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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 405/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Portovegno 26 89100 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 803 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6210/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 803/2024 del 22/11/2024, prot. 15084, emesso dal Comune di Montebello Jonico, notificato il 20/12/2024, riferito alla Tari 2019 per un immobile sito in Indirizzo_1.
Censura l'atto non essendo comprensibile su quale immobile sia stato effettuato l'accertamento, essendo titolare di più immobili nella stessa via;
in ogni caso fa presente che entrambi gli immobili di proprietà ubicati in Indirizzo_1 riportano la categoria catastale F/2 e sono classificati come unità collabenti, quindi “ … incapaci di produrre rifiuti poichè inagibili e/o inabitabili “.
Specifica che i fabbricanti collabenti sono immobili che, nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito (immobili fatiscenti, ruderi, immobili demoliti parzialmente), iscritti in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso.
Quindi parte ricorrente, argomentando sulla prevista non imponibilità ai fini IMU (anche con richiami giurisprudenziali di legittimità conformemente intervenuti in materia), ne ricava analoga non imponibilità ai fini Tari, oltre a doversi considerare le pregresse decisioni di questa Corte favorevoli (RG n. 2409/2022 e n. 3808/2024), che hanno dichiarato l'inesistenza del presupposto impositivo e annullato il relativo atto accertativo.
Puntualizza, inoltre, che il Comune di Montebello è a conoscenza delle caratteristiche di inagibilità/ inabitabilità dall'anno 2010.
Il Comune di Montebello Jonico non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente documentato la situazione degli immobili, per i quali manca, in effetti, il presupposto impositivo (per come peraltro già statuito da questa Corte in fattispecie omologhe) e, quindi,
l'atto va annullato.
Inoltre l'intimato Comune è rimasto contumace, per cui alla Corte non sono stati offerti argomenti di segno contrario a quelli fondatamente avanzati dal ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Montebello Jonico al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 405/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via Portovegno 26 89100 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 803 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6210/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 803/2024 del 22/11/2024, prot. 15084, emesso dal Comune di Montebello Jonico, notificato il 20/12/2024, riferito alla Tari 2019 per un immobile sito in Indirizzo_1.
Censura l'atto non essendo comprensibile su quale immobile sia stato effettuato l'accertamento, essendo titolare di più immobili nella stessa via;
in ogni caso fa presente che entrambi gli immobili di proprietà ubicati in Indirizzo_1 riportano la categoria catastale F/2 e sono classificati come unità collabenti, quindi “ … incapaci di produrre rifiuti poichè inagibili e/o inabitabili “.
Specifica che i fabbricanti collabenti sono immobili che, nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito (immobili fatiscenti, ruderi, immobili demoliti parzialmente), iscritti in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso.
Quindi parte ricorrente, argomentando sulla prevista non imponibilità ai fini IMU (anche con richiami giurisprudenziali di legittimità conformemente intervenuti in materia), ne ricava analoga non imponibilità ai fini Tari, oltre a doversi considerare le pregresse decisioni di questa Corte favorevoli (RG n. 2409/2022 e n. 3808/2024), che hanno dichiarato l'inesistenza del presupposto impositivo e annullato il relativo atto accertativo.
Puntualizza, inoltre, che il Comune di Montebello è a conoscenza delle caratteristiche di inagibilità/ inabitabilità dall'anno 2010.
Il Comune di Montebello Jonico non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente documentato la situazione degli immobili, per i quali manca, in effetti, il presupposto impositivo (per come peraltro già statuito da questa Corte in fattispecie omologhe) e, quindi,
l'atto va annullato.
Inoltre l'intimato Comune è rimasto contumace, per cui alla Corte non sono stati offerti argomenti di segno contrario a quelli fondatamente avanzati dal ricorrente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Montebello Jonico al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.