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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1042 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042 /2024, avente ad oggetto “Divorzio -Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GERSONE Parte_1 C.F._1
LU e Avv. FRANCESCA FESTA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SENATORE Controparte_1 C.F._2
EN e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14/03/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Ercolano, Na, il 10.09.1982 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano, NA, anno 1982 parte II, serie A , n. 324), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole , nata a [...] il [...], autonoma sotto il profilo Persona_1 economico ed nata a [...] il [...]) ed alle questioni economiche;
con CP_2 vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate Controparte_1 avverse richieste, soprattutto sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, è stata avanzata un'ipotesi conciliativa della controversia e, pertanto, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla stessa ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dal Tribunale di Napoli con decreto collegiale del 26.10.2017),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione pagina 2 di 5 assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nella proposta conciliativa del 25.06.2025 condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, risolvendosi, peraltro, nella sola pronuncia sullo status divorzile.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“
1. rinuncia alle domande, proposte nel presente giudizio ed incompatibili con il contenuto della proposta;
2. nulla a titolo di mantenimento futuro della figlia e della ricorrente, CP_2 Pt_1
, né, pertanto, in ordine all'assegnazione della casa coniugale, concernendo la presente
[...] controversia, unicamente, la pronuncia sullo status;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai succitati punti, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo, nonché su cui le parti hanno deciso di liberamente determinarsi e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] Controparte_1 in Ercolano, Na, il 10.09.1982 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano, NA, anno 1982 parte II, serie A , n. 324);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042 /2024, avente ad oggetto “Divorzio -Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GERSONE Parte_1 C.F._1
LU e Avv. FRANCESCA FESTA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SENATORE Controparte_1 C.F._2
EN e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14/03/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Ercolano, Na, il 10.09.1982 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano, NA, anno 1982 parte II, serie A , n. 324), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole , nata a [...] il [...], autonoma sotto il profilo Persona_1 economico ed nata a [...] il [...]) ed alle questioni economiche;
con CP_2 vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate Controparte_1 avverse richieste, soprattutto sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, è stata avanzata un'ipotesi conciliativa della controversia e, pertanto, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla stessa ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dal Tribunale di Napoli con decreto collegiale del 26.10.2017),
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione pagina 2 di 5 assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nella proposta conciliativa del 25.06.2025 condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, risolvendosi, peraltro, nella sola pronuncia sullo status divorzile.
La proposta conciliativa, pertanto, è stata la seguente:
“
1. rinuncia alle domande, proposte nel presente giudizio ed incompatibili con il contenuto della proposta;
2. nulla a titolo di mantenimento futuro della figlia e della ricorrente, CP_2 Pt_1
, né, pertanto, in ordine all'assegnazione della casa coniugale, concernendo la presente
[...] controversia, unicamente, la pronuncia sullo status;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai succitati punti, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo, nonché su cui le parti hanno deciso di liberamente determinarsi e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] in [...] Controparte_1 in Ercolano, Na, il 10.09.1982 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Ercolano, NA, anno 1982 parte II, serie A , n. 324);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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