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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2341 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. BALDASSARRE ERMANNO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 presentava opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.586/24 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 57.950,58 per il mancato pagamento dei contributi eccedenti i minimi relativi agli anni 2006, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, nonché per i contributi minimi soggettivi e di maternità e per gli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020 e dei contributi integrativi minimi per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi, eccependone l'intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva la rilevando: a) che le Controparte_2 riscontrate irregolarità contributive erano state contestate all'opponente con nota P.E.C. inviata dall'Area Legale Ricorsi e Contratti in data 24/05/2024 e regolarmente ricevuta in pari data dal destinatario (all. 4); con nota prot. n. 255224/2023 del 16/11/2023, ricevuta tramite P.E.C. il
29/11/2023 (all.
3.19 e 3.20), con nota n. 96867/2023 ricevuta il 21/04/20231 e con nota n.
60216/2021, inviata nelle more della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
L. n. 3/2012, ricevuta dal Gestore della procedura in data 3/3/2021 (all.
3.17 e 3.18);
b) che il termine di 10 anni, introdotto dalla legge 247/12, si applicava ai contributi richiesti, ivi compresi quelli sorti prima della sua entrata in vigore (2.2.2013) e per i quali non era ancora maturata la prescrizione quinquennale previgente;
c) che la prescrizione decorreva per i contributi eccedenti i minimi relativi agli anni 2006, 2015 ,2016,
2017, 2018, 2019 e 2020 dalla data di trasmissione dei dati reddituali, avvenuta rispettivamente in data: 13/6/2013 per l'anno 2006; 28/9/2016 per l'anno 2015; 28/10/2020 per gli anni 2016 e 2017;
30/10/2020 per l'anno 2018; 12/5/2023 per l'anno 2020, mentre, per l'anno 2019, la aveva CP_1 autonomamente acquisito i dati reddituali con accesso all'Anagrafe Tributaria il 3/3/2021 (stante l'assenza della dichiarazione reddituale obbligatoria), in data successiva all'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale ex art. 66 L. 247/2012, circostanza che rendeva pacificamente applicabile la prescrizione decennale;
d) che con riguardo ai contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020, nonché ai contributi minimi per gli anni 2016 e 2017, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della legge n. 247/12, risultava pacificamente applicabile il detto termine di prescrizione decennale.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. Va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Pertanto, il termine più ampio di 10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013,
n. 6729).
Circa la decorrenza della prescrizione, occorre poi distingue tra contribuzione minima, per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, e contribuzione eccedente i minimi, per la quale si applica l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27218/18).
3.2. Ciò posto, non è maturata alcuna prescrizione con riferimento ai crediti eccedenti i minimi per le annualità 2006, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dovendosi fare riferimento alle date di presentazione delle dichiarazioni annuali (13/6/2013 per l'anno 2006; 28/9/2016 per l'anno 2015;
28/10/2020 per gli anni 2016 e 2017; 30/10/2020 per l'anno 2018; 12/5/2023 per l'anno 2020 e
3/3/2021 per l'anno 2019), e tenuto conto delle intimazioni di pagamento ricevute dal Gestore della procedura per la composizione della crisi di sovraindebitamento in data 3/03/2021 e dal professionista stesso il 29/11/2023 (per l'anno 2020).
Neppure risulta decorsa la prescrizione (parimenti decennale)2 relativa alle sanzioni ex art. 9 L.
141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali 2020 e 2021, tenuto conto dalla data di decorrenza individuabile nell'ultimo giorno utile per l'invio tempestivo dei modelli 5/2021
(30.9.2021) e 5/2022 (30.9.2022) ed avendo la interrotto i termini con l'invio dell'informativa CP_1 prot. n. 96867/2023 del 21.04.2023, ricevuta dal ricorrente il 28.04.2023.
Non risulta maturata infine la prescrizione decennale dei contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e ai contributi minimi per gli anni 2016 e 2017 in quanto tutti in scadenza al 28 febbraio di ciascun anno e quindi tutti successivi all'entrata in vigore della legge n.247/12.
3.3. Va infine ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione dell'art. 66 L. 247/2012 sollevata (nelle sole conclusioni) dal ricorrente e poi ribadita nelle note di trattazione scritta, si presume per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Si osserva infatti come le Casse previdenziali private sono soggette ad un regime peculiare in quanto connotato da autonomia gestionale, organizzativa e contabile> ex art. 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509; il loro patrimonio è finanziato del tutto autonomamente dai propri iscritti;
sono sottratte all'obbligo di rispettare la stabilità di bilancio per un periodo cinquantennale (art. 24, comma 22, D.L.
201/2011); non godono di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali> (art. 1 comma terzo, ultimo periodo D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509)
È, dunque, di tutta evidenza, come la scelta del legislatore di riconoscere alla Casse un termine prescrizionale più lungo non può essere ritenuta irragionevole in quanto si giustifica in considerazione dello speciale regime che connota tali Enti, sicché non sussiste, alcuna disparità di trattamento rispetto al regime di prescrizione previsto per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 3 comma
9 L.335/95 (si richiamano in senso conforme: Corte di Appello di Bologna sentenza n. 447/2019;
Corte d'appello di Roma sentenza n.313/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 2479/2018).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta il ricorso e per l'effetto conferma in decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 26.09.2025.
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, più precisamente, la nota è del 21/04/2023 ed è stata ricevuta dal professionista tramite pec il 28/04/2023, cfr. all.
3.21 e 3.22.
2 2 Il termine decennale opera anche per le sanzioni. Infatti, il primo comma dell'art. 19 l. n. 576 del 1980 fa riferimento ad
“ogni relativo accessorio” e il secondo comma individua lo stesso dies a quo della prescrizione - che è quello decennale indicato nel primo comma - per contributi e sanzioni. La lettura combinata dei due commi esclude un diverso regime di prescrizione per contributi e sanzioni, decennale per i primi e quinquennale per i secondi. In tal senso il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (Cass. n. 29751/2022)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. BALDASSARRE ERMANNO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 presentava opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.586/24 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 57.950,58 per il mancato pagamento dei contributi eccedenti i minimi relativi agli anni 2006, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, nonché per i contributi minimi soggettivi e di maternità e per gli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020 e dei contributi integrativi minimi per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi, eccependone l'intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva la rilevando: a) che le Controparte_2 riscontrate irregolarità contributive erano state contestate all'opponente con nota P.E.C. inviata dall'Area Legale Ricorsi e Contratti in data 24/05/2024 e regolarmente ricevuta in pari data dal destinatario (all. 4); con nota prot. n. 255224/2023 del 16/11/2023, ricevuta tramite P.E.C. il
29/11/2023 (all.
3.19 e 3.20), con nota n. 96867/2023 ricevuta il 21/04/20231 e con nota n.
60216/2021, inviata nelle more della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
L. n. 3/2012, ricevuta dal Gestore della procedura in data 3/3/2021 (all.
3.17 e 3.18);
b) che il termine di 10 anni, introdotto dalla legge 247/12, si applicava ai contributi richiesti, ivi compresi quelli sorti prima della sua entrata in vigore (2.2.2013) e per i quali non era ancora maturata la prescrizione quinquennale previgente;
c) che la prescrizione decorreva per i contributi eccedenti i minimi relativi agli anni 2006, 2015 ,2016,
2017, 2018, 2019 e 2020 dalla data di trasmissione dei dati reddituali, avvenuta rispettivamente in data: 13/6/2013 per l'anno 2006; 28/9/2016 per l'anno 2015; 28/10/2020 per gli anni 2016 e 2017;
30/10/2020 per l'anno 2018; 12/5/2023 per l'anno 2020, mentre, per l'anno 2019, la aveva CP_1 autonomamente acquisito i dati reddituali con accesso all'Anagrafe Tributaria il 3/3/2021 (stante l'assenza della dichiarazione reddituale obbligatoria), in data successiva all'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale ex art. 66 L. 247/2012, circostanza che rendeva pacificamente applicabile la prescrizione decennale;
d) che con riguardo ai contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020, nonché ai contributi minimi per gli anni 2016 e 2017, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della legge n. 247/12, risultava pacificamente applicabile il detto termine di prescrizione decennale.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. Va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Pertanto, il termine più ampio di 10 anni vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013,
n. 6729).
Circa la decorrenza della prescrizione, occorre poi distingue tra contribuzione minima, per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, e contribuzione eccedente i minimi, per la quale si applica l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27218/18).
3.2. Ciò posto, non è maturata alcuna prescrizione con riferimento ai crediti eccedenti i minimi per le annualità 2006, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dovendosi fare riferimento alle date di presentazione delle dichiarazioni annuali (13/6/2013 per l'anno 2006; 28/9/2016 per l'anno 2015;
28/10/2020 per gli anni 2016 e 2017; 30/10/2020 per l'anno 2018; 12/5/2023 per l'anno 2020 e
3/3/2021 per l'anno 2019), e tenuto conto delle intimazioni di pagamento ricevute dal Gestore della procedura per la composizione della crisi di sovraindebitamento in data 3/03/2021 e dal professionista stesso il 29/11/2023 (per l'anno 2020).
Neppure risulta decorsa la prescrizione (parimenti decennale)2 relativa alle sanzioni ex art. 9 L.
141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali 2020 e 2021, tenuto conto dalla data di decorrenza individuabile nell'ultimo giorno utile per l'invio tempestivo dei modelli 5/2021
(30.9.2021) e 5/2022 (30.9.2022) ed avendo la interrotto i termini con l'invio dell'informativa CP_1 prot. n. 96867/2023 del 21.04.2023, ricevuta dal ricorrente il 28.04.2023.
Non risulta maturata infine la prescrizione decennale dei contributi minimi soggettivi e di maternità per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e ai contributi minimi per gli anni 2016 e 2017 in quanto tutti in scadenza al 28 febbraio di ciascun anno e quindi tutti successivi all'entrata in vigore della legge n.247/12.
3.3. Va infine ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione dell'art. 66 L. 247/2012 sollevata (nelle sole conclusioni) dal ricorrente e poi ribadita nelle note di trattazione scritta, si presume per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Si osserva infatti come le Casse previdenziali private sono soggette ad un regime peculiare in quanto connotato da autonomia gestionale, organizzativa e contabile> ex art. 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509; il loro patrimonio è finanziato del tutto autonomamente dai propri iscritti;
sono sottratte all'obbligo di rispettare la stabilità di bilancio per un periodo cinquantennale (art. 24, comma 22, D.L.
201/2011); non godono di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali> (art. 1 comma terzo, ultimo periodo D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509)
È, dunque, di tutta evidenza, come la scelta del legislatore di riconoscere alla Casse un termine prescrizionale più lungo non può essere ritenuta irragionevole in quanto si giustifica in considerazione dello speciale regime che connota tali Enti, sicché non sussiste, alcuna disparità di trattamento rispetto al regime di prescrizione previsto per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 3 comma
9 L.335/95 (si richiamano in senso conforme: Corte di Appello di Bologna sentenza n. 447/2019;
Corte d'appello di Roma sentenza n.313/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 2479/2018).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta il ricorso e per l'effetto conferma in decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 26.09.2025.
Il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, più precisamente, la nota è del 21/04/2023 ed è stata ricevuta dal professionista tramite pec il 28/04/2023, cfr. all.
3.21 e 3.22.
2 2 Il termine decennale opera anche per le sanzioni. Infatti, il primo comma dell'art. 19 l. n. 576 del 1980 fa riferimento ad
“ogni relativo accessorio” e il secondo comma individua lo stesso dies a quo della prescrizione - che è quello decennale indicato nel primo comma - per contributi e sanzioni. La lettura combinata dei due commi esclude un diverso regime di prescrizione per contributi e sanzioni, decennale per i primi e quinquennale per i secondi. In tal senso il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (Cass. n. 29751/2022)
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