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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4165/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3133/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SENT. N. 3133 DEL 2022 SPESE GIUDIZIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato si rimette al ricorso Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_2, a seguito della sentenza n. 3133/22, pronunciata in data 5 ottobre 2022 da questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado in composizione collegiale - I Sezione, che aveva visto vittoriosa la sua assistita, con condanna della controparte al pagamento della somma di € 30,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, con distrazione, in seguito alla (infruttuosa) messa in mora del Comune di Rende, che non aveva provveduto alla corresponsione di quelle somme, proponeva ricorso per ottemperanza della menzionata sentenza contro la parte soccombente ed inadempiente. La parte intimata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992 è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti delle sentenze, ancorché non definitive, immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato D. Lgs.
n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68.
Tanto premesso, il caso sottoposto a scrutinio vede una sentenza di secondo grado passata in giudicato, per cui chi ne abbia interesse può richiederne l'ottemperanza alla Corte di secondo grado. Affermata la competenza, questa Corte in composizione monocratica ritiene fondato il ricorso, stante l'inutile decorso del termine entro cui è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in composizione monocratica - I Sezione nomina quale commissario ad acta il Dott. Nominativo_2, componente effettivo di questa Corte per i necessari provvedimenti attuativi nei confronti della parte (Comune di Rende), che, ad oggi, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza e per procedere direttamente allo svolgimento delle attività necessarie. Assegna all'uopo un termine di sessanta giorni. Riserva la liquidazione del compenso spettante al nominato commissario all'esito delle attività che saranno da questi espletate e della conclusiva dettagliata relazione informativa che lo stesso avrà cura di redigere.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4165/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3133/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 18/10/2022
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO n. SENT. N. 3133 DEL 2022 SPESE GIUDIZIO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato si rimette al ricorso Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_2, a seguito della sentenza n. 3133/22, pronunciata in data 5 ottobre 2022 da questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado in composizione collegiale - I Sezione, che aveva visto vittoriosa la sua assistita, con condanna della controparte al pagamento della somma di € 30,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, con distrazione, in seguito alla (infruttuosa) messa in mora del Comune di Rende, che non aveva provveduto alla corresponsione di quelle somme, proponeva ricorso per ottemperanza della menzionata sentenza contro la parte soccombente ed inadempiente. La parte intimata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992 è esperibile nei confronti delle sentenze passate in giudicato e, per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti delle sentenze, ancorché non definitive, immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato D. Lgs.
n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68.
Tanto premesso, il caso sottoposto a scrutinio vede una sentenza di secondo grado passata in giudicato, per cui chi ne abbia interesse può richiederne l'ottemperanza alla Corte di secondo grado. Affermata la competenza, questa Corte in composizione monocratica ritiene fondato il ricorso, stante l'inutile decorso del termine entro cui è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in composizione monocratica - I Sezione nomina quale commissario ad acta il Dott. Nominativo_2, componente effettivo di questa Corte per i necessari provvedimenti attuativi nei confronti della parte (Comune di Rende), che, ad oggi, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza e per procedere direttamente allo svolgimento delle attività necessarie. Assegna all'uopo un termine di sessanta giorni. Riserva la liquidazione del compenso spettante al nominato commissario all'esito delle attività che saranno da questi espletate e della conclusiva dettagliata relazione informativa che lo stesso avrà cura di redigere.