Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudiahilde Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 175;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Mugnai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS- - Dipartimento Servizi alla persona, non costituito in giudizio;
nei confronti
ED GI, IS SC, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di -OMISSIS- - Dipartimento Servizi alla Persona prot. n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Dipartimento, avente ad oggetto “Vs. richiesta accesso agli atti del -OMISSIS- prot. 00-OMISSIS-”, comunicata per pec in pari data al difensore del ricorrente avv. Roberto Ginanneschi con la quale si dichiara improcedibile la richiesta di accesso agli atti da questi presentata in data 19.07.2025 in nome e per conto del proprio assistito sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e relativa al “Verbale di presa in carico del Servizio Sociale di -OMISSIS- della minore -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- del silenzio diniego formatosi per inutile decorso del termine di trenta giorni sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 18.07.2025 a mezzo pec, protocollata dall'Ente con n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, relativa al “Fascicolo e presa in carico da parte dei Servizi Sociali della figlia -OMISSIS- -OMISSIS- e dei genitori come da sentenza del -OMISSIS- del T.M. di Firenze”;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
- della illegittimità della condotta del Comune di -OMISSIS-, il quale non ha reso ostensibile la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente in proprio e a mezzo del proprio difensore rispettivamente con le istanze di accesso agli atti prot. n. 00-OMISSIS- e prot. n. 00-OMISSIS-, entrambe del -OMISSIS-;
- del diritto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ad accedere a tutta la documentazione relativa al Fascicolo relativo alla figlia minore -OMISSIS- -OMISSIS- e dei genitori in carico ai Servizi Sociali del predetto Comune nonché al verbale della effettiva “presa in carico” della stessa
e per il conseguente ordine
all'Amministrazione resistente di esibizione di tutta la documentazione invano richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa VI De FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale per i minorenni di Firenze, per quanto rileva in questa sede, ha disposto:
- l’affidamento della minore -OMISSIS- -OMISSIS- ai servizi sociali competenti per territorio;
- che “le prescrizioni relative alla frequentazione tra padre e figlia sono sospese, fino a quando non saranno svolte le attività di preparazione psicologica del padre e della figlia, che garantiscano un effettivo consenso di quest’ultima, e fino a quando il padre non avrà svolto un percorso psicoterapeutico”;
- che “la ripresa dei contatti tra il padre e la figlia - previa verifica da parte dei Servizi sociali affidatari, del rispetto della precedente disposizione - avverrà gradualmente, in forma protetta, delegando i Servizi sociali a verificarne l’andamento positivo ed a determinarne criteri e modalità, con l’obiettivo di estendere nel tempo il sistema di incontri fino al raggiungimento dei parametri sopra richiamati, con revoca -in prospettiva- della forma ‘protetta’”.
Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, padre della minore, in data 18 luglio 2025, ha chiesto al Comune di -OMISSIS- di poter estrarre copia del “fascicolo e presa in carico da parte dei servizi sociali della figlia… e dei genitori come da sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del T.M. Firenze”, per “uso legale” (cfr. doc. 5 del Comune).
L’istanza è rimasta senza esito.
Il 19 luglio 2025, il difensore del sig. -OMISSIS- ha presentato una ulteriore istanza di accesso per ottenere copia del “verbale di presa in carico del servizio sociale di -OMISSIS-”, ai fini della “verifica effettiva presa in carico e atti conseguenti” (cfr. doc. 6 del Comune).
Il Comune, con nota del primo agosto 2025, ha dichiarato “improcedibile” l’istanza di accesso formulata nell’interesse del sig. -OMISSIS-, evidenziando, da un lato, che “la presa in carico dei minori, quando originantesi da un provvedimento della A.G., non si esplicita in un atto ma in azioni che il Servizio Sociale svolge a tutela dell’interesse dei minori in ottemperanza ai suddetti mandati” e, dall’altro, che “l’attività posta in essere trae origine ed impulso dal mandato conferito dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un determinato procedimento giudiziario, circostanza questa che connota la figura dello scrivente servizio quale Ausiliario dell’Autorità Giudiziaria, come espressamente indicato dall’art. 473-bis n. 27 cpc. La suddetta norma di rito precisa al comma 3 che “le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente”.
2. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento della nota citata e l’accertamento del proprio diritto ad accedere a tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla figlia minore e ai genitori in carico ai servizi sociali del Comune di -OMISSIS-, ed in particolare al verbale di “presa in carico”, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione di quanto richiesto.
Egli sostiene, in estrema sintesi, di avere il diritto di conoscere i documenti relativi alla figlia minore e, più in generale, di ottenere la documentazione richiesta per poter adeguatamente sostenere e rappresentare i propri interessi nell’ambito del giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2025, adottata dal Tribunale per i minorenni di Firenze.
In punto di diritto, con la prima censura, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990 e del regolamento comunale in materia di diritto di accesso, deducendo altresì l’erroneità e l’irragionevolezza della motivazione addotta dall’Amministrazione per negare all’istante l’estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo detenuto dai servizi sociali.
Lo stesso afferma, inoltre, che l’attività svolta dai servizi sociali in esecuzione della sentenza citata non sarebbe equiparabile a quella rimessa agli ausiliari del giudice, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, ma andrebbe ricondotta ai compiti ad essi ordinariamente spettanti in forza della normativa generale.
Con la seconda censura il ricorrente esclude che nel caso di specie possa configurarsi una delle ipotesi tassative, previste dall’art. 24 della l. n. 241/1990, di documenti coperti da segreto.
Con la terza censura egli sostiene, infine, che le istanze di accesso presentate erano complete e comprensibili e che, in ogni caso, a fronte di eventuali incertezze, il Comune avrebbe dovuto informare il richiedente, indicare le ragioni per le quali la richiesta non poteva essere accolta e chiedere l’integrazione dei dati mancanti, come previsto dall’art. 15 del regolamento comunale in materia di accesso.
3. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per affermare che le domande formulate dal ricorrente, in proprio e per il tramite del difensore, erano generiche e scarsamente motivate, non potendosi perciò accertare l’effettiva strumentalità della documentazione richiesta rispetto ad eventuali esigenze di tutela del richiedente. A dire dell’Amministrazione, infatti, la mera dicitura “uso legale” non poteva costituire motivazione sufficiente per verificare l’esistenza dell’interesse concreto, diretto e attuale all’estrazione di copia del documento detenuto dall’Amministrazione; né quest’ultima era tenuta a desumere aliunde la motivazione dell’istanza, essendo onere del richiedente esplicitarla.
In ogni caso, afferma il Comune, nella nota di risposta inviata al difensore del ricorrente l’Amministrazione ha formalmente dichiarato che a seguito della sentenza del Tribunale per i minorenni non è stato redatto un “verbale di presa in carico”, poiché i servizi sociali si sono limitati al compimento di azioni in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle varie decisioni assunte dal giudice; nella stessa nota si è altresì specificato che le relazioni e ogni altro documento formato dagli operatori sociali al fine di adempiere al mandato del giudice sarebbero assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali e perciò sottratti all’accesso.
In definitiva, sarebbero stati pienamente assolti gli obblighi in materia di accesso gravanti sull’Amministrazione.
4. Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. La domanda di accesso al “verbale di presa in carico” è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, nella nota del primo agosto 2025, in risposta all’istanza di accesso formulata dal difensore di parte ricorrente, il Comune ha chiarito che “la presa in carico dei minori, quando originantesi da un provvedimento della A.G., non si esplicita in un atto ma in azioni che il Servizio Sociale svolge a tutela dell’interesse dei minori in ottemperanza ai suddetti mandati”.
L’Amministrazione, pertanto, ha formalmente dichiarato, assumendosene la piena responsabilità, che il verbale di presa in carico, oggetto della richiesta di ostensione, non esiste.
Sotto tale profilo, può dunque ritenersi assolto l’obbligo gravante su di essa, poiché, come evidenziato da tempo dalla giurisprudenza, “… se determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell'Amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest'ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l'inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo (si vedano, ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, 31 maggio 2019, n. 1255; 29 maggio 2021, n. 1245; 20 febbraio 2020, n. 343; T.A.R. , Napoli , sez. VI , 03/05/2021 , n. 2915; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 19 marzo 2019, nr. 5201 ed altre). Secondo tale orientamento, … trattandosi di applicare la regola generale ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai posti in essere (pur essendo doverosa la loro redazione). Ciò posto non è tuttavia sufficiente - al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso - la mera e indimostrata affermazione in ordine all'indisponibilità degli atti, spettando all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485; si veda anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 marzo 2024, n. 1627; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
Va peraltro evidenziato che il Comune, nella stessa nota, ha precisato che “la presa in carico della minore… da parte del Servizio Sociale Professionale di -OMISSIS- è stata conseguente al Decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 27/5/2021 nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- con il quale la minore è stata affidata al Servizio Sociale. La presa in carico della stessa non ha avuto da allora soluzione di continuità tenuto conto anche di tutti i successivi disposti delle AA.GG. che hanno confermato nel tempo l’affidamento al Servizio Sociale: Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. -OMISSIS-, Ordinanza Corte Suprema di Cassazione I^ Sez. Civile del -OMISSIS-, Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. -OMISSIS- proc. -OMISSIS-”.
L’Amministrazione, quindi, ha confermato all’interessato di avere preso in carico la minore, così soddisfacendo, almeno in parte, le esigenze conoscitive esplicitate nella richiesta di accesso.
5.1. E’ invece fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati, la domanda di accesso alla ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo detenuto dai servizi sociali, attinente alle attività nelle quali si è sostanziata la presa in carico della minore e dei genitori, che il Comune ha ritenuto sottratta all’accesso.
Il ricorrente, innanzi tutto, è titolare di una posizione di interesse, in quanto parte direttamente coinvolta nell'attività dei servizi sociali e in quanto padre della minore; l'accesso, peraltro, è stato chiesto per verificare che le attività a sostegno della figlia e dei genitori siano state effettivamente avviate e per poter valutare eventuali iniziative da assumere a tutela dei propri interessi.
I documenti presenti nel fascicolo dei servizi sociali, inoltre, rientrano nella nozione di documenti amministrativi ex art. 22, lett. d) della l. n. 241/1990 e sono quindi soggetti alla disciplina del diritto di accesso, in quanto frutto dell'attività dei servizi sociali comunali competenti in materia ex lege n. 328/2000.
Infatti, in base al tenore letterale delle due istanze di accesso formulate dal ricorrente, la documentazione richiesta non è quella predisposta dai servizi sociali ai sensi dell’art. 473 bis 27 c.p.c., nell’ambito di un procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo I del codice di procedura civile, ma quella eventualmente elaborata all’esito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni, nello svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce in via ordinaria ai servizi sociali.
Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza “La circostanza che l'affidamento sia avvenuto su richiesta del giudice civile, non fa venir meno… la natura amministrativa dell'attività dei servizi sociali e l'obbligo, quindi, per l'amministrazione di prendere in considerazione l'istanza di accesso e di vagliare i presupposti per il suo eventuale esito positivo secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990… inoltre, il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2011 n. 619) in quanto il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale, sicché resta rimessa al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi del rimedio giurisdizionale offerto dalla legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067)” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 3 aprile 2019, n. 412).
Tutto ciò premesso, occorre tuttavia evidenziare nel caso di specie possono venire in rilievo esigenze di tutela della riservatezza di dati e informazioni riguardanti terzi soggetti, quali la madre della minore o altre persone comunque coinvolte nell'attività dei servizi sociali.
Come noto, ai sensi dell’art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, e, cioè, “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”.
Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza, spetta “all'autorità giurisdizionale il compito non solo di verificare nel singolo caso concreto la legittimazione dell'istante ad accedere agli atti in virtù di un interesse giuridicamente protetto connesso al documento richiesto, ma anche di valutare se e in quali limiti l'accesso sia strettamente indispensabile alla tutela di tale interesse”, mentre grava sul soggetto istante l’onere di “provare l'indispensabilità dell'accesso del quale è fatta richiesta in relazione alla posizione giuridica da tutelare, con allegazione di fatti, circostanze e ragioni di diritto idonee a supportarne l'istanza” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2017, n. 4383).
Ebbene, le istanze di accesso formulate dal ricorrente hanno ad oggetto, indiscriminatamente, tutti gli atti del fascicolo detenuto dai servizi sociali e possono perciò riguardare anche documentazione che attiene alla vita privata e a dati sensibili della madre e di terze persone, rispetto alla quale, tuttavia, non è stata evidenziata la stretta necessarietà ed indispensabilità per la tutela degli interessi genericamente prospettati dal richiedente.
La domanda di accesso, pertanto, deve essere accolta limitatamente agli atti del fascicolo che riguardano il ricorrente e la minore, salvo il caso in cui ciò comporti la violazione del segreto professionale, mentre deve essere rigettata per quelli che riguardano in modo specifico la madre della stessa o persone terze a vario titolo coinvolte nelle attività dei servizi sociali. Con l’ulteriore precisazione che il Comune sarà tenuto ad attestare, formalmente e in modo inequivoco, l’eventuale inesistenza dei suddetti documenti ostensibili.
6. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di -OMISSIS- nella misura complessiva indicata in dispositivo, che viene liquidata alla luce di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie e tenuto altresì conto del parziale accoglimento del ricorso.
7. Previa conferma dell’ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto con decreto n. 96 del 6 ottobre 2025, e vista la domanda di liquidazione del compenso depositata in data 26 gennaio 2026 dall’avvocato Claudiahilde Perugini, può essere infine liquidato l’onorario spettante al difensore, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Questo, tenuto conto della natura e della complessità della controversia, viene determinato nella misura di € 2.500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, ordina all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui in motivazione, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella misura di € 2.500,00, da versare a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Liquida, in favore dell’avvocato Claudiahilde Perugini, a titolo di onorario, la somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La RD, Presidente
VI De FE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | VI La RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.