Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, previsto dall' articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , e' aumentato di lire 100 milioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, previsto dall' articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 , e' aumentato di lire 100 milioni.