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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB TI
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 331/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA SARO CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.2.2020, l Proponeva opposizione ex art. 445-bis, Pt_1 comma 6, c.p.c., sul presupposto della presunta carenza del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della prestazione assistenziale richiesta (assegno ordinario di invalidità L 222/84)
2. L' , in sede di ATP, non sollevava alcuna contestazione in ordine al requisito Pt_1 contributivo né depositava documentazione relativa alla posizione assicurativa della ricorrente;
la controversia nella fase sommaria era stata incentrata esclusivamente
1 sull'accertamento del requisito sanitario, conclusosi con esito positivo, come da relazione peritale non contestata sotto il profilo medico-legale.
3. Si costituiva la sig.ra deducendo l'ammissibilità dell'opposizione CP_2 ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., trattandosi non di dissenso alle conclusioni della CTU in ordine all'infermità, bensì di contestazione relativa a un requisito non medico-legale
(ossia quello contributivo) che impediva l'erogazione della prestazione. Evidenziava altresì come la ricorrente avesse maturato, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 30/11/2017, n. 837 contributi giornalieri, depositando estratti contributivi, onde dimostrare la sussistenza del requisito assicurativo.
4. L' , in questa fase oppositiva, eccepiva per la prima volta la mancanza del Pt_1 requisito contributivo, ma non allegava né produceva alcuna documentazione idonea a comprovare la propria contestazione.
*****
5. Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso.
6. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. Lav., nn.
18257/2019; 25021/2020; 31203/2021), l'opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
è ammissibile anche qualora la controversia riguardi requisiti non medico-legali, ivi compresi quelli assicurativi e contributivi, e non soltanto nelle ipotesi di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo. Ciò in quanto la funzione del giudizio di opposizione è assicurare un effettivo sindacato giurisdizionale sul diritto alla prestazione nella sua interezza.
7. Nel merito, la contestazione dell' deve ritenersi tardiva e comunque non provata. Pt_1
8. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che l'ente previdenziale che eccepisce l'assenza del requisito contributivo ha l'onere di produrre la relativa documentazione amministrativa (Cass., Sez. Lav., n. 1133/2018; n. 27452/2022). Tale onere non risulta assolto nel presente giudizio, essendo rimasta l'eccezione priva di riscontro documentale.
9. Dalla documentazione invece depositata da parte resistente (estratti conto contributivi), risulta che la stessa ha maturato il numero minimo di contributi nel
2 quinquennio precedente la domanda amministrativa, così soddisfacendo il requisito contributivo di cui all'art. 1, L. 222/1984.
10. Poiché il requisito sanitario è stato riconosciuto nella fase di ATP e non è stato oggetto di contestazione, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
2. Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984;
3. Condanna l' alla corresponsione della prestazione dalla data della domanda Pt_1 amministrativa, oltre accessori di legge;
4. Condanna l' alle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 331/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA SARO CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.2.2020, l Proponeva opposizione ex art. 445-bis, Pt_1 comma 6, c.p.c., sul presupposto della presunta carenza del requisito contributivo utile ai fini dell'erogazione della prestazione assistenziale richiesta (assegno ordinario di invalidità L 222/84)
2. L' , in sede di ATP, non sollevava alcuna contestazione in ordine al requisito Pt_1 contributivo né depositava documentazione relativa alla posizione assicurativa della ricorrente;
la controversia nella fase sommaria era stata incentrata esclusivamente
1 sull'accertamento del requisito sanitario, conclusosi con esito positivo, come da relazione peritale non contestata sotto il profilo medico-legale.
3. Si costituiva la sig.ra deducendo l'ammissibilità dell'opposizione CP_2 ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., trattandosi non di dissenso alle conclusioni della CTU in ordine all'infermità, bensì di contestazione relativa a un requisito non medico-legale
(ossia quello contributivo) che impediva l'erogazione della prestazione. Evidenziava altresì come la ricorrente avesse maturato, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 30/11/2017, n. 837 contributi giornalieri, depositando estratti contributivi, onde dimostrare la sussistenza del requisito assicurativo.
4. L' , in questa fase oppositiva, eccepiva per la prima volta la mancanza del Pt_1 requisito contributivo, ma non allegava né produceva alcuna documentazione idonea a comprovare la propria contestazione.
*****
5. Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità del ricorso.
6. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. Lav., nn.
18257/2019; 25021/2020; 31203/2021), l'opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
è ammissibile anche qualora la controversia riguardi requisiti non medico-legali, ivi compresi quelli assicurativi e contributivi, e non soltanto nelle ipotesi di dissenso alle conclusioni del consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo. Ciò in quanto la funzione del giudizio di opposizione è assicurare un effettivo sindacato giurisdizionale sul diritto alla prestazione nella sua interezza.
7. Nel merito, la contestazione dell' deve ritenersi tardiva e comunque non provata. Pt_1
8. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che l'ente previdenziale che eccepisce l'assenza del requisito contributivo ha l'onere di produrre la relativa documentazione amministrativa (Cass., Sez. Lav., n. 1133/2018; n. 27452/2022). Tale onere non risulta assolto nel presente giudizio, essendo rimasta l'eccezione priva di riscontro documentale.
9. Dalla documentazione invece depositata da parte resistente (estratti conto contributivi), risulta che la stessa ha maturato il numero minimo di contributi nel
2 quinquennio precedente la domanda amministrativa, così soddisfacendo il requisito contributivo di cui all'art. 1, L. 222/1984.
10. Poiché il requisito sanitario è stato riconosciuto nella fase di ATP e non è stato oggetto di contestazione, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
2. Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984;
3. Condanna l' alla corresponsione della prestazione dalla data della domanda Pt_1 amministrativa, oltre accessori di legge;
4. Condanna l' alle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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