CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1039/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arezzo - Piazza Della Libertà 1 52100 Arezzo AR
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 169760 IMU 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 169760 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 aveva richiesto al Comune di Arezzo la riduzione del 50% dell'imposta Imu gravante sull'immobile di sua proprietà con istanza in data 13.7.2021, con la quale aveva comunicato la inagibilità del proprio fabbricato ai sensi della l. 160/2019.
Nel 2021 il Comune ha riconosciuto a seguito di sopralluogo la riduzione prevista ma solo per quel anno senza estenderla al passato poiché a suo dire non risultavano agli atti elementi che possano acclarare tale situazione in precedenza.
Tale limitato riconoscimento dell'agevolazione veniva contestato con il ricorso di primo grado.
La Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo ha respinto il ricorso ritenendo che non vi fosse la prova che gli immobili di cui si controvertiva fossero di fatto inagibili.
Il contribuente appellava la sentenza osservando che il presupposto per aver diritto all'agevolazione era contenuto nell'art. 8 l. 504/1992 per l'ICI ma ribadita per l'IMU dall'art. 1, comma 747, l. 160/2019 e che non sussiste la supposta assenza di prova per gli anni di imposta precedenti al 2021.
Dalla stessa relazione del Comune risulta che il fabbricato è stato utilizzato come casa di cura, quantomeno sino a marzo 2019, data in cui il Comune autorizzava il trasferimento di venti posti letto in altro sito.
Da un documento prodotto in atti risulta che l'attività sanitaria e' stata trasferita in altro immobile quantomeno dal 31.12.2018 poiché l'immobile non poteva più essere utilizzato pe la destinazione urbanistica a “servizi con analisi tipologica edificio specialistico seriale”, classificazione catastale D4 poiché non vi era più alcuna autorizzazione sanitaria.
Vi erano poi altri elementi indicati dal tecnico di parte che militavano a favore della conclusione che l'immobile era inutilizzabile negli anni 2019 e 2020.
Il Comune di Arezzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione presente in atti risulta che i Società_1 , struttura sanitaria che conduceva in locazione l'immobile dell'appellante, si è trasferito nella nuova sede nel luglio 2018, completando il trasferimento comunque entro la fine dell'anno come può evincersi da alcuni documenti prodotti.
Peraltro esiste una perizia dell'ing. Nom_1, tecnico dell'allora conduttore dell'immobile, protocollata dal Comune in data 19.10.2017 che attesta lo stato di fatiscenza e di rischio sismico che, nella prospettiva di eventuale riutilizzo, avrebbe dovuto comportare lavori non superabili con intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Quindi già dal 2019 può affermarsi che l'immobile si trovava nelle condizioni che autorizzavano la riduzione dell'IMU al 50%.
La particolarità della vicenda suggerisce come opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1039/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arezzo - Piazza Della Libertà 1 52100 Arezzo AR
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1 e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 169760 IMU 2019
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 169760 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 aveva richiesto al Comune di Arezzo la riduzione del 50% dell'imposta Imu gravante sull'immobile di sua proprietà con istanza in data 13.7.2021, con la quale aveva comunicato la inagibilità del proprio fabbricato ai sensi della l. 160/2019.
Nel 2021 il Comune ha riconosciuto a seguito di sopralluogo la riduzione prevista ma solo per quel anno senza estenderla al passato poiché a suo dire non risultavano agli atti elementi che possano acclarare tale situazione in precedenza.
Tale limitato riconoscimento dell'agevolazione veniva contestato con il ricorso di primo grado.
La Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo ha respinto il ricorso ritenendo che non vi fosse la prova che gli immobili di cui si controvertiva fossero di fatto inagibili.
Il contribuente appellava la sentenza osservando che il presupposto per aver diritto all'agevolazione era contenuto nell'art. 8 l. 504/1992 per l'ICI ma ribadita per l'IMU dall'art. 1, comma 747, l. 160/2019 e che non sussiste la supposta assenza di prova per gli anni di imposta precedenti al 2021.
Dalla stessa relazione del Comune risulta che il fabbricato è stato utilizzato come casa di cura, quantomeno sino a marzo 2019, data in cui il Comune autorizzava il trasferimento di venti posti letto in altro sito.
Da un documento prodotto in atti risulta che l'attività sanitaria e' stata trasferita in altro immobile quantomeno dal 31.12.2018 poiché l'immobile non poteva più essere utilizzato pe la destinazione urbanistica a “servizi con analisi tipologica edificio specialistico seriale”, classificazione catastale D4 poiché non vi era più alcuna autorizzazione sanitaria.
Vi erano poi altri elementi indicati dal tecnico di parte che militavano a favore della conclusione che l'immobile era inutilizzabile negli anni 2019 e 2020.
Il Comune di Arezzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione presente in atti risulta che i Società_1 , struttura sanitaria che conduceva in locazione l'immobile dell'appellante, si è trasferito nella nuova sede nel luglio 2018, completando il trasferimento comunque entro la fine dell'anno come può evincersi da alcuni documenti prodotti.
Peraltro esiste una perizia dell'ing. Nom_1, tecnico dell'allora conduttore dell'immobile, protocollata dal Comune in data 19.10.2017 che attesta lo stato di fatiscenza e di rischio sismico che, nella prospettiva di eventuale riutilizzo, avrebbe dovuto comportare lavori non superabili con intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Quindi già dal 2019 può affermarsi che l'immobile si trovava nelle condizioni che autorizzavano la riduzione dell'IMU al 50%.
La particolarità della vicenda suggerisce come opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese compensate