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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Giuseppe Marino , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1307/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, n. in Francia il 14.02.1972 c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata . e difesa, giusta procura in atti dall'Avvocato Maria Elisa
Leocata ;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso , per procura generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: accertamento insussistenza indebito
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, deduceva Parte_1
quanto segue: - che in data 31.07.2023, le era stato notificato provvedimento-comunicazione con cui l' di Catania comunicava di aver CP_1
operato un accertamento per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV 07255607, intestata alla medesima , in quanto le sarebbe stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante e perché le sarebbe stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge (per il periodo dall'1.02.2021 al 31.08.2023), - che
Avverso il superiore accertamento, il 27.09.2023 essa ricorrente aveva esperto l'obbligatorio ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale di Catania, che il 20.10. 2023 aveva deliberato il suo rigetto la reiezione con la seguente motivazione: “ L'indebito si origina da una ricostituzione per cambio fascia, in quanto la ricorrente era in principio stata qualificata come invalida totale e le era stato riconosciuto l'accompagnamento, era quindi una
'fascia 33', ma da dicembre 2022, a seguito della visita medica avvenuta in data 11/11/2022, è stata qualificata quale invalida parziale, è quindi diventata una 'fascia 34'. Il verbale decorre da dicembre 2022. Il debito che si è prodotto, pari a 12.772,57 euro, consiste, pertanto, nell'accompagnamento e dalla maggiorazione sociale indebitamente percepiti dall'Avvenia da dicembre
2022 a luglio 2023, in quanto non più spettanti con il cambio di fascia;
- che preliminarmente, la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione e di chiarezza di quanto richiesto dall' e il fondamento di tale richiesta;
la CP_1
2 carenza motivazionale finisce con il riverberarsi sul diritto di difesa della ricorrente medesima;
- che il detto provvedimento era viziato sotto svariati profili.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: << accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' con l'atto di accertamento e riliquidazione oggi impugnati;
per CP_1
l'effetto, dichiarare la non debenza da parte dell'odierna ricorrente delle somme richieste in ripetizione dall' stessa in misura di € 12.772, 57; con CP_1
spese e compensi di lite, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice, che dichiara di non aver percepito alcuna anticipazione sui compensi >>.
Si costituiva, in data 02.08,2024 , l' il quale premetteva in fatto che CP_1
l'indebito contestato scaturiva da ricostituzione della prestazione cat.
INVCIV, n. 07255607, di cui è titolare la ricorrente e L'indebito 17883272 era stato generato da una ricostituzione per cambio fascia, effettuata d'ufficio con mod. TE08 del 13.07.2023, e relativa ad una visita di revisione effettuata l'11/11/2022, a seguito della quale la ricorrente, con decorrenza
12/2022, non era più stata qualificata come invalida totale, ed, in quanto tale, avente diritto alla pensione e alla indennità di accompagnamento (fascia 33), ma invalida parziale, con diritto solo all'assegno mensile di assistenza (fascia
34) Evidenziava che dell'esito della suddetta revisione la ricorrente era pienamente a conoscenza, come anche affermato in ricorso e comprovato dalla documentazione allegata, attestante l'avvenuta notifica;
a seguito della visita si era dunque generato l'indebito, per i ratei successivamente percepiti per l'indennità di accompagnamento e per la maggiorazione sociale, che spetta soltanto agli invalidi civili totali.
3 Evidenziava, ancora, che l'indebito complessivamente contestato per il periodo precedente al 12/2022, deriva anche dalla rideterminazione della maggiorazione sociale per il periodo 02/2021- 11/2022, effettuata per motivi reddituali;
le informazioni erano contenute nel TE08 in allegato, ove venivano indicate nel dettaglio le voci di debito, la loro imputazione e gli anni di competenza,
Precisava che i redditi utilizzati dal sistema per la ricostituzione sono indicati nel medesimo TE08, che, nel caso di specie, per quanto concerneva i redditi da terreni e fabbricati, erano stati indicati dalla ricorrente nel modello AP70, inviato il 16/3/2021, precisando che “ questi dati reddituali, che si assumono essere presuntivi, vengono poi incrociati con quelli dichiarati dall'Agenzia delle Entrate a consuntivo, ossia allorquando sono noti i redditi.
I limiti reddituali annui per le prestazioni di INVCIV per l'anno 2022-2023 sono indicati nella Circolare n. 135/2022. Da ultimo, una volta noti i CP_1
suddetti redditi a consuntivo, è stata effettuata una nuova ricostituzione della prestazione in data 26.07.2024 (cfr. TE08 del 26.07.24 in all.), inserendo i redditi effettivi con aggiornamento dei redditi del coniuge del
2022. In particolare, sono stati inseriti: - per il 2020: per la ricorrente 35,00
€ di terreni e fabbricati;
per il coniuge 374,00 € di casa;
35,00 € di terreni e fabbricati;
- per il 2021: per la ricorrente 35,00 € di terreni e fabbricati;
per il coniuge 374,00 € di casa;
35,00 € di terreni e fabbricati;
8.462,00 € come reddito da lavoro agricolo (v. Estratto unex); - per il 2022: per la ricorrente 35,00 € di terreni e fabbricati;
per il coniuge 374,00 € di casa;
35,00 € di terreni e fabbricati;
2.605,00 di disoccupazione agricola (risultano come redditi da lavoro dipendente nel CUD); - per il 2023: per la ricorrente
35,00 € di terreni e fabbricati;
per il coniuge 374,00 € di casa;
35,00 € di terreni e fabbricati. I redditi da pensione di invciv percepiti dalla ricorrente, comprensivi di indennità di accompagnamento, sono i seguenti: 2021: €
4 13.480,96; 2022: € 15.032; 2023: € 10.769,92. I redditi utilizzati ai fini della ricostituzione sono quelli che derivano: - dall'Estratto unex del coniuge
(in all.), con una riduzione del 10% (per ricavare il reddito Parte_2
da lavoro agricolo); - dal CUD 2023 del coniuge (in all.); i Parte_2
suddetti redditi si incrociano con quelli dell'AP70 presentato dalla ricorrente.
Gli unici redditi dichiarati dalla ricorrente sono quelli indicati nell'AP70 (in all.) presentato in data 16.03.2021, ossia all'atto del riconoscimento della prestazione;
la stessa non ha mai presentato il modello RED.”
L' sottolineava che seguito della ricostituzione da ultimo effettuata CP_1
era derivato un credito di € 23,02; pertanto, ad oggi, l'indebito ammontava ad € 12.749,55, precisando che il ricalcolo delle maggiorazioni sociali risentiva dei redditi a suo tempo inseriti e poi variati e rettificati nelle ricostituzioni successive, che seguono cronologicamente, e quindi si aggiungevano al calcolo precedente, senza sostituirlo
L'Ente Previdenziale chiariva, altresì che ogni ricostituzione tiene conto e fotografa la situazione così come accertata con la ricostituzione precedente,
e quindi ne costituisce il seguito, con le relative variazioni che ne possono derivare a credito o a debito. Con riguardo all'indicazione dei limiti reddituali per le prestazioni di invalidità civile, si specificava che: - per l'anno 2021, per gli invalidi civili totali, il limite reddituale annuo era di 16.982,49 €, previsto dalla circolare n. 148 del 2020; - per l'anno 2022, per gli invalidi civili totali, il limite reddituale annuo era di 17.050,42 €, mentre per gli invalidi civili parziali era di € 5010,20, limiti previsti dalla circolare n. 197 del 2021; - per l'anno 2023, per gli invalidi civili parziali, il limite reddituale annuo era di
5.392,88 €, previsto dalla circolare n. 135 del 2022. I limiti reddituali per la maggiorazione sociale sono indicati nella Circolare n. 107/2020. Per
l'aggiornamento dei limiti reddituali occorrev prendere a riferimento l'Allegato 1 della Circolare n. 1 del 2024. 5 In punto di diritto, ,rilevava preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n.
269/2003, convertito in L. 326/2003; nel merito la conformità a diritto del provvedimento impugnato essendo lo stesso e dunque la legittimità della ripetizione dell'indebito.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << rigettare CP_1
l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma dell'indebito ex adverso impugnato, nella misura di € 12.749,00 >>
All'udienza di discussione del 19 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003 proposta dall' , in quanto nella CP_1
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di richiesta di accesso ad un trattamento previdenziale o assistenziale, ma si verte in ipotesi di indebito assistenziale
Quanto al merito, la pretesa restitutoria riguarda in parte somme corrisposte alla ricorrente dall' a titolo di pensione e di indennità di CP_1
accompagnamento , ritenute non spettanti in relazione al periodo dal
6 12/2022, in conseguenza del cambio di fascia dovuta alla riduzione della percentuale di inabilità dal 100% al 75 %. L' ha elaborato il mod. TE08 CP_1
del 13.7.2023 in cui ha riportato le voci di debito, la loro imputazione e gli anni di competenza
L'indebito in questione, per la restante parte, relativamente al periodo precedente al 12/2022, deriva anche dalla rideterminazione della maggiorazione sociale per il periodo 02/2021- 11/2022, effettuata per motivi reddituali.
Quanto all'indebito inerente il periodo dal 12/2022 che deriva dal verbale di revisione dell'11.11.2022.
.Per un corretto approccio inerente al merito, va preliminarmente precisato che l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale, riguardando un trattamento di invalidità civile.
In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in
7 correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost.
Sentenze n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993)"
Su questa premessa, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n.
12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla
(...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso 8 dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale ( Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In relazione alla variazione del requisito sanitario che ridotto al 75%, ha comportato il superamento del limite reddituale per la conservazione del trattamento assistenziale e delle maggiorazioni dello stesso (revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della
Legge 448/2001 - Finanziaria 2002 -aumento al milione-, il principio immanente alla fattispecie assistenziale è l'obbligo di restituzione di tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI,
19/12/2019, n.34013) e a decorrere dalla sua comunicazione al pensionato, ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca;
pertanto il beneficio decade automaticamente con il venir meno dei requisiti sanitari, mentre il provvedimento di revoca ha carattere meramente ricognitivo
Questo decidente non trascura che di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Suprema – Corte di
Cassazione n. 4668 del 22.02.2021, secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l non ha provveduto secondo le regole CP_1
dell'art. 37, comma 8 della Legge n.448/1998 , una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla 9 revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la
Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va rilevato al riguardo che, CP_1
rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe,
Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
Tuttavia ritiene questo decidente che, la superiore pronuncia della Suprema
Corte di Cassazione si pone quale precedente giurisprudenziale isolato a fronte del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale sancisce che per il caso di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, opera il principio di ripetizione integrale dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, a prescindere dal mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, anche perché l'assistito non versa in stato di legittimo affidamento essendo a conoscenza dell'esito della visita di revisione. Ora nella fattispecie l' ha provato che la ricorrente ha avuto CP_1
notificato in data 3 dicembre 2022 il verbale sanitario relativo agli
10 accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità, attestante il cambio fascia relativamente alla prestazione assistenziale.
Dunque la OR sapeva perfettamente fin dalla visita del Parte_1
11.11.2022 di non essere più riconosciuta invalida assoluta con necessità di accompagnamento;
da ciò ne consegue che non si versa assolutamente in un caso di conclamata buona fede, la sola situazione giuridica che potrebbe configurare un eccezione al principio di ripetibilità integrale dell'indebito.
Quanto all'indebito inerente il periodo antecedente il 12/2022 derivante dalla rideterminazione della maggiorazione sociale spettante.
La domanda e le argomentazioni a sostegno della stessa formulate sul punto dalla ricorrente sono infondate in quanto, per quanto correttamente evidenziato dalla difesa dell' , per quanto concerne l'anno 2022, la CP_1
ricorrente, ha percepito emolumenti per invalidità civile per complessivi €
15.032, come risultante dall'estratto cassetto previdenziale ( allegato n. 1 e
2 note difensive del 24.10.2024 ) dal quale si evince che la ricorrente ha percepito € 15.232, di cui € 200,00 nel mese di luglio per indennità una tantum ex d.l. n. 50/2022; quindi l'importo di € 15.032,00 è rispondente a quanto in concreto percepito dalla ricorrente per tali prestazioni.
Al riguardo si deve osservare che la maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell'interessato; infatti, secondo quanto disposto dalla lettera c) del comma
5 dell'art. 38 l. 448/2001, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi e ciò per come è evidente, è quanto si è verificato nel caso di specie
11 Si deve anche osservare che Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad
IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge, al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: - il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000); -
i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
ciò detto, non risulta che l' abbia computato negli indicati CP_1
redditi né il reddito relativo alla casa né l'indennità di accompagnamento.
Ciò che invece l' ha correttamente effettuato ai fini della verifica dei CP_1
requisiti reddituali è aver computato l'ammontare della prestazione da incrementare, nel rispetto di quanto sancito dalla Suprema Corte sul punto che “ i fini del riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001 la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento” ( per tutte Cassazione civile Sezione Lavoro n.
6950 dell'8.3.2023).
Nessun errore o violazione di legge è stato dunque commesso dall' , CP_1
atteso che sulla base dei redditi accertati della ricorrente - comprendenti anche la prestazione di cui è titolare da incrementare - e del coniuge, per il periodo antecedente il 12/2022, la maggiorazione non spetta in misura piena, ma, per differenza, nella misura rideterminata con la ricostituzione, che tiene 12 conto dei redditi indicati ai quali, vanno sommati i redditi per la prestazione di invalidità civile e da cui sono stati esclusi, , i redditi della casa di abitazione;
da tali redditi ne è dell'importo della maggiorazione in concreto spettante, avuto riguardo ai limiti, e liquidata per differenza.
Ai fini della sussistenza della buona fede della ricorrente nessun rilevanza infine può essere data alla circostanza che la stessa ha dichiarato i suoi redditi all'Agenzia delle Entrate in quanto, per come evidenziato dall' la CP_1
disciplina di riferimento si deve rinvenire nel disposto di cui all'art. 35, comma
9, Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ed il recupero dell'indebito è dall'Ente attivato tempestivamente.
Per tali ragioni il ricorso dunque deve essere integralmente rigettato
Ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della natura delle questioni esaminate e delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'interpretazione della normativa di riferimento.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Rigetta il ricorso proposta dalla OR . Parte_1
Compensa le spese di lite
Catania 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. Dott. Giuseppe Marino
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