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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ssa Giovanna
Palmieri all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 1944 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell' Avv. to Parte_1
HE GN che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma , presso lo studio degli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e
FR ND CC in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento demansionamento e condanna al risarcimento dei danni subiti
1 Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 17 gennaio 2024 ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di;
“1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, per il periodo dal 9 giugno 2018 e tutt'ora in essere o altro periodo ritenuto di giustizia, per violazione degli artt. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost. e 1175 e
1375 c.c.;
2) ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
di adibire la ricorrente alle mansioni riconducibili al 4° livello del CC delle
IC;
3) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per l'illegittima dequalificazione professionale e inattività lavorativa, come analiticamente dedotti in ricorso, comprendendovi:
a) il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, anche come perdita di esperienza e capacità professionale, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in misura pari a una mensilità di retribuzione, o altra misura di giustizia, per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal 9 giugno 2018 alla data dell'emananda sentenza o altro periodo ritenuto di giustizia, sulla base di € 2.344,
92 mensili, o altra somma di giustizia;
b) il danno non patrimoniale morale, alla dignità, all'immagine e il danno esistenziale, nella misura di € 60.000,00 (sessantamila/00), o altra somma da determinarsi secondo equità.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.. “
2. La ricorrente ha esposto al riguardo, di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta in data 16 novembre 1987 con inquadramento nel 4° livello CC applicao, di aver svolto fino dal 2000 al marzo 2005 mansioni di operatrice di call center in bond
2 & outbound, presso il servizio 191, di aver già instaurato giudizio RG 18995/2018, conclusosi con sentenza n. 1070/020 ( all. 8 ) con l'accertamento di demansionamento subito dal novembre 2023 all' 8 giugno 2016 perché riconducili le mansioni svolte in detto periodo al livello 2° o al livello 1, che la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 2081 del 19 giugno 2023, ( doc. 3 ) passata in giudicato, che anche per il periodo successivo era stata adibita a mansioni non pertinenti al livello di inquadramento assegnato, atteso che per il periodo dal 9 giugno 2018 alla prima settimana del mese di Marzo 2020 aveva svolto mansioni di normalizzazione posta di carattere esclusivamente manuale dovendo aprire i pacchi della raccomandata, prendere ogni singola raccomandata ed aprire la relativa busta tramite l'ausilio di taglierino o forbici, estrarre la lettera ivi contenuta inserire tra lettera e la busta un foglio separatore e una volta terminata tale operazione procedere a ordinare le file delle raccomandate. La ricorrente altri si esposto che in via residuale dal 9 giugno 2018 sino al
2019” era stata adibita all'attività di “normalizzazione contratti," a carattere anch'esso esclusivamente manuale dovendo aprire i pacchi contenenti blocchi di contratti, controllare che ogni contratto aveva il simbolo denominato codice QR, separare il contratto dagli altri fogli destinati al macero e separare ogni contratto dai relativi allegati e consegnare il plico lavorato ad un addetto per la successiva fase di scansione digitale.
La ricorrente ha altresì esposto che dalla seconda settimana di Marzo 2020 fino ad oggi e si era occupata della ricerca dei codici TE delle imprese, dell'attività denominata
Piano voucher e dell'attività relativa al cosiddetto “ postino intelligente", consistente quest'ultima nel ricevere a inizio mese dal proprio referente un file contenente le pratiche da lavorare nell'arco del mese (circa 300), copiare il codice verificare i documenti ed in caso di verifica positiva apporre sul foglio Excel alla dicitura ok ed in caso di verifica negativa apporre la dicitura KO.
3. In diritto, parte ricorrente ha dedotto che le mansioni svolte dal 9 giugno 2018 all'attualità erano da inquadrare nel primo o secondo livello quelle di normalizzazione e nel secondo livello quella di ricerca dei codici TE e del postino intelligente ed ha richiamato, a detto fine, la declaratoria prevista per il quarto livello che annovera” qualificate conoscenze di tipo specialistico, di adeguata complessità attività, per lo
3 svolgimento di attività amministrative, commerciali, tecniche che richiedono capacità di valutazione ed elaborazione nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi di attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate oppure attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori oppure compiti di natura specialistica” laddove il CC applicato prevede per il primo livello “esecuzione di compiti a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali" e per il secondo livello, " conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione o prolungata esperienza e pratica di ufficio.”
4. Parte ricorrente altresì evidenziato che non poteva ricorrere l'ipotesi prevista dall'articolo 2103 comma due c.c., tenuto conto che non vi era stato mai mutamento di mansioni comunicato per iscritto né riferimento ad eventuali processi di riorganizzazione, incidenti sulla posizione della lavoratrice.
5. Parte ricorrente altresì fatto rilevare che il datore di lavoro in palese inosservanza dell'ordine giudiziale contenuto nella sentenza numero 1070/2020 di questo Tribunale, aveva continuato ad assegnarla ad attività di normalizzazione già ritenute con la suddetta pronuncia” del tutto prive di conoscenze qualificate/specialistiche, senza alcuna complessità e non richiedenti alcuna capacità di valutazione/elaborazione,” causando con il comportamento posto in essere, anche in epoca successiva alla sentenza, pregiudizio non patrimoniale all'immagine e alla dignità personale, all'impoverimento delle conoscenze acquisite ed in genere alla professionalità posseduta.
Parte ricorrente altri si richiamato precedenti pronunce della Corte d'appello di Roma n.
2864 del 7 gennaio 21(doc 7) e numero 663/22, nonché pronunce del tribunale di Roma indicate a pagina 21 del ricorso, tutte favorevoli alla prospettazione offerta(doc. da 8 a 11 del fascicolo di parte ).
6. In relazione ai danni subiti, parte ricorrente ha prospettato la lesione del danno non patrimoniale alla professionalità protrattasi per un periodo di oltre 5 anni e mezzo e lamentato di aver subito danno non patrimoniale alla dignità e all'immagine professionale nonché danno esistenziale, richiedendo liquidazione in via equitativa secondo l'indirizzo
4 espresso più recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con la sentenza n.
22288/17, ed ha concluso come sopra indicato.
7. Si è tempestivamente costituita la resistente che ha contestato le avverse prospettazioni e chiesto il rigetto di tutte le domande. Ha eccepito, in particolare che sia l' attività di normalizzazione posta che l'attività di normalizzazione contratti sono essenziali all'attività di impresa per non generare errori nelle successive lavorazioni di digitalizzazione, che dal 4.7.2021 la ricorrente aveva svolto mansioni di supporto operativo nei processi di verifica e validazione sui sistemi DDT, nell' ambito del c.d. piano voucher, occupandosi di verificare la documentazione mancante per poter sanare la pratica e, quindi, per procedere alle corrette attribuzioni dei dispositivi informatici richiesti (tablet) dai clienti mediante dei voucher, e che l'attività di la ricerca e verifica dei codici ATECO era stata svolta dalla ricorrente in relazione ai contratti “business” stipulati dai negozi.
Infine parte convenuta ha eccepito che dal 24.11.2023 la ricorrente aveva iniziato a lavorare presso la struttura denominata “ Procurement & Logistics”, con compiti di verifiche per le pratiche c.d. “ Postino intelligente” e che dall'aprile 2020 all'ottobre
2023 aveva lavorato per due giorni a settimana in sede e per tre giorni in modalità di lavoro agile;
ha infine dedotto di non essere presente in azienda personale inquadrato nel 1° e 2° livello.
8. Parte resistente ha contestato la dedotta violazione dell'art 2103 c.c. essendo equivalenti le mansioni assegnate via via alla ricorrente per suo avvenuto inserimento in un settore strategico che le ha consentito di implementare il bagaglio professionale;
ha inoltre eccepito l'infondatezza delle richieste risarcitorie prospettate ex adverso, stante il difetto di prove offerte alla luce del consolidato orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte ed ha, in ogni caso evidenziato, l'assenza di buste paga prodotte per il periodo oggetto di causa, ad eccezione di quella del mese di dicembre 2023 e concluso per il rigetto di tutte le domande.
9. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, parte ricorrente ha depositato le buste paga mancanti e depositate note conclusive e note di
5 udienza ex art. 127 ter cpc la causa è stata decisa all'esito, col deposito di sentenza in via telematica.
10. Ad avviso della scrivente l'eccezione sollevata dalla resistente di insussistenza di demansionamento per effetto della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. non merita di essere accolta, tenuto conto che come chiarito dalla Suprema Corte “ In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti;
se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale” (
Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 ) e, nel caso concreto, la ricorrente ha dedotto che le mansioni svolte dal giugno 2018 in poi sono da inquadrare in livelli professionali inferiori, come da declaratorie del CC applicato, segnatamente nel primo livello che prevede compiti sostanzialmente manuali ovvero nel secondo livello che prevede l'esecuzione di compiti privi di autonomia operativa.
11. Passando ad esaminare l'accertamento del dedotto demansionamento, si osserva che parte resistente non ha contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso anche da giugno 2018 in poi e l'eccezione di insussistenza di comportamento lesivo posto in essere dal datore di lavoro non risulta idoneamente allegata e provata, tenuto conto del mancato assolvimento all'onere probatorio sullo stesso gravante ( di recente
Ordinanza n. 48 del 02/01/2024 secondo cui : “ Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione
6 a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
12. In particolare si rileva che, sono pacifici sia l'avvenuto inquadramento della ricorrente fin dalla data di assunzione ( 16 novembre 1987) nel 4° livello CC applicato che i compiti dedotti come svolti e non diversamente contestati di addetta al servizio 191 fino al 2005 e di addetta dal settembre 2012 a compiti di operatore di call center 119, con autonomia e responsabilità operativa;
è altrettanto pacifico che a seguito di ricorso proposto dalla ricorrente avanti a questo Tribunale è stato accertato il demansionamento subito dalla ricorrente per il periodo dal novembre 2013 al giugno
2018 ( all. 2 fascicolo di parte ricorrente – sentenza del 31 gennaio 2020).
13. Si osserva inoltre che, come pure ritenuto da questo Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma con le sentenze prodotte da parte ricorrente emesse in fattispecie analoghe ( sia alla prima udienza che con le note conclusive) tutti i compiti dedotti come svolti dalla ricorrente a decorrere dal giugno 2018 e fino alla data della presentazione del ricorso, non comportano autonomia e responsabilità operativa del servizio assegnato, proprie del livello 4° CC applicato, perché attengono a segmenti di attività amministrativa, dal contenuto elementare, quali l'inserimento di dati a computer, l' apertura di plichi postali, la ricerca di codici TE per l'inserimento delle imprese nelle Pagine Bianche, l'apertura di buste di posta e l'acquisizione di documentazione trasmessa dai clienti per richieste di tablet (C.d Piano voucher ), attività che vengono poi valutate e decise da altro settore aziendale, ovvero dal contenuto spiccatamente esecutivo. Né è dirimente l'eccepita assenza di profili professionali di primo e secondo livello in azienda perché circostanza che non giustifica di per sé il mancato rispetto della professionalità acquisita nel livello quarto dalla ricorrente. La domanda di accertamento del demansionamento come prospettata merita pertanto di essere accolta.
14. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito alla professionalità, si rileva che l'indirizzo più recente espresso dalla Suprema Corte (
Ordinanza Cass. n. 21 del 3 gennaio 2019) conferma l'inesistenza di automatismi in materia ma conferma la possibilità di utilizzare elementi presuntivi, che parte ricorrente
7 è tenuta a fornire quali ad es. la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, il silenzio datoriale in risposta alle richieste di adeguamento delle mansioni.
Nel caso concreto si osserva che attesa l'autonomia e responsabilità operativa della ricorrente nell'esecuzione dei compiti svolti dal prima del novembre 2013 già accertata dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro con la sentenza prodotta in atti e la durata del perpetuarsi del demansionamento subito per il periodo successivo e cioè pari ad oltre 5 anni è circostanza significativa che merita di essere apprezzato, soprattutto nel settore lavorativo della ricorrente delle telecomunicazioni, ove “ è fatto notorio che gli strumenti e le conoscenze utilizzate sono oggetto di rapida evoluzione, con la conseguenza che il trascorrere del tempo senza lo svolgimento di attività che consentano di valorizzare tali conoscenze e di apprenderne di nuove, comportano un fisiologico depauperamento della professionalità complessiva del dipendente “ ( in questo senso sentenza della Corte di
Appello di Roma del 5 agosto 2024 n. 2770 prodotta da parte ricorrente con le note conclusive in fattispecie analoga).
15. Si osserva inoltre che il criterio indicato in ricorso da pare ricorrente a fini di liquidazione del danno come cioè ancorato ad una certa percentuale della retribuzione complessivamente percepita mensile, merita di essere condiviso nella misura pari ad un terzo della retribuzione mensile, indicata nelle conclusioni del ricorso, vertendosi pur sempre in tema di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Per il titolo che occupa la domanda di condanna del datore al risarcimento merita pertanto di essere quantificata nella misura di euro 51.588,24 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla notifica del ricorso al saldo ). La somma viene così determinata;
retribuzione mensile percepita indicata ricorso pari ad euro
2.344, 92 : 3 = 781,64 per 66 mesi di dequalificazione, dal giugno 2018 al gennaio
2024. A seguito infatti della produzione delle buste paga da parte della ricorrente in corso di causa, per effetto dell'eccezione svolta da parte resistente, è emerso che anche per il periodo anteriore al dicembre 2023, la ricorrente ha percepito analoga retribuzione a quella indicata in ricorso ( ad es. a settembre 2018 la retribuzione è stata pari ad euro
2393,97, a novembre 2019 la retribuzione è stata pari ad euro 2.558, 38, a settembre
8 2020 pari ad euro 2.354,85, così come a marzo 2021 e a settembre 2022, la retribuzione
è stata pari ad euro 2.771,91) . La resistente deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente, l'importo sopra indicato, oltre accessori.
16. In relazione alla domanda di risarcimento danni per lesione all'immagine e all'integrità psico fisica sub specie di danno esistenziale, si osserva invece che in assenza di circostanziate allegazioni contenute in ricorso che diano conto del concreto atteggiarsi sul luogo di lavoro delle ripercussioni subite a causa del demansionamento, sotto il profilo della lesione all'immagine, nonché in difetto di produzione di certificazioni che diano conto di stato di sofferenza piscologica da porsi in nesso causale col demansionamento subito, la sola durata del demansionamento non è sufficiente di per sé presumere e valutare l'entità dei prospettati pregiudizi. La domanda non merita pertanto di essere accolta.
17. Spese di lite
In ragione della soccombenza sostanziale di parte resistente e del rifiuto rivelatosi ingiustificato di addivenire a conciliazione giudiziale da detta parte opposto, le spese di lite restano a suo carico;
liquidazione e distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario, segue in dispositivo, alla luce del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della natura del giudizio, in applicazione dei valori medi previsti dal DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 17 gennaio 2024 ogni altra istanza disattesa così provvede :
1. Accerta e dichiara che la ricorrente ha subito dal 1 giugno 2018 al 17 gennaio 2024 demansionamento professionale ed ordina alla parte resistente di adibire la ricorrente a mansioni proprie del 4° livello CC IC;
2. Condanna parte resistente al risarcimento del danno subito alla professionalità della ricorrente, che liquida in complessivi euro 51.588,24 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30 aprile 2024 al saldo;
3. Respinge le altre domande di risarcimento dei danni;
9 4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5947 oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A, con distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario, Avv.to HE GN.
Si comunichi
Roma 9 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ssa Giovanna
Palmieri all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 1944 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell' Avv. to Parte_1
HE GN che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma , presso lo studio degli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e
FR ND CC in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento demansionamento e condanna al risarcimento dei danni subiti
1 Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato il 17 gennaio 2024 ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di;
“1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, per il periodo dal 9 giugno 2018 e tutt'ora in essere o altro periodo ritenuto di giustizia, per violazione degli artt. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost. e 1175 e
1375 c.c.;
2) ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
di adibire la ricorrente alle mansioni riconducibili al 4° livello del CC delle
IC;
3) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per l'illegittima dequalificazione professionale e inattività lavorativa, come analiticamente dedotti in ricorso, comprendendovi:
a) il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, anche come perdita di esperienza e capacità professionale, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in misura pari a una mensilità di retribuzione, o altra misura di giustizia, per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal 9 giugno 2018 alla data dell'emananda sentenza o altro periodo ritenuto di giustizia, sulla base di € 2.344,
92 mensili, o altra somma di giustizia;
b) il danno non patrimoniale morale, alla dignità, all'immagine e il danno esistenziale, nella misura di € 60.000,00 (sessantamila/00), o altra somma da determinarsi secondo equità.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.. “
2. La ricorrente ha esposto al riguardo, di essere stata assunta alle dipendenze della convenuta in data 16 novembre 1987 con inquadramento nel 4° livello CC applicao, di aver svolto fino dal 2000 al marzo 2005 mansioni di operatrice di call center in bond
2 & outbound, presso il servizio 191, di aver già instaurato giudizio RG 18995/2018, conclusosi con sentenza n. 1070/020 ( all. 8 ) con l'accertamento di demansionamento subito dal novembre 2023 all' 8 giugno 2016 perché riconducili le mansioni svolte in detto periodo al livello 2° o al livello 1, che la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 2081 del 19 giugno 2023, ( doc. 3 ) passata in giudicato, che anche per il periodo successivo era stata adibita a mansioni non pertinenti al livello di inquadramento assegnato, atteso che per il periodo dal 9 giugno 2018 alla prima settimana del mese di Marzo 2020 aveva svolto mansioni di normalizzazione posta di carattere esclusivamente manuale dovendo aprire i pacchi della raccomandata, prendere ogni singola raccomandata ed aprire la relativa busta tramite l'ausilio di taglierino o forbici, estrarre la lettera ivi contenuta inserire tra lettera e la busta un foglio separatore e una volta terminata tale operazione procedere a ordinare le file delle raccomandate. La ricorrente altri si esposto che in via residuale dal 9 giugno 2018 sino al
2019” era stata adibita all'attività di “normalizzazione contratti," a carattere anch'esso esclusivamente manuale dovendo aprire i pacchi contenenti blocchi di contratti, controllare che ogni contratto aveva il simbolo denominato codice QR, separare il contratto dagli altri fogli destinati al macero e separare ogni contratto dai relativi allegati e consegnare il plico lavorato ad un addetto per la successiva fase di scansione digitale.
La ricorrente ha altresì esposto che dalla seconda settimana di Marzo 2020 fino ad oggi e si era occupata della ricerca dei codici TE delle imprese, dell'attività denominata
Piano voucher e dell'attività relativa al cosiddetto “ postino intelligente", consistente quest'ultima nel ricevere a inizio mese dal proprio referente un file contenente le pratiche da lavorare nell'arco del mese (circa 300), copiare il codice verificare i documenti ed in caso di verifica positiva apporre sul foglio Excel alla dicitura ok ed in caso di verifica negativa apporre la dicitura KO.
3. In diritto, parte ricorrente ha dedotto che le mansioni svolte dal 9 giugno 2018 all'attualità erano da inquadrare nel primo o secondo livello quelle di normalizzazione e nel secondo livello quella di ricerca dei codici TE e del postino intelligente ed ha richiamato, a detto fine, la declaratoria prevista per il quarto livello che annovera” qualificate conoscenze di tipo specialistico, di adeguata complessità attività, per lo
3 svolgimento di attività amministrative, commerciali, tecniche che richiedono capacità di valutazione ed elaborazione nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi di attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate oppure attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori oppure compiti di natura specialistica” laddove il CC applicato prevede per il primo livello “esecuzione di compiti a contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali" e per il secondo livello, " conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione o prolungata esperienza e pratica di ufficio.”
4. Parte ricorrente altresì evidenziato che non poteva ricorrere l'ipotesi prevista dall'articolo 2103 comma due c.c., tenuto conto che non vi era stato mai mutamento di mansioni comunicato per iscritto né riferimento ad eventuali processi di riorganizzazione, incidenti sulla posizione della lavoratrice.
5. Parte ricorrente altresì fatto rilevare che il datore di lavoro in palese inosservanza dell'ordine giudiziale contenuto nella sentenza numero 1070/2020 di questo Tribunale, aveva continuato ad assegnarla ad attività di normalizzazione già ritenute con la suddetta pronuncia” del tutto prive di conoscenze qualificate/specialistiche, senza alcuna complessità e non richiedenti alcuna capacità di valutazione/elaborazione,” causando con il comportamento posto in essere, anche in epoca successiva alla sentenza, pregiudizio non patrimoniale all'immagine e alla dignità personale, all'impoverimento delle conoscenze acquisite ed in genere alla professionalità posseduta.
Parte ricorrente altri si richiamato precedenti pronunce della Corte d'appello di Roma n.
2864 del 7 gennaio 21(doc 7) e numero 663/22, nonché pronunce del tribunale di Roma indicate a pagina 21 del ricorso, tutte favorevoli alla prospettazione offerta(doc. da 8 a 11 del fascicolo di parte ).
6. In relazione ai danni subiti, parte ricorrente ha prospettato la lesione del danno non patrimoniale alla professionalità protrattasi per un periodo di oltre 5 anni e mezzo e lamentato di aver subito danno non patrimoniale alla dignità e all'immagine professionale nonché danno esistenziale, richiedendo liquidazione in via equitativa secondo l'indirizzo
4 espresso più recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con la sentenza n.
22288/17, ed ha concluso come sopra indicato.
7. Si è tempestivamente costituita la resistente che ha contestato le avverse prospettazioni e chiesto il rigetto di tutte le domande. Ha eccepito, in particolare che sia l' attività di normalizzazione posta che l'attività di normalizzazione contratti sono essenziali all'attività di impresa per non generare errori nelle successive lavorazioni di digitalizzazione, che dal 4.7.2021 la ricorrente aveva svolto mansioni di supporto operativo nei processi di verifica e validazione sui sistemi DDT, nell' ambito del c.d. piano voucher, occupandosi di verificare la documentazione mancante per poter sanare la pratica e, quindi, per procedere alle corrette attribuzioni dei dispositivi informatici richiesti (tablet) dai clienti mediante dei voucher, e che l'attività di la ricerca e verifica dei codici ATECO era stata svolta dalla ricorrente in relazione ai contratti “business” stipulati dai negozi.
Infine parte convenuta ha eccepito che dal 24.11.2023 la ricorrente aveva iniziato a lavorare presso la struttura denominata “ Procurement & Logistics”, con compiti di verifiche per le pratiche c.d. “ Postino intelligente” e che dall'aprile 2020 all'ottobre
2023 aveva lavorato per due giorni a settimana in sede e per tre giorni in modalità di lavoro agile;
ha infine dedotto di non essere presente in azienda personale inquadrato nel 1° e 2° livello.
8. Parte resistente ha contestato la dedotta violazione dell'art 2103 c.c. essendo equivalenti le mansioni assegnate via via alla ricorrente per suo avvenuto inserimento in un settore strategico che le ha consentito di implementare il bagaglio professionale;
ha inoltre eccepito l'infondatezza delle richieste risarcitorie prospettate ex adverso, stante il difetto di prove offerte alla luce del consolidato orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte ed ha, in ogni caso evidenziato, l'assenza di buste paga prodotte per il periodo oggetto di causa, ad eccezione di quella del mese di dicembre 2023 e concluso per il rigetto di tutte le domande.
9. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, parte ricorrente ha depositato le buste paga mancanti e depositate note conclusive e note di
5 udienza ex art. 127 ter cpc la causa è stata decisa all'esito, col deposito di sentenza in via telematica.
10. Ad avviso della scrivente l'eccezione sollevata dalla resistente di insussistenza di demansionamento per effetto della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. non merita di essere accolta, tenuto conto che come chiarito dalla Suprema Corte “ In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti;
se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale” (
Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 ) e, nel caso concreto, la ricorrente ha dedotto che le mansioni svolte dal giugno 2018 in poi sono da inquadrare in livelli professionali inferiori, come da declaratorie del CC applicato, segnatamente nel primo livello che prevede compiti sostanzialmente manuali ovvero nel secondo livello che prevede l'esecuzione di compiti privi di autonomia operativa.
11. Passando ad esaminare l'accertamento del dedotto demansionamento, si osserva che parte resistente non ha contestato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso anche da giugno 2018 in poi e l'eccezione di insussistenza di comportamento lesivo posto in essere dal datore di lavoro non risulta idoneamente allegata e provata, tenuto conto del mancato assolvimento all'onere probatorio sullo stesso gravante ( di recente
Ordinanza n. 48 del 02/01/2024 secondo cui : “ Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione
6 a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
12. In particolare si rileva che, sono pacifici sia l'avvenuto inquadramento della ricorrente fin dalla data di assunzione ( 16 novembre 1987) nel 4° livello CC applicato che i compiti dedotti come svolti e non diversamente contestati di addetta al servizio 191 fino al 2005 e di addetta dal settembre 2012 a compiti di operatore di call center 119, con autonomia e responsabilità operativa;
è altrettanto pacifico che a seguito di ricorso proposto dalla ricorrente avanti a questo Tribunale è stato accertato il demansionamento subito dalla ricorrente per il periodo dal novembre 2013 al giugno
2018 ( all. 2 fascicolo di parte ricorrente – sentenza del 31 gennaio 2020).
13. Si osserva inoltre che, come pure ritenuto da questo Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma con le sentenze prodotte da parte ricorrente emesse in fattispecie analoghe ( sia alla prima udienza che con le note conclusive) tutti i compiti dedotti come svolti dalla ricorrente a decorrere dal giugno 2018 e fino alla data della presentazione del ricorso, non comportano autonomia e responsabilità operativa del servizio assegnato, proprie del livello 4° CC applicato, perché attengono a segmenti di attività amministrativa, dal contenuto elementare, quali l'inserimento di dati a computer, l' apertura di plichi postali, la ricerca di codici TE per l'inserimento delle imprese nelle Pagine Bianche, l'apertura di buste di posta e l'acquisizione di documentazione trasmessa dai clienti per richieste di tablet (C.d Piano voucher ), attività che vengono poi valutate e decise da altro settore aziendale, ovvero dal contenuto spiccatamente esecutivo. Né è dirimente l'eccepita assenza di profili professionali di primo e secondo livello in azienda perché circostanza che non giustifica di per sé il mancato rispetto della professionalità acquisita nel livello quarto dalla ricorrente. La domanda di accertamento del demansionamento come prospettata merita pertanto di essere accolta.
14. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito alla professionalità, si rileva che l'indirizzo più recente espresso dalla Suprema Corte (
Ordinanza Cass. n. 21 del 3 gennaio 2019) conferma l'inesistenza di automatismi in materia ma conferma la possibilità di utilizzare elementi presuntivi, che parte ricorrente
7 è tenuta a fornire quali ad es. la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, il silenzio datoriale in risposta alle richieste di adeguamento delle mansioni.
Nel caso concreto si osserva che attesa l'autonomia e responsabilità operativa della ricorrente nell'esecuzione dei compiti svolti dal prima del novembre 2013 già accertata dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro con la sentenza prodotta in atti e la durata del perpetuarsi del demansionamento subito per il periodo successivo e cioè pari ad oltre 5 anni è circostanza significativa che merita di essere apprezzato, soprattutto nel settore lavorativo della ricorrente delle telecomunicazioni, ove “ è fatto notorio che gli strumenti e le conoscenze utilizzate sono oggetto di rapida evoluzione, con la conseguenza che il trascorrere del tempo senza lo svolgimento di attività che consentano di valorizzare tali conoscenze e di apprenderne di nuove, comportano un fisiologico depauperamento della professionalità complessiva del dipendente “ ( in questo senso sentenza della Corte di
Appello di Roma del 5 agosto 2024 n. 2770 prodotta da parte ricorrente con le note conclusive in fattispecie analoga).
15. Si osserva inoltre che il criterio indicato in ricorso da pare ricorrente a fini di liquidazione del danno come cioè ancorato ad una certa percentuale della retribuzione complessivamente percepita mensile, merita di essere condiviso nella misura pari ad un terzo della retribuzione mensile, indicata nelle conclusioni del ricorso, vertendosi pur sempre in tema di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Per il titolo che occupa la domanda di condanna del datore al risarcimento merita pertanto di essere quantificata nella misura di euro 51.588,24 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla notifica del ricorso al saldo ). La somma viene così determinata;
retribuzione mensile percepita indicata ricorso pari ad euro
2.344, 92 : 3 = 781,64 per 66 mesi di dequalificazione, dal giugno 2018 al gennaio
2024. A seguito infatti della produzione delle buste paga da parte della ricorrente in corso di causa, per effetto dell'eccezione svolta da parte resistente, è emerso che anche per il periodo anteriore al dicembre 2023, la ricorrente ha percepito analoga retribuzione a quella indicata in ricorso ( ad es. a settembre 2018 la retribuzione è stata pari ad euro
2393,97, a novembre 2019 la retribuzione è stata pari ad euro 2.558, 38, a settembre
8 2020 pari ad euro 2.354,85, così come a marzo 2021 e a settembre 2022, la retribuzione
è stata pari ad euro 2.771,91) . La resistente deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente, l'importo sopra indicato, oltre accessori.
16. In relazione alla domanda di risarcimento danni per lesione all'immagine e all'integrità psico fisica sub specie di danno esistenziale, si osserva invece che in assenza di circostanziate allegazioni contenute in ricorso che diano conto del concreto atteggiarsi sul luogo di lavoro delle ripercussioni subite a causa del demansionamento, sotto il profilo della lesione all'immagine, nonché in difetto di produzione di certificazioni che diano conto di stato di sofferenza piscologica da porsi in nesso causale col demansionamento subito, la sola durata del demansionamento non è sufficiente di per sé presumere e valutare l'entità dei prospettati pregiudizi. La domanda non merita pertanto di essere accolta.
17. Spese di lite
In ragione della soccombenza sostanziale di parte resistente e del rifiuto rivelatosi ingiustificato di addivenire a conciliazione giudiziale da detta parte opposto, le spese di lite restano a suo carico;
liquidazione e distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario, segue in dispositivo, alla luce del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della natura del giudizio, in applicazione dei valori medi previsti dal DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 17 gennaio 2024 ogni altra istanza disattesa così provvede :
1. Accerta e dichiara che la ricorrente ha subito dal 1 giugno 2018 al 17 gennaio 2024 demansionamento professionale ed ordina alla parte resistente di adibire la ricorrente a mansioni proprie del 4° livello CC IC;
2. Condanna parte resistente al risarcimento del danno subito alla professionalità della ricorrente, che liquida in complessivi euro 51.588,24 oltre agli interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dal 30 aprile 2024 al saldo;
3. Respinge le altre domande di risarcimento dei danni;
9 4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5947 oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A, con distrazione al difensore che si è dichiarato antistatario, Avv.to HE GN.
Si comunichi
Roma 9 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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