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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza ,
decorsi i termini ex art .190 cpc, nella causa iscritta al n.957/2018 avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasqualina Parte_1
Spignese , domiciliato come in atti
ATTORE
contro
- , difeso dall'Avv. Controparte_1
Giovanni Di Marzo , domiciliato come in atti, giusta procura a margine,
CONVENUTA
Nonché
,difesa dall'Avv.Paolo Vitiello , domiciliata come in atti, giusta Controparte_2
procura a margine,
conclusioni : come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2025. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA,
NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA
CAUSA E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A
PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI
UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE.
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione
Verificata la regolarità procedurale del giudizio proposto, disposta la acquisizione documentale nonché la prova per interpello orale ,nominato un consulente tecnico d'ufficio per valutazione della genesi del fenomeno infiltrativo e sue conseguenze economiche in termini di danni patiti, il giudizio
è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
*********************************
In via preliminare.
Non coglie nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Nel merito. All'uopo, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra rilevante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III n 7062 del 5/04/2005).
Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico del CP_1
convenuto, il quale deve consentire una sicurezza ambientale afferente la custodia della parti comuni dell'edificio.
In punto di diritto rientrano tra le parti comuni dell 'edificio , pertanto, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche (art. 1117 n. 3 c.c.).
Ciò posto, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ( v. Cass.sez III n.
11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale i rispettivi elementi di prova forniti dalle parti ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Va evidenziato che le difese espresse dalla convenuta società risultano formulate sul piano della esclusione della responsabilità della stessa oltre che tese a confutare il fatto storico la cui essenza trova fondamento.
Va pertanto, valutata documentazione versata in atti, le conclusioni rese in sede di CTU disposta dal Tribunale ,onde verificare la genesi del fenomeno lesivo che ha coinvolto la proprietà immobiliare dell' attore processuale , tenuto conto anche degli esiti della istruttoria resa in sede di interpello orale.
Prefata indagine istruttoria ha postulato conclusioni certe ed inconfutabili in merito alla cause effettive delle cause oggetto di doglianza dell'attore originario , individuate già nelle premesse dell'elaborato peritale alla pagina 32 ove si evince..” È stata accertata la presenza di danni all'interno dell'immobile oggetto di causa riconducibili a tre distinti fenomeni di umidità, come meglio dettagliati in relazione, ovvero:
1. fenomeni di infiltrazione da acque meteoriche
2. fenomeni di infiltrazione da perdita impianto idraulico
3. fenomeni di umidità da contatto e/o da risalita. I danni accertati hanno interessato la pavimentazione e le pareti nord e ovest del locale di proprietà attorea (cfr. all.ti 5 e 7b):
d) pavimentazione umidità da infiltrazione per perdita impianto idraulico (fenomeno n. 2);
e) parete nord umidità da contatto e da risalita (fenomeno n. 3),
umidità da infiltrazioni (fenomeno n.1);
f) parete ovest umidità da contatto e da risalita (fenomeno n. 3),
umidità da infiltrazioni (fenomeno n.1);
I fenomeni infiltrativi individuati siano riconducibili a due diverse cause:
CAUSA A_ CARENZA IMPERMEABILIZZAZIONE
I fenomeni nn. 1 e 3 sono dovuti principalmente alla carenza di una adeguata impermeabilizzazione delle pareti perimetrali, del solaio di fondazione e all'usura del manto impermeabilizzante della rampa.
Causa A.1_ carenza dell'impermeabilizzazione dell'involucro edilizio in fondazione
L'umidità da risalita per capillarità può derivare da una progettazione inadeguata oall'utilizzo di materiali inidonei all'isolamento delle fondazioni. La soluzione tecnica adottata ha fatto sì che gli elementi costruttivi assorbissero progressivamente umidità dal terreno confinante e dalle fondazioni determinando alterazioni dello strato superficiale delle pareti e del pavimento.
Tale condizione è stata acuita dalla configurazione stessa del locale e dalla mancanza di aperture dirette verso l'esterno.
Causa A.2_ alterazione del manto impermeabilizzante della rampa di discesa
Trattasi di alterazioni della regolarità del piano percorribile.
Nel particolare si rilevano: usura dello strato superficiale del manto impermeabilizzante;
distacco in alcuni punti del manto;
fessurazioni nella pavimentazione e lungo la linea di contatto con il cordolo contiguo il fabbricato, con conseguente formazione di vegetazione infestante.
La carenza del sistema di impermeabilizzazione è dovuta a fattori ambientali e a sollecitazioni meccaniche prodotte dal transito veicolare.
CAUSA B_ CARENZA DI TENUTA GIUNTO N. 2 TUBO IN PVC
La causa del fenomeno n. 2 è dovuta ad una carenza di tenuta della tubazione di scarico in PVC costituenti il tratto di fecale che attraversa il locale garage in direzione nord/sud in corrispondenza del giunto lineare n. 2 (cfr. all. 7b), la perdita di aderenza nel punto di innesto dei due tratti di tubo accoppiati è riconducibile allo stato di obsolescenza della condotta (cfr. all. 5, foto 28-29)….”
Il ctu, di seguito, rispondendo compitamente ai quesiti posti, individua , altresì, l'imputabilità dei prefati fenomeni infiltrativi individuando, quale unico responsabile delle carenze manutentive, il convenuto ( pag.33 dell'elaborato). CP_1
Segue l'elenco degli interventi risolutori ed il costo del rispristino stimato in € 1.174,33 come da computo metrico allegato.
Non sussistono allo stato ragioni diverse per discostarsi dalle conclusioni rese dal consulente tecnico incaricato , tanto tenuto conto delle osservazioni rese dai CTP di segno contrario , le cui doglianze non scalfiscono minimamente il delibato del perito incaricato.
Si osservi, altresì, che giurisprudenza di legittimità da stigmatizzato il principio in base al quale per i danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione ( Cass. 9084/2010).
Rafforza, poi, la fondatezza delle doglianze espresse nel libello introduttivo, la fase istruttoria prodotta alla udienza del 10 03 2022, nel corso della quale veniva escusso il teste di parte attrice
, dichiaratosi indifferente, la tralcio della cui deposizione si riporta di seguito…” Testimone_1 ADR: sono il Geometra che ha redatto la consulenza di parte attrice depositata in atti per la quale è stato pattuito compenso ancora non richiesto..
Testi
E' vero e mi riporto alla perizia da me redatta;
preciso, sul capo 1), che ho avuto modo di verificare che vi erano degli innesti sulla tubazione fecale condominiale praticati verosimilmente in epoca successiva in corrispondenza dei quali, a terra era possibile notare macchie d'acqua”;
“ADR dell'Avv. Di Marzo: riconosco tutte le foto mostratemi allegate alla mia relazione ed, in particolare, la foto n.7 ritrae gli innesti di cui parlavo, essi si trovano presumibilmente sottoposti ai servizi igienici dei locali a piano terra e quindi verosimilmente posti a ridosso della parete sul lato ovest”;
Sul capo 12) e sul capo 15) “ADR: non so rispondere”:..
Alla successiva udienza del 14 03 2023 veniva, poi, introdotto il teste dichiaratosi Testimone_3 suocero dell'attore processuale.
Dalla sintesi delle dichiarazioni rese si riporta quanto segue..”
ADR: mi sono recato su invito di mio genero in qualche occasione nel garage sito in CP_1 sito in condominio di cui non ricordo precisamente la allocazione;
posso tuttavia ricordare
[...] che nelle vicinanze vi fisse un bar denominato “ Capriccio”, ovvero nei pressi del mercato del giovedì.
ADR: detto locale è interrato di circa tre o quatto metri al di sotto del livello stradale ed è composto da un solo vano.
ADR: ho notato che vi fossero delle infiltrazioni abbondanti, a ridosso della parete nei pressi della rampa di accesso posta in discesa.
Ricordo altresì che vi erano perdita da tubazioni in PVC poste sotto il solaio dalle “giunte” percolava acqua.
ADR: il primo accesso risale almeno a 5 o 6 anni fa ma ce ne sono stati altri successivamente;
La mia attività professionale è quella di idraulico.
ADR: la parete confinante con la rampa trasudava acqua. ADR: sul capo 15 : è vero ero presente a qualche sopralluogo finalizzato ad affittare il locale.
ADR: esibita la terza foto contenuta nella produzione di parte attorea il teste riconosce lo stato dei luoghi e la rampa di discesa.
ADR: esibita dodicesima, tredicesime e quattordicesima foto il teste conferma lo stato dei luoghi descritto.
ADR: confermo che vi fosse un allagamento del locale all'esterno della porta basculante;
ivi vi era la battuta della porta basculante…”
Tali deposizioni asseverano la sussistenza, in ordine al fatto storico, delle infiltrazioni la cui genesi
è stata oggetto , poi, di valutazione del consulente incaricato.
Si osservi, all'uopo, che l'eccezione ad incapacità a testimoniare del primo teste escusso, basandosi sulle ragioni dispositive dell'art 246 cpc, non ha ragione di essere accolta.
Il breve dispositivo dell'art. 246 condensa il principio di incompatibilità tra la posizione di parte e di testimone.
L'interesse in causa richiamato dalla norma è infatti ritenuto coincidente con quello di cui all'art. 100, che costituisce una delle condizioni determinanti la c.d. ipotetica accoglibilità della domanda.
Ergo, l'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105.
Si esclude, di contro, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita.
Il tecnico incaricato in via fiduciaria, pertanto, avendo unicamente un interesse di natura economica afferente il pagamento dei compensi maturati nei confronti del committente, deve ritenersi sollevato da ogni questione attinente un potenziale interesse nel presente giudizio.
Va, infine , valutata la posizione della chiamata in causa , evocata nel giudizio ai fini della malleva assicurativa. All'uopo, non può revocarsi in dubbio che la posizione della impresa assicuratrice, mero litisconsorte facoltativo, fonda la sua genesi su di un rapporto di natura contrattuale tra l'assicurato
( ) e la mentovata società , comportandone l'applicabilità, al caso concreto, degli effetti CP_1
della stipula contrattuale sulla scorta delle condizioni generali di polizza e sue esclusioni.
Sotto cotal rispetto la evocata impresa assicuratrice richiama espressamente l'art.46 della polizza sottoscritta la quale fa espresso riferimento alla esclusione dei danni da vetustà e cattiva manutenzione degli impianti, seppur ricompresi nella generale categoria delle infiltrazioni prevista dalle condizioni generali.
Tale assunto difensivo assume concretezza dalla mera lettura del documento assicurativo riportato in atti , conseguendone la carenza di operatività sul punto della polizza stipulata.
Tanto in virtù del fatto che , come evidenziato dall'opera di indagine espletata dall'Arch. CP_3
, la carenza manutentiva instà alla base dei fenomeni infiltrativi individuati.
[...]
In sintesi, la domanda va accolta per quanto di ragione dichiarando la piena responsabilità del convenuto principale circa i danni lamentati che, tuttavia, devono essere ridimensionati in quella somma di € 1.174,33, oltre iva e spese accessorie, computata dal ctu, oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice , preso atto del divario rilevante tra il petitum processuale ( € 16.340,00) ed il quantum debeatur emerso in corso di istruttoria ( €
1.174,33), ritiene di dover compensare del tutto le spese e competenze di giudizio tra l'attore ed il convenuto principale.
Circa la posizione della chiamata in causa, atteso che la stessa formula una richiesta di condanna del solo attore in ipotesi di rigetto totale della domanda, nulla dispone per le spese e competenze di causa.
Infine, in merito al regime delle spese di consulenza tecnica , questa restano a carico definitivo del in virtù del fatto che l'attività di indagine peritale si è resa necessaria per asseverare, CP_1
seppur in maniera ridotta, la fondatezza della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 957/2018 così provvede:
dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto principale come da motivazione;
in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il Condominio di Controparte_1 [...]
in Pomigliano d'Arco (NA) in persona dell'amministratore p.t. , al pagamento ,in favore CP_1
dell'attore, della somma di € 1.174,33, oltre iva e spese accessorie, oltre interessi di legge decorrenti dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.:
compensa del tutto le spese e competenze di giudizio tra l'attore ed il convenuto principale;
dichiara la inoperatività della polizza assicurativa contratta con la soc. Darag ass,ni;
dichiara non luogo a procedere sulle spese tra il convenuto ed il chiamato in causa;
pone definitivamente a carico del convenuto principale le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nola, lì 20 /06/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata