TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8744/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.8744/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(SS) il 16.08.1965, rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Malvoni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
25.01.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mencarelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.07.2024 le parti, premesso che in data
10.05.1992 avevano contratto matrimonio in Luras (SS), che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 03.10.1994) e (Roma, 12.02.2002) e che Per_1 Per_2 in data 26.11.2015 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione
1 consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) – i coniugi continueranno a vivere ognuno per proprio conto serbandosi reciproco rispetto;
b) – ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) – revoca dell'assegno di mantenimento posto in sede di separazione a carico della signora in favore del figlio oramai CP_1 Per_1 maggiorenne e economicamente autosufficiente;
d) – assegnazione della casa coniugale, sita in Via Azzanello, n. 103, Roma, con quanto in essa contenuto alla signora sussistendone i presupposti di legge alla luce di Controparte_1 tutte le ragioni sopra riportate ed evidenziate;
e) – il signor Controparte_2 corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora non Per_2 indipendente economicamente, convivente con la madre, l'importo di € 350,00 oltre rivalutazione Istat al domicilio materno entro il 5 di ogni mese. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e/o sportive previamente concordate relative al figlio . Per_2
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8744/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Controparte_1
e in Luras (SS) in data 10.05.1992;
[...] Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Luras (SS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 2,
Parte 2, Serie A);
2 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.8744/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(SS) il 16.08.1965, rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Malvoni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
25.01.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mencarelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.07.2024 le parti, premesso che in data
10.05.1992 avevano contratto matrimonio in Luras (SS), che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 03.10.1994) e (Roma, 12.02.2002) e che Per_1 Per_2 in data 26.11.2015 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione
1 consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) – i coniugi continueranno a vivere ognuno per proprio conto serbandosi reciproco rispetto;
b) – ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) – revoca dell'assegno di mantenimento posto in sede di separazione a carico della signora in favore del figlio oramai CP_1 Per_1 maggiorenne e economicamente autosufficiente;
d) – assegnazione della casa coniugale, sita in Via Azzanello, n. 103, Roma, con quanto in essa contenuto alla signora sussistendone i presupposti di legge alla luce di Controparte_1 tutte le ragioni sopra riportate ed evidenziate;
e) – il signor Controparte_2 corrisponderà per il mantenimento del figlio maggiorenne ma ancora non Per_2 indipendente economicamente, convivente con la madre, l'importo di € 350,00 oltre rivalutazione Istat al domicilio materno entro il 5 di ogni mese. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e/o sportive previamente concordate relative al figlio . Per_2
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 8744/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Controparte_1
e in Luras (SS) in data 10.05.1992;
[...] Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Luras (SS) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 2,
Parte 2, Serie A);
2 - dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3