'attore non ha assolto all'onere di allegare la violazione da parte dell'Amministrazione di specifici obblighi di protezione del lavoratore
(responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.), ovvero di allegare la condotta dell'Amministrazione che, trovando nel rapporto di lavoro solo l'occasione dell'evento dannoso e, dunque, indipendentemente dalla violazione di doveri di protezione, ha cagionato l'infortunio (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c.). L'attore, in sostanza, ritiene che il solo fatto che l'infortunio si sia verificato a causa del servizio prestato e della sua esposizione al rischio gli dia diritto, non solo all'indennizzo previsto dalla legge per le “vittime del dovere”, ma anche al risarcimento del “danno differenziale” da parte del datore di lavoro. In base a tale errato presupposto, non ha inteso prospettare il fatto costitutivo del diritto al “danno differenziale”, rappresentato da una condotta attiva od omissiva dell'Amministrazione di appartenenza da cui deriverebbe la sua responsabilità ex art. 2087 c.c., o ex art. 2043 c.c.
Di qui l'infondatezza dell'appello per ragioni diverse da quelle esposte dal primo giudice. Non perché la domanda sia “carente di onere di allegazione e prova sul danno differenziale”, ma perché, anche nell'eventualità che i benefici erogati quale
“vittima del dovere” non coprano l'intero danno non patrimoniale risarcibile secondo i criteri civilistici (il danno biologico e dinamico-funzionale per il periodo di inabilità temporanea e per l'invalidità permanente ed il danno morale), tuttavia tale “danno differenziale” non può essere risarcito da parte del Controparte_1
senza l'allegazione e la prova che l'infortunio si sia verificato a causa
[...]
dell'inadempimento di specifici obblighi di protezione del lavoratore (responsabilità
11 contrattuale ex art. 2087 c.c.), o a causa di un illecito extracontrattuale dell'Amministrazione che trova nel rapporto di lavoro solo l'occasione dell'evento dannoso (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.).
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606).
Nei confronti del il regolamento segue il principio di Controparte_1 soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del
2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018
(soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso degli onorari di difesa in favore del , che si liquidano come in dispositivo, CP_1
tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Nei confronti di non può trovare applicazione il principio di Controparte_2 soccombenza, dato che l'appellante ha impugnato la sentenza solo nella parte in cui rigetta la sua domanda di condanna del ed ha citato la società di CP_1
assicurazioni ai soli fini della litis denuntiatio, mentre il , che aveva CP_1
chiamato in causa il suo assicuratore, non ha riproposto la domanda di manleva con appello incidentale. Di qui la compensazione tra loro delle spese processuali.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 291/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1
appello in favore del , che liquida in € 8.000,00 per Controparte_1
12 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali del grado di appello tra l'appellante e
Controparte_2
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Ado GUBITOSI)
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