Articolo 14 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 13Articolo 15
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1 dicembre 1995
Art. 14. 1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone diverse in possesso dei requisiti di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al direttore generale i limiti di eta' previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento.
2. Al direttore generale spettano le seguenti funzioni:
a) curare l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio d'amministrazione;
b) provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
c) adempiere alle altre attribuzioni previste dall' articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto.
3. Il direttore generale e' responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 16 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 :
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
- 1. I dirigenti generali:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentatative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45 comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995