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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
NN. 5394/15-8025/2016- 1458/18 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai nn. 5394/2015, 8025/2016 e 1458/18 aventi ad oggetto:
accertamento della condotta illegittima della banca e condanna al risarcimento dei danni e vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Antonio Mazza n. 11, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Marotta
( ) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in C.F._2
sostituzione, elett.te dom.to in Salerno alla via G. A. Papio n. 22
ATTORE
E
(già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Torino (TO) alla Via G. Giolitti, 15,
[...]
p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Taiani (c.f. P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3 Salerno, alla via Agostino Nifo, 2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OGGETTO: accertamento della condotta illegittima della banca e condanna al risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Come dalle note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e sono, pertanto, meritevoli d'accoglimento.
avviava ai danni della banca i giudizi nn. RGN Parte_1 Controparte_3
5394/15, RGN 8025/16, RGN 1458/18, successivamente riuniti, al fine di accertare la condotta illegittima della banca e condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dal
. Pt_1
La consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 06.03.2023, accerta le plurime illegittimità compiute dalla banca ai danni del , allorquando i giudizi erano già Pt_1
stati riuniti
Il CTU ha accertato l'esistenza di collegamento funzionale tra la concessione del mutuo chirografario di € 300.000,00 e l'acquisto con la stessa provista di n. 216 azioni Cre.Sal.
per un costo pari ad € 149.920,00 (pari a circa il 50% del mutuo di € 300.000,00). È
stato, altresì, verificato ed accertato il medesimo collegamento funzionale tra l'erogazione dell'aumento linea di credito in conto corrente da € 30.000,00 ad €
230.000,00 e l'acquisto con la stessa provvista n. 141 azioni per un costo pari ad €
96.190,00 (pari a circa il 50% dell'aumento dello scoperto di c/c di € 200.000,00). L'ausiliario ha affermato che “E' pacifico, quindi, che l'accordo preso il 18.11.2011,
quando il non era socio della banca, prevedesse ai fini dell'erogazione del mutuo Pt_1
l'acquisto di azioni della banca da conferire a garanzia del regolare pagamento delle rate semestrali, con tanto di esplicito affidamento delle stesse e mandato a vendere.
Secondo il CTU “L'erogazione di finanziamenti condizionata all'acquisto di titoli azionari è evidentemente riferibile a un'ipotesi di condotta aggressiva, consistente nell'induzione indebita dei consumatori all'acquisto di titoli della Banca, assurti a condizione necessaria per l'ottenimento dell'erogazione di finanziamenti”.
Il CTU concludeva che dovrà dichiararsi la nullità del mutuo chirografario per €
300.000,00, la nullità del contratto di affidamento in c/c per € 230.000,00, con ogni conseguenza di legge, in particolare relativamente alla nullità di eventuali poste debitorie residue ed obbligo di restituzione degli interessi corrisposti dal sig. . Pt_1
Parimenti l'ausiliario del Giudice ha accertato la nullità dell'acquisto delle azioni (per complessivi € 246.110,00) per violazione del disposto dell'art. 2358 c.c. avendo la banca condizionato la concessione delle facilitazioni creditizie (contratto di mutuo chirografario ed affidamento in conto corrente) all'acquisto delle azioni proprie avvenuto con la medesima provvista oggetto della facilitazione creditizia concessa.
Il CTU ha accertato che “già al momento del primo acquisto del 28.12.2011 di n. 196
azioni, tale limite risultava essere superato, stante il fatto che il numero totale delle azioni della banca era pari a 27.791, con un'eccedenza, pertanto, di n. 57 azioni”.
Il CTU sostiene che “il comportamento della banca appare piuttosto censurabile in relazione alla suddetta circostanza. Infatti, come spiegato prima, era stata certamente la banca a proporre l'erogazione del mutuo con contestuale acquisto di azioni da parte del mutuatario da porre a garanzia”.
Il CTU riferisce che “La Banca, in altri termini, tacendo dei rischi insiti nella sottoscrizione della tipologia di mutuo proposta (e, consequenzialmente, della difficile negoziabilità e liquidabilità delle azioni non quotate), aveva scientemente strumentalizzato la condizione di deficit informativo propria del cliente, condizionando reiteratamente le scelte di quest'ultimo, in vista dello strumentale raggiungimento di un proprio “egoistico” obiettivo (ovverosia, il rafforzamento patrimoniale)” ed ancora “Il
ruolo contestuale di finanziatore, intermediario sostanziale ed emittente, pone la banca in una situazione di assoluto squilibrio, dato dal triplice guadagno legato all'operazione,
ancora più ampliato dalla messa a garanzia dei titoli, rispetto alla posizione del . Pt_1
Questi, infatti, come risultante dalla nota del 05.01.2012, era un cliente al dettaglio,
ossia con minore esperienza e non in grado di giudicare la congruità dell'operazione, e pertanto in diritto di ottenere un comportamento equo, professionale, trasparente e corretto, a maggior ragione con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (art. 19.1 MiFID – art. 21 TUF); prodotti che, peraltro, la banca si rifiutò di smobilizzare anche solo per la parte eccedente il limite di legge dello 0,50%. La
circostanza che la banca, con nota sempre del 05.01.2012, avesse caratterizzato il portafoglio titoli detenuto dal con un rischio medio-alto, non rileva Pt_1
particolarmente a discolpa della banca atteso che, come detto, il di fatto non Pt_1
aveva avuto scelta al fine di ottenere il finanziamento”.
Il CTU ha accertato che i crediti di cui sopra (mutuo chirografario per € 300.000,00 ed l'aumento della linea di credito fino ad € 230.000,00) erano stati concessi negli anni 2011/2012, allorquando il era totalmente privo di entrate che gli avrebbero Pt_1
permesso di pagare le rate, infatti nella relazione risulta che “nell'anno 2007 aveva dichiarato un reddito complessivo pari ad € 115.832.
Il CTU afferma che “a parere dello scrivente, in presenza un soggetto richiedente il finanziamento con elevata patrimonializzazione ma nulla capacità di rimborso, la prassi bancaria, basata su una sana e prudente gestione, avrebbe dovuto indurre i consulenti della banca a proporre un finanziamento direttamente alla società che Parte_2
aveva in corso l'investimento immobiliare (ad esempio un mutuo o anche con una linea di credito stand by), acquisendo poi la garanzia fideiussoria o ipotecaria dal socio
. Appare piuttosto spregiudicata, invece, l'operazione “Mutuo Socio” e Pt_1
giustificata prevalentemente dal consistente vantaggio per la banca”.
Dalle risultanze della CTU è, infatti, emerso che il comportamento doloso posto in essere dall'istituto di credito che, al fine di riuscire a piazzare un ingente numero di azioni proprie detenute da altri risparmiatori che premevano per vendere, concedeva ad un soggetto privo di redditi un ingente finanziamento, condizionando parte dello stesso all'acquisto delle citate azioni e rassicurando (illudendo) il cliente che il pagamento delle rate sarebbe avvenuto sempre attraverso la vendita delle azioni operato dalla banca medesima.
Il CTU ha affermato che “Subordinando l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione di propri titoli, la banca ha esercitato «un indebito condizionamento» nei confronti del
, spingendolo all'acquisto non preventivato e non liberamente voluto”. Pt_1
Il CTU, a seguito dell'analisi del rapporto intercorso con il , ha accertato che la Pt_1 banca ha tenuto un comportamento illegittimo, posto in essere in violazione dei principi generali della buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e della norma che disciplina l'obbligo di conformarsi, nell'esecuzione di una prestazione, ai canoni della diligenza professionale (Art. 1176 c.c.).
Il ctu ha accertato che la banca, nel corso del rapporto con il , ha concesso Pt_1
facilitazioni creditizie in favore di un soggetto che conosceva essere totalmente privo del merito creditizio, ha condizionato la concessione dei ripetuti finanziamenti all'acquisto di azioni proprie, costituite a pegno a garanzia dei medesimi finanziamenti,
sempre su imposizione della banca, ha obbligato il ad acquistare con la provvista Pt_1
finanziata azioni non quotate e illiquide in violazione della MIFID che lo aveva qualificato come “cliente investitore al dettaglio”, ha obbligato il a violare Pt_1
l'art.30, co.2, del TUB, e l'art. 15 dello statuto che prevedevano un limite di acquisto di azioni delle banche popolari nella misura dello 0,50% del capitale sociale, ha concesso un mutuo ipotecario ad un soggetto privo del merito creditizio solo perché si era assicurata la restituzione dell'importo finanziato acquisendo la garanzia ipotecaria;
ha proceduto illegittimamente alla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario e del contratto di mutuo chirografario, nonostante le illegittimità subite ed in violazione degli accordi intercorsi;
ha segnalato a sofferenza illegittimamente in C.R. il nominativo del
. Pt_1
Alla luce delle risultanze della CTU, vanno quindi ritenute accertate: la irregolare condotta della banca nell'aver subordinato la concessione del mutuo all'acquisto da parte del delle proprie azioni mediante la pratica del tie-in, l'illegittimo Pt_1
comportamento della banca che induceva e consentiva all'attore reiterati acquisti di azioni proprie oltre il limite massimo previsto dallo statuto, la violazione della normativa di settore sia nella compravendita dei titoli Cre.Sal. tra il e i Pt_1
venditori/acquirenti, sia nelle modalità e tempistica delle transazioni che nel fissare il loro valore di mercato, la nullità del finanziamento chirografario n.10000965,
l'illegittimità della segnalazione di sofferenza in centrale rischi relativa al finanziamento chirografario n.10000965, la nullità del finanziamento ipotecario n.10000611, la non debenza delle somme corrisposte in relazione al contratto di c/c n.
1001649, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al , la Pt_1
non debenza delle somme addebitate per CMS, per commissioni su fido, commissione di disponibilità fondi, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di c/c n. 1001649,
in aggiunta agli interessi passivi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie le domande proposte e, per l'effetto, accerta la irregolare condotta della
banca nell'aver subordinato la concessione del mutuo all'acquisto da parte del
delle proprie azioni mediante la pratica del tie-in, l'illegittimo Pt_1
comportamento della banca che induceva e consentiva all'attore reiterati acquisti
di azioni proprie oltre il limite massimo previsto dallo statuto, la violazione della normativa di settore sia nella compravendita dei titoli Cre.Sal. tra il e i Pt_1
venditori/acquirenti, sia nelle modalità e tempistica delle transazioni che nel
fissare il loro valore di mercato, la nullità del finanziamento chirografario
n.10000965, l'illegittimità della segnalazione di sofferenza in centrale rischi
relativa al finanziamento chirografario n.10000965, la nullità del finanziamento
ipotecario n.10000611, la non debenza delle somme corrisposte in relazione al
contratto di c/c n. 1001649, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e
sfavorevoli al , la non debenza delle somme addebitate per CMS, per Pt_1
commissioni su fido, commissione di disponibilità fondi, calcolate in costanza di
utilizzo del rapporto di c/c n. 1001649, in aggiunta agli interessi passivi;
condanna la (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con sede in Torino (TO) alla Via G. Controparte_3
Giolitti, 15, p.iva , al risarcimento dei danni, che quantifica in € P.IVA_1
100.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo
pagamento;
condanna la (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali Controparte_3
che liquida in complessivi € 15.000,00, di cui € 3.200,00 per spese, ivi compresa la
ctu come da decreto del 8/3/2023, ed il residuo per onorario, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA, con attribuzione al procuratore
antistatario per dichiarato anticipo. Salerno, 14 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai nn. 5394/2015, 8025/2016 e 1458/18 aventi ad oggetto:
accertamento della condotta illegittima della banca e condanna al risarcimento dei danni e vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Antonio Mazza n. 11, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Marotta
( ) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in C.F._2
sostituzione, elett.te dom.to in Salerno alla via G. A. Papio n. 22
ATTORE
E
(già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Torino (TO) alla Via G. Giolitti, 15,
[...]
p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Taiani (c.f. P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3 Salerno, alla via Agostino Nifo, 2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OGGETTO: accertamento della condotta illegittima della banca e condanna al risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Come dalle note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e sono, pertanto, meritevoli d'accoglimento.
avviava ai danni della banca i giudizi nn. RGN Parte_1 Controparte_3
5394/15, RGN 8025/16, RGN 1458/18, successivamente riuniti, al fine di accertare la condotta illegittima della banca e condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dal
. Pt_1
La consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 06.03.2023, accerta le plurime illegittimità compiute dalla banca ai danni del , allorquando i giudizi erano già Pt_1
stati riuniti
Il CTU ha accertato l'esistenza di collegamento funzionale tra la concessione del mutuo chirografario di € 300.000,00 e l'acquisto con la stessa provista di n. 216 azioni Cre.Sal.
per un costo pari ad € 149.920,00 (pari a circa il 50% del mutuo di € 300.000,00). È
stato, altresì, verificato ed accertato il medesimo collegamento funzionale tra l'erogazione dell'aumento linea di credito in conto corrente da € 30.000,00 ad €
230.000,00 e l'acquisto con la stessa provvista n. 141 azioni per un costo pari ad €
96.190,00 (pari a circa il 50% dell'aumento dello scoperto di c/c di € 200.000,00). L'ausiliario ha affermato che “E' pacifico, quindi, che l'accordo preso il 18.11.2011,
quando il non era socio della banca, prevedesse ai fini dell'erogazione del mutuo Pt_1
l'acquisto di azioni della banca da conferire a garanzia del regolare pagamento delle rate semestrali, con tanto di esplicito affidamento delle stesse e mandato a vendere.
Secondo il CTU “L'erogazione di finanziamenti condizionata all'acquisto di titoli azionari è evidentemente riferibile a un'ipotesi di condotta aggressiva, consistente nell'induzione indebita dei consumatori all'acquisto di titoli della Banca, assurti a condizione necessaria per l'ottenimento dell'erogazione di finanziamenti”.
Il CTU concludeva che dovrà dichiararsi la nullità del mutuo chirografario per €
300.000,00, la nullità del contratto di affidamento in c/c per € 230.000,00, con ogni conseguenza di legge, in particolare relativamente alla nullità di eventuali poste debitorie residue ed obbligo di restituzione degli interessi corrisposti dal sig. . Pt_1
Parimenti l'ausiliario del Giudice ha accertato la nullità dell'acquisto delle azioni (per complessivi € 246.110,00) per violazione del disposto dell'art. 2358 c.c. avendo la banca condizionato la concessione delle facilitazioni creditizie (contratto di mutuo chirografario ed affidamento in conto corrente) all'acquisto delle azioni proprie avvenuto con la medesima provvista oggetto della facilitazione creditizia concessa.
Il CTU ha accertato che “già al momento del primo acquisto del 28.12.2011 di n. 196
azioni, tale limite risultava essere superato, stante il fatto che il numero totale delle azioni della banca era pari a 27.791, con un'eccedenza, pertanto, di n. 57 azioni”.
Il CTU sostiene che “il comportamento della banca appare piuttosto censurabile in relazione alla suddetta circostanza. Infatti, come spiegato prima, era stata certamente la banca a proporre l'erogazione del mutuo con contestuale acquisto di azioni da parte del mutuatario da porre a garanzia”.
Il CTU riferisce che “La Banca, in altri termini, tacendo dei rischi insiti nella sottoscrizione della tipologia di mutuo proposta (e, consequenzialmente, della difficile negoziabilità e liquidabilità delle azioni non quotate), aveva scientemente strumentalizzato la condizione di deficit informativo propria del cliente, condizionando reiteratamente le scelte di quest'ultimo, in vista dello strumentale raggiungimento di un proprio “egoistico” obiettivo (ovverosia, il rafforzamento patrimoniale)” ed ancora “Il
ruolo contestuale di finanziatore, intermediario sostanziale ed emittente, pone la banca in una situazione di assoluto squilibrio, dato dal triplice guadagno legato all'operazione,
ancora più ampliato dalla messa a garanzia dei titoli, rispetto alla posizione del . Pt_1
Questi, infatti, come risultante dalla nota del 05.01.2012, era un cliente al dettaglio,
ossia con minore esperienza e non in grado di giudicare la congruità dell'operazione, e pertanto in diritto di ottenere un comportamento equo, professionale, trasparente e corretto, a maggior ragione con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (art. 19.1 MiFID – art. 21 TUF); prodotti che, peraltro, la banca si rifiutò di smobilizzare anche solo per la parte eccedente il limite di legge dello 0,50%. La
circostanza che la banca, con nota sempre del 05.01.2012, avesse caratterizzato il portafoglio titoli detenuto dal con un rischio medio-alto, non rileva Pt_1
particolarmente a discolpa della banca atteso che, come detto, il di fatto non Pt_1
aveva avuto scelta al fine di ottenere il finanziamento”.
Il CTU ha accertato che i crediti di cui sopra (mutuo chirografario per € 300.000,00 ed l'aumento della linea di credito fino ad € 230.000,00) erano stati concessi negli anni 2011/2012, allorquando il era totalmente privo di entrate che gli avrebbero Pt_1
permesso di pagare le rate, infatti nella relazione risulta che “nell'anno 2007 aveva dichiarato un reddito complessivo pari ad € 115.832.
Il CTU afferma che “a parere dello scrivente, in presenza un soggetto richiedente il finanziamento con elevata patrimonializzazione ma nulla capacità di rimborso, la prassi bancaria, basata su una sana e prudente gestione, avrebbe dovuto indurre i consulenti della banca a proporre un finanziamento direttamente alla società che Parte_2
aveva in corso l'investimento immobiliare (ad esempio un mutuo o anche con una linea di credito stand by), acquisendo poi la garanzia fideiussoria o ipotecaria dal socio
. Appare piuttosto spregiudicata, invece, l'operazione “Mutuo Socio” e Pt_1
giustificata prevalentemente dal consistente vantaggio per la banca”.
Dalle risultanze della CTU è, infatti, emerso che il comportamento doloso posto in essere dall'istituto di credito che, al fine di riuscire a piazzare un ingente numero di azioni proprie detenute da altri risparmiatori che premevano per vendere, concedeva ad un soggetto privo di redditi un ingente finanziamento, condizionando parte dello stesso all'acquisto delle citate azioni e rassicurando (illudendo) il cliente che il pagamento delle rate sarebbe avvenuto sempre attraverso la vendita delle azioni operato dalla banca medesima.
Il CTU ha affermato che “Subordinando l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione di propri titoli, la banca ha esercitato «un indebito condizionamento» nei confronti del
, spingendolo all'acquisto non preventivato e non liberamente voluto”. Pt_1
Il CTU, a seguito dell'analisi del rapporto intercorso con il , ha accertato che la Pt_1 banca ha tenuto un comportamento illegittimo, posto in essere in violazione dei principi generali della buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e della norma che disciplina l'obbligo di conformarsi, nell'esecuzione di una prestazione, ai canoni della diligenza professionale (Art. 1176 c.c.).
Il ctu ha accertato che la banca, nel corso del rapporto con il , ha concesso Pt_1
facilitazioni creditizie in favore di un soggetto che conosceva essere totalmente privo del merito creditizio, ha condizionato la concessione dei ripetuti finanziamenti all'acquisto di azioni proprie, costituite a pegno a garanzia dei medesimi finanziamenti,
sempre su imposizione della banca, ha obbligato il ad acquistare con la provvista Pt_1
finanziata azioni non quotate e illiquide in violazione della MIFID che lo aveva qualificato come “cliente investitore al dettaglio”, ha obbligato il a violare Pt_1
l'art.30, co.2, del TUB, e l'art. 15 dello statuto che prevedevano un limite di acquisto di azioni delle banche popolari nella misura dello 0,50% del capitale sociale, ha concesso un mutuo ipotecario ad un soggetto privo del merito creditizio solo perché si era assicurata la restituzione dell'importo finanziato acquisendo la garanzia ipotecaria;
ha proceduto illegittimamente alla risoluzione del contratto di mutuo ipotecario e del contratto di mutuo chirografario, nonostante le illegittimità subite ed in violazione degli accordi intercorsi;
ha segnalato a sofferenza illegittimamente in C.R. il nominativo del
. Pt_1
Alla luce delle risultanze della CTU, vanno quindi ritenute accertate: la irregolare condotta della banca nell'aver subordinato la concessione del mutuo all'acquisto da parte del delle proprie azioni mediante la pratica del tie-in, l'illegittimo Pt_1
comportamento della banca che induceva e consentiva all'attore reiterati acquisti di azioni proprie oltre il limite massimo previsto dallo statuto, la violazione della normativa di settore sia nella compravendita dei titoli Cre.Sal. tra il e i Pt_1
venditori/acquirenti, sia nelle modalità e tempistica delle transazioni che nel fissare il loro valore di mercato, la nullità del finanziamento chirografario n.10000965,
l'illegittimità della segnalazione di sofferenza in centrale rischi relativa al finanziamento chirografario n.10000965, la nullità del finanziamento ipotecario n.10000611, la non debenza delle somme corrisposte in relazione al contratto di c/c n.
1001649, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al , la Pt_1
non debenza delle somme addebitate per CMS, per commissioni su fido, commissione di disponibilità fondi, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di c/c n. 1001649,
in aggiunta agli interessi passivi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie le domande proposte e, per l'effetto, accerta la irregolare condotta della
banca nell'aver subordinato la concessione del mutuo all'acquisto da parte del
delle proprie azioni mediante la pratica del tie-in, l'illegittimo Pt_1
comportamento della banca che induceva e consentiva all'attore reiterati acquisti
di azioni proprie oltre il limite massimo previsto dallo statuto, la violazione della normativa di settore sia nella compravendita dei titoli Cre.Sal. tra il e i Pt_1
venditori/acquirenti, sia nelle modalità e tempistica delle transazioni che nel
fissare il loro valore di mercato, la nullità del finanziamento chirografario
n.10000965, l'illegittimità della segnalazione di sofferenza in centrale rischi
relativa al finanziamento chirografario n.10000965, la nullità del finanziamento
ipotecario n.10000611, la non debenza delle somme corrisposte in relazione al
contratto di c/c n. 1001649, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e
sfavorevoli al , la non debenza delle somme addebitate per CMS, per Pt_1
commissioni su fido, commissione di disponibilità fondi, calcolate in costanza di
utilizzo del rapporto di c/c n. 1001649, in aggiunta agli interessi passivi;
condanna la (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, con sede in Torino (TO) alla Via G. Controparte_3
Giolitti, 15, p.iva , al risarcimento dei danni, che quantifica in € P.IVA_1
100.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo
pagamento;
condanna la (già e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali Controparte_3
che liquida in complessivi € 15.000,00, di cui € 3.200,00 per spese, ivi compresa la
ctu come da decreto del 8/3/2023, ed il residuo per onorario, oltre al rimborso
forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA, con attribuzione al procuratore
antistatario per dichiarato anticipo. Salerno, 14 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio