Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1122
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1967
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 310 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1967