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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Francesco Petrucco Toffolo
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 13/07/2020 al n.
1322/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(TV) in data 11.06.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pietro
Calzavara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, viale
Monte Grappa n. 45, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante principale-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, via CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 63 Pancaldo Leone n. 6, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Azzini Augusto,
Marcoli Nadia ed Andriolo Manuela ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Venezia, Calle del Sale n. 51, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
E
( , con sede in Follo (SP), Controparte_2 PartitaIVA_2
Località Gretti di San Martino, rappresentata e difesa in causa dall'avv. FR
ER ed elettivamente domiciliata presso La Spezia, via Mantegazza n. 47, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento Rg
265/18 di prime cure presso il Tribunale di Treviso,
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda o
eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE DEI CONVENUTI
− Respingere, perché inammissibili in quanto tardivamente proposti e comunque
infondati in fatto e in diritto, l'appello incidentale di e l'appello TR
pagina 2 di 63 incidentale di e comunque respingere le domande Controparte_2
formulate contro il sig. ; Parte_1
− dichiarare l'inammissibilità del documento depositato sub. F da CP_1
in quanto non prodotto in primo grado sebbene di formazione anteriore
[...]
alla notifica della citazione in primo grado.
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLO FORMULATO DAL SIGNOR
: Parte_1
− con riferimento al primo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
IG dell'importo di € 110.600,00, oltre IVA, ovvero della Parte_1
diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto
fino al momento della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e
al tasso previsto dal d.lgs. 231/02 per i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della
proposizione della domanda giudiziale di primo grado al pagamento effettivo;
− con riferimento al secondo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
IG dell'importo di € 1.000.000,00, ovvero della diversa Parte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto fino al
momento della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e al tasso
previsto dal d.lgs. 231/02 per i ritardi di pagamento nelle transazioni
pagina 3 di 63 commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della
proposizione della domanda giudiziale di primo grado al pagamento effettivo;
− con riferimento al terzo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore del IG
delle spese di lite relative sia al procedimento di primo grado, Parte_1
sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
IN OGNI CASO
− con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio, incluse le spese di ATP che ha preceduto il giudizio di primo grado e di
CTU disposta in appello.
IN VIA ISTRUTTORIA (A) PROVA PER TESTI Si ribadiscono, per scrupolo e
senza consentire all'inversione dell'onere della prova, le istanze istruttorie
formulate e non accolte:
(1) Vero che il 17 dicembre 2013 il IG stipulava con Maxi Parte_1
Dolphin s.r.l. un contratto di appalto per la costruzione di un'imbarcazione da
diporto a motore ad esclusivo marchio “AL” (cfr. doc. 1: contratto di
costruzione che si rammostra al teste);
(2) Vero il IG aveva acquistato per il corrispettivo di € Parte_1
400.000,00 dalla nota azienda monegasca AL Sam, titolare dell'esclusivo
marchio “AL”, il design dell'imbarcazione e la licenza per l'utilizzo del
marchio (cfr. doc. 17: contratto disegni AL Sam;
docc. 18 - 22 fatture AL
Sam che si rammostrano al teste);
(3) Vero che il 24 dicembre 2013, Maxi Dolphin s.r.l. cedeva e trasferiva ad
l'azienda avente per oggetto l'attività di costruzione di TR
pagina 4 di 63 imbarcazioni da diporto, ivi inclusi tutti i contratti allora in corso, tra cui quello
con il IG (doc. 38: visura storica;
Parte_1 TR
(4) Vero che il 26 marzo 2015 il IG stipulava con Credit Parte_1
CO NG Italia s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto
l'imbarcazione (cfr. doc. 23: contratto di leasing e doc. 24: piano di
ammortamento che si rammostrano al teste);
(5) Vero che il 14 maggio 2015 veniva stipulato tra il IG , Credit Parte_1
CO NG Italia s.p.a. e dinanzi il Notaio TR [...]
di Montebelluna (TV), un accordo denominato “Atto di Cessione di Per_1
Contratto di Costruzione di Imbarcazione”, con il quale Credit CO NG
Italia s.r.l. subentrava al IG nel contratto di costruzione al fine di Parte_1
concedere l'imbarcazione in locazione finanziaria al IG (cfr. doc. Parte_1
3 Atto di cessione al leasing del Contratto di Costruzione del 14.5.2015 che si
rammostra al teste);
(6) Vero che con il suddetto Atto di Cessione del Contratto di Costruzione la
data di consegna veniva spostata dal 10 luglio 2014 al 30 giugno 2015 (cfr. art.
8, doc. 3 Atto di cessione al leasing del Contratto di Costruzione del 14.5.2015
che si rammostra al teste);
(7) Vero che la data di consegna del 30 giugno 2015 veniva disattesa da
TR
(8) Vero che a novembre 2015 la costruzione dell'imbarcazione non era ancora
completata e rimanevano ancora da eseguire i lavori di cui alla Snag List che mi
si rammostra (doc. 5 che si rammostra al teste);
pagina 5 di 63 (9) Vero che alla data del 6 novembre 2015 l'imbarcazione si trovava ancora
presso il cantiere Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD) per il
completamento dei lavori di costruzione di cui alla Snag List;
(10) Vero che nonostante l'imbarcazione non fosse ancora ultimata, era
necessario procedere comunque al trasferimento della proprietà
dell'imbarcazione da alla società di leasing al fine di TR
consentire a quest'ultima di iniziare ad incassare i canoni;
(11) Vero che dovendosi stipulare un atto idoneo all'iscrizione nei registri
navali del trasferimento della proprietà dell'imbarcazione in capo alla società di
leasing, Credit CO NG Italia s.r.l. ed il IG TR [...]
, in qualità di utilizzatore del bene in leasing, stipulavano il 6 Parte_1
novembre 2015, sempre dinanzi il Notaio di Montebelluna, Persona_1
l'atto denominato “Compravendita Imbarcazione da diporto per locazione
finanziaria” (cfr. doc. 4 Atto di compravendita 6 novembre 2015 che si
rammostra al teste);
(12) Vero che in tale sede Credit CO provvedeva al pagamento integrale in
favore di del saldo del corrispettivo dell'imbarcazione, TR
complessivamente (senza considerare quanto corrisposto a AL SAM) pari a €
4.867.400,00 (cfr. art. 2 doc. 4 Atto di compravendita 6 novembre 2015 che si
rammostra al teste);
(13) Vero che lo stesso 6 novembre 2015 veniva altresì sottoscritto, sempre
presso lo studio del notaio , il Verbale di Consegna Persona_1
dell'imbarcazione tra e l'utilizzatore IG (cfr. TR Parte_1
doc. 5 Verbale di Consegna 6 novembre 2015 che si rammostra al teste);
pagina 6 di 63 (14) Vero che la consegna al IG avveniva con riserva sia per Parte_1
quanto riguarda i danni per il ritardo sia per quanto riguarda i difetti e le opere
da completare (doc. 5 che si rammostra al teste);
(15) Vero che al Verbale di Consegna del 6 novembre 2015 veniva allegata la
c.d. “Snag List”, l'elenco concordato tra ed il IG dei CP_1 Parte_1
difetti già riscontrati nell'imbarcazione prima della consegna e degli interventi
ancora da eseguire da parte di che mi si rammostra (cfr. doc. 5 CP_1
Verbale di Consegna che si rammostra al teste);
(16) Vero che successivamente al 6 novembre 2015 continuava ad CP_1
eseguire, presso il cantiere di Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD), i
lavori per completare l'imbarcazione e per porre rimedio ai difetti riscontrati
nella Snag List, ed in particolare il ripristino della verniciatura sulla tuga e la
sostituzione di un vetro rotto;
(17) Vero che indicava al IG che tutti gli interventi di CP_1 Parte_1
sistemazione indicati nella Snag List sarebbero stati completati entro il 29
marzo 2016 ed inviava al IG un dettagliato cronoprogramma dei Parte_1
lavori (cfr. doc. 6 Cronoprogramma interventi inverno 2015 che si rammostra al
teste);
(18) Vero che con raccomandata del 29 dicembre 2015 il sig. Parte_1
evidenziava la necessità di procedere e dare priorità ai lavori più complessi ed
in particolare: (i) alla sostituzione del portellone laterale della tuga;
(ii) alla
sistemazione della verniciatura dello scafo;
(iii) alla sostituzione di un vetro
rotto della tuga (cfr. doc. 7 raccomandata 29 dicembre 2015 che si rammostra
al teste);
pagina 7 di 63 (19) Vero che anche la scadenza del 29 marzo 2016 veniva disattesa da
CP_1
(20) Vero che proseguiva i lavori fino a luglio 2016, quando CP_1
venivano interrotti per consentire al IG l'utilizzo Parte_1
dell'imbarcazione durante le ferie estive con l'accordo che gli stessi sarebbero
ripresi durante il successivo periodo invernale;
(21) Vero che il 20 luglio 2016 il IG comunicava ad Parte_1 CP_1
che seppur la situazione fosse molto migliorata, restavano da eseguire la
maggior parte dei lavori indicati nella Snag List (doc. 8 che si rammostra al
teste);
(22) Vero che il IG invitava altresì a programmare Parte_1 CP_1
per tempo i lavori da eseguire durante l'inverno per completare l'imbarcazione
(doc. 8 che si rammostra al teste);
(23) Vero che il sig. sempre il 20 luglio 2016 denunciava ad Parte_1
degli ulteriori vizi e difetti rispetto a quelli contenuti nella snag list CP_1
che aveva riscontrato durante il primo utilizzo dell'imbarcazione, di cui
all'elenco che mi si rammostra (cfr. doc. 8 Raccomandata 20 luglio 2016 che si
rammostra al teste);
(24) Vero che a fine luglio 2016 si verificavano ulteriori problemi
all'imbarcazione ed in particolare il malfunzionamento del salpa àncora ed dei
dissalatori, necessari per produrre acqua dolce;
(25) Vero che, al fine di consentire l'utilizzo dell'imbarcazione da parte del
IG , a fine luglio 2016 cercava di risolvere i problemi Parte_1 CP_1
al salpa àncora e ai dissalatori ma che le ditte da questa incaricate si
pagina 8 di 63 rifiutavano di proseguire i lavori in quanto lamentavano il mancato pagamento
da parte di CP_1
(26) Vero che al fine di consentire il completamento dei lavori e poter partire
per le ferie, il IG si è trovato quindi costretto ad anticipare di Parte_1
tasca propria i pagamenti alle ditte Dreamarine s.r.l. e Officina Nautica Primo
Rosi incaricate da (cfr. doc. 9 Raccomandata 28 luglio 2016, docc. CP_1
60, 61, 62, 63 che si rammostrano al teste);
(27) Vero che durante l'utilizzo dell'imbarcazione, nel mese di luglio 2016, si
verificava la rottura del sistema di ancoraggio;
(28) Vero che in data 24 agosto 2016 il sig. comunicava ad Pt_2 CP_1
che l'imbarcazione sarebbe stata disponibile per l'esecuzione dei lavori di
riparazione a partire dal 29 agosto 2016, indicando i lavori più urgenti da porre
in essere (cfr. doc. 10 e-mail 24 agosto 2016 che si rammostra al teste);
(29) Vero che successivamente alla comunicazione del IG , Pt_2
interveniva per eseguire alcuni lavoretti di minore entità, mentre gli CP_1
interventi più importanti venivano rinviati all'autunno - inverno, quando
l'imbarcazione sarebbe stata nuovamente tirata in secco e portata in cantiere;
(30) Vero che il 6 ottobre 2016 il IG contattava Pt_2 TR
chiedendole la tempestiva programmazione dei lavori da svolgere (cfr. doc. 11
E-mail 6 ottobre 2016 che si rammostra al teste);
(31) Vero che riscontrava la richiesta del sig. con e- TR Pt_2
mail del 6 ottobre 2016 (e-mail 6 ottobre 2016: doc. 12 che si CP_1
rammostra al teste);
pagina 9 di 63 (32) Vero che il 26 ottobre 2016 l'ing. tecnico di Testimone_1 CP_1
si recava presso il cantiere Ar-nav di Bocca di RA (SP) per visionare
l'imbarcazione;
(33) Vero che, successivamente alla visita dell'ing. il 10 novembre 2016 Tes_1
confermava la disponibilità ad eseguire i lavori indicati dal IG CP_1
(cfr. doc. 13 e - mail 10 novembre 2016 che si rammostra Pt_2 CP_1
al teste);
(34) Vero che a tale disponibilità non seguì alcun intervento da parte di
e quindi il IG fu costretto ad attivare, a gennaio TR Parte_1
2017, la procedura di accertamento tecnico preventivo;
(35) Vero che l'11 febbraio 2017, durante una visita presso il cantiere navale
ArNav di Bocca di RA (La Spezia), dove l'imbarcazione si trovava per il
rimessaggio invernale, il sig. ha rilevato che, a causa di un precoce Pt_2
decadimento dovuto al loro mal utilizzo durante la fase di costruzione
dell'imbarcazione, le batterie della barca risultavano inutilizzabili e dovevano
quindi essere sostituite;
(36) Vero che il sig. denunciava immediatamente ad Parte_1 CP_1
anche tale nuovo difetto con comunicazione del 15 febbraio 2017 (cfr. doc. 15
raccomandata 15.2.2017 che si rammostra al teste);
(37) Vero che la sostituzione delle batterie comportava per il IG Parte_1
la spesa di € 6.502,60 (doc.64 che si rammostra al teste).
(45) Vero che, stante il mancato intervento da parte di tale richiesta CP_1
veniva ribadita il 6 agosto 2017 anche dall'avv. Calzavara in nome e per contro
pagina 10 di 63 del sig. (cfr. doc. 27 raccomandata 6.8.2017 che si rammostra al Parte_1
teste);
(47) Vero che l'esborso per tale riparazione è stato pari ad € 13.102,59 (cfr.
doc. 29 doc. 30 Fattura 36 del 31.8.2017 di Controparte_3
Tecno 3 s.a.s; doc. 31 Fattura 37 del 4.9.2017 di Tecno 3 s.a.s.; doc. 69
Pagamenti eseguiti dal sig. agosto/settembre 2017); Parte_1
(49) Vero che l'equipaggio di un'imbarcazione è ingaggiato in alcuni casi su
base continuativa, come ad esempio il comandante o responsabile
dell'imbarcazione, oppure va prenotato con largo anticipo, come tutti i
lavoratori stagionali, in vista della stagione estiva, come ad esempio nel caso
degli assistenti e collaboratori domestici;
(61) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di settembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.891,84 (cfr. doc 85
che si rammostra al teste);
(62) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di ottobre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 6.192,95 (cfr. doc 86
che si rammostra al teste);
(63) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di novembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.532,31 (cfr. doc 87
che si rammostra al teste);
pagina 11 di 63 (64) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di dicembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.270,11 (cfr. doc 88
che si rammostra al teste);
(65) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di gennaio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.336,60 (cfr. doc 89
che si rammostra al teste);
(66) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di febbraio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.547,50 (cfr. doc 90
che si rammostra al teste);
(67) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di marzo 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.329,80 (cfr. doc 91 che
si rammostra al teste);
(68) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di aprile 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.187,38 (cfr. doc 92 che
si rammostra al teste);
(69) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di maggio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 6.788,45 (cfr. doc 93
che si rammostra al teste);
pagina 12 di 63 (70) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di giugno 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 15.200,61 (cfr. doc 94 che
si rammostra al teste);
(73) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di settembre Parte_1
2017 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 7.698,71 (cfr. doc 97
che si rammostra al teste).
(B) PROVA CONTRARIA PER TESTI Si ribadisce inoltre, nella denegata e non
creduta ipotesi di rinnovazione e ammissione dei capitoli formulati dalle
Controparti, la richiesta di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi con i
medesimi testimoni indicati a prova diretta e con i seguenti soggetti: sig. Tes_2
c/o AL, 4/6 av. Albert II, Monaco.
[...]
Si ribadisce inoltre la richiesta di essere ammessi a prova contraria, con i
medesimi testi sopra indicati, sui capitoli di prova da (74) a (91) indicati nella
terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e che qui si ribadiscono:
(74) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Nero” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_4
(75) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Black Legend yacht”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al CP_5
teste);
(76) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Blackmail yacht”
realizzato dalla di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_6
pagina 13 di 63 (77) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “O'Pati” realizzato dalla
Golden CH è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(78) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Black Sail Yacht”
realizzato dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(79) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “85 GTS” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_7
(80) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Queens 72' Black Hull”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra CP_8
al teste);
(81) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “68' S Black Ice”
realizzato dalla MU è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(82) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “118 ALPower”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al CP_9
teste);
(83) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata AN realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(84) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “IN 88 Pininfarina”
realizzato dalla IN CH è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra
al teste);
(85) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Itama 75' Chalice”
CP_1 realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(86) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Barong D” realizzato
dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
pagina 14 di 63 (87) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata A” realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(88) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata E” realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(89) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “S realizzato
dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(90) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “58 AL Power”
realizzato dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(91) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Main” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste) CP_11
CONCLUSIONI DI TR
La società come sopra rappresentata e difesa, riservandosi di TR
ulteriormente argomentare in merito alle risposte fornite dal CTU ai quesiti
posti, con particolare riferimento a quello relativo alla verniciatura, affette da
gravi inesattezze, chiede in primo luogo che venga rinnovata la CTU, sul punto
della verniciatura ed in subordine insiste nell'accoglimento delle conclusioni già
precisate in atto di costituzione nel giudizio di appello, che di seguito si
riportano:
In via principale, nel merito:
A) rigettare integralmente l'appello principale avversario, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
B) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la Sentenza
n. 2317/2019 (R.G. n. 265/2018), emessa dal Tribunale di Treviso in data 24
ottobre 2019 (e pubblicata in data 6 novembre 2019) e per l'effetto, in relazione
pagina 15 di 63 ai punti oggetto di appello incidentale, dichiarare l'assenza di responsabilità in
capo ad e che nulla è dovuto dalla stessa o, quantomeno, ridurre CP_1
l'importo cui risulta essere stata condannata. Sempre in accoglimento
dell'appello incidentale, dare atto che la condanna di al pagamento CP_1
dell'IVA sulle somme riconosciute come dovute, deve intendersi subordinata alla
dimostrazione da parte del , del versamento della stessa al fornitore Parte_1
che ha eseguito l'attività di manutenzione, e che, in caso contrario, non sia
dovuta.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del
primo motivo di appello avversario in relazione al presunto vizio n. 4,
condannare la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare la società da TR
ogni conseguenza, anche di carattere economico, che possa derivare dalla
presente causa e per l'effetto rigettare l'appello incidentale proposto da
sul punto. CP_2
- In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei
capitoli di prova nuovamente dedotti da controparte, ammettersi prova contraria
su tali capitoli di prova, indicando quali testi i medesimi già indicati per la
prova diretta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. [sig.
residente in [...]
Kolbe n. 6; sig. residente in (25015) Desenzano del Garda Testimone_1
(BS), via Visconti n. 2; sig. c/o con sede legale Parte_3 Parte_4
in (20862) Arcore (MB), via Vittorio Veneto n. 28; sig. c/o TR2
con sede legale in (20862) Arcore (MB), via Vittorio Veneto n. Parte_4
pagina 16 di 63 28; sig. c/o con sede legale in (24027) TR3 TR4
Nembro (BG), via Lombardia n. 4.
- In ogni caso: spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente
rifusi.
CONCLUSIONI DI Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia, ogni contraria ipotesi respinta,
IN VIA ISTRUTTORIA, ove ritenutane necessaria l'assunzione al fine
dell'accoglimento delle domande ed eccezioni dell'odierna conchiudente,
ammettere la prova testimoniale diretta ed in controprova sui capitoli e le
circostanze dedotte in seconda e terza memoria ex art. 183 VI C. c.p.c. in primo
grado. Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Email_1
Signature CA 3 Serial#: 1045320 NEL MERITO, voglia la Corte - per le causali
di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta ed in
accoglimento dell'appello incidentale proposto - in riforma della sentenza di
prime cure n. 2317/19 del Tribunale di Treviso: ACCERTARE E DICHIARARE
l'intervenuta decadenza di dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 TR
e ss. CC, e conseguentemente riformare la gravata sentenza, rigettando la
richiesta manleva nei confronti di da parte di Controparte_2 CP_1
e comunque nel merito rigettando ogni e qualsivoglia domanda da
[...]
chiunque delle parti in causa proposte nei confronti della comparente perché
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e conseguentemente
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore TR
al pagamento in restituzione a favore di della complessiva Controparte_2
somma di € 96.428,33 (novantaseimilaquattrocento ventotto/33), oltre interessi
pagina 17 di 63 di legge dal versamento al saldo effettivo. Condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
della somma di € 6.145,05 (seimilacentoquarantacinque/05), oltre CP_2
interessi di legge dal versamento al saldo effettivo, pari alla quota parte di 1/3
delle spese di CTU versate da al Sig. in Controparte_2 Parte_1
adempimento della gravata sentenza, od in subordine condannare il Sig.
[...]
a restituire i suddetti importi ad Firmato Da: Parte_1 Controparte_2
FR ER Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#:
1045320 In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio. SOLO IN VIA SUBORDINATA, per le causali di cui in parte narrativa,
si chiede la riforma della sentenza gravata in punto spese di lite, con l'integrale
compensazione tra e la chiamante di quelle di prime CP_2 TR
cure, con contestuale condanna di in persona del legale TR
rappresentante pro tempore alla restituzione, e quindi al pagamento
dell'importo di € 18.500,00 oltre oneri di legge e quindi complessivi € 22.126,00
con riconoscimento degli interessi di legge dal versamento al saldo effettivo.
Con vittoria nelle spese di lite del presente grado d'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto del 5.6.2018. citava avanti il Tribunale di Treviso Parte_1
subentrata a Maxi Dolphin s.r.l. per effetto di cessione TR
d'azienda, cui aveva affidato l'incarico di costruzione di un'imbarcazione da diporto a motore modello AL Power, chiedendo la riduzione del prezzo o comunque il risarcimento del danno in ragione dell'esistenza di vizi accertati nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam nonché il risarcimento degli pagina 18 di 63 ulteriori danni prodottisi per effetto degli inadempimenti di che CP_1
aveva consegnato il 6.11.2025 anziché il 30.6.2015, l'imbarcazione con diversi difetti ed opere da completare. Tra le problematiche lamentate vi era, inoltre, la rottura nell'estate del 2017, mentre si trovava alle Baleari con la famiglia,
dell'impianto idraulico/oleodoinamico, che l'aveva costretto ad interrompere le vacanze e, nell'inerzia dell'appaltatrice, a far riparare a sue spese l'imbarcazione
.
1.2 Si costituiva che sollecitava il rigetto delle domande attoree e CP_1
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le subappaltatrici
[...]
(oggi Steel Shield CP_15 Controparte_2 TR6
Defense s.r.l.) e al fine di essere dalle stesse manlevata e tenuta CP_17
indenne di quanto fosse chiamata a corrispondere all'attore.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo di causa n. 330/2017 R.G. relativo al procedimento per A.T.P. ed istruita per il resto la causa documentalmente, il
Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2317/2019, pubblicata il
6.11.2019, che accoglieva in parte le domande del e rigettava le Parte_1
domande di manleva proposte da nei confronti di tutte le TR
società diverse da Quest'ultima, infatti, veniva ritenuta Controparte_2
responsabile del vizio relativo alla verniciatura dello scafo per la quota non addebitabile al committente (che, come si dirà, il Tribunale riteneva parzialmente responsabile). Le spese erano compensate nei rapporti attore/convenuta, mentre quest'ultima era condannata alla rifusione delle spese di tutte le società chiamate in causa fatta salva ritenuta, invece, soccombente nei confronti della CP_2
propria committente. Infine, le spese della consulenza espletata ante causam
pagina 19 di 63 erano poste a carico di per due terzi e di TR Controparte_2
per un terzo.
1.3.1 Più nel dettaglio, il Tribunale, respinte le eccezioni di decadenza formulate dalla convenuta e da innanzitutto riteneva: CP_2
- sussistenti ed imputabili interamente ad i vizi relativi alle CP_1
condizioni della sala macchine, alla progettazione, realizzazione/installazione della porta laterale tuga, al portellone di sinistra del gavone che ospita il verricello, alla tuga, al dissalatore, al funzionamento del monitor di governo e controllo di stato dei motori dell'imbarcazione, all'amplificatore, alla luce led sub di dritta , alla luce alta di sinistra della cabina vip, alla cornice teak che chiude e rifinisce il ponte coperta in corrispondenza della stampata per l'alloggio del transformer OPAC/mare, allo scarico ombrinali buca tavolo di prua, alla scaletta che conduce al salone principale ed alla staffa manifold nonché il vizio relativo alla sostituzione del vetro rotto in quanto si era crepato il vetro alto della tuga speculare a quello sostituito il precedente inverno, condannando la convenuta al pagamento di tali somme;
- sussistente la responsabilità di anche per il costo dell'impianto CP_1
idraulico/oleodinamico dell'imbarcazione la cui rottura si era verificata a luglio
2017 e, quindi, nei limiti della garanzia biennale per il quale riconosceva il diritto al rimborso dei costi sostenuti nella misura di Euro 13.102,59;
- sussistente e parzialmente imputabile al committente ed all'appaltatrice, e per essa ad il vizio relativo alla verniciatura dello scafo (costo di Controparte_2
intervento per l'eliminazione del vizio di Euro 120.000,00) in quanto dovuto anche alla scelta del colore nero contenente una componente di colore rosso per pagina 20 di 63 rendere l'effetto “glittering”, sin da subito segnalata al ed al suo Parte_1
Project Manager, sig. dovendo, invece, ascriversi alla subappaltatrice la CP_18
responsabilità per l'errato ciclo di pitturazione, trattandosi di ditta specializzata nella verniciatura delle barche e che doveva possedere le competenze tecniche per evitare tale errore;
- insussistente la responsabilità di per la problematica al CP_1
compressore installato nella sala macchine non a “comando remoto” e per i vizi inerenti il radar, il sistema VHF, i vetri esterni, l'alzata del gradone di poppa, il blocco porta scorrevole, i tubi di alimentazione del gasolio, il malfunzionamento del parco batterie;
- risolto il problema relativo al pistone deputato al rientro dell'ancora nell'apposito gavone.
Riteneva, pertanto, di condannare per il ripristino dei vizi accertati, CP_1
al pagamento Euro 163.262,59 oltre IVA ed interessi legali dal maturato al saldo
(di cui Euro 60.000,00 oltre IVA erano rappresentati dalla metà del costo di rimozione del vizio attinente la verniciatura).
1.3.2 Il Tribunale, quindi, accoglieva, sia pure solo in minima parte, la domanda di risarcimento degli ulteriori danni (quantificati dal in un importo Parte_1
pari ad Euro 1.500.000,00) in quanto:
- non potevano essere rimborsati i canoni nel periodo in cui l'imbarcazione non era stata disponibile posto che il loro pagamento non era legato alla consegna dell'imbarcazione;
pagina 21 di 63 - il deprezzamento dell'imbarcazione non era risarcibile in quanto la riduzione del valore del bene è fisiologica e in alcun caso riconducibile alla condotta della convenuta;
- i costi di ormeggio e rimessaggio, i costi per la copertura assicurativa, le pese di mantenimento e gestione dell'imbarcazione nonché i costi per trasferte ed equipaggio non andavano risarciti, trattandosi di costi che l'attore aveva
“discrezionalmente sostenuto per l'utilizzo dell'imbarcazione”;
-il danno a titolo di lucro cessante per i mancati profitti, subito a causa del ritardo nella consegna, non andava risarcito in ragione del divieto di stipula di contratti di sublocazione e di noleggio in assenza dell'autorizzazione del leasing concedente;
- la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato utilizzo dell'imbarcazione nell'estate del 2015 a causa del ritardo nella consegna dell'imbarcazione, effettuata il 6.11.2015 era, invece, fondata ed il danno veniva liquidato in Euro 40.000,00 (pari ad Euro 10.000,00 per ciascuno dei quattro mesi nei quali l'imbarcazione non era stata disponibile).
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il Parte_1
primo motivo ha chiesto il rimborso dei costi relativi ad alcuni vizi per i quali il
C.T.U. ha affermato l'assenza, totale o parziale, di responsabilità di CP_1
ovvero ha liquidato importi difformi da quelli indicati dal C.T.U. Con il secondo motivo ha chiesto il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali. Con il terzo motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese.
pagina 22 di 63 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità per difetto di interesse TR
(a seguito della vendita dell'imbarcazione documentata dallo stesso Parte_1
con la citazione d'appello) e comunque il rigetto del gravame del committente,
formulando appello incidentale anche nei confronti di che ha Controparte_2
provveduto a citare ai sensi dell'art. 331 c.p.c. In ogni caso, la vendita dell'imbarcazione precluderebbe, secondo l'appaltatrice, il riconoscimento dell'IVA sui costi di ripristino.
L'appaltatrice con il proprio gravame ha chiesto che venga esclusa la sua responsabilità per quattro dei vizi che è stata condannata a risarcire e che venga eliminata o ridotta la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La subappaltatrice ha chiesto il rigetto dell'appello di TR
proponendo a sua volta gravame incidentale anche nei confronti del . Parte_1
Ha, infatti, sollecitato, oltre all'accoglimento dell'eccezione di decadenza e comunque al rigetto integrale della domanda di manleva del Cantiere, pure la riforma del capo sulle spese con restituzione della quota di spese di C.T.U. da parte di o, in subordine, da parte di al quale ha dovuto CP_1 Parte_1
versare Euro 6.145,05.
2.2 Attesa la varietà delle questioni oggetto delle impugnazioni proposte appare preferibile dar conto analiticamente delle singole ragioni di gravame nella parte dedicata alla loro trattazione nel merito (anticipandosi sin da ora che l'eccezione di difetto di interesse ad agire di è priva di pregio). CP_1
2.3.1 La causa, trattenuta, in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.2.2023 che ha innanzitutto chiesto al C.T.U. i seguenti chiarimenti su quanto relazionato in sede di A.T.P.:
pagina 23 di 63 “a) N. 4 VERNICIATURA Pt_5 Parte_6
se vi siano responsabilità della committenza nella scelta del colore nero e se il
vizio nel rapporto appaltatore/subappaltatore possa essere, in tutto o in parte,
addebitato ad che ha curato l'applicazione della vernice Controparte_2
(anche dal punto di vista della prevedibilità dei problemi che avrebbero potuto
sorgere con la scelta del ciclo di pitturazione e del dovere di segnalare ad
la circostanza). TR
b) VIZIO N.
9 - PRESE A MARE MOTORI
se sussistano responsabilità di oppure se il vizio sia in tutto o TR
in parte riconducibile ad un difetto di manutenzione, con specifica
quantificazione dei costi di ripristino che il C.T.U. eventualmente riterrà di
riconoscere.
c) N. 10 – OPAC MARE/SCALETTA POSTERIORE Pt_5
quali siano i costi di ripristino (indicando se vanno riconosciuti Euro 1.500,00
oltre IVA, euro 20.000,00 oltre IVA o altra diversa somma).
d) 20 – CP_19 CP_20 Parte_7
se l'intervento di ripristino eseguito dal abbia contribuito ad Parte_1
aggravare il problema.
e) N. 23 – INSONORIZZAZIONE SKEEPER Pt_5 CP_21 Pt_8 Pt_9
quale sia stata l'incidenza dell'errore di progettazione e del mancato rispetto
delle regole dell'arte cui il C.T.U. ha fatto riferimento senza alcuna ulteriore
indicazione che consenta una graduazione delle rispettive responsabilità.
f) VIZIO N. 27 – MANCA IL FILTRO Parte_10
PER LA POMPA DI ASPIRAZIONE ACQUA DI Pt_10
pagina 24 di 63 se si tratti di vizio addebitabile, in tutto o in parte, alle scelte della committenza
o all'appaltatore.
g) 13 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE CP_19 Controparte_22
se sussista una responsabilità dell'appaltatore, prendendo posizione sulla
replica dell'appellante di cui alle pagine 51 e 52 della comparsa conclusionale
h) 21 – CP_19 Controparte_23
se la responsabilità è stata ricondotta al “progetto di customizzazione
dell'imbarcazione in oggetto”, e dunque se dell'attività di progettazione di cui si
è occupata la committenza ovvero l'appaltatrice.”
2.3.2. Il Collegio ha, quindi, chiesto che il C.T.U:
i) indicasse le funzionalità dell'impianto idraulico/oleodinamico dell'imbarcazione di cui è causa (prendendo posizione su quanto ricordato alla pagina 53 della comparsa conclusionale dell'attore), si esprimesse sulle possibili cause del guasto nonché sull'inerenza a tale problematica degli interventi di riparazione (fatture e Tecno 3 s.a.s. dimesse in atti) e Controparte_3
sulla congruità degli importi pagati alle ditte che avevano svolto i lavori.
ii) quantificasse il valore locativo dell'imbarcazione;
iii) indicasse quali fossero le necessità di ingaggio di personale (es. assunzione di un comandante o di un responsabile dell'imbarcazione o di altre figure professionali;
tipologia e natura continuativa degli incarichi) al fine di assicurare la conservazione e la manutenzione del mezzo di cui è causa e si esprimesse sulla congruità dei costi a tal fine indicati nelle fatture dimesse dal . Parte_1
pagina 25 di 63 2.3.3. Sono state, infine, ritenute ammissibili e rilevanti alcune delle prove testimoniali formulate dalle parti, venendo delegato alla loro assunzione il
Consigliere relatore.
2.4 In data 23.5.2023 sono stati sentiti e Testimone_4 Testimone_5
(rispettivamente comandante e componente dell'equipaggio dell'imbarcazione di cui è causa), (assistente personale del ) nonché l'ing. Testimone_6 Parte_1
e (rispettivamente referente dell'appellata per Testimone_7 Tes_3
l'imbarcazione di cui è lite e collaboratore commerciale di . CP_1
2.5 Depositato l'elaborato peritale, con i chiarimenti successivamente chiesti dal
Consigliere delegato, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.5.2024.
2.6 con la comparsa conclusionale ha depositato note critiche alla CP_1
C.TU. espletata in appello a firma dell'ing. con la memoria di replica Parte_1
ha eccepito l'inammissibilità del documento, comunque contestandone il contenuto.
*****
3. QUESTIONE PRELIMINARE – SOPRAVVENUTA CARENZA DI
INTERESSE AD AGIRE DI Parte_1
3.1 Secondo sarebbe divenuto privo di interesse in CP_1 Parte_1
quanto non più proprietario dell'imbarcazione, venduta nel mese di maggio 2020
come da documento depositato dal committente con l'atto d'appello, sul presupposto che l'appellante avrebbe formulato solamente domanda di riduzione pagina 26 di 63 del prezzo (oltre al risarcimento del danno) e che nulla cambierebbe qualora avesse agito per l'eliminazione dei vizi/risarcimento per equivalente, Parte_1
non potendo più eseguire attività sull'imbarcazione ceduta a terzi.
L'eccezione così proposta è infondata sotto molteplici profili.
3.2 Innanzitutto non può dirsi che l'azione per la riduzione del prezzo sia subordinata al previo pagamento delle spese per la eliminazione dei vizi, essendo piuttosto l'art. 1668 c.c. volto a ripristinare un corretto sinallagma tra le parti in modo che il committente non abbia a pagare un importo maggiore di quanto effettivamente dovuto, parametrando tale importo al fatto che i vizi e difetti che affliggono l'opera ne riducono il valore contrattuale.
E' del resto costante l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, primo comma, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Da tale presupposto consegue,
tra l'altro, che la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta (si veda Cass. n. 977/1999, richiamata da Cass. n. 11604/2022).
I rimedi conservativi di cui all'art 1668 c.c. sono volti a ristabilire l'equilibrio economico turbato sia pure con la precisazione che la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno.
pagina 27 di 63 Risulta, quindi, essenziale, allorché si esperiscono i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, comma 1, c.c. che il committente consegua la medesima utilità
economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito.
L'unico limite è quello in base al quale giammai i rimedi ex art. 1668, comma 1,
c.c. possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti, ma questo non è proprio questo il caso come è evidente dal fatto che la vendita dell'imbarcazione nel 2020 è avvenuta per un prezzo inferiore di circa 3 milioni di euro rispetto a quello corrisposto dal . Parte_1
La tesi secondo cui la riduzione prevista dalla richiamata disposizione non dipende né può essere subordinata al previo pagamento di alcunché, a prescindere dal fatto che la somma risultante può ben coincidere con le spese stimate o pagate per l'eliminazione dei vizi, risulta condivisa anche dalla dottrina che ha correttamente messo in evidenza come “La riduzione del prezzo ha lo
scopo di porre il committente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se
avesse stipulato sin dall'origine ad un prezzo inferiore, ossia mira ristabilire il
rapporto di corrispettività tra le prestazioni dell'appaltatore e del committente
e, pertanto, incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa, e non
sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa
pagina 28 di 63 3.2 In secondo luogo non è vero che aveva formulato solo domanda Parte_1
di riduzione del prezzo. Infatti:
- a pagina 28 dell'atto di citazione in primo grado egli aveva precisato che: “gli
importi dovuti sono i seguenti: € 323.946,60 per le spese necessarie
all'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati dal CTU o comunque per il
minor valore dell'imbarcazione per la presenza di tali difetti e/o a titolo di
risarcimento del danno”,
- al paragrafo (C) dello stesso atto di citazione (cfr. pag. 25) espressamente aveva indicato di aver diritto, con riferimento ai danni non patrimoniali, di “ottenere il
risarcimento degli ulteriori danni subiti” :
- nell'atto di citazione in appello ha dichiarato di impugnare “parzialmente la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso nelle parti, come di seguito
meglio specificate, in cui le sue richieste risarcitorie sono state rigettate, ed in
particolare: (i) nella parte in cui il Giudice non ha disposto interamente il
rimborso dei costi per i vizi e difetti riconosciuti dal CTU o li ha quantificati
erroneamente (…)” e a pag. 31 sempre dell'atto di citazione in appello ha ribadito che la domanda di € 323.946,60 era stata proposta anche a titolo di
“risarcimento dei danni dovuti ai suddetti vizi e difetti (…)”.
Pertanto l'appellante principale non si è limitato, quanto all'importo di €
323.946,60 (e in appello per il residuo non riconosciuto dal Tribunale di €
110.600,00) a proporre una domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., ma la medesima somma è stata richiesta a titolo di condanna per equivalente e infine per la rifusione del danno subito.
pagina 29 di 63 3.3. L'eccepita sopravvenuta carenza di interesse risulta in ogni caso insussistente in ordine alla domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'appellante oggetto del secondo motivo di appello principale e del gravame incidentale, che non dipendono da una domanda di riduzione del prezzo, ma sono conseguenza di pregiudizi di cui egli ha già subito le conseguenze, pagando le spese resesi necessarie per riparare il guasto verificatosi durante le vacanze con la famiglia alle isole Baleari e sostenendo inutilmente esborsi per la manutenzione della barca di cui ha chiesto il ristoro.
3.4. La legittimazione di sussiste anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Parte_1
secondo cui il processo prosegue tra le parti originarie nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi di un diritto controverso, così
tutelando la libera circolazione dei beni. Con riguardo specificamente all'appalto la dottrina ha rilevato che: “(…) la norma in commento presidia il diritto di
azione contro il rischio che sopravvenga una carenza di legittimazione (attiva o
passiva) in pendenza del giudizio per effetto del trasferimento a terzi del diritto
controverso (…) ovvero: per successione sa titolo particolare inter vivos (come
nel caso di cessione del credito o di vendita del bene oggetto del giudizio)
ovvero per successione a titolo particolare mortis causa (…).” In particolar si è
ritenuto la norma applicabile quando vi sia l'alienazione del bene pendente una domanda di risarcimento danni ex art. 1669 c.c.
Si precisa inoltre che la Corte di Cassazione “ha da tempo ritenuto, infatti, che,
nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, e prima della scadenza del termine per
la impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la
pagina 30 di 63 conseguenza che la impugnazione della sentenza spetta in ogni caso alla parte
originaria, nei cui confronti essa è stata pronunciata, salva la legittimazione,
concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare (Cass. 11
maggio 2000, n. 6038)” (Cass. 30189/2009).
*****
3 BIS – ULTERIORE QUESTIONE PRELIMINARE – AMMISSIBILITA'
DELLA RELAZIONE DI PARTE, A FIRMA DELL'ING. Per_2
DEPOSITATA DA CON LA SECONDA TR
COMPARSA CONCLUSIONALE
La relazione è inammissibile nella parte che contiene documentazione fotografica ed in quella in cui introduce nuovi fatti (es. che il colore iconico del marchio AL sarebbe il verde anziché il nero, circostanza che è comunque irrilevante ai fini di causa).
Deve, per il resto richiamarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. sez. U , sentenza n. 5624 del 21/02/2022] per il quale, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni pagina 31 di 63 e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento,
come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Ferma, quindi, l'ammissibilità parziale del documento, si precisa che si tratta di osservazioni pressoché analoghe a quelle già formulate in corso di causa da
(riprese con qualche specificazione nella seconda comparsa CP_1
conclusionale) di cui si darà conto, per quanto di rilievo, nella successiva esposizione.
*****
4. PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE E PRIMO MOTIVO
D'APPELLO INCIDENTALE DI RELATIVI AL Controparte_2
“VIZIO N. 4 VERNICIATURA SCAFO E Pt_6
4.1 Risulta preliminarmente di rilievo evidenziare che non ha CP_1
interposto gravame incidentale avverso la statuizione del Tribunale che l'ha ritenuta nei confronti della committenza parzialmente responsabile del vizio di cui si discute relativo allo scafo.
4.2 Va, inoltre, osservato che l'appello incidentale di non investe la CP_1
problematica inerente la verniciatura della tuga sulla quale è conseguentemente sceso il giudicato.
Con riferimento alla tuga va, sia pure per completezza, osservato che il C.T.U.
aveva evidenziato diverse problematiche. Invero, oltre alle bolle, comuni allo scafo, l'arch. aveva espresso critiche in ordine ai “tagli di lavorazione Per_3
del PVC, presumibilmente ottenuti (..) utilizzando un seghetto di fortuna anziché
attrezzi più idonei” ed al fatto che avesse “ingenuamente disposto il CP_1
pagina 32 di 63 pezzo lavorato con la porta grezza rivolta verso l'alto ovvero a vista,
prestandosi ai difetti di forma/estetica”. Su questi ultimi aspetti non è stata svolta alcuna critica (in assoluto e comunque nelle forme previste dall'art. 342
c.p.c.) per cui sono inammissibili i rilievi effettuati su tale vizio da CP_1
nel corso del presente giudizio (ed ultronee sono le considerazioni sul punto effettuate dall'ausiliario con l'elaborato depositato in appello).
4.3. La questione - per la parte che riguarda lo scafo ed i costi di allestimento di cantiere - deve essere esaminata sia nei rapporti tra committenza e appaltatore sia nei rapporti tra quest'ultimo e subappaltatore, non avendo pregio l'eccezione di decadenza riproposta in appello da . Invero, il primo atto di CP_2
denuncia del vizio in questione è rappresentato dalla lettera sub doc. 7 inviata da ad in data 29.12.2015, sicché è tempestiva la denuncia Parte_1 CP_1
intercorsa in data 12.01.2016, che, contrariamente agli assunti di CP_2
, è chiaramente riferita all'imbarcazione di cui è lite. Non può, invece, farsi
[...]
riferimento alla lista dei vizi predisposta al momento della consegna dell'imbarcazione (avvenuta il 6.11.2015) in quanto, proprio relativamente alla problematica in esame (punto n. 52 della c.d. snag list) le parti ritenevano necessaria una verifica in contraddittorio tra il referente del cantiere di ed il sig , sicché tale lista non costituite sul punto atto di CP_1 Pt_2
messa in mora dell'appaltatore.
4.4 Ciò posto, ritiene, invece, il Collegio che la decisione impugnata sia erronea,
emergendo già dalla consulenza di primo grado ed ancor più dai chiarimenti resi in appello dall'arch. l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Per_3
pagina 33 di 63 Innanzitutto, come chiarito dal C.T.U., la scelta del colore (nero con glitter rossi), del produttore della vernice e del ciclo di verniciatura (termpolastico) è
avvenuta a seguito di interlocuzioni tra il Cantiere e l'armatore alle CP_1
quali è rimasta del tutto estranea, avendo assunto la CP_2
subappaltatrice solo il ruolo di mera esecutrice del lavoro di verniciatura, di per sé eseguito a regola d'arte.
Prive di pregio, e per certi versi sorprendenti, sono le difese svolte negli scritti conclusionali di che - approfondendo quanto molto genericamente CP_1
osservato con la comparsa di costituzione in appello - ha sostenuto la sua estraneità alla scelta del colore dell'imbarcazione. Si richiama per comodità
espositiva quanto riassuntivamente evidenziato dal , sulla base del Parte_1
contratto d'appalto e di altra documentazione dimessa in causa, alle pagg. 7-9
della seconda memoria di replica.
La scelta del colore nero, come osservato dall'ausiliario, non è di per sé una scelta errata o peggiore di altre. Occorre, però, che il committente sia adeguatamente informato sulle conseguenze che una simile scelta può
comportare. avrebbe dovuto informare delle CP_1 Parte_1
problematiche legate al ciclo di pitturazione (termoplastico) e dei fenomeni di marcatura poi effettivamente verificatisi.
Peraltro, già in primo grado il C.T.U. aveva segnalato la necessità di utilizzare vernici di tipo LSA, che sono vernici a forte abbattimento della temperatura. Ciò
che rende evidente che vi erano soluzioni tecniche in grado di assicurare un'adeguata pitturazione anche scegliendo il colore nero che, peraltro, come documentato dall'appellante principale, è quello scelto per diverse imbarcazioni pagina 34 di 63 di lusso di proprietà di figure di rilievo nell'ambito imprenditoriale o del mondo dello spettacolo.
Il doc. 7 citato dall'appellata non costituisce prova della segnalazione del vizio in quanto trattasi di mail inviata (il 15.7.2015) quando la verniciatura dello scafo era stata già eseguita e riguarda una problematica diversa da quella di cui si discute ovvero che la vetroresina non sopporterebbe il colore nero che arriva ad alte temperature. si stava riferendo, quindi, a problematiche attinenti CP_1
ad altre parti della barca come del resto comprovato anche dalla precisazione,
contenuta in un altro punto della mail, che il lunedì successivo sarebbero saliti a bordo due finitori per cercare di “rifinire i graffi e/o altro più lucidatura”
(interventi questi all'evidenza da compiersi sullo scafo). Degno di nota, infine,
che abbia fatto riferimento, per supportare i suoi dubbi sulla tenuta CP_1
della vetroresina, ad una perizia di un perito del Tribunale di Genova che non ha depositato in giudizio.
Nella seconda comparsa conclusionale, a pagina 21, ha evidenziato CP_1
che la citata perizia è quella, prodotta da a firma dell'ing. CP_2
. Premesso che non è chiaro in che modo la subappaltatrice possa Persona_4
avere avuto la disponibilità di un documento invitato dall'appaltatore al committente (ed il Cantiere non ha mai dedotto di averlo consegnato ad
), osserva il Collegio che, se davvero così fosse, si dovrebbe CP_2
ritenere che il citato documento rivesta natura sostanzialmente confessoria del vizio, posto che nella citata perizia non si accenna a problematiche legate alla scelta del colore nero (ma a dire il vero neppure riguardanti la vetroresina),
concludendo l'ing. che “il grado di finitura dello scafo e delle Persona_4
pagina 35 di 63 falchette interne, da quanto è emerso da controllo sia visivo sia strumentale, si
può considerare conforme al criterio di accettazione e di ottima qualità”. In
buona sostanza, il documento costituirebbe ulteriore conferma che alcun problema venne rappresentato all'armatore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello del e del subappaltatore, si Parte_1
accerta che il vizio è interamente addebitabile ad mentre la CP_1
domanda di manleva da quest'ultima formulata nei confronti di CP_2
va rigettata.
4.2. Il Tribunale aveva già riconosciuto il vizio relativo alla verniciatura della tuga, addebitato ad liquidando Euro 25.000,00 esclusa IVA. Ci si CP_1
limita sul punto a ribadire che la statuizione non è stata impugnata.
4.3. Vanno, infine, riconosciuti gli oneri di cantiere, stimati dal C.T.U. anche in appello, nella somma di Euro 25.000,00 oltre IVA. La circostanza, segnalata da che , non più proprietario dell'imbarcazione, non allestirà CP_1 Parte_1
mai il cantiere è priva di rilievo per quanto detto sopra in ordine alla funzione dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod. civ. ed alle domande effettivamente proposte dall'armatore.
*****
5. PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE – ULTERIORI VIZI
5.1 VIZIO N. 9 PRESE A MARE MOTORE.
Nella consulenza espletata in sede di A.T.P. il C.T.U. ha accertato da un lato l'assenza di manutenzione ordinaria delle prese in questione (valvole del tipo a sfera di marca poste a pruavia della sala macchina e dall'altro lato che Per_5
nei cestelli mancavano gli anodi sacrificali che è buona prassi inserire per evitare pagina 36 di 63 la riscontrata ossidazione che, secondo l'ausiliario, era, unitamente alla presenza diffusa di microorganismi, la probabile causa della durezza nell'azionamento delle prese.
Nell'elaborato depositato in appello l'arch. ha precisato che tale Per_3
sostituzione, dettata dalle difficoltà a raggiungere la leva e dalla durezza di azionamento della stessa, costituisce una “miglioria che l'armatore ha dovuto
necessariamente apportare per consentirgli il corretto azionamento delle stesse
(non facilmente raggiungibili a causa degli spazi angusti del vano motore e le
difficoltà ad operare con il comando a leva)”.
Il C.T.U. ha pure evidenziato che la scelta della valvola del tipo antiblocco seguita con l'intervento di sostituzione (con il quale sono stati cambiati anche i relativi cestelli filtro) ha l'effetto di attenuare e mitigare l'eventuale carenza di manutenzione ordinaria anche nei periodi di non utilizzo della barca o del suo rimessaggio invernale.
Si può, quindi, affermare che la tipologia di valvole scelte da fosse CP_1
di per sé foriera di problematiche che, però, si sono aggravate per effetto della scarsa manutenzione.
Vi sono, quindi, due cause concorrenti del vizio. Non essendo possibile stimare l'effettiva incidenza sul piano eziologico di ciascuna, si reputa di addebitare il vizio (pari al valore di acquisto delle valvole originarie) in via paritaria a e ad anziché solo al committente come fatto dal Parte_1 CP_1
Tribunale.
Il motivo d'appello è, pertanto, parzialmente accolto, risultando i rilievi sul punto formulati da nella seconda comparsa conclusionale (pagg. 25 CP_1
pagina 37 di 63 e 26) il frutto di un erronea lettura dei risultati cui è pervenuta l'indagine affidata al C.T.U.
5.2 VIZIO N. 10 OPAC – SCALETTA Parte_11
POSTERIORE
Il C.T.U. ha esaurientemente chiarito che il costo di ripristino del vizio è di Euro
20.000,00 (oltre IVA) e non già di Euro 1.500,00 (oltre IVA) come indicato nella sentenza impugnata. Tale è l'importo stimato per lo sbarco del pezzo viziato e per il costo della revisione presso un'officina autorizzata.
che non ha impugnato il riconoscimento di responsabilità (onde non CP_1
si comprende il riferimento all'incertezza della causa effettuato a pagina 19 della comparsa di risposta in appello) ha chiesto il rigetto del gravame sussistendo un contrasto tra parti della consulenza. L'asserito contrasto, per effetto dei chiarimenti resi in appello, è venuto meno, avendo l'arch. confermato Per_3
l'importo che già aveva stimato accogliendo le osservazioni del C.T.P. del alla bozza di consulenza resa nel procedimento ex artt. 696/696 bis Parte_1
c.p.c.
Prive di pregio sono le deduzioni contenute nella seconda comparsa conclusionale di che ritiene doversi limitare il risarcimento alla CP_1
somma di Euro 1.500,00 sul presupposto che la sostituzione del componente avrebbe potuto essere eseguita subito dopo il procedimento per A.T.P. così
limitando i costi di ripristino. In realtà, il C.T.U. già in sede di A.T.P. aveva quantificato i costi di ripristino in Euro 20.000,00 anche sulla base di quanto riferito dal tecnico in ordine alla necessità di smontare e portare in CP_17
officina per la sua totale revisione il pezzo nonché in ragione della pagina 38 di 63 quantificazione dei costi di ripristino fatta dalla stessa casa madre. Piuttosto,
avrebbe dovuto dimostrare che l'intervento di ripristino avrebbe CP_1
potuto avvenire localmente, posto che solo in tale caso, da quel che è dato comprendere dai rilievi svolti alle pagg. 35 e 36 del primo elaborato, sarebbe stato giustificata la riduzione del risarcimento/riduzione del prezzo.
L'appello è, pertanto, accolto sul punto.
5.3 VIZIO N. 14 LUCE SUB DI DRITTA NON FUNZIONANTE
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della somma di Euro 2.500,00 in luogo di quella di Euro 1.300,00 riconosciuta con la sentenza impugnata sul presupposto che il C.T.U. avrebbe indicato il primo importo.
Sul punto appare di rilievo quanto evidenziato a pagina 30 del primo elaborato. Il
C.T.U., pur riscontrando il vizio denunciato in quanto alcune lampade della barca non assicuravano le colorazioni meglio indicate nell'elaborato, non era stato in grado di esprimersi sul tipo di intervento effettivamente necessario. Egli
riteneva opportuno un controllo dei cavi di collegamento tra DMX, corpi lampada e pannello di comando e controllo posto nel salone e, nell'eventualità
che tutto fosse stato regolarmente collegato, avrebbe dovuto procedersi alla sostituzione del DMX. Precisamente, l'arch. : Per_3
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del pannello di comando, ha indicato l'importo di Euro 1.500,00;
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del corpo lampada multicolore ,ha indicato l'importo di Euro 2.500,00;
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del driver DMX, ha indicato l'importo di Euro 1.300,00.
pagina 39 di 63 Nessun intervento è stato eseguito dal né è stata possibile una verifica Parte_1
in appello, essendo stata l'imbarcazione nel frattempo venduta.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente fatto, in via prudenziale, riferimento al minor importo tra quelli indicati.
Il motivo è allora respinto.
5.4. VIZIO N. 20 , Parte_12 Parte_7
[...]
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il C.T.U. nel primo elaborato non aveva escluso il vizio, dando, invece, atto che l'armatore aveva provveduto nell'inerzia dell'appaltatore.
Con l'elaborato depositato in appello è stata confermata la responsabilità di che, nel doc. 13 al punto 24, ha riconosciuto il vizio e, pertanto, CP_1
avrebbe dovuto dar corso agli interventi di rimozione, pulizia, preparazione del fondo ed incollaggio del nuovo pezzo indicati dall'arch. . Per_3
Del tutto improprio è, pertanto, il richiamo, ribadito nella seconda comparsa conclusionale, di all'art. 12 del contratto che esclude la garanzia in CP_1
caso di intervento autonomo del committente, posto che, si ripete, ha Parte_1
dovuto provvedere nell'inerzia del Cantiere che, per quanto sopra detto, era consapevole della necessità di intervenire.
Pertanto, in accoglimento del gravame, si riconoscono all'appellante Euro
1.200,00 oltre IVA.
5.5. VIZIO N. 24 INSONORIZZAZIONE VANO BOW SEA KEEPER DI
PRUA
pagina 40 di 63 Nell'elaborato depositato in sede di A.T.P. il C.T.U. aveva ritenuto che fosse un errore di progettazione “la scelta di posizionare il Seakeeper in questione sotto il
letto di una cabina (ospiti) senza preoccuparsi di attenuare (almeno) la
rumorosità prodotta da tale apparato”.
Ciò poteva far pensare, in effetti, che il vizio fosse imputabile al committente.
Nell'elaborato depositato in appello il C.T.U. ha chiarito:
“ Seppur richiesti in diversi momenti alle parti, nessun disegno esecutivo (o
finanche di massima) dell'imbarcazione è stato mai prodotto. Normalmente ad
un disegno di layout da parte armatoriale il dovrebbe produrre CP_24
dei disegni esecutivi (c.d. “Shop Drawings”) utili anche a verificare le possibili
interferenze con gli impianti previsti a bordo, come nel caso specifico.
Nella visita a bordo eseguita in sede di ATP, oltre all'assenza della copertura
protettiva, mancava un'idonea barriera fonoisolante (materassino, pannello
fonoisolante ignifugo…) tra il pannello del gavone e l'apparecchiatura in
questione.
Peraltro, è una prescrizione già prevista nel manuale d'installazione
dell'apparecchio dove si dice che “La rumorosità in condizioni stabili è
solitamente compresa nell'intervallo di 70-75 dB non ponderati. Poiché le frequenze che emettono le pressioni sonore più elevate sono basse (come gli altri macchinari marini), si consiglia di installare Seakeeper in un vano macchine già
dotato di materiale fonoassorbente”.
Quindi l'errore è di progettazione (per quanto è stato possibile verificare in
assenza di qualsiasi disegno tecnico d'arredo), per la mancanza di un idoneo
confinamento acustico del vano (gavone) in cui è collocata l'apparecchiatura,
pagina 41 di 63 alla luce del fatto che non ci si trova in una sala macchine, ma in una cabina
“ospiti”, che di fatto è resa inutilizzabile nel momento in cui il seakeeper è in
funzione.”
La responsabilità è, quindi, da ricondurre alla negligenza del Cantiere che avrebbe dovuto curare con maggiore attenzione la progettazione esecutiva (di sua indiscutibile competenza) ed utilizzare materiali (la barriere fonoassorbenti)
in grado di assicurare la richiesta insonorizzazione.
I rilievi svolti sul punto a pag. 28 della seconda comparsa conclusionale di non si confrontano con il complesso delle motivazioni addotte CP_1
dall'ausiliario (e sono altresì capziosi in quanto, attraverso la citazione parziale dell'elaborato, vogliono portare questa Corte alla conclusione che il C.T.U.
avrebbe addebitato il vizio a ). Parte_1
Quindi, in accoglimento dell'appello principale sul punto, va risarcito anche il danno di Euro 1.200,00 più IVA.
5.6. VIZIO N. 27 CESTELLO POMPA A MARE: MANCA IL FILTRO
DELLA POMPA DI ASPIRAZIONE ACQUA DI MARE.
Il Tribunale ha fatto riferimento ad un punto della consulenza nel quale,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il vizio era stato riconosciuto. Invero, il C.T.U. ha espressamente trattato del vizio in questione,
riconoscendo al punto 27 dell'allegato 8 del primo elaborato la responsabilità di
(“esecuzione”). CP_1
Erroneo è il riferimento all'omessa manutenzione effettuato da CP_1
posto che si tratta di mancanza segnalata sin dalla consegna dell'imbarcazione dal , che l'appellata si era impegnata a risolvere (mail inviata dall'ing. Parte_1
pagina 42 di 63 al comandante : doc. 13 prodotto da , punto 33), Tes_7 Pt_2 Parte_1
sicché il vizio va imputato all'appaltatrice che, in accoglimento del gravame principale, va condannata al pagamento di Euro 500,00 oltre IVA (così
quantificati dal C.T.U. in parziale accoglimento delle osservazioni del CTP della convenuta come da considerazioni esposte alle pagg. 22 e 23 del suo elaborato depositato in appello cui si rinvia).
Evidentemente inconferente è, pertanto, l'osservazione di secondo CP_1
cui il difetto non era presente nella snag list del 6.11.2015 (fermo restando in termini generali che un vizio, anche se non riconosciuto dall'appaltatore, può
sempre essere accertato in giudizio).
*****
6. APPELLO INCIDENTALE DI TR
6.1 VIZIO N. 13 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE DEL VANO
AMPLIFICATORI
Secondo quanto chiarito nella consulenza depositata in appello, il vizio è da ricondurre alla mancanza di progettazione esecutiva ed alla verifica delle interferenze con apparati tecnologici e funzionali di competenza dell'appaltatore
(e ciò quand'anche gli apparati fossero forniti dall'armatore o da terze parti).
Più nel dettaglio, secondo il C.T.U. non ha considerato il calore CP_1
prodotto dall'amplificatore audio durante il suo funzionamento né ha previsto un sistema di ventilazione (anche solo con semplice griglia) atto a togliere il calore dall'alloggiamento in cui è stato collocato l'amplificatore. Il C.T.U. ha, infine,
osservato che il calore prodotto dall'apparecchio in questione si propaga su una delle sedute del quadrato centrale, ritenendo anche tale scelta erronea.
pagina 43 di 63 Priva di pregio, e per certi versi sorprendente, è la replica, contenuta nella seconda comparsa conclusionale di secondo cui il contratto non CP_1
prevede alcuna facoltà per il cantiere di produrre progetti esecutivi giacché non occorre di certo una specifica previsione contrattuale perché l'appaltatore debba redigere i disegni tecnici, di natura esecutiva, necessari per la corretta realizzazione dell'opera, dovendo semmai evidenziarsi che l'articolo 3
richiedeva l'approvazione (anche da parte) dell'appaltatore sia dei “disegni” sia delle “specifiche” a conferma dell'indiscutibile responsabilità nella fase esecutiva di cui ora l'appellante incidentale cerca di sottrarsi. In ogni CP_25
caso il Cantiere non ha considerato gli specifici obblighi di controllo della progettazione iniziale o delle modifiche progettuali proposte dalla committenza che su di esso incombevano in base al citato articolo 3 del contratto.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di ed il motivo è respinto. CP_1
6.2. VIZIO N. 21 SCARICO OMBRINALI Controparte_23
Il C.T.U. nell'elaborato depositato in appello, chiarendo alcune affermazioni effettuate nel precedente elaborato che potevano in effetti ingenerare qualche dubbio sulle responsabilità del committente, ha precisato che il vizio è dovuto ad un errore di progettazione (da intendersi all'evidenza esecutiva)
“indipendentemente dal progetto di customizzazione richiesto dall'armatore” in quanto “gli ombrinali (scarichi per il deflusso delle acque posizionati a destra e
sinistra nave) sono stati posizionati in una posizione rialzata (circa 1 cm)
rispetto al normale deflusso delle acque, favorendo così il ristagno d'acqua e
pagina 44 di 63 poppavia del gavone in cui sono state collocate le panche ed il tavolo da pranzo
retraibile.”
Prive di pregio le repliche contenute alle pagg. 41 e 42 della seconda comparsa conclusionale che non considerano gli esiti del supplemento di consulenza.
L'appello è, pertanto, respinto.
6.3. VIZIO N. 28 Parte_13
La rottura del vetro, secondo quanto chiaramente accertato in primo grado, è
dipesa dall'attività di progettazione e da scelte esecutive di competenza di posto che nella zona in cui è posto il vetro si verifica, secondo CP_1
quanto rilevato dal C.T.U., una “concentrazione di sforzi locali, che avrebbero
richiesto l'installazione di un vetro al contempo più spesso e più piccolo, con
compensazione della minore dimensione con una maggiore fuga di sigillante
SIKA per assorbire le sollecitazioni locali”
E' nel caso di specie di scarso rilievo la circostanza che il Cantiere abbia realizzato il vetro con le dimensioni e lo spessore indicati dal progettista posto che l'appaltatore aveva, ai sensi dell'art. 3.1, del contratto il compito esclusivo di “verificare ed assicurare che le specifiche ed i disegni (anche se modificati
e/o forniti tramite i Progettisti) e lo Yacht siano conformi alle regole dell'arte e
alla normativa anche tecnica applicabile” con l'obbligo (previsto dall'art. 5.1)
di avvisare l'armatore “se la modifica richiesta non è conforme alle regole
dell'arte del costruire o alla normativa tecnica applicabile, chiedendo pertanto
manleva”.
pagina 45 di 63 Quindi, qualora la soluzione proposta dal avesse potuto comportare le Parte_1
problematiche ravvisate dall'ausiliario, l'appaltatore avrebbe dovuto darne specifico avviso alla committenza, ciò che non risulta essere avvenuto.
Il motivo è, pertanto, respinto.
6.4. LA ROTTURA DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO AVVENUTA
NELL'ESTATE DEL 2017
6.4.1. Dalle deposizioni assunte in appello è stata confermata la ricostruzione dell'appellante in ordine a quanto accaduto alla fine del mese di luglio del 2017.
Invero, il marinaio ha dichiarato che: Testimone_5
- intendeva utilizzare l'imbarcazione dalla fine del mese di luglio e Parte_1
per il mese di agosto per andare con la propria famiglia alle Baleari;
- egli trasferì la barca alle Baleari;
- il 22 luglio si imbarcò a Barcellona, mentre la compagna e la moglie Parte_1
Per_ si imbarcarono ad;
- dopo pochi giorni si verificò la rottura dell'impianto idraulico/oleodinamico,
che impedì l'utilizzo di fondamentali funzioni per la navigazione e la sicurezza come l'elica di manovra di prua, il salpa-ancora, l'apertura/chiusura della porta di ingresso e del portellone del pozzetto ed il funzionamento dei verricelli di tonneggio;
- verificatosi il guasto, l'imbarcazione venne portata a Barcellona e, quindi, a
Monaco (rectius Montecarlo) per essere riparata (ciò che avvenne con grandi difficoltà come evidenziato dalla risposta al capitolo 46 della memoria istruttoria dell'appellante) ed i lavori si protrassero fino all'inizio del mese di settembre.
Il Comandante ha dichiarato che: Testimone_4
pagina 46 di 63 - la vacanza iniziò la metà del mese di luglio allorché la compagna e le figlie dell'appellante salirono a bordo, venendo, quindi, raggiunte da quest'ultimo;
- verificatasi la rottura di cui ha anche riferito il precedente teste e sorti i problemi di cui al capitolo 42 della memoria istruttoria attorea, e la Parte_1
famiglia dovettero interrompere la vacanza;
- sia lui che contattarono l'ing. (referente di , Parte_1 Tes_7 CP_1
chiedendogli immediatamente di intervenire.
Entrambi i testi hanno confermato l'intervento delle ditte specializzate e , che aveva contrattato tali Controparte_3 Controparte_26
ditte, ha altresì riconosciuto le fatture emesse.
La deposizione dell'ing. conferma che l'armatore si è immediatamente Tes_7
attivato per denunciare il vizio al Cantiere. Invero, il teste citato da CP_1
ha riferito di non ricordare le telefonate fatte dal sig. (egli, quindi, non Pt_2
ha negato la circostanza, a differenza delle telefonate che, in tesi attorea,
sarebbero state fatte da ). Egli ha, però, dichiarato di essere stato Parte_1
“contattato i primi del mese di agosto da un tecnico della Tecno 3”.
E' inverosimile che il teste non sia stato contattato da , posto che Tecno Pt_2
3 è proprio una delle ditte chiamate dal comandante della nave, che del tutto ragionevolmente si è ad essa rivolto dopo avere sentito (senza esito positivo) il dipendente dell'appaltatore. In ogni caso, anche ad ammettere che non Pt_2
si sia mai fatto vivo con quest'ultimo, a seguito dell'interlocuzione con Tes_7
Tecno 3, avrebbe dovuto contattare l'armatore per capire cosa stava accadendo
(anche perché la garanzia biennale ex art. 1667 c.c. era ancora operante).
pagina 47 di 63 Le deposizioni dei testi attorei sono coerenti con la lettera inviata in data
6.8.2017 dall'avv. Calzavara per conto di con cui il legale sollecitò Parte_1
l'appaltatrice a riparare i vizi, lamentando l'omesso intervento a fronte delle richieste dell'armatore.
assistente personale di , ha confermato l'interruzione Testimone_6 Parte_1
della vacanza dovuta ai problemi dell'imbarcazione in quanto ha prenotato i biglietti aerei ed il noleggio con conducente necessari per il rientro dell'appellante principale e della sua famiglia, ricevendo dagli stessi conferma dell'accaduto non appena rientrati in Italia.
6.4.2. Le conseguenze in ordine alla funzionalità ed alla sicurezza della barca indicate dall'appellante sono state confermate dal C.T.U. (si veda quanto esaustivamente evidenziato alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato depositato in appello) il quale ha altresì ritenuto congrua la somma spesa per le riparazioni
(Euro 10.739,38 al netto di IVA).
6.4.3. del tutto infondatamente ha invocato l'art. 12.1 del contratto CP_1
di costruzione secondo cui la garanzia cessa nel momento in cui vengono effettuati sulla barca interventi da parte di terzi non autorizzati o direttamente dall'armatore. , infatti, chiese all'appaltatore di intervenire ed Parte_1
nulla fece. Si osserva poi che, anche volendo ritenere non provata CP_1
l'immediata denuncia in forma verbale, il Cantiere è venuto a conoscenza del guasto il 6 agosto 2017 (data della missiva dell'avv. Calzavara) ed ha avuto il tempo per intervenire eventualmente anche in corso d'opera (le riparazioni a cura delle ditte incaricate dal comandante della nave si protrassero per tutto il mese di agosto come confermato dai testi e . Pt_2 Tes_5
pagina 48 di 63 L'appaltatrice ha, inoltre, evidenziato che l'imbarcazione avrebbe potuto navigare in quanto, come indicato dal suo consulente di parte (circostanza di cui il C.T.U. , secondo si sarebbe limitato a “prendere atto”) è presente CP_1
un interruttore nel pannello comandi in plancia che consentirebbe di bypassare la pompa idraulica collegata alla PTO utilizzando una pompa idraulica ausiliaria a funzionamento elettrico. L'obiezione è agevolmente superabile, anche sulla scorta delle repliche dell'arch. (“stranamente” non ricordate Per_3
dall'appaltatrice). Invero:
- l'esistenza di tale sistema idraulico d'emergenza non è mai stata precedentemente dedotta in causa e comunque, in mancanza dei disegni tecnici di competenza dell'appaltatore e non essendo stato tale vizio oggetto della consulenza espletata in sede di A.T.P., non vi è prova che esso fosse effettivamente installato e/o funzionante;
- non vi è prova che l'armatore e/o il comandante della nave ne fossero a conoscenza (ciò anzi appare inverosimile posto che, se così fosse stato, l'ing.
avrebbe fin da subito evidenziato tale circostanza nelle sue Tes_7
interlocuzioni con e/o con la ditta da questi incaricata in via d'urgenza; Pt_2
inoltre, l'esistenza di tale sistema non è emersa neppure quando l'ex dipendente dell'appaltatore è stato escusso in appello);
6.6.4. In conclusione, è tenuta a risarcire il danno e l'appello CP_1
incidentale sul punto proposto dall'appaltatore va respinto.
******
7. IL RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI –
CONSIDERAZIONI GENERALI
pagina 49 di 63 7.1 La motivazione del Tribunale secondo cui all'appellante principale non spetterebbe il risarcimento degli ulteriori danni in quanto spese sostenute discrezionalmente è erronea in fatto, posto che vi sono spese che il proprietario/utilizzatore deve sostenere per obbligo di legge (copertura assicurativa, bollo, tasse) o per assicurare la funzionalità del mezzo (es. spese di ormeggio e rimessaggio, costi di equipaggio), e comunque dà rilievo ad una circostanza che è del tutto inconferente giacché la parte inadempiente è tenuta a risarcire tutti i danni, siano essi lucro cessante o perdita, derivati dall'inadempimento. Ogni considerazione al riguardo deve, naturalmente tener conto che, in osservanza del principio di causalità, vanno risarciti solo quei pregiudizi che non si sarebbero prodotti laddove la parte danneggiata avesse potuto utilizzare il bene in conformità agli usi previsti o a quelli oggettivamente prevedibili e, quindi, non possono essere risarcite le spese che il proprietario/utilizzatore avrebbe sostenuto anche qualora avesse CP_1
consegnato l'imbarcazione senza vizi il 30.6.2025.
7.2 Da questo punto di vista si impongono due considerazioni:
i) E' indiscusso che imbarcazioni come quella di cui è lite sono destinate a rimanere fuori acqua nei mesi che vanno da ottobre/novembre ad aprile/maggio per l'esecuzione delle tipiche attività di rimessaggio.
ii) L'imbarcazione è stata acquistata non già per l'esercizio di un'attività
commerciale, bensì per attività ludiche (ovvero come mezzo con il quale trascorrere, insieme alla propria famiglia, le vacanze estive).
pagina 50 di 63 nei suoi atti difensivi ha del resto sempre fatto riferimento ad un Parte_1
utilizzo legato al tempo libero e l'episodio della rottura del motore avvenuto a fine luglio 2017 conferma che tale era l'utilizzo cui l'imbarcazione era adibita.
La stessa intervista concessa dall'appellante ad una rivista straniera, depositata con la comparsa di costituzione in appello da risulta sotto tale CP_1
profilo significativa. Non serve in questa sede indagare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del documento formulata da Parte_1
giacché questi, prendendo posizione sullo stesso, ne ha comunque sostanzialmente confermato il contenuto che, peraltro, con riferimento all'utilizzo dell'imbarcazione nell'estate del 2016 (e non in quella dell'anno successivo come ritiene dal momento che l'appellante CP_1
nell'intervista resa – verosimilmente - nell'estate del 2017 ha riferito quanto era accaduto “past year”), trova conferma nelle sue difese. Invero, con la raccomandata inviata in data 20.7.2016 ad fece presente Controparte_27
di avere “finalmente potuto utilizzare la barca” oltre che prendere visione dei lavori eseguiti “lo scorso week end”, ritenendo che “la situazione sia molto
migliorata e per lo meno quest'estate potrò utilizzare la barca”. Inoltre, con raccomandata del 28.7.2016 segnalò problemi di funzionamento dell'imbarcazione che dichiarava, peraltro, di avere prontamente risolto sia pure dovendo anticipare costi di cui si riservava di chiedere il rimborso ad
(su quest'ultimo punto si segnala, per completezza, che CP_1 Parte_1
ha riferito di essere stato rimborsato solo parzialmente, non formulando, però,
specifica domanda di pagamento della residua parte).
pagina 51 di 63 E' di rilievo in questa sede evidenziare che nel citato articolo l'appellante ha dichiarato che la moglie ed i due figli hanno trascorso (si ripete nel 2016) più di
50 giorni a bordo della barca, facendo molti viaggi in Sardegna, Costa Azzurra e
Baleari.
7.3 Posto che intendeva utilizzare l'imbarcazione (e quando poté la Parte_1
utilizzò) nei due mesi estivi di luglio e agosto, egli ha diritto di vedersi risarcito il danno maturato solo in relazione a tali periodi di inutilizzo.
8- RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI -
PERIODI RISARCIBILI
8.1 Sussiste sicuramente il diritto dell'appellante principale ad essere risarcito per i mesi di luglio e agosto 2015 giacché, in base al contratto d'appalto la consegna dell'imbarcazione avrebbe dovuto avvenire entro il 30.6.2015, mentre,
come detto, lo yacht fu consegnato nel mese di novembre.
Irrilevante è l'asserito rilievo secondario delle opere da completare. Premesso
che anche secondo l'appellata (almeno fino agli scritti conclusivi di questo grado) lo yacht non era munito della documentazione necessaria per circolare, è
provato, in forza di quanto emerso dalla consulenza tecnica, che l'imbarcazione richiedeva ancora significativi interventi (che, peraltro, solo in parte vennero effettuati nella stagione invernale 2015/2016).
Priva di pregio, e comunque tardiva in quanto formulata con gli scritti conclusionali, è l'allegazione di secondo cui avrebbe CP_1 Parte_1
potuto circolare con una targa di prova in quanto l'utilizzo di tali targhe è
possibile nei soli casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 171/2005 (Codice della
Nautica da Diporto) vale a dire per verificare l'efficienza degli scafi o motori,
pagina 52 di 63 per presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto oppure per trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
Si ricorda al riguardo, infine, che non ha interposto appello nei CP_1
confronti del riconoscimento di responsabilità per molti dei vizi contestati da ed accertati dal Tribunale, sicché la sua responsabilità per il mancato Parte_1
utilizzo della barca nel 2015 è un fatto accertato già sulla base degli esiti del giudizio di prime cure (fermo restando che la responsabilità dell'appellante è ben più ampia di quella riconosciuta nel precedente grado di giudizio come accertato nei paragrafi dedicati alla disamina dai vizi oggetto degli appelli dell'armatore e del Cantiere).
8.2. Nessun danno per mancato utilizzo va risarcito relativamente all'estate del
2016 in quanto, come detto sopra, Marchetto utilizzo, sia pure con difficoltà,
l'imbarcazione.
8.3. Quanto, infine, all'estate del 2017, dalle citate deposizioni è emerso che l'imbarcazione non poté essere utilizzata nel mese di agosto.
8.4 Irrilevante è, invece, quanto accaduto nel mesi autunnali/invernali di quell'anno in quanto l'imbarcazione, anche se perfettamente funzionante,
sarebbe rimasta nel rimessaggio o fuori acqua fino alla primavera/estate del
2018.
9. IL RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI –
I SINGOLI PREGIUDIZI DI CUI E' STATO CHIESTO IL RISTORO
pagina 53 di 63 9.1. Ritiene il Collegio che debbano essere risarcite, a titolo di danno emergente,
tutte le spese inutilmente sostenute da nei tre mesi di cui si è detto Parte_1
prima.
Si tratta delle seguenti:
a) canoni di leasing: Euro 167.912,05 di cui Euro 81.943,77 relativi ai due mesi del 2015 ed Euro 85.968,28 relativi al mese di agosto 2017 come da fatture dimesse sub docc. 45, 46 e 47;
b) copertura assicurativa e tasse: Euro 3.612,94 di cui Euro 2.180,44 relativi ai due mesi del 2015 ed Euro 1.432,50 relativi al mese di agosto 2017 come da docc. 51, 75, 76, 77;
c) costi del personale, documentati dall'appellante, confermati dai testimoni escussi e ritenuti congrui dal C.T.U.: Euro 14.013,32, di cui Euro 7.800,00
pagati al Comandante per i mesi di agosto 2015 e agosto 2017, Euro Pt_2
3.900,00 pagati al marinaio per il mese di agosto 2017, Euro 2.313,32 Tes_5
corrisposti all'assistente alle mansioni domestiche per i mesi di Testimone_8
luglio ed agosto 2015;
d) spese per l'imbarcazione documentate dall'appellante, confermate dai testi escussi e ritenute congrue, quanto al periodo risarcibile, dal C.T.U.: Euro
9.628,52 di cui Euro 1.465,69 relativi al mese di agosto 2015 ed Euro 8.162,83
relativi al mese di agosto 2017 (non sono documentate spese per il mese di luglio
2015).
9.2 Come sopra ricordato, questa Corte ha ritenuto di approfondire anche la tematica inerente il valore locativo del bene che il C.T.U. ha stimato, per imbarcazioni del genere e dimensioni di quella dell'appellante, da un minimo di pagina 54 di 63 Euro 40.000,00 ad un massimo di Euro 60.000,00 a settimana inclusi i costi di equipaggio (quindi da Euro 160.000,00 ad Euro 240.000,00 su base mensile).
Tali valutazioni rilevano nel caso di specie solo come limite al risarcimento, nel senso che l'appellante principale non avrebbe mai potuto chiedere maggiori somme rispetto a quelle stimate dal C.T.U.. Ciò sul presupposto che nel caso di utilizzo “professionale” l'armatore sostiene maggiori costi per il personale
(invero, un'imbarcazione come quella di cui è causa, lunga più di 25 metri,
verrebbe utilizzata, anche in contemporanea, da un maggior numero di persone e conseguentemente richiederebbe per il suo “governo” maggiori competenze). Va
poi tenuto conto del margine di guadagno di chi esercita in forma imprenditoriale siffatta attività. Nessun problema si pone nel caso di specie posto che i costi sostenuti dall'armatore su base mensile sono di poco superiori ad
Euro 100.000,00.
9.3. Non va risarcito il danno da lucro cessante, indicato da come Parte_1
impossibilità di sfruttare economicamente l'imbarcazione ad esempio locandola a terzi, in quanto l'appellante impiegava il mezzo per svago e non ha mai neppure manifestato ad l'intenzione di locarlo a terzi (irrilevante CP_1
essendo che il contratto di leasing consentisse, sia pure subordinatamente all'autorizzazione della società concedente, tale possibilità).
9.3. Il c.d. danno da deprezzamento non sussiste in quanto il mancato utilizzo dell'imbarcazione nei mesi estivi è già stato ristorato nei termini di cui sopra e per il resto la perdita di valore del bene è correlata al trascorrere del tempo, non sussistendo alcun nesso di causalità con l'inadempimento di CP_1
*****
pagina 55 di 63 10. DANNO NON PATRIMONIALE DA VACANZA ROVINATA
10.1 ha contestato l'an debeatur in quanto non sussiste CP_1
inadempimento da parte sua e non è stata fornita la prova che il pregiudizio abbia superato la soglia di tolleranza di lesioni minime. Ha, inoltre, ritenuto eccessiva la somma liquidata.
10.2 Nei limiti in cui la questione è stata portata alla cognizione di questa Corte,
si ritiene che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sussista in quanto è provato, per quanto detto sopra, l'inadempimento di CP_1
all'obbligazione di consegna entro il 30.6.2015 e dagli atti di causa emergono molteplici elementi di natura presuntiva che fanno ritenere apprezzabile la lesione subita da . Lo stesso articolo di giornale dimesso da Parte_1
dimostra che per l'appellante l'utilizzo dell'imbarcazione costituiva CP_1
motivo di grande soddisfazione (e finanche di vanto) e va sotto tale aspetto ricordata la laboriosa organizzazione del viaggio alle Baleari nel 2017. Non è
sotto tale profilo neppure priva di rilievo la circostanza che , Parte_1
imprenditore con ampie disponibilità economiche e, quindi, con le risorse richieste per organizzare anche altre tipologie di viaggio, si sia costantemente adoperato per tutto il triennio 2015-2017 per avere la disponibilità
dell'imbarcazione, che ha sfruttato non appena ne ha avuto l'occasione
(provvedendo ad effettuare nel 2016 gli onerosi interventi che resero necessari per ovviare ai problemi insorti non appena aveva iniziato ad utilizzare lo yacht,
tale era la sua voglia di navigare con AL Power).
10.3. Provata la sussistenza di un pregiudizio, non può, invece, essere condivisa la quantificazione operata dal Tribunale, dovendo ridursi l'importo sia in ragione pagina 56 di 63 del periodo che si ritiene risarcibile (due mesi) sia per il fatto che ad essere risarcito è il danno non patrimoniale (quindi, la sofferenza ed il disagio derivanti dall'impossibilità di utilizzare il mezzo) e non già il pregiudizio di natura patrimoniale, inerente le spese inutilmente sostenute per il mancato utilizzo del bene, già liquidato nei termini di cui sopra. Si impone, quindi, una decurtazione anche per evitare sostanziali duplicazioni risarcitorie.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, il danno non patrimoniale possa essere riconosciuto nella più limitata misura di Euro 10.000,00, comprensivi di rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma progressivamente rivalutata dal fatto fino alla data attuale
(sugli accessori dovuti per il periodo successivo si rimanda a quanto si dirà
oltre).
*****
11. QUANTIFICAZIONI DEI DANNI SUBITI DALL'APPELLANTE
PRINCIPALE
La somma che spetta a per i vizi ed i danni di cui è, in Parte_1 CP_1
tutto o in parte, responsabile è la seguente:
11.1 Pt_14
- Euro 163.262,59 liquidati dal Tribunale (si osserva sul punto che nessuna delle parti ha formulato contestazioni sulla corrispondenza dell'importo indicato nel dispositivo della sentenza impugnata alla somma dei costi di ripristino per i vizi per i quali è stata ravvisata la responsabilità, totale o parziale, di . CP_1
pagina 57 di 63 - cui si aggiungono, per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, Euro
60.000,00 + 25.000,00 + 1.000,00 + 18.500 (20.000-1.500) + 1.200 + 1.200+
500 = Euro 107.400,00 oltre IVA.
Totale Euro 270.662,59 più IVA
Contrariamente a quanto sostenuto da (il cui appello incidentale sul CP_1
punto è privo di fondamento) è dovuta anche l'IVA in ragione della funzione dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod. civ. di cui si è detto al paragrafo n. 3 (si ricorda, inoltre, che per l'acquisto del mezzo ha sborsato quasi cinque Parte_1
milioni di euro comprensivi di IVA).
Su tale somma spettano gli accessori che debbono essere così calcolati:
- la somma di Euro 500,00 quantificata con la consulenza depositata in appello per la mancanza del filtro relativo al cestello va devalutata dal 29.2.2024 al
30.6.2015;
- le altre somme indicate dal C.T.U. con la consulenza depositata nel procedimento per A.T.P. relative a vizi riconosciuti dal Tribunale o da questa
Corte vanno devalutate dal 21.6.2017 al 30.06.2015;
- le somme così devalutate vanno annualmente rivalutate secondo indici ISTAT
e sulla somma progressivamente rivalutata si riconoscono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. fino alla data della presente decisione, che ha
(ri)liquidato il danno subito da;
Parte_1
- per il periodo successivo spettano sulla somma che così si ottiene interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. sino al saldo;
11.2 Danno emergente: Euro 195.166,83.
Su tale somma spettano gli accessori che debbono essere così calcolati:
pagina 58 di 63 - a partire dal mese nel quale sono state sostenute le spese di cui sopra si riconoscono la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e sulla somma progressivamente rivalutata gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
fino alla data della presente decisione:
- per il periodo successivo spettano sulla somma che così si ottiene interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. sino al saldo;
11.3 Danno non patrimoniale: Euro 10.000,00
Spettano gli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente pronuncia al saldo.
11.4 Si precisa che non trova applicazione al caso di specie l'art. 1284, comma 4,
cod. civ., posto che l'obbligazione risarcitoria diviene obbligazione di valuta solo con la sentenza che liquida il danno, mentre la citata norma codicistica,
come confermato dalla sua collocazione, non può che riguardare le obbligazioni qualificabili come di valuta sin dal loro sorgere.
12. SPESE DI LITE E DI C.T.U.
12.1 La riforma della sentenza impugnata impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite, sicché risulta assorbito il terzo motivo d'appello di . Parte_1
12.2. L'esito della lite determina la soccombenza di nei confronti di CP_1
e di secondo il criterio del decisum, fatto salvo il Parte_1 CP_2
principio della domanda in relazione alle spese di e di primo grado che CP_28
l'appellante principale ha chiesto di liquidare nella misura indicata a pagina 41
dell'atto d'appello e delle rassegnate conclusioni, e non potendo, quanto al grado pagina 59 di 63 d'appello, riconoscersi importi superiori a quelli indicati con la nota spese del
5.5.2025 a firma dell'avv. Calzavara.
Sulla base del criterio del decisum lo scaglione cui fare riferimento nei rapporti committente/ appaltatore è, nei limiti di quanto appena ricordato, quello delle cause di valore compreso tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00, mentre nei rapporti appaltatore/subappaltatore le spese vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
Le spese nei rapporti tra appellante principale e subappaltatore, per quanto evidenziato nel precedente punto, vanno invece interamente compensate, avendo avuto la questione del rimborso della quota di spese di C.T.U. una scarsa incidenza sulle difese del subappaltatore, pressoché esclusivamente volte a contrastare la domanda di manleva del Cantiere.
12.3 Le spese di vengono, pertanto, così liquidate: Parte_1
- PROCEDIMENTO PER ATP: Euro 8.507,14 (comprensivi di compenso,
esborsi, spese generali ed accessori di legge)
- GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: Euro 18.500,00 per compenso ed Euro Euro
2.013,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- GIUDIZIO D'APPELLO: Euro 15.802,80 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
è tenuta, inoltre, a rifondere le spese di C.T.P. dell'appellante CP_1
principale sostenute nel procedimento per A.T.P. (Euro 5.709,60) e quelle sostenute nel presente giudizio (Euro 2.013,00 come da preavviso n. 4/2024 del perito per un totale di Euro 7.722,60. Per_7
12.4 Le spese di vengono così liquidate: CP_2
pagina 60 di 63 - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: Euro 18.500,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA per legge (trattasi dell'importo liquidato dal Tribunale, non essendo possibile la liquidazione di un importo inferiore in mancanza di specifica impugnazione da parte di del capo sulle spese e visto l'esito del CP_1
gravame favorevole al subappaltatore);
- GIUDIZIO D'APPELLO: Euro 15.802,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA per legge
12.5 Le spese delle due consulenze espletate vanno poste, nei rapporti interni,
interamente a carico di risultata soccombente in misura largamente CP_1
maggioritaria nei confronti di ed in misura integrale rispetto ad Parte_1
. CP_2
12.6. va condannata a restituire al subappaltatore Euro 96.438,33 CP_1
versati da in accoglimento della domanda di manleva proposta Controparte_2
dal Cantiere.
, inoltre, a prescindere dall'ammissibilità del gravame incidentale nei Parte_1
suoi confronti proposto dal subappaltatore, è tenuto a restituire ad
[...]
le somme che quest'ultima gli ha versato a titolo di compartecipazione CP_2
alle spese della C.T.U. espletata ante causam in quanto, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, si è comunque in presenza di somme che il subappaltatore non avrebbe dovuto corrispondere.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di sull'appello incidentale proposto da Parte_1 TR
nei confronti di ed e Controparte_2 Parte_1 TR
pagina 61 di 63 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto nei confronti di ed Parte_1
avverso la sentenza n. 2317/2019 emessa il 24.10.2019 dal Controparte_2
Tribunale di Treviso, li accoglie tutti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia appellata:
- condanna al pagamento, per le causali di cui in TR
motivazione, in favore di di: Parte_1
a) 270.662,59 più IVA di legge oltre accessori come indicati nella parte motiva;
b) Euro 195.166,83 oltre accessori come indicati nella parte motiva;
c) Euro 10.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla presente decisione al saldo;
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei TR
confronti di Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di , TR Parte_1
che liquida per il procedimento per ATP in complessivi Euro 8.507,14,
per il giudizio di primo grado in Euro 18.500,00 per compenso ed Euro
2.013,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio d'appello in Euro 15.802,80 per compenso ed
Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di C.T.P. di TR [...]
di entrambi i gradi, pari a complessivi Euro 7.722,60; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di TR Controparte_2
che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 18.500,00 per
[...]
pagina 62 di 63 compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio d'appello in Euro 14.137,00 per compenso ed Euro
777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA per legge;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_2
- pone le spese delle consulenze tecniche espletate nel procedimento per
A.T.P. e nel presente giudizio definitivamente a carico di CP_1
[...]
- condanna a restituire ad Euro TR Controparte_2
96.425,33 da quest'ultima versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna a restituire ad Euro Parte_1 Controparte_2
6.145,05 da quest'ultima versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
Venezia, 15 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 63 di 63
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Francesco Petrucco Toffolo
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 13/07/2020 al n.
1322/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(TV) in data 11.06.1954, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pietro
Calzavara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, viale
Monte Grappa n. 45, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante principale-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, via CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 63 Pancaldo Leone n. 6, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Azzini Augusto,
Marcoli Nadia ed Andriolo Manuela ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Venezia, Calle del Sale n. 51, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
E
( , con sede in Follo (SP), Controparte_2 PartitaIVA_2
Località Gretti di San Martino, rappresentata e difesa in causa dall'avv. FR
ER ed elettivamente domiciliata presso La Spezia, via Mantegazza n. 47, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento Rg
265/18 di prime cure presso il Tribunale di Treviso,
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
14/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda o
eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE DEI CONVENUTI
− Respingere, perché inammissibili in quanto tardivamente proposti e comunque
infondati in fatto e in diritto, l'appello incidentale di e l'appello TR
pagina 2 di 63 incidentale di e comunque respingere le domande Controparte_2
formulate contro il sig. ; Parte_1
− dichiarare l'inammissibilità del documento depositato sub. F da CP_1
in quanto non prodotto in primo grado sebbene di formazione anteriore
[...]
alla notifica della citazione in primo grado.
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLO FORMULATO DAL SIGNOR
: Parte_1
− con riferimento al primo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
IG dell'importo di € 110.600,00, oltre IVA, ovvero della Parte_1
diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via
equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto
fino al momento della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e
al tasso previsto dal d.lgs. 231/02 per i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della
proposizione della domanda giudiziale di primo grado al pagamento effettivo;
− con riferimento al secondo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del
IG dell'importo di € 1.000.000,00, ovvero della diversa Parte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dovuto fino al
momento della proposizione della domanda giudiziale di primo grado e al tasso
previsto dal d.lgs. 231/02 per i ritardi di pagamento nelle transazioni
pagina 3 di 63 commerciali ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., dal momento della
proposizione della domanda giudiziale di primo grado al pagamento effettivo;
− con riferimento al terzo motivo di appello condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore del IG
delle spese di lite relative sia al procedimento di primo grado, Parte_1
sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
IN OGNI CASO
− con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio, incluse le spese di ATP che ha preceduto il giudizio di primo grado e di
CTU disposta in appello.
IN VIA ISTRUTTORIA (A) PROVA PER TESTI Si ribadiscono, per scrupolo e
senza consentire all'inversione dell'onere della prova, le istanze istruttorie
formulate e non accolte:
(1) Vero che il 17 dicembre 2013 il IG stipulava con Maxi Parte_1
Dolphin s.r.l. un contratto di appalto per la costruzione di un'imbarcazione da
diporto a motore ad esclusivo marchio “AL” (cfr. doc. 1: contratto di
costruzione che si rammostra al teste);
(2) Vero il IG aveva acquistato per il corrispettivo di € Parte_1
400.000,00 dalla nota azienda monegasca AL Sam, titolare dell'esclusivo
marchio “AL”, il design dell'imbarcazione e la licenza per l'utilizzo del
marchio (cfr. doc. 17: contratto disegni AL Sam;
docc. 18 - 22 fatture AL
Sam che si rammostrano al teste);
(3) Vero che il 24 dicembre 2013, Maxi Dolphin s.r.l. cedeva e trasferiva ad
l'azienda avente per oggetto l'attività di costruzione di TR
pagina 4 di 63 imbarcazioni da diporto, ivi inclusi tutti i contratti allora in corso, tra cui quello
con il IG (doc. 38: visura storica;
Parte_1 TR
(4) Vero che il 26 marzo 2015 il IG stipulava con Credit Parte_1
CO NG Italia s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto
l'imbarcazione (cfr. doc. 23: contratto di leasing e doc. 24: piano di
ammortamento che si rammostrano al teste);
(5) Vero che il 14 maggio 2015 veniva stipulato tra il IG , Credit Parte_1
CO NG Italia s.p.a. e dinanzi il Notaio TR [...]
di Montebelluna (TV), un accordo denominato “Atto di Cessione di Per_1
Contratto di Costruzione di Imbarcazione”, con il quale Credit CO NG
Italia s.r.l. subentrava al IG nel contratto di costruzione al fine di Parte_1
concedere l'imbarcazione in locazione finanziaria al IG (cfr. doc. Parte_1
3 Atto di cessione al leasing del Contratto di Costruzione del 14.5.2015 che si
rammostra al teste);
(6) Vero che con il suddetto Atto di Cessione del Contratto di Costruzione la
data di consegna veniva spostata dal 10 luglio 2014 al 30 giugno 2015 (cfr. art.
8, doc. 3 Atto di cessione al leasing del Contratto di Costruzione del 14.5.2015
che si rammostra al teste);
(7) Vero che la data di consegna del 30 giugno 2015 veniva disattesa da
TR
(8) Vero che a novembre 2015 la costruzione dell'imbarcazione non era ancora
completata e rimanevano ancora da eseguire i lavori di cui alla Snag List che mi
si rammostra (doc. 5 che si rammostra al teste);
pagina 5 di 63 (9) Vero che alla data del 6 novembre 2015 l'imbarcazione si trovava ancora
presso il cantiere Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD) per il
completamento dei lavori di costruzione di cui alla Snag List;
(10) Vero che nonostante l'imbarcazione non fosse ancora ultimata, era
necessario procedere comunque al trasferimento della proprietà
dell'imbarcazione da alla società di leasing al fine di TR
consentire a quest'ultima di iniziare ad incassare i canoni;
(11) Vero che dovendosi stipulare un atto idoneo all'iscrizione nei registri
navali del trasferimento della proprietà dell'imbarcazione in capo alla società di
leasing, Credit CO NG Italia s.r.l. ed il IG TR [...]
, in qualità di utilizzatore del bene in leasing, stipulavano il 6 Parte_1
novembre 2015, sempre dinanzi il Notaio di Montebelluna, Persona_1
l'atto denominato “Compravendita Imbarcazione da diporto per locazione
finanziaria” (cfr. doc. 4 Atto di compravendita 6 novembre 2015 che si
rammostra al teste);
(12) Vero che in tale sede Credit CO provvedeva al pagamento integrale in
favore di del saldo del corrispettivo dell'imbarcazione, TR
complessivamente (senza considerare quanto corrisposto a AL SAM) pari a €
4.867.400,00 (cfr. art. 2 doc. 4 Atto di compravendita 6 novembre 2015 che si
rammostra al teste);
(13) Vero che lo stesso 6 novembre 2015 veniva altresì sottoscritto, sempre
presso lo studio del notaio , il Verbale di Consegna Persona_1
dell'imbarcazione tra e l'utilizzatore IG (cfr. TR Parte_1
doc. 5 Verbale di Consegna 6 novembre 2015 che si rammostra al teste);
pagina 6 di 63 (14) Vero che la consegna al IG avveniva con riserva sia per Parte_1
quanto riguarda i danni per il ritardo sia per quanto riguarda i difetti e le opere
da completare (doc. 5 che si rammostra al teste);
(15) Vero che al Verbale di Consegna del 6 novembre 2015 veniva allegata la
c.d. “Snag List”, l'elenco concordato tra ed il IG dei CP_1 Parte_1
difetti già riscontrati nell'imbarcazione prima della consegna e degli interventi
ancora da eseguire da parte di che mi si rammostra (cfr. doc. 5 CP_1
Verbale di Consegna che si rammostra al teste);
(16) Vero che successivamente al 6 novembre 2015 continuava ad CP_1
eseguire, presso il cantiere di Sant'Andrea di San Giorgio di Nogaro (UD), i
lavori per completare l'imbarcazione e per porre rimedio ai difetti riscontrati
nella Snag List, ed in particolare il ripristino della verniciatura sulla tuga e la
sostituzione di un vetro rotto;
(17) Vero che indicava al IG che tutti gli interventi di CP_1 Parte_1
sistemazione indicati nella Snag List sarebbero stati completati entro il 29
marzo 2016 ed inviava al IG un dettagliato cronoprogramma dei Parte_1
lavori (cfr. doc. 6 Cronoprogramma interventi inverno 2015 che si rammostra al
teste);
(18) Vero che con raccomandata del 29 dicembre 2015 il sig. Parte_1
evidenziava la necessità di procedere e dare priorità ai lavori più complessi ed
in particolare: (i) alla sostituzione del portellone laterale della tuga;
(ii) alla
sistemazione della verniciatura dello scafo;
(iii) alla sostituzione di un vetro
rotto della tuga (cfr. doc. 7 raccomandata 29 dicembre 2015 che si rammostra
al teste);
pagina 7 di 63 (19) Vero che anche la scadenza del 29 marzo 2016 veniva disattesa da
CP_1
(20) Vero che proseguiva i lavori fino a luglio 2016, quando CP_1
venivano interrotti per consentire al IG l'utilizzo Parte_1
dell'imbarcazione durante le ferie estive con l'accordo che gli stessi sarebbero
ripresi durante il successivo periodo invernale;
(21) Vero che il 20 luglio 2016 il IG comunicava ad Parte_1 CP_1
che seppur la situazione fosse molto migliorata, restavano da eseguire la
maggior parte dei lavori indicati nella Snag List (doc. 8 che si rammostra al
teste);
(22) Vero che il IG invitava altresì a programmare Parte_1 CP_1
per tempo i lavori da eseguire durante l'inverno per completare l'imbarcazione
(doc. 8 che si rammostra al teste);
(23) Vero che il sig. sempre il 20 luglio 2016 denunciava ad Parte_1
degli ulteriori vizi e difetti rispetto a quelli contenuti nella snag list CP_1
che aveva riscontrato durante il primo utilizzo dell'imbarcazione, di cui
all'elenco che mi si rammostra (cfr. doc. 8 Raccomandata 20 luglio 2016 che si
rammostra al teste);
(24) Vero che a fine luglio 2016 si verificavano ulteriori problemi
all'imbarcazione ed in particolare il malfunzionamento del salpa àncora ed dei
dissalatori, necessari per produrre acqua dolce;
(25) Vero che, al fine di consentire l'utilizzo dell'imbarcazione da parte del
IG , a fine luglio 2016 cercava di risolvere i problemi Parte_1 CP_1
al salpa àncora e ai dissalatori ma che le ditte da questa incaricate si
pagina 8 di 63 rifiutavano di proseguire i lavori in quanto lamentavano il mancato pagamento
da parte di CP_1
(26) Vero che al fine di consentire il completamento dei lavori e poter partire
per le ferie, il IG si è trovato quindi costretto ad anticipare di Parte_1
tasca propria i pagamenti alle ditte Dreamarine s.r.l. e Officina Nautica Primo
Rosi incaricate da (cfr. doc. 9 Raccomandata 28 luglio 2016, docc. CP_1
60, 61, 62, 63 che si rammostrano al teste);
(27) Vero che durante l'utilizzo dell'imbarcazione, nel mese di luglio 2016, si
verificava la rottura del sistema di ancoraggio;
(28) Vero che in data 24 agosto 2016 il sig. comunicava ad Pt_2 CP_1
che l'imbarcazione sarebbe stata disponibile per l'esecuzione dei lavori di
riparazione a partire dal 29 agosto 2016, indicando i lavori più urgenti da porre
in essere (cfr. doc. 10 e-mail 24 agosto 2016 che si rammostra al teste);
(29) Vero che successivamente alla comunicazione del IG , Pt_2
interveniva per eseguire alcuni lavoretti di minore entità, mentre gli CP_1
interventi più importanti venivano rinviati all'autunno - inverno, quando
l'imbarcazione sarebbe stata nuovamente tirata in secco e portata in cantiere;
(30) Vero che il 6 ottobre 2016 il IG contattava Pt_2 TR
chiedendole la tempestiva programmazione dei lavori da svolgere (cfr. doc. 11
E-mail 6 ottobre 2016 che si rammostra al teste);
(31) Vero che riscontrava la richiesta del sig. con e- TR Pt_2
mail del 6 ottobre 2016 (e-mail 6 ottobre 2016: doc. 12 che si CP_1
rammostra al teste);
pagina 9 di 63 (32) Vero che il 26 ottobre 2016 l'ing. tecnico di Testimone_1 CP_1
si recava presso il cantiere Ar-nav di Bocca di RA (SP) per visionare
l'imbarcazione;
(33) Vero che, successivamente alla visita dell'ing. il 10 novembre 2016 Tes_1
confermava la disponibilità ad eseguire i lavori indicati dal IG CP_1
(cfr. doc. 13 e - mail 10 novembre 2016 che si rammostra Pt_2 CP_1
al teste);
(34) Vero che a tale disponibilità non seguì alcun intervento da parte di
e quindi il IG fu costretto ad attivare, a gennaio TR Parte_1
2017, la procedura di accertamento tecnico preventivo;
(35) Vero che l'11 febbraio 2017, durante una visita presso il cantiere navale
ArNav di Bocca di RA (La Spezia), dove l'imbarcazione si trovava per il
rimessaggio invernale, il sig. ha rilevato che, a causa di un precoce Pt_2
decadimento dovuto al loro mal utilizzo durante la fase di costruzione
dell'imbarcazione, le batterie della barca risultavano inutilizzabili e dovevano
quindi essere sostituite;
(36) Vero che il sig. denunciava immediatamente ad Parte_1 CP_1
anche tale nuovo difetto con comunicazione del 15 febbraio 2017 (cfr. doc. 15
raccomandata 15.2.2017 che si rammostra al teste);
(37) Vero che la sostituzione delle batterie comportava per il IG Parte_1
la spesa di € 6.502,60 (doc.64 che si rammostra al teste).
(45) Vero che, stante il mancato intervento da parte di tale richiesta CP_1
veniva ribadita il 6 agosto 2017 anche dall'avv. Calzavara in nome e per contro
pagina 10 di 63 del sig. (cfr. doc. 27 raccomandata 6.8.2017 che si rammostra al Parte_1
teste);
(47) Vero che l'esborso per tale riparazione è stato pari ad € 13.102,59 (cfr.
doc. 29 doc. 30 Fattura 36 del 31.8.2017 di Controparte_3
Tecno 3 s.a.s; doc. 31 Fattura 37 del 4.9.2017 di Tecno 3 s.a.s.; doc. 69
Pagamenti eseguiti dal sig. agosto/settembre 2017); Parte_1
(49) Vero che l'equipaggio di un'imbarcazione è ingaggiato in alcuni casi su
base continuativa, come ad esempio il comandante o responsabile
dell'imbarcazione, oppure va prenotato con largo anticipo, come tutti i
lavoratori stagionali, in vista della stagione estiva, come ad esempio nel caso
degli assistenti e collaboratori domestici;
(61) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di settembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.891,84 (cfr. doc 85
che si rammostra al teste);
(62) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di ottobre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 6.192,95 (cfr. doc 86
che si rammostra al teste);
(63) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di novembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.532,31 (cfr. doc 87
che si rammostra al teste);
pagina 11 di 63 (64) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di dicembre Parte_1
2015 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.270,11 (cfr. doc 88
che si rammostra al teste);
(65) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di gennaio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.336,60 (cfr. doc 89
che si rammostra al teste);
(66) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di febbraio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.547,50 (cfr. doc 90
che si rammostra al teste);
(67) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di marzo 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 1.329,80 (cfr. doc 91 che
si rammostra al teste);
(68) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di aprile 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 2.187,38 (cfr. doc 92 che
si rammostra al teste);
(69) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di maggio Parte_1
2016 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 6.788,45 (cfr. doc 93
che si rammostra al teste);
pagina 12 di 63 (70) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di giugno 2016 Parte_1
unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 15.200,61 (cfr. doc 94 che
si rammostra al teste);
(73) Vero che quello che mi si rammostra è il rendiconto delle spese per la
gestione dell'imbarcazione sostenute dal sig. nel mese di settembre Parte_1
2017 unitamente ai relativi giustificativi, per l'importo di € 7.698,71 (cfr. doc 97
che si rammostra al teste).
(B) PROVA CONTRARIA PER TESTI Si ribadisce inoltre, nella denegata e non
creduta ipotesi di rinnovazione e ammissione dei capitoli formulati dalle
Controparti, la richiesta di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi con i
medesimi testimoni indicati a prova diretta e con i seguenti soggetti: sig. Tes_2
c/o AL, 4/6 av. Albert II, Monaco.
[...]
Si ribadisce inoltre la richiesta di essere ammessi a prova contraria, con i
medesimi testi sopra indicati, sui capitoli di prova da (74) a (91) indicati nella
terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e che qui si ribadiscono:
(74) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Nero” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_4
(75) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Black Legend yacht”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al CP_5
teste);
(76) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Blackmail yacht”
realizzato dalla di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_6
pagina 13 di 63 (77) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “O'Pati” realizzato dalla
Golden CH è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(78) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Black Sail Yacht”
realizzato dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(79) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “85 GTS” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste); CP_7
(80) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Queens 72' Black Hull”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra CP_8
al teste);
(81) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “68' S Black Ice”
realizzato dalla MU è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(82) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “118 ALPower”
realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al CP_9
teste);
(83) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata AN realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(84) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “IN 88 Pininfarina”
realizzato dalla IN CH è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra
al teste);
(85) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Itama 75' Chalice”
CP_1 realizzato dalla è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(86) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Barong D” realizzato
dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
pagina 14 di 63 (87) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata A” realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(88) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata E” realizzato dalla
AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(89) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “S realizzato
dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(90) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “58 AL Power”
realizzato dalla AL è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste);
(91) Vero che lo scafo dell'imbarcazione denominata “Main” realizzato dalla
è di colore nero (cfr. doc. 102 che si rammostra al teste) CP_11
CONCLUSIONI DI TR
La società come sopra rappresentata e difesa, riservandosi di TR
ulteriormente argomentare in merito alle risposte fornite dal CTU ai quesiti
posti, con particolare riferimento a quello relativo alla verniciatura, affette da
gravi inesattezze, chiede in primo luogo che venga rinnovata la CTU, sul punto
della verniciatura ed in subordine insiste nell'accoglimento delle conclusioni già
precisate in atto di costituzione nel giudizio di appello, che di seguito si
riportano:
In via principale, nel merito:
A) rigettare integralmente l'appello principale avversario, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
B) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la Sentenza
n. 2317/2019 (R.G. n. 265/2018), emessa dal Tribunale di Treviso in data 24
ottobre 2019 (e pubblicata in data 6 novembre 2019) e per l'effetto, in relazione
pagina 15 di 63 ai punti oggetto di appello incidentale, dichiarare l'assenza di responsabilità in
capo ad e che nulla è dovuto dalla stessa o, quantomeno, ridurre CP_1
l'importo cui risulta essere stata condannata. Sempre in accoglimento
dell'appello incidentale, dare atto che la condanna di al pagamento CP_1
dell'IVA sulle somme riconosciute come dovute, deve intendersi subordinata alla
dimostrazione da parte del , del versamento della stessa al fornitore Parte_1
che ha eseguito l'attività di manutenzione, e che, in caso contrario, non sia
dovuta.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del
primo motivo di appello avversario in relazione al presunto vizio n. 4,
condannare la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare la società da TR
ogni conseguenza, anche di carattere economico, che possa derivare dalla
presente causa e per l'effetto rigettare l'appello incidentale proposto da
sul punto. CP_2
- In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei
capitoli di prova nuovamente dedotti da controparte, ammettersi prova contraria
su tali capitoli di prova, indicando quali testi i medesimi già indicati per la
prova diretta in sede di seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. [sig.
residente in [...]
Kolbe n. 6; sig. residente in (25015) Desenzano del Garda Testimone_1
(BS), via Visconti n. 2; sig. c/o con sede legale Parte_3 Parte_4
in (20862) Arcore (MB), via Vittorio Veneto n. 28; sig. c/o TR2
con sede legale in (20862) Arcore (MB), via Vittorio Veneto n. Parte_4
pagina 16 di 63 28; sig. c/o con sede legale in (24027) TR3 TR4
Nembro (BG), via Lombardia n. 4.
- In ogni caso: spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente
rifusi.
CONCLUSIONI DI Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia, ogni contraria ipotesi respinta,
IN VIA ISTRUTTORIA, ove ritenutane necessaria l'assunzione al fine
dell'accoglimento delle domande ed eccezioni dell'odierna conchiudente,
ammettere la prova testimoniale diretta ed in controprova sui capitoli e le
circostanze dedotte in seconda e terza memoria ex art. 183 VI C. c.p.c. in primo
grado. Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Email_1
Signature CA 3 Serial#: 1045320 NEL MERITO, voglia la Corte - per le causali
di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta ed in
accoglimento dell'appello incidentale proposto - in riforma della sentenza di
prime cure n. 2317/19 del Tribunale di Treviso: ACCERTARE E DICHIARARE
l'intervenuta decadenza di dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 TR
e ss. CC, e conseguentemente riformare la gravata sentenza, rigettando la
richiesta manleva nei confronti di da parte di Controparte_2 CP_1
e comunque nel merito rigettando ogni e qualsivoglia domanda da
[...]
chiunque delle parti in causa proposte nei confronti della comparente perché
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e conseguentemente
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore TR
al pagamento in restituzione a favore di della complessiva Controparte_2
somma di € 96.428,33 (novantaseimilaquattrocento ventotto/33), oltre interessi
pagina 17 di 63 di legge dal versamento al saldo effettivo. Condannare in TR
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
della somma di € 6.145,05 (seimilacentoquarantacinque/05), oltre CP_2
interessi di legge dal versamento al saldo effettivo, pari alla quota parte di 1/3
delle spese di CTU versate da al Sig. in Controparte_2 Parte_1
adempimento della gravata sentenza, od in subordine condannare il Sig.
[...]
a restituire i suddetti importi ad Firmato Da: Parte_1 Controparte_2
FR ER Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#:
1045320 In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio. SOLO IN VIA SUBORDINATA, per le causali di cui in parte narrativa,
si chiede la riforma della sentenza gravata in punto spese di lite, con l'integrale
compensazione tra e la chiamante di quelle di prime CP_2 TR
cure, con contestuale condanna di in persona del legale TR
rappresentante pro tempore alla restituzione, e quindi al pagamento
dell'importo di € 18.500,00 oltre oneri di legge e quindi complessivi € 22.126,00
con riconoscimento degli interessi di legge dal versamento al saldo effettivo.
Con vittoria nelle spese di lite del presente grado d'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto del 5.6.2018. citava avanti il Tribunale di Treviso Parte_1
subentrata a Maxi Dolphin s.r.l. per effetto di cessione TR
d'azienda, cui aveva affidato l'incarico di costruzione di un'imbarcazione da diporto a motore modello AL Power, chiedendo la riduzione del prezzo o comunque il risarcimento del danno in ragione dell'esistenza di vizi accertati nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam nonché il risarcimento degli pagina 18 di 63 ulteriori danni prodottisi per effetto degli inadempimenti di che CP_1
aveva consegnato il 6.11.2025 anziché il 30.6.2015, l'imbarcazione con diversi difetti ed opere da completare. Tra le problematiche lamentate vi era, inoltre, la rottura nell'estate del 2017, mentre si trovava alle Baleari con la famiglia,
dell'impianto idraulico/oleodoinamico, che l'aveva costretto ad interrompere le vacanze e, nell'inerzia dell'appaltatrice, a far riparare a sue spese l'imbarcazione
.
1.2 Si costituiva che sollecitava il rigetto delle domande attoree e CP_1
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa le subappaltatrici
[...]
(oggi Steel Shield CP_15 Controparte_2 TR6
Defense s.r.l.) e al fine di essere dalle stesse manlevata e tenuta CP_17
indenne di quanto fosse chiamata a corrispondere all'attore.
1.3 Disposta l'acquisizione del fascicolo di causa n. 330/2017 R.G. relativo al procedimento per A.T.P. ed istruita per il resto la causa documentalmente, il
Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 2317/2019, pubblicata il
6.11.2019, che accoglieva in parte le domande del e rigettava le Parte_1
domande di manleva proposte da nei confronti di tutte le TR
società diverse da Quest'ultima, infatti, veniva ritenuta Controparte_2
responsabile del vizio relativo alla verniciatura dello scafo per la quota non addebitabile al committente (che, come si dirà, il Tribunale riteneva parzialmente responsabile). Le spese erano compensate nei rapporti attore/convenuta, mentre quest'ultima era condannata alla rifusione delle spese di tutte le società chiamate in causa fatta salva ritenuta, invece, soccombente nei confronti della CP_2
propria committente. Infine, le spese della consulenza espletata ante causam
pagina 19 di 63 erano poste a carico di per due terzi e di TR Controparte_2
per un terzo.
1.3.1 Più nel dettaglio, il Tribunale, respinte le eccezioni di decadenza formulate dalla convenuta e da innanzitutto riteneva: CP_2
- sussistenti ed imputabili interamente ad i vizi relativi alle CP_1
condizioni della sala macchine, alla progettazione, realizzazione/installazione della porta laterale tuga, al portellone di sinistra del gavone che ospita il verricello, alla tuga, al dissalatore, al funzionamento del monitor di governo e controllo di stato dei motori dell'imbarcazione, all'amplificatore, alla luce led sub di dritta , alla luce alta di sinistra della cabina vip, alla cornice teak che chiude e rifinisce il ponte coperta in corrispondenza della stampata per l'alloggio del transformer OPAC/mare, allo scarico ombrinali buca tavolo di prua, alla scaletta che conduce al salone principale ed alla staffa manifold nonché il vizio relativo alla sostituzione del vetro rotto in quanto si era crepato il vetro alto della tuga speculare a quello sostituito il precedente inverno, condannando la convenuta al pagamento di tali somme;
- sussistente la responsabilità di anche per il costo dell'impianto CP_1
idraulico/oleodinamico dell'imbarcazione la cui rottura si era verificata a luglio
2017 e, quindi, nei limiti della garanzia biennale per il quale riconosceva il diritto al rimborso dei costi sostenuti nella misura di Euro 13.102,59;
- sussistente e parzialmente imputabile al committente ed all'appaltatrice, e per essa ad il vizio relativo alla verniciatura dello scafo (costo di Controparte_2
intervento per l'eliminazione del vizio di Euro 120.000,00) in quanto dovuto anche alla scelta del colore nero contenente una componente di colore rosso per pagina 20 di 63 rendere l'effetto “glittering”, sin da subito segnalata al ed al suo Parte_1
Project Manager, sig. dovendo, invece, ascriversi alla subappaltatrice la CP_18
responsabilità per l'errato ciclo di pitturazione, trattandosi di ditta specializzata nella verniciatura delle barche e che doveva possedere le competenze tecniche per evitare tale errore;
- insussistente la responsabilità di per la problematica al CP_1
compressore installato nella sala macchine non a “comando remoto” e per i vizi inerenti il radar, il sistema VHF, i vetri esterni, l'alzata del gradone di poppa, il blocco porta scorrevole, i tubi di alimentazione del gasolio, il malfunzionamento del parco batterie;
- risolto il problema relativo al pistone deputato al rientro dell'ancora nell'apposito gavone.
Riteneva, pertanto, di condannare per il ripristino dei vizi accertati, CP_1
al pagamento Euro 163.262,59 oltre IVA ed interessi legali dal maturato al saldo
(di cui Euro 60.000,00 oltre IVA erano rappresentati dalla metà del costo di rimozione del vizio attinente la verniciatura).
1.3.2 Il Tribunale, quindi, accoglieva, sia pure solo in minima parte, la domanda di risarcimento degli ulteriori danni (quantificati dal in un importo Parte_1
pari ad Euro 1.500.000,00) in quanto:
- non potevano essere rimborsati i canoni nel periodo in cui l'imbarcazione non era stata disponibile posto che il loro pagamento non era legato alla consegna dell'imbarcazione;
pagina 21 di 63 - il deprezzamento dell'imbarcazione non era risarcibile in quanto la riduzione del valore del bene è fisiologica e in alcun caso riconducibile alla condotta della convenuta;
- i costi di ormeggio e rimessaggio, i costi per la copertura assicurativa, le pese di mantenimento e gestione dell'imbarcazione nonché i costi per trasferte ed equipaggio non andavano risarciti, trattandosi di costi che l'attore aveva
“discrezionalmente sostenuto per l'utilizzo dell'imbarcazione”;
-il danno a titolo di lucro cessante per i mancati profitti, subito a causa del ritardo nella consegna, non andava risarcito in ragione del divieto di stipula di contratti di sublocazione e di noleggio in assenza dell'autorizzazione del leasing concedente;
- la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato utilizzo dell'imbarcazione nell'estate del 2015 a causa del ritardo nella consegna dell'imbarcazione, effettuata il 6.11.2015 era, invece, fondata ed il danno veniva liquidato in Euro 40.000,00 (pari ad Euro 10.000,00 per ciascuno dei quattro mesi nei quali l'imbarcazione non era stata disponibile).
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il Parte_1
primo motivo ha chiesto il rimborso dei costi relativi ad alcuni vizi per i quali il
C.T.U. ha affermato l'assenza, totale o parziale, di responsabilità di CP_1
ovvero ha liquidato importi difformi da quelli indicati dal C.T.U. Con il secondo motivo ha chiesto il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali. Con il terzo motivo ha chiesto la riforma del capo sulle spese.
pagina 22 di 63 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità per difetto di interesse TR
(a seguito della vendita dell'imbarcazione documentata dallo stesso Parte_1
con la citazione d'appello) e comunque il rigetto del gravame del committente,
formulando appello incidentale anche nei confronti di che ha Controparte_2
provveduto a citare ai sensi dell'art. 331 c.p.c. In ogni caso, la vendita dell'imbarcazione precluderebbe, secondo l'appaltatrice, il riconoscimento dell'IVA sui costi di ripristino.
L'appaltatrice con il proprio gravame ha chiesto che venga esclusa la sua responsabilità per quattro dei vizi che è stata condannata a risarcire e che venga eliminata o ridotta la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La subappaltatrice ha chiesto il rigetto dell'appello di TR
proponendo a sua volta gravame incidentale anche nei confronti del . Parte_1
Ha, infatti, sollecitato, oltre all'accoglimento dell'eccezione di decadenza e comunque al rigetto integrale della domanda di manleva del Cantiere, pure la riforma del capo sulle spese con restituzione della quota di spese di C.T.U. da parte di o, in subordine, da parte di al quale ha dovuto CP_1 Parte_1
versare Euro 6.145,05.
2.2 Attesa la varietà delle questioni oggetto delle impugnazioni proposte appare preferibile dar conto analiticamente delle singole ragioni di gravame nella parte dedicata alla loro trattazione nel merito (anticipandosi sin da ora che l'eccezione di difetto di interesse ad agire di è priva di pregio). CP_1
2.3.1 La causa, trattenuta, in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 16.2.2023 che ha innanzitutto chiesto al C.T.U. i seguenti chiarimenti su quanto relazionato in sede di A.T.P.:
pagina 23 di 63 “a) N. 4 VERNICIATURA Pt_5 Parte_6
se vi siano responsabilità della committenza nella scelta del colore nero e se il
vizio nel rapporto appaltatore/subappaltatore possa essere, in tutto o in parte,
addebitato ad che ha curato l'applicazione della vernice Controparte_2
(anche dal punto di vista della prevedibilità dei problemi che avrebbero potuto
sorgere con la scelta del ciclo di pitturazione e del dovere di segnalare ad
la circostanza). TR
b) VIZIO N.
9 - PRESE A MARE MOTORI
se sussistano responsabilità di oppure se il vizio sia in tutto o TR
in parte riconducibile ad un difetto di manutenzione, con specifica
quantificazione dei costi di ripristino che il C.T.U. eventualmente riterrà di
riconoscere.
c) N. 10 – OPAC MARE/SCALETTA POSTERIORE Pt_5
quali siano i costi di ripristino (indicando se vanno riconosciuti Euro 1.500,00
oltre IVA, euro 20.000,00 oltre IVA o altra diversa somma).
d) 20 – CP_19 CP_20 Parte_7
se l'intervento di ripristino eseguito dal abbia contribuito ad Parte_1
aggravare il problema.
e) N. 23 – INSONORIZZAZIONE SKEEPER Pt_5 CP_21 Pt_8 Pt_9
quale sia stata l'incidenza dell'errore di progettazione e del mancato rispetto
delle regole dell'arte cui il C.T.U. ha fatto riferimento senza alcuna ulteriore
indicazione che consenta una graduazione delle rispettive responsabilità.
f) VIZIO N. 27 – MANCA IL FILTRO Parte_10
PER LA POMPA DI ASPIRAZIONE ACQUA DI Pt_10
pagina 24 di 63 se si tratti di vizio addebitabile, in tutto o in parte, alle scelte della committenza
o all'appaltatore.
g) 13 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE CP_19 Controparte_22
se sussista una responsabilità dell'appaltatore, prendendo posizione sulla
replica dell'appellante di cui alle pagine 51 e 52 della comparsa conclusionale
h) 21 – CP_19 Controparte_23
se la responsabilità è stata ricondotta al “progetto di customizzazione
dell'imbarcazione in oggetto”, e dunque se dell'attività di progettazione di cui si
è occupata la committenza ovvero l'appaltatrice.”
2.3.2. Il Collegio ha, quindi, chiesto che il C.T.U:
i) indicasse le funzionalità dell'impianto idraulico/oleodinamico dell'imbarcazione di cui è causa (prendendo posizione su quanto ricordato alla pagina 53 della comparsa conclusionale dell'attore), si esprimesse sulle possibili cause del guasto nonché sull'inerenza a tale problematica degli interventi di riparazione (fatture e Tecno 3 s.a.s. dimesse in atti) e Controparte_3
sulla congruità degli importi pagati alle ditte che avevano svolto i lavori.
ii) quantificasse il valore locativo dell'imbarcazione;
iii) indicasse quali fossero le necessità di ingaggio di personale (es. assunzione di un comandante o di un responsabile dell'imbarcazione o di altre figure professionali;
tipologia e natura continuativa degli incarichi) al fine di assicurare la conservazione e la manutenzione del mezzo di cui è causa e si esprimesse sulla congruità dei costi a tal fine indicati nelle fatture dimesse dal . Parte_1
pagina 25 di 63 2.3.3. Sono state, infine, ritenute ammissibili e rilevanti alcune delle prove testimoniali formulate dalle parti, venendo delegato alla loro assunzione il
Consigliere relatore.
2.4 In data 23.5.2023 sono stati sentiti e Testimone_4 Testimone_5
(rispettivamente comandante e componente dell'equipaggio dell'imbarcazione di cui è causa), (assistente personale del ) nonché l'ing. Testimone_6 Parte_1
e (rispettivamente referente dell'appellata per Testimone_7 Tes_3
l'imbarcazione di cui è lite e collaboratore commerciale di . CP_1
2.5 Depositato l'elaborato peritale, con i chiarimenti successivamente chiesti dal
Consigliere delegato, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, tenutasi secondo modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., seguita dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.5.2024.
2.6 con la comparsa conclusionale ha depositato note critiche alla CP_1
C.TU. espletata in appello a firma dell'ing. con la memoria di replica Parte_1
ha eccepito l'inammissibilità del documento, comunque contestandone il contenuto.
*****
3. QUESTIONE PRELIMINARE – SOPRAVVENUTA CARENZA DI
INTERESSE AD AGIRE DI Parte_1
3.1 Secondo sarebbe divenuto privo di interesse in CP_1 Parte_1
quanto non più proprietario dell'imbarcazione, venduta nel mese di maggio 2020
come da documento depositato dal committente con l'atto d'appello, sul presupposto che l'appellante avrebbe formulato solamente domanda di riduzione pagina 26 di 63 del prezzo (oltre al risarcimento del danno) e che nulla cambierebbe qualora avesse agito per l'eliminazione dei vizi/risarcimento per equivalente, Parte_1
non potendo più eseguire attività sull'imbarcazione ceduta a terzi.
L'eccezione così proposta è infondata sotto molteplici profili.
3.2 Innanzitutto non può dirsi che l'azione per la riduzione del prezzo sia subordinata al previo pagamento delle spese per la eliminazione dei vizi, essendo piuttosto l'art. 1668 c.c. volto a ripristinare un corretto sinallagma tra le parti in modo che il committente non abbia a pagare un importo maggiore di quanto effettivamente dovuto, parametrando tale importo al fatto che i vizi e difetti che affliggono l'opera ne riducono il valore contrattuale.
E' del resto costante l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, primo comma, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Da tale presupposto consegue,
tra l'altro, che la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta (si veda Cass. n. 977/1999, richiamata da Cass. n. 11604/2022).
I rimedi conservativi di cui all'art 1668 c.c. sono volti a ristabilire l'equilibrio economico turbato sia pure con la precisazione che la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno.
pagina 27 di 63 Risulta, quindi, essenziale, allorché si esperiscono i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, comma 1, c.c. che il committente consegua la medesima utilità
economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell'opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità che l'opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull'ammontare del corrispettivo in danaro pattuito.
L'unico limite è quello in base al quale giammai i rimedi ex art. 1668, comma 1,
c.c. possono risolversi nell'acquisizione di un'utilità economica eccedente i termini anzidetti, ma questo non è proprio questo il caso come è evidente dal fatto che la vendita dell'imbarcazione nel 2020 è avvenuta per un prezzo inferiore di circa 3 milioni di euro rispetto a quello corrisposto dal . Parte_1
La tesi secondo cui la riduzione prevista dalla richiamata disposizione non dipende né può essere subordinata al previo pagamento di alcunché, a prescindere dal fatto che la somma risultante può ben coincidere con le spese stimate o pagate per l'eliminazione dei vizi, risulta condivisa anche dalla dottrina che ha correttamente messo in evidenza come “La riduzione del prezzo ha lo
scopo di porre il committente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se
avesse stipulato sin dall'origine ad un prezzo inferiore, ossia mira ristabilire il
rapporto di corrispettività tra le prestazioni dell'appaltatore e del committente
e, pertanto, incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa, e non
sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa
pagina 28 di 63 3.2 In secondo luogo non è vero che aveva formulato solo domanda Parte_1
di riduzione del prezzo. Infatti:
- a pagina 28 dell'atto di citazione in primo grado egli aveva precisato che: “gli
importi dovuti sono i seguenti: € 323.946,60 per le spese necessarie
all'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati dal CTU o comunque per il
minor valore dell'imbarcazione per la presenza di tali difetti e/o a titolo di
risarcimento del danno”,
- al paragrafo (C) dello stesso atto di citazione (cfr. pag. 25) espressamente aveva indicato di aver diritto, con riferimento ai danni non patrimoniali, di “ottenere il
risarcimento degli ulteriori danni subiti” :
- nell'atto di citazione in appello ha dichiarato di impugnare “parzialmente la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso nelle parti, come di seguito
meglio specificate, in cui le sue richieste risarcitorie sono state rigettate, ed in
particolare: (i) nella parte in cui il Giudice non ha disposto interamente il
rimborso dei costi per i vizi e difetti riconosciuti dal CTU o li ha quantificati
erroneamente (…)” e a pag. 31 sempre dell'atto di citazione in appello ha ribadito che la domanda di € 323.946,60 era stata proposta anche a titolo di
“risarcimento dei danni dovuti ai suddetti vizi e difetti (…)”.
Pertanto l'appellante principale non si è limitato, quanto all'importo di €
323.946,60 (e in appello per il residuo non riconosciuto dal Tribunale di €
110.600,00) a proporre una domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., ma la medesima somma è stata richiesta a titolo di condanna per equivalente e infine per la rifusione del danno subito.
pagina 29 di 63 3.3. L'eccepita sopravvenuta carenza di interesse risulta in ogni caso insussistente in ordine alla domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'appellante oggetto del secondo motivo di appello principale e del gravame incidentale, che non dipendono da una domanda di riduzione del prezzo, ma sono conseguenza di pregiudizi di cui egli ha già subito le conseguenze, pagando le spese resesi necessarie per riparare il guasto verificatosi durante le vacanze con la famiglia alle isole Baleari e sostenendo inutilmente esborsi per la manutenzione della barca di cui ha chiesto il ristoro.
3.4. La legittimazione di sussiste anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Parte_1
secondo cui il processo prosegue tra le parti originarie nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi di un diritto controverso, così
tutelando la libera circolazione dei beni. Con riguardo specificamente all'appalto la dottrina ha rilevato che: “(…) la norma in commento presidia il diritto di
azione contro il rischio che sopravvenga una carenza di legittimazione (attiva o
passiva) in pendenza del giudizio per effetto del trasferimento a terzi del diritto
controverso (…) ovvero: per successione sa titolo particolare inter vivos (come
nel caso di cessione del credito o di vendita del bene oggetto del giudizio)
ovvero per successione a titolo particolare mortis causa (…).” In particolar si è
ritenuto la norma applicabile quando vi sia l'alienazione del bene pendente una domanda di risarcimento danni ex art. 1669 c.c.
Si precisa inoltre che la Corte di Cassazione “ha da tempo ritenuto, infatti, che,
nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, e prima della scadenza del termine per
la impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la
pagina 30 di 63 conseguenza che la impugnazione della sentenza spetta in ogni caso alla parte
originaria, nei cui confronti essa è stata pronunciata, salva la legittimazione,
concorrente e non sostitutiva, del successore a titolo particolare (Cass. 11
maggio 2000, n. 6038)” (Cass. 30189/2009).
*****
3 BIS – ULTERIORE QUESTIONE PRELIMINARE – AMMISSIBILITA'
DELLA RELAZIONE DI PARTE, A FIRMA DELL'ING. Per_2
DEPOSITATA DA CON LA SECONDA TR
COMPARSA CONCLUSIONALE
La relazione è inammissibile nella parte che contiene documentazione fotografica ed in quella in cui introduce nuovi fatti (es. che il colore iconico del marchio AL sarebbe il verde anziché il nero, circostanza che è comunque irrilevante ai fini di causa).
Deve, per il resto richiamarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. sez. U , sentenza n. 5624 del 21/02/2022] per il quale, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni pagina 31 di 63 e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento,
come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Ferma, quindi, l'ammissibilità parziale del documento, si precisa che si tratta di osservazioni pressoché analoghe a quelle già formulate in corso di causa da
(riprese con qualche specificazione nella seconda comparsa CP_1
conclusionale) di cui si darà conto, per quanto di rilievo, nella successiva esposizione.
*****
4. PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE E PRIMO MOTIVO
D'APPELLO INCIDENTALE DI RELATIVI AL Controparte_2
“VIZIO N. 4 VERNICIATURA SCAFO E Pt_6
4.1 Risulta preliminarmente di rilievo evidenziare che non ha CP_1
interposto gravame incidentale avverso la statuizione del Tribunale che l'ha ritenuta nei confronti della committenza parzialmente responsabile del vizio di cui si discute relativo allo scafo.
4.2 Va, inoltre, osservato che l'appello incidentale di non investe la CP_1
problematica inerente la verniciatura della tuga sulla quale è conseguentemente sceso il giudicato.
Con riferimento alla tuga va, sia pure per completezza, osservato che il C.T.U.
aveva evidenziato diverse problematiche. Invero, oltre alle bolle, comuni allo scafo, l'arch. aveva espresso critiche in ordine ai “tagli di lavorazione Per_3
del PVC, presumibilmente ottenuti (..) utilizzando un seghetto di fortuna anziché
attrezzi più idonei” ed al fatto che avesse “ingenuamente disposto il CP_1
pagina 32 di 63 pezzo lavorato con la porta grezza rivolta verso l'alto ovvero a vista,
prestandosi ai difetti di forma/estetica”. Su questi ultimi aspetti non è stata svolta alcuna critica (in assoluto e comunque nelle forme previste dall'art. 342
c.p.c.) per cui sono inammissibili i rilievi effettuati su tale vizio da CP_1
nel corso del presente giudizio (ed ultronee sono le considerazioni sul punto effettuate dall'ausiliario con l'elaborato depositato in appello).
4.3. La questione - per la parte che riguarda lo scafo ed i costi di allestimento di cantiere - deve essere esaminata sia nei rapporti tra committenza e appaltatore sia nei rapporti tra quest'ultimo e subappaltatore, non avendo pregio l'eccezione di decadenza riproposta in appello da . Invero, il primo atto di CP_2
denuncia del vizio in questione è rappresentato dalla lettera sub doc. 7 inviata da ad in data 29.12.2015, sicché è tempestiva la denuncia Parte_1 CP_1
intercorsa in data 12.01.2016, che, contrariamente agli assunti di CP_2
, è chiaramente riferita all'imbarcazione di cui è lite. Non può, invece, farsi
[...]
riferimento alla lista dei vizi predisposta al momento della consegna dell'imbarcazione (avvenuta il 6.11.2015) in quanto, proprio relativamente alla problematica in esame (punto n. 52 della c.d. snag list) le parti ritenevano necessaria una verifica in contraddittorio tra il referente del cantiere di ed il sig , sicché tale lista non costituite sul punto atto di CP_1 Pt_2
messa in mora dell'appaltatore.
4.4 Ciò posto, ritiene, invece, il Collegio che la decisione impugnata sia erronea,
emergendo già dalla consulenza di primo grado ed ancor più dai chiarimenti resi in appello dall'arch. l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Per_3
pagina 33 di 63 Innanzitutto, come chiarito dal C.T.U., la scelta del colore (nero con glitter rossi), del produttore della vernice e del ciclo di verniciatura (termpolastico) è
avvenuta a seguito di interlocuzioni tra il Cantiere e l'armatore alle CP_1
quali è rimasta del tutto estranea, avendo assunto la CP_2
subappaltatrice solo il ruolo di mera esecutrice del lavoro di verniciatura, di per sé eseguito a regola d'arte.
Prive di pregio, e per certi versi sorprendenti, sono le difese svolte negli scritti conclusionali di che - approfondendo quanto molto genericamente CP_1
osservato con la comparsa di costituzione in appello - ha sostenuto la sua estraneità alla scelta del colore dell'imbarcazione. Si richiama per comodità
espositiva quanto riassuntivamente evidenziato dal , sulla base del Parte_1
contratto d'appalto e di altra documentazione dimessa in causa, alle pagg. 7-9
della seconda memoria di replica.
La scelta del colore nero, come osservato dall'ausiliario, non è di per sé una scelta errata o peggiore di altre. Occorre, però, che il committente sia adeguatamente informato sulle conseguenze che una simile scelta può
comportare. avrebbe dovuto informare delle CP_1 Parte_1
problematiche legate al ciclo di pitturazione (termoplastico) e dei fenomeni di marcatura poi effettivamente verificatisi.
Peraltro, già in primo grado il C.T.U. aveva segnalato la necessità di utilizzare vernici di tipo LSA, che sono vernici a forte abbattimento della temperatura. Ciò
che rende evidente che vi erano soluzioni tecniche in grado di assicurare un'adeguata pitturazione anche scegliendo il colore nero che, peraltro, come documentato dall'appellante principale, è quello scelto per diverse imbarcazioni pagina 34 di 63 di lusso di proprietà di figure di rilievo nell'ambito imprenditoriale o del mondo dello spettacolo.
Il doc. 7 citato dall'appellata non costituisce prova della segnalazione del vizio in quanto trattasi di mail inviata (il 15.7.2015) quando la verniciatura dello scafo era stata già eseguita e riguarda una problematica diversa da quella di cui si discute ovvero che la vetroresina non sopporterebbe il colore nero che arriva ad alte temperature. si stava riferendo, quindi, a problematiche attinenti CP_1
ad altre parti della barca come del resto comprovato anche dalla precisazione,
contenuta in un altro punto della mail, che il lunedì successivo sarebbero saliti a bordo due finitori per cercare di “rifinire i graffi e/o altro più lucidatura”
(interventi questi all'evidenza da compiersi sullo scafo). Degno di nota, infine,
che abbia fatto riferimento, per supportare i suoi dubbi sulla tenuta CP_1
della vetroresina, ad una perizia di un perito del Tribunale di Genova che non ha depositato in giudizio.
Nella seconda comparsa conclusionale, a pagina 21, ha evidenziato CP_1
che la citata perizia è quella, prodotta da a firma dell'ing. CP_2
. Premesso che non è chiaro in che modo la subappaltatrice possa Persona_4
avere avuto la disponibilità di un documento invitato dall'appaltatore al committente (ed il Cantiere non ha mai dedotto di averlo consegnato ad
), osserva il Collegio che, se davvero così fosse, si dovrebbe CP_2
ritenere che il citato documento rivesta natura sostanzialmente confessoria del vizio, posto che nella citata perizia non si accenna a problematiche legate alla scelta del colore nero (ma a dire il vero neppure riguardanti la vetroresina),
concludendo l'ing. che “il grado di finitura dello scafo e delle Persona_4
pagina 35 di 63 falchette interne, da quanto è emerso da controllo sia visivo sia strumentale, si
può considerare conforme al criterio di accettazione e di ottima qualità”. In
buona sostanza, il documento costituirebbe ulteriore conferma che alcun problema venne rappresentato all'armatore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello del e del subappaltatore, si Parte_1
accerta che il vizio è interamente addebitabile ad mentre la CP_1
domanda di manleva da quest'ultima formulata nei confronti di CP_2
va rigettata.
4.2. Il Tribunale aveva già riconosciuto il vizio relativo alla verniciatura della tuga, addebitato ad liquidando Euro 25.000,00 esclusa IVA. Ci si CP_1
limita sul punto a ribadire che la statuizione non è stata impugnata.
4.3. Vanno, infine, riconosciuti gli oneri di cantiere, stimati dal C.T.U. anche in appello, nella somma di Euro 25.000,00 oltre IVA. La circostanza, segnalata da che , non più proprietario dell'imbarcazione, non allestirà CP_1 Parte_1
mai il cantiere è priva di rilievo per quanto detto sopra in ordine alla funzione dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod. civ. ed alle domande effettivamente proposte dall'armatore.
*****
5. PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE – ULTERIORI VIZI
5.1 VIZIO N. 9 PRESE A MARE MOTORE.
Nella consulenza espletata in sede di A.T.P. il C.T.U. ha accertato da un lato l'assenza di manutenzione ordinaria delle prese in questione (valvole del tipo a sfera di marca poste a pruavia della sala macchina e dall'altro lato che Per_5
nei cestelli mancavano gli anodi sacrificali che è buona prassi inserire per evitare pagina 36 di 63 la riscontrata ossidazione che, secondo l'ausiliario, era, unitamente alla presenza diffusa di microorganismi, la probabile causa della durezza nell'azionamento delle prese.
Nell'elaborato depositato in appello l'arch. ha precisato che tale Per_3
sostituzione, dettata dalle difficoltà a raggiungere la leva e dalla durezza di azionamento della stessa, costituisce una “miglioria che l'armatore ha dovuto
necessariamente apportare per consentirgli il corretto azionamento delle stesse
(non facilmente raggiungibili a causa degli spazi angusti del vano motore e le
difficoltà ad operare con il comando a leva)”.
Il C.T.U. ha pure evidenziato che la scelta della valvola del tipo antiblocco seguita con l'intervento di sostituzione (con il quale sono stati cambiati anche i relativi cestelli filtro) ha l'effetto di attenuare e mitigare l'eventuale carenza di manutenzione ordinaria anche nei periodi di non utilizzo della barca o del suo rimessaggio invernale.
Si può, quindi, affermare che la tipologia di valvole scelte da fosse CP_1
di per sé foriera di problematiche che, però, si sono aggravate per effetto della scarsa manutenzione.
Vi sono, quindi, due cause concorrenti del vizio. Non essendo possibile stimare l'effettiva incidenza sul piano eziologico di ciascuna, si reputa di addebitare il vizio (pari al valore di acquisto delle valvole originarie) in via paritaria a e ad anziché solo al committente come fatto dal Parte_1 CP_1
Tribunale.
Il motivo d'appello è, pertanto, parzialmente accolto, risultando i rilievi sul punto formulati da nella seconda comparsa conclusionale (pagg. 25 CP_1
pagina 37 di 63 e 26) il frutto di un erronea lettura dei risultati cui è pervenuta l'indagine affidata al C.T.U.
5.2 VIZIO N. 10 OPAC – SCALETTA Parte_11
POSTERIORE
Il C.T.U. ha esaurientemente chiarito che il costo di ripristino del vizio è di Euro
20.000,00 (oltre IVA) e non già di Euro 1.500,00 (oltre IVA) come indicato nella sentenza impugnata. Tale è l'importo stimato per lo sbarco del pezzo viziato e per il costo della revisione presso un'officina autorizzata.
che non ha impugnato il riconoscimento di responsabilità (onde non CP_1
si comprende il riferimento all'incertezza della causa effettuato a pagina 19 della comparsa di risposta in appello) ha chiesto il rigetto del gravame sussistendo un contrasto tra parti della consulenza. L'asserito contrasto, per effetto dei chiarimenti resi in appello, è venuto meno, avendo l'arch. confermato Per_3
l'importo che già aveva stimato accogliendo le osservazioni del C.T.P. del alla bozza di consulenza resa nel procedimento ex artt. 696/696 bis Parte_1
c.p.c.
Prive di pregio sono le deduzioni contenute nella seconda comparsa conclusionale di che ritiene doversi limitare il risarcimento alla CP_1
somma di Euro 1.500,00 sul presupposto che la sostituzione del componente avrebbe potuto essere eseguita subito dopo il procedimento per A.T.P. così
limitando i costi di ripristino. In realtà, il C.T.U. già in sede di A.T.P. aveva quantificato i costi di ripristino in Euro 20.000,00 anche sulla base di quanto riferito dal tecnico in ordine alla necessità di smontare e portare in CP_17
officina per la sua totale revisione il pezzo nonché in ragione della pagina 38 di 63 quantificazione dei costi di ripristino fatta dalla stessa casa madre. Piuttosto,
avrebbe dovuto dimostrare che l'intervento di ripristino avrebbe CP_1
potuto avvenire localmente, posto che solo in tale caso, da quel che è dato comprendere dai rilievi svolti alle pagg. 35 e 36 del primo elaborato, sarebbe stato giustificata la riduzione del risarcimento/riduzione del prezzo.
L'appello è, pertanto, accolto sul punto.
5.3 VIZIO N. 14 LUCE SUB DI DRITTA NON FUNZIONANTE
L'appellante ha chiesto il riconoscimento della somma di Euro 2.500,00 in luogo di quella di Euro 1.300,00 riconosciuta con la sentenza impugnata sul presupposto che il C.T.U. avrebbe indicato il primo importo.
Sul punto appare di rilievo quanto evidenziato a pagina 30 del primo elaborato. Il
C.T.U., pur riscontrando il vizio denunciato in quanto alcune lampade della barca non assicuravano le colorazioni meglio indicate nell'elaborato, non era stato in grado di esprimersi sul tipo di intervento effettivamente necessario. Egli
riteneva opportuno un controllo dei cavi di collegamento tra DMX, corpi lampada e pannello di comando e controllo posto nel salone e, nell'eventualità
che tutto fosse stato regolarmente collegato, avrebbe dovuto procedersi alla sostituzione del DMX. Precisamente, l'arch. : Per_3
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del pannello di comando, ha indicato l'importo di Euro 1.500,00;
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del corpo lampada multicolore ,ha indicato l'importo di Euro 2.500,00;
- per l'ipotesi in cui fosse stata necessaria la sostituzione del driver DMX, ha indicato l'importo di Euro 1.300,00.
pagina 39 di 63 Nessun intervento è stato eseguito dal né è stata possibile una verifica Parte_1
in appello, essendo stata l'imbarcazione nel frattempo venduta.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente fatto, in via prudenziale, riferimento al minor importo tra quelli indicati.
Il motivo è allora respinto.
5.4. VIZIO N. 20 , Parte_12 Parte_7
[...]
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il C.T.U. nel primo elaborato non aveva escluso il vizio, dando, invece, atto che l'armatore aveva provveduto nell'inerzia dell'appaltatore.
Con l'elaborato depositato in appello è stata confermata la responsabilità di che, nel doc. 13 al punto 24, ha riconosciuto il vizio e, pertanto, CP_1
avrebbe dovuto dar corso agli interventi di rimozione, pulizia, preparazione del fondo ed incollaggio del nuovo pezzo indicati dall'arch. . Per_3
Del tutto improprio è, pertanto, il richiamo, ribadito nella seconda comparsa conclusionale, di all'art. 12 del contratto che esclude la garanzia in CP_1
caso di intervento autonomo del committente, posto che, si ripete, ha Parte_1
dovuto provvedere nell'inerzia del Cantiere che, per quanto sopra detto, era consapevole della necessità di intervenire.
Pertanto, in accoglimento del gravame, si riconoscono all'appellante Euro
1.200,00 oltre IVA.
5.5. VIZIO N. 24 INSONORIZZAZIONE VANO BOW SEA KEEPER DI
PRUA
pagina 40 di 63 Nell'elaborato depositato in sede di A.T.P. il C.T.U. aveva ritenuto che fosse un errore di progettazione “la scelta di posizionare il Seakeeper in questione sotto il
letto di una cabina (ospiti) senza preoccuparsi di attenuare (almeno) la
rumorosità prodotta da tale apparato”.
Ciò poteva far pensare, in effetti, che il vizio fosse imputabile al committente.
Nell'elaborato depositato in appello il C.T.U. ha chiarito:
“ Seppur richiesti in diversi momenti alle parti, nessun disegno esecutivo (o
finanche di massima) dell'imbarcazione è stato mai prodotto. Normalmente ad
un disegno di layout da parte armatoriale il dovrebbe produrre CP_24
dei disegni esecutivi (c.d. “Shop Drawings”) utili anche a verificare le possibili
interferenze con gli impianti previsti a bordo, come nel caso specifico.
Nella visita a bordo eseguita in sede di ATP, oltre all'assenza della copertura
protettiva, mancava un'idonea barriera fonoisolante (materassino, pannello
fonoisolante ignifugo…) tra il pannello del gavone e l'apparecchiatura in
questione.
Peraltro, è una prescrizione già prevista nel manuale d'installazione
dell'apparecchio dove si dice che “La rumorosità in condizioni stabili è
solitamente compresa nell'intervallo di 70-75 dB non ponderati. Poiché le frequenze che emettono le pressioni sonore più elevate sono basse (come gli altri macchinari marini), si consiglia di installare Seakeeper in un vano macchine già
dotato di materiale fonoassorbente”.
Quindi l'errore è di progettazione (per quanto è stato possibile verificare in
assenza di qualsiasi disegno tecnico d'arredo), per la mancanza di un idoneo
confinamento acustico del vano (gavone) in cui è collocata l'apparecchiatura,
pagina 41 di 63 alla luce del fatto che non ci si trova in una sala macchine, ma in una cabina
“ospiti”, che di fatto è resa inutilizzabile nel momento in cui il seakeeper è in
funzione.”
La responsabilità è, quindi, da ricondurre alla negligenza del Cantiere che avrebbe dovuto curare con maggiore attenzione la progettazione esecutiva (di sua indiscutibile competenza) ed utilizzare materiali (la barriere fonoassorbenti)
in grado di assicurare la richiesta insonorizzazione.
I rilievi svolti sul punto a pag. 28 della seconda comparsa conclusionale di non si confrontano con il complesso delle motivazioni addotte CP_1
dall'ausiliario (e sono altresì capziosi in quanto, attraverso la citazione parziale dell'elaborato, vogliono portare questa Corte alla conclusione che il C.T.U.
avrebbe addebitato il vizio a ). Parte_1
Quindi, in accoglimento dell'appello principale sul punto, va risarcito anche il danno di Euro 1.200,00 più IVA.
5.6. VIZIO N. 27 CESTELLO POMPA A MARE: MANCA IL FILTRO
DELLA POMPA DI ASPIRAZIONE ACQUA DI MARE.
Il Tribunale ha fatto riferimento ad un punto della consulenza nel quale,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il vizio era stato riconosciuto. Invero, il C.T.U. ha espressamente trattato del vizio in questione,
riconoscendo al punto 27 dell'allegato 8 del primo elaborato la responsabilità di
(“esecuzione”). CP_1
Erroneo è il riferimento all'omessa manutenzione effettuato da CP_1
posto che si tratta di mancanza segnalata sin dalla consegna dell'imbarcazione dal , che l'appellata si era impegnata a risolvere (mail inviata dall'ing. Parte_1
pagina 42 di 63 al comandante : doc. 13 prodotto da , punto 33), Tes_7 Pt_2 Parte_1
sicché il vizio va imputato all'appaltatrice che, in accoglimento del gravame principale, va condannata al pagamento di Euro 500,00 oltre IVA (così
quantificati dal C.T.U. in parziale accoglimento delle osservazioni del CTP della convenuta come da considerazioni esposte alle pagg. 22 e 23 del suo elaborato depositato in appello cui si rinvia).
Evidentemente inconferente è, pertanto, l'osservazione di secondo CP_1
cui il difetto non era presente nella snag list del 6.11.2015 (fermo restando in termini generali che un vizio, anche se non riconosciuto dall'appaltatore, può
sempre essere accertato in giudizio).
*****
6. APPELLO INCIDENTALE DI TR
6.1 VIZIO N. 13 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE DEL VANO
AMPLIFICATORI
Secondo quanto chiarito nella consulenza depositata in appello, il vizio è da ricondurre alla mancanza di progettazione esecutiva ed alla verifica delle interferenze con apparati tecnologici e funzionali di competenza dell'appaltatore
(e ciò quand'anche gli apparati fossero forniti dall'armatore o da terze parti).
Più nel dettaglio, secondo il C.T.U. non ha considerato il calore CP_1
prodotto dall'amplificatore audio durante il suo funzionamento né ha previsto un sistema di ventilazione (anche solo con semplice griglia) atto a togliere il calore dall'alloggiamento in cui è stato collocato l'amplificatore. Il C.T.U. ha, infine,
osservato che il calore prodotto dall'apparecchio in questione si propaga su una delle sedute del quadrato centrale, ritenendo anche tale scelta erronea.
pagina 43 di 63 Priva di pregio, e per certi versi sorprendente, è la replica, contenuta nella seconda comparsa conclusionale di secondo cui il contratto non CP_1
prevede alcuna facoltà per il cantiere di produrre progetti esecutivi giacché non occorre di certo una specifica previsione contrattuale perché l'appaltatore debba redigere i disegni tecnici, di natura esecutiva, necessari per la corretta realizzazione dell'opera, dovendo semmai evidenziarsi che l'articolo 3
richiedeva l'approvazione (anche da parte) dell'appaltatore sia dei “disegni” sia delle “specifiche” a conferma dell'indiscutibile responsabilità nella fase esecutiva di cui ora l'appellante incidentale cerca di sottrarsi. In ogni CP_25
caso il Cantiere non ha considerato gli specifici obblighi di controllo della progettazione iniziale o delle modifiche progettuali proposte dalla committenza che su di esso incombevano in base al citato articolo 3 del contratto.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di ed il motivo è respinto. CP_1
6.2. VIZIO N. 21 SCARICO OMBRINALI Controparte_23
Il C.T.U. nell'elaborato depositato in appello, chiarendo alcune affermazioni effettuate nel precedente elaborato che potevano in effetti ingenerare qualche dubbio sulle responsabilità del committente, ha precisato che il vizio è dovuto ad un errore di progettazione (da intendersi all'evidenza esecutiva)
“indipendentemente dal progetto di customizzazione richiesto dall'armatore” in quanto “gli ombrinali (scarichi per il deflusso delle acque posizionati a destra e
sinistra nave) sono stati posizionati in una posizione rialzata (circa 1 cm)
rispetto al normale deflusso delle acque, favorendo così il ristagno d'acqua e
pagina 44 di 63 poppavia del gavone in cui sono state collocate le panche ed il tavolo da pranzo
retraibile.”
Prive di pregio le repliche contenute alle pagg. 41 e 42 della seconda comparsa conclusionale che non considerano gli esiti del supplemento di consulenza.
L'appello è, pertanto, respinto.
6.3. VIZIO N. 28 Parte_13
La rottura del vetro, secondo quanto chiaramente accertato in primo grado, è
dipesa dall'attività di progettazione e da scelte esecutive di competenza di posto che nella zona in cui è posto il vetro si verifica, secondo CP_1
quanto rilevato dal C.T.U., una “concentrazione di sforzi locali, che avrebbero
richiesto l'installazione di un vetro al contempo più spesso e più piccolo, con
compensazione della minore dimensione con una maggiore fuga di sigillante
SIKA per assorbire le sollecitazioni locali”
E' nel caso di specie di scarso rilievo la circostanza che il Cantiere abbia realizzato il vetro con le dimensioni e lo spessore indicati dal progettista posto che l'appaltatore aveva, ai sensi dell'art. 3.1, del contratto il compito esclusivo di “verificare ed assicurare che le specifiche ed i disegni (anche se modificati
e/o forniti tramite i Progettisti) e lo Yacht siano conformi alle regole dell'arte e
alla normativa anche tecnica applicabile” con l'obbligo (previsto dall'art. 5.1)
di avvisare l'armatore “se la modifica richiesta non è conforme alle regole
dell'arte del costruire o alla normativa tecnica applicabile, chiedendo pertanto
manleva”.
pagina 45 di 63 Quindi, qualora la soluzione proposta dal avesse potuto comportare le Parte_1
problematiche ravvisate dall'ausiliario, l'appaltatore avrebbe dovuto darne specifico avviso alla committenza, ciò che non risulta essere avvenuto.
Il motivo è, pertanto, respinto.
6.4. LA ROTTURA DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO AVVENUTA
NELL'ESTATE DEL 2017
6.4.1. Dalle deposizioni assunte in appello è stata confermata la ricostruzione dell'appellante in ordine a quanto accaduto alla fine del mese di luglio del 2017.
Invero, il marinaio ha dichiarato che: Testimone_5
- intendeva utilizzare l'imbarcazione dalla fine del mese di luglio e Parte_1
per il mese di agosto per andare con la propria famiglia alle Baleari;
- egli trasferì la barca alle Baleari;
- il 22 luglio si imbarcò a Barcellona, mentre la compagna e la moglie Parte_1
Per_ si imbarcarono ad;
- dopo pochi giorni si verificò la rottura dell'impianto idraulico/oleodinamico,
che impedì l'utilizzo di fondamentali funzioni per la navigazione e la sicurezza come l'elica di manovra di prua, il salpa-ancora, l'apertura/chiusura della porta di ingresso e del portellone del pozzetto ed il funzionamento dei verricelli di tonneggio;
- verificatosi il guasto, l'imbarcazione venne portata a Barcellona e, quindi, a
Monaco (rectius Montecarlo) per essere riparata (ciò che avvenne con grandi difficoltà come evidenziato dalla risposta al capitolo 46 della memoria istruttoria dell'appellante) ed i lavori si protrassero fino all'inizio del mese di settembre.
Il Comandante ha dichiarato che: Testimone_4
pagina 46 di 63 - la vacanza iniziò la metà del mese di luglio allorché la compagna e le figlie dell'appellante salirono a bordo, venendo, quindi, raggiunte da quest'ultimo;
- verificatasi la rottura di cui ha anche riferito il precedente teste e sorti i problemi di cui al capitolo 42 della memoria istruttoria attorea, e la Parte_1
famiglia dovettero interrompere la vacanza;
- sia lui che contattarono l'ing. (referente di , Parte_1 Tes_7 CP_1
chiedendogli immediatamente di intervenire.
Entrambi i testi hanno confermato l'intervento delle ditte specializzate e , che aveva contrattato tali Controparte_3 Controparte_26
ditte, ha altresì riconosciuto le fatture emesse.
La deposizione dell'ing. conferma che l'armatore si è immediatamente Tes_7
attivato per denunciare il vizio al Cantiere. Invero, il teste citato da CP_1
ha riferito di non ricordare le telefonate fatte dal sig. (egli, quindi, non Pt_2
ha negato la circostanza, a differenza delle telefonate che, in tesi attorea,
sarebbero state fatte da ). Egli ha, però, dichiarato di essere stato Parte_1
“contattato i primi del mese di agosto da un tecnico della Tecno 3”.
E' inverosimile che il teste non sia stato contattato da , posto che Tecno Pt_2
3 è proprio una delle ditte chiamate dal comandante della nave, che del tutto ragionevolmente si è ad essa rivolto dopo avere sentito (senza esito positivo) il dipendente dell'appaltatore. In ogni caso, anche ad ammettere che non Pt_2
si sia mai fatto vivo con quest'ultimo, a seguito dell'interlocuzione con Tes_7
Tecno 3, avrebbe dovuto contattare l'armatore per capire cosa stava accadendo
(anche perché la garanzia biennale ex art. 1667 c.c. era ancora operante).
pagina 47 di 63 Le deposizioni dei testi attorei sono coerenti con la lettera inviata in data
6.8.2017 dall'avv. Calzavara per conto di con cui il legale sollecitò Parte_1
l'appaltatrice a riparare i vizi, lamentando l'omesso intervento a fronte delle richieste dell'armatore.
assistente personale di , ha confermato l'interruzione Testimone_6 Parte_1
della vacanza dovuta ai problemi dell'imbarcazione in quanto ha prenotato i biglietti aerei ed il noleggio con conducente necessari per il rientro dell'appellante principale e della sua famiglia, ricevendo dagli stessi conferma dell'accaduto non appena rientrati in Italia.
6.4.2. Le conseguenze in ordine alla funzionalità ed alla sicurezza della barca indicate dall'appellante sono state confermate dal C.T.U. (si veda quanto esaustivamente evidenziato alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato depositato in appello) il quale ha altresì ritenuto congrua la somma spesa per le riparazioni
(Euro 10.739,38 al netto di IVA).
6.4.3. del tutto infondatamente ha invocato l'art. 12.1 del contratto CP_1
di costruzione secondo cui la garanzia cessa nel momento in cui vengono effettuati sulla barca interventi da parte di terzi non autorizzati o direttamente dall'armatore. , infatti, chiese all'appaltatore di intervenire ed Parte_1
nulla fece. Si osserva poi che, anche volendo ritenere non provata CP_1
l'immediata denuncia in forma verbale, il Cantiere è venuto a conoscenza del guasto il 6 agosto 2017 (data della missiva dell'avv. Calzavara) ed ha avuto il tempo per intervenire eventualmente anche in corso d'opera (le riparazioni a cura delle ditte incaricate dal comandante della nave si protrassero per tutto il mese di agosto come confermato dai testi e . Pt_2 Tes_5
pagina 48 di 63 L'appaltatrice ha, inoltre, evidenziato che l'imbarcazione avrebbe potuto navigare in quanto, come indicato dal suo consulente di parte (circostanza di cui il C.T.U. , secondo si sarebbe limitato a “prendere atto”) è presente CP_1
un interruttore nel pannello comandi in plancia che consentirebbe di bypassare la pompa idraulica collegata alla PTO utilizzando una pompa idraulica ausiliaria a funzionamento elettrico. L'obiezione è agevolmente superabile, anche sulla scorta delle repliche dell'arch. (“stranamente” non ricordate Per_3
dall'appaltatrice). Invero:
- l'esistenza di tale sistema idraulico d'emergenza non è mai stata precedentemente dedotta in causa e comunque, in mancanza dei disegni tecnici di competenza dell'appaltatore e non essendo stato tale vizio oggetto della consulenza espletata in sede di A.T.P., non vi è prova che esso fosse effettivamente installato e/o funzionante;
- non vi è prova che l'armatore e/o il comandante della nave ne fossero a conoscenza (ciò anzi appare inverosimile posto che, se così fosse stato, l'ing.
avrebbe fin da subito evidenziato tale circostanza nelle sue Tes_7
interlocuzioni con e/o con la ditta da questi incaricata in via d'urgenza; Pt_2
inoltre, l'esistenza di tale sistema non è emersa neppure quando l'ex dipendente dell'appaltatore è stato escusso in appello);
6.6.4. In conclusione, è tenuta a risarcire il danno e l'appello CP_1
incidentale sul punto proposto dall'appaltatore va respinto.
******
7. IL RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI –
CONSIDERAZIONI GENERALI
pagina 49 di 63 7.1 La motivazione del Tribunale secondo cui all'appellante principale non spetterebbe il risarcimento degli ulteriori danni in quanto spese sostenute discrezionalmente è erronea in fatto, posto che vi sono spese che il proprietario/utilizzatore deve sostenere per obbligo di legge (copertura assicurativa, bollo, tasse) o per assicurare la funzionalità del mezzo (es. spese di ormeggio e rimessaggio, costi di equipaggio), e comunque dà rilievo ad una circostanza che è del tutto inconferente giacché la parte inadempiente è tenuta a risarcire tutti i danni, siano essi lucro cessante o perdita, derivati dall'inadempimento. Ogni considerazione al riguardo deve, naturalmente tener conto che, in osservanza del principio di causalità, vanno risarciti solo quei pregiudizi che non si sarebbero prodotti laddove la parte danneggiata avesse potuto utilizzare il bene in conformità agli usi previsti o a quelli oggettivamente prevedibili e, quindi, non possono essere risarcite le spese che il proprietario/utilizzatore avrebbe sostenuto anche qualora avesse CP_1
consegnato l'imbarcazione senza vizi il 30.6.2025.
7.2 Da questo punto di vista si impongono due considerazioni:
i) E' indiscusso che imbarcazioni come quella di cui è lite sono destinate a rimanere fuori acqua nei mesi che vanno da ottobre/novembre ad aprile/maggio per l'esecuzione delle tipiche attività di rimessaggio.
ii) L'imbarcazione è stata acquistata non già per l'esercizio di un'attività
commerciale, bensì per attività ludiche (ovvero come mezzo con il quale trascorrere, insieme alla propria famiglia, le vacanze estive).
pagina 50 di 63 nei suoi atti difensivi ha del resto sempre fatto riferimento ad un Parte_1
utilizzo legato al tempo libero e l'episodio della rottura del motore avvenuto a fine luglio 2017 conferma che tale era l'utilizzo cui l'imbarcazione era adibita.
La stessa intervista concessa dall'appellante ad una rivista straniera, depositata con la comparsa di costituzione in appello da risulta sotto tale CP_1
profilo significativa. Non serve in questa sede indagare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del documento formulata da Parte_1
giacché questi, prendendo posizione sullo stesso, ne ha comunque sostanzialmente confermato il contenuto che, peraltro, con riferimento all'utilizzo dell'imbarcazione nell'estate del 2016 (e non in quella dell'anno successivo come ritiene dal momento che l'appellante CP_1
nell'intervista resa – verosimilmente - nell'estate del 2017 ha riferito quanto era accaduto “past year”), trova conferma nelle sue difese. Invero, con la raccomandata inviata in data 20.7.2016 ad fece presente Controparte_27
di avere “finalmente potuto utilizzare la barca” oltre che prendere visione dei lavori eseguiti “lo scorso week end”, ritenendo che “la situazione sia molto
migliorata e per lo meno quest'estate potrò utilizzare la barca”. Inoltre, con raccomandata del 28.7.2016 segnalò problemi di funzionamento dell'imbarcazione che dichiarava, peraltro, di avere prontamente risolto sia pure dovendo anticipare costi di cui si riservava di chiedere il rimborso ad
(su quest'ultimo punto si segnala, per completezza, che CP_1 Parte_1
ha riferito di essere stato rimborsato solo parzialmente, non formulando, però,
specifica domanda di pagamento della residua parte).
pagina 51 di 63 E' di rilievo in questa sede evidenziare che nel citato articolo l'appellante ha dichiarato che la moglie ed i due figli hanno trascorso (si ripete nel 2016) più di
50 giorni a bordo della barca, facendo molti viaggi in Sardegna, Costa Azzurra e
Baleari.
7.3 Posto che intendeva utilizzare l'imbarcazione (e quando poté la Parte_1
utilizzò) nei due mesi estivi di luglio e agosto, egli ha diritto di vedersi risarcito il danno maturato solo in relazione a tali periodi di inutilizzo.
8- RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI -
PERIODI RISARCIBILI
8.1 Sussiste sicuramente il diritto dell'appellante principale ad essere risarcito per i mesi di luglio e agosto 2015 giacché, in base al contratto d'appalto la consegna dell'imbarcazione avrebbe dovuto avvenire entro il 30.6.2015, mentre,
come detto, lo yacht fu consegnato nel mese di novembre.
Irrilevante è l'asserito rilievo secondario delle opere da completare. Premesso
che anche secondo l'appellata (almeno fino agli scritti conclusivi di questo grado) lo yacht non era munito della documentazione necessaria per circolare, è
provato, in forza di quanto emerso dalla consulenza tecnica, che l'imbarcazione richiedeva ancora significativi interventi (che, peraltro, solo in parte vennero effettuati nella stagione invernale 2015/2016).
Priva di pregio, e comunque tardiva in quanto formulata con gli scritti conclusionali, è l'allegazione di secondo cui avrebbe CP_1 Parte_1
potuto circolare con una targa di prova in quanto l'utilizzo di tali targhe è
possibile nei soli casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 171/2005 (Codice della
Nautica da Diporto) vale a dire per verificare l'efficienza degli scafi o motori,
pagina 52 di 63 per presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto oppure per trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
Si ricorda al riguardo, infine, che non ha interposto appello nei CP_1
confronti del riconoscimento di responsabilità per molti dei vizi contestati da ed accertati dal Tribunale, sicché la sua responsabilità per il mancato Parte_1
utilizzo della barca nel 2015 è un fatto accertato già sulla base degli esiti del giudizio di prime cure (fermo restando che la responsabilità dell'appellante è ben più ampia di quella riconosciuta nel precedente grado di giudizio come accertato nei paragrafi dedicati alla disamina dai vizi oggetto degli appelli dell'armatore e del Cantiere).
8.2. Nessun danno per mancato utilizzo va risarcito relativamente all'estate del
2016 in quanto, come detto sopra, Marchetto utilizzo, sia pure con difficoltà,
l'imbarcazione.
8.3. Quanto, infine, all'estate del 2017, dalle citate deposizioni è emerso che l'imbarcazione non poté essere utilizzata nel mese di agosto.
8.4 Irrilevante è, invece, quanto accaduto nel mesi autunnali/invernali di quell'anno in quanto l'imbarcazione, anche se perfettamente funzionante,
sarebbe rimasta nel rimessaggio o fuori acqua fino alla primavera/estate del
2018.
9. IL RISARCIMENTO DEGLI ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI –
I SINGOLI PREGIUDIZI DI CUI E' STATO CHIESTO IL RISTORO
pagina 53 di 63 9.1. Ritiene il Collegio che debbano essere risarcite, a titolo di danno emergente,
tutte le spese inutilmente sostenute da nei tre mesi di cui si è detto Parte_1
prima.
Si tratta delle seguenti:
a) canoni di leasing: Euro 167.912,05 di cui Euro 81.943,77 relativi ai due mesi del 2015 ed Euro 85.968,28 relativi al mese di agosto 2017 come da fatture dimesse sub docc. 45, 46 e 47;
b) copertura assicurativa e tasse: Euro 3.612,94 di cui Euro 2.180,44 relativi ai due mesi del 2015 ed Euro 1.432,50 relativi al mese di agosto 2017 come da docc. 51, 75, 76, 77;
c) costi del personale, documentati dall'appellante, confermati dai testimoni escussi e ritenuti congrui dal C.T.U.: Euro 14.013,32, di cui Euro 7.800,00
pagati al Comandante per i mesi di agosto 2015 e agosto 2017, Euro Pt_2
3.900,00 pagati al marinaio per il mese di agosto 2017, Euro 2.313,32 Tes_5
corrisposti all'assistente alle mansioni domestiche per i mesi di Testimone_8
luglio ed agosto 2015;
d) spese per l'imbarcazione documentate dall'appellante, confermate dai testi escussi e ritenute congrue, quanto al periodo risarcibile, dal C.T.U.: Euro
9.628,52 di cui Euro 1.465,69 relativi al mese di agosto 2015 ed Euro 8.162,83
relativi al mese di agosto 2017 (non sono documentate spese per il mese di luglio
2015).
9.2 Come sopra ricordato, questa Corte ha ritenuto di approfondire anche la tematica inerente il valore locativo del bene che il C.T.U. ha stimato, per imbarcazioni del genere e dimensioni di quella dell'appellante, da un minimo di pagina 54 di 63 Euro 40.000,00 ad un massimo di Euro 60.000,00 a settimana inclusi i costi di equipaggio (quindi da Euro 160.000,00 ad Euro 240.000,00 su base mensile).
Tali valutazioni rilevano nel caso di specie solo come limite al risarcimento, nel senso che l'appellante principale non avrebbe mai potuto chiedere maggiori somme rispetto a quelle stimate dal C.T.U.. Ciò sul presupposto che nel caso di utilizzo “professionale” l'armatore sostiene maggiori costi per il personale
(invero, un'imbarcazione come quella di cui è causa, lunga più di 25 metri,
verrebbe utilizzata, anche in contemporanea, da un maggior numero di persone e conseguentemente richiederebbe per il suo “governo” maggiori competenze). Va
poi tenuto conto del margine di guadagno di chi esercita in forma imprenditoriale siffatta attività. Nessun problema si pone nel caso di specie posto che i costi sostenuti dall'armatore su base mensile sono di poco superiori ad
Euro 100.000,00.
9.3. Non va risarcito il danno da lucro cessante, indicato da come Parte_1
impossibilità di sfruttare economicamente l'imbarcazione ad esempio locandola a terzi, in quanto l'appellante impiegava il mezzo per svago e non ha mai neppure manifestato ad l'intenzione di locarlo a terzi (irrilevante CP_1
essendo che il contratto di leasing consentisse, sia pure subordinatamente all'autorizzazione della società concedente, tale possibilità).
9.3. Il c.d. danno da deprezzamento non sussiste in quanto il mancato utilizzo dell'imbarcazione nei mesi estivi è già stato ristorato nei termini di cui sopra e per il resto la perdita di valore del bene è correlata al trascorrere del tempo, non sussistendo alcun nesso di causalità con l'inadempimento di CP_1
*****
pagina 55 di 63 10. DANNO NON PATRIMONIALE DA VACANZA ROVINATA
10.1 ha contestato l'an debeatur in quanto non sussiste CP_1
inadempimento da parte sua e non è stata fornita la prova che il pregiudizio abbia superato la soglia di tolleranza di lesioni minime. Ha, inoltre, ritenuto eccessiva la somma liquidata.
10.2 Nei limiti in cui la questione è stata portata alla cognizione di questa Corte,
si ritiene che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sussista in quanto è provato, per quanto detto sopra, l'inadempimento di CP_1
all'obbligazione di consegna entro il 30.6.2015 e dagli atti di causa emergono molteplici elementi di natura presuntiva che fanno ritenere apprezzabile la lesione subita da . Lo stesso articolo di giornale dimesso da Parte_1
dimostra che per l'appellante l'utilizzo dell'imbarcazione costituiva CP_1
motivo di grande soddisfazione (e finanche di vanto) e va sotto tale aspetto ricordata la laboriosa organizzazione del viaggio alle Baleari nel 2017. Non è
sotto tale profilo neppure priva di rilievo la circostanza che , Parte_1
imprenditore con ampie disponibilità economiche e, quindi, con le risorse richieste per organizzare anche altre tipologie di viaggio, si sia costantemente adoperato per tutto il triennio 2015-2017 per avere la disponibilità
dell'imbarcazione, che ha sfruttato non appena ne ha avuto l'occasione
(provvedendo ad effettuare nel 2016 gli onerosi interventi che resero necessari per ovviare ai problemi insorti non appena aveva iniziato ad utilizzare lo yacht,
tale era la sua voglia di navigare con AL Power).
10.3. Provata la sussistenza di un pregiudizio, non può, invece, essere condivisa la quantificazione operata dal Tribunale, dovendo ridursi l'importo sia in ragione pagina 56 di 63 del periodo che si ritiene risarcibile (due mesi) sia per il fatto che ad essere risarcito è il danno non patrimoniale (quindi, la sofferenza ed il disagio derivanti dall'impossibilità di utilizzare il mezzo) e non già il pregiudizio di natura patrimoniale, inerente le spese inutilmente sostenute per il mancato utilizzo del bene, già liquidato nei termini di cui sopra. Si impone, quindi, una decurtazione anche per evitare sostanziali duplicazioni risarcitorie.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, apprezzate tutte le circostanze del caso di specie, il danno non patrimoniale possa essere riconosciuto nella più limitata misura di Euro 10.000,00, comprensivi di rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma progressivamente rivalutata dal fatto fino alla data attuale
(sugli accessori dovuti per il periodo successivo si rimanda a quanto si dirà
oltre).
*****
11. QUANTIFICAZIONI DEI DANNI SUBITI DALL'APPELLANTE
PRINCIPALE
La somma che spetta a per i vizi ed i danni di cui è, in Parte_1 CP_1
tutto o in parte, responsabile è la seguente:
11.1 Pt_14
- Euro 163.262,59 liquidati dal Tribunale (si osserva sul punto che nessuna delle parti ha formulato contestazioni sulla corrispondenza dell'importo indicato nel dispositivo della sentenza impugnata alla somma dei costi di ripristino per i vizi per i quali è stata ravvisata la responsabilità, totale o parziale, di . CP_1
pagina 57 di 63 - cui si aggiungono, per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, Euro
60.000,00 + 25.000,00 + 1.000,00 + 18.500 (20.000-1.500) + 1.200 + 1.200+
500 = Euro 107.400,00 oltre IVA.
Totale Euro 270.662,59 più IVA
Contrariamente a quanto sostenuto da (il cui appello incidentale sul CP_1
punto è privo di fondamento) è dovuta anche l'IVA in ragione della funzione dei rimedi previsti dall'art. 1668 cod. civ. di cui si è detto al paragrafo n. 3 (si ricorda, inoltre, che per l'acquisto del mezzo ha sborsato quasi cinque Parte_1
milioni di euro comprensivi di IVA).
Su tale somma spettano gli accessori che debbono essere così calcolati:
- la somma di Euro 500,00 quantificata con la consulenza depositata in appello per la mancanza del filtro relativo al cestello va devalutata dal 29.2.2024 al
30.6.2015;
- le altre somme indicate dal C.T.U. con la consulenza depositata nel procedimento per A.T.P. relative a vizi riconosciuti dal Tribunale o da questa
Corte vanno devalutate dal 21.6.2017 al 30.06.2015;
- le somme così devalutate vanno annualmente rivalutate secondo indici ISTAT
e sulla somma progressivamente rivalutata si riconoscono gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. fino alla data della presente decisione, che ha
(ri)liquidato il danno subito da;
Parte_1
- per il periodo successivo spettano sulla somma che così si ottiene interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. sino al saldo;
11.2 Danno emergente: Euro 195.166,83.
Su tale somma spettano gli accessori che debbono essere così calcolati:
pagina 58 di 63 - a partire dal mese nel quale sono state sostenute le spese di cui sopra si riconoscono la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e sulla somma progressivamente rivalutata gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
fino alla data della presente decisione:
- per il periodo successivo spettano sulla somma che così si ottiene interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. sino al saldo;
11.3 Danno non patrimoniale: Euro 10.000,00
Spettano gli interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della presente pronuncia al saldo.
11.4 Si precisa che non trova applicazione al caso di specie l'art. 1284, comma 4,
cod. civ., posto che l'obbligazione risarcitoria diviene obbligazione di valuta solo con la sentenza che liquida il danno, mentre la citata norma codicistica,
come confermato dalla sua collocazione, non può che riguardare le obbligazioni qualificabili come di valuta sin dal loro sorgere.
12. SPESE DI LITE E DI C.T.U.
12.1 La riforma della sentenza impugnata impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite, sicché risulta assorbito il terzo motivo d'appello di . Parte_1
12.2. L'esito della lite determina la soccombenza di nei confronti di CP_1
e di secondo il criterio del decisum, fatto salvo il Parte_1 CP_2
principio della domanda in relazione alle spese di e di primo grado che CP_28
l'appellante principale ha chiesto di liquidare nella misura indicata a pagina 41
dell'atto d'appello e delle rassegnate conclusioni, e non potendo, quanto al grado pagina 59 di 63 d'appello, riconoscersi importi superiori a quelli indicati con la nota spese del
5.5.2025 a firma dell'avv. Calzavara.
Sulla base del criterio del decisum lo scaglione cui fare riferimento nei rapporti committente/ appaltatore è, nei limiti di quanto appena ricordato, quello delle cause di valore compreso tra Euro 520.000,00 ed Euro 1.000.000,00, mentre nei rapporti appaltatore/subappaltatore le spese vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
Le spese nei rapporti tra appellante principale e subappaltatore, per quanto evidenziato nel precedente punto, vanno invece interamente compensate, avendo avuto la questione del rimborso della quota di spese di C.T.U. una scarsa incidenza sulle difese del subappaltatore, pressoché esclusivamente volte a contrastare la domanda di manleva del Cantiere.
12.3 Le spese di vengono, pertanto, così liquidate: Parte_1
- PROCEDIMENTO PER ATP: Euro 8.507,14 (comprensivi di compenso,
esborsi, spese generali ed accessori di legge)
- GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: Euro 18.500,00 per compenso ed Euro Euro
2.013,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- GIUDIZIO D'APPELLO: Euro 15.802,80 per compenso ed Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
è tenuta, inoltre, a rifondere le spese di C.T.P. dell'appellante CP_1
principale sostenute nel procedimento per A.T.P. (Euro 5.709,60) e quelle sostenute nel presente giudizio (Euro 2.013,00 come da preavviso n. 4/2024 del perito per un totale di Euro 7.722,60. Per_7
12.4 Le spese di vengono così liquidate: CP_2
pagina 60 di 63 - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: Euro 18.500,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA per legge (trattasi dell'importo liquidato dal Tribunale, non essendo possibile la liquidazione di un importo inferiore in mancanza di specifica impugnazione da parte di del capo sulle spese e visto l'esito del CP_1
gravame favorevole al subappaltatore);
- GIUDIZIO D'APPELLO: Euro 15.802,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA per legge
12.5 Le spese delle due consulenze espletate vanno poste, nei rapporti interni,
interamente a carico di risultata soccombente in misura largamente CP_1
maggioritaria nei confronti di ed in misura integrale rispetto ad Parte_1
. CP_2
12.6. va condannata a restituire al subappaltatore Euro 96.438,33 CP_1
versati da in accoglimento della domanda di manleva proposta Controparte_2
dal Cantiere.
, inoltre, a prescindere dall'ammissibilità del gravame incidentale nei Parte_1
suoi confronti proposto dal subappaltatore, è tenuto a restituire ad
[...]
le somme che quest'ultima gli ha versato a titolo di compartecipazione CP_2
alle spese della C.T.U. espletata ante causam in quanto, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, si è comunque in presenza di somme che il subappaltatore non avrebbe dovuto corrispondere.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di sull'appello incidentale proposto da Parte_1 TR
nei confronti di ed e Controparte_2 Parte_1 TR
pagina 61 di 63 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto nei confronti di ed Parte_1
avverso la sentenza n. 2317/2019 emessa il 24.10.2019 dal Controparte_2
Tribunale di Treviso, li accoglie tutti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia appellata:
- condanna al pagamento, per le causali di cui in TR
motivazione, in favore di di: Parte_1
a) 270.662,59 più IVA di legge oltre accessori come indicati nella parte motiva;
b) Euro 195.166,83 oltre accessori come indicati nella parte motiva;
c) Euro 10.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla presente decisione al saldo;
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei TR
confronti di Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di , TR Parte_1
che liquida per il procedimento per ATP in complessivi Euro 8.507,14,
per il giudizio di primo grado in Euro 18.500,00 per compenso ed Euro
2.013,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio d'appello in Euro 15.802,80 per compenso ed
Euro 804,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di C.T.P. di TR [...]
di entrambi i gradi, pari a complessivi Euro 7.722,60; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di TR Controparte_2
che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 18.500,00 per
[...]
pagina 62 di 63 compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio d'appello in Euro 14.137,00 per compenso ed Euro
777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA per legge;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra
[...]
ed Parte_1 Controparte_2
- pone le spese delle consulenze tecniche espletate nel procedimento per
A.T.P. e nel presente giudizio definitivamente a carico di CP_1
[...]
- condanna a restituire ad Euro TR Controparte_2
96.425,33 da quest'ultima versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna a restituire ad Euro Parte_1 Controparte_2
6.145,05 da quest'ultima versati in esecuzione della sentenza di primo grado;
Venezia, 15 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
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