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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9290/2021 R.G., chiamato all'udienza dell'1/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Lombardo, A. Lombardo e Parte_1
G. Lombardo
Ricorrente
O Controparte_1
in persona della legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. C. Balducci
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1/4/2014 al
31/8/2017, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, inquadrata al livello II CCNL
Imprese di Pulizia, con contratto part-time di 36 ore settimanali distribuite su sei giorni, lamentava di non aver percepito la retribuzione di agosto 2017, la 13^ e la 14^ mensilità dell'anno 2017, il credito fiscale ex D.L. n. 66/2014, nonché il TFR, per un importo complessivo pari ad € 5.720,04; deduceva, altresì, di aver percepito, in data 1/3/2018, un acconto pari alla somma di € 1.599,59, da detrarre dal predetto importo complessivo.
Evidenziava, inoltre, che, in data 5/4/2018, aveva ricevuto dalla convenuta una nota nella quale la datrice di lavoro motivava la mancata corresponsione delle somme richieste con il rifiuto, da parte della ricorrente, di sottoscrivere la conciliazione proposta dalla società resistente, la quale, nella predetta nota, faceva, altresì, rilevare di aver anticipato, in favore della lavoratrice, somme per ore non prestate.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma lorda pari ad €
4.120,45, di cui € 3.335,93 per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta, impugnando e contestando ogni avversa deduzione;
sosteneva, in particolare, che tutte le somme richieste con il ricorso introduttivo fossero state regolarmente corrisposte alla lavoratrice;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
La causa, istruita con la produzione documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che, ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Preme, altresì, evidenziare, come, nella fattispecie al vaglio del Tribunale, non sia in contestazione il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, né la natura dello stesso
(subordinato) e neppure le mansioni svolte in esecuzione del rapporto stesso da parte della ricorrente;
ed invero, l'oggetto della domanda al vaglio del Tribunale va individuato nell'esatta quantificazione delle spettanze retributive.
Sotto tale profilo, va osservato che parte ricorrente lamenta di non aver percepito: a) la retribuzione del mese di agosto del 2017; b) la tredicesima e la quattordicesima
Pag. 2 di 11 mensilità del 2017; c) il credito fiscale di cui al D.L. n. 66/2014; d) il tfr;
il tutto per un importo complessivo pari ad € 5.720,04.
Tuttavia, è bene rammentare che la ricorrente dà atto, già nel ricorso introduttivo, dell'avvenuta corresponsione, in data 1/3/2018, da parte della società convenuta, di un acconto pari ad € 1.599,59, con la conseguenza che residuerebbe un credito pari a complessivi € 4.120,45.
Ciò posto, con riferimento alla doglianza di parte ricorrente relativa al mancato pagamento della retribuzione spettante per il mese di agosto 2017, va evidenziato che la lavoratrice rivendica il suo diritto a percepire, a tale titolo, la somma di € 1.369,39, come da busta paga di agosto 2017 (doc. n. 1, pag. 3, allegato al ricorso).
Tuttavia, come rilevato dalla società cooperativa convenuta e come si può facilmente evincere dall'esame della predetta busta paga, la somma di € 1.369,39 costituisce l'importo al lordo delle ritenute di legge.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali
(nonché previdenziali e assistenziali)” (Cass. n. 1464 del 2/2/2012).
Orbene, dal compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, emerge che la corresponsione della somma (netta) di cui alla busta paga dell'agosto 2017, pari ad €
605,28, è stata integralmente effettuata nei mesi immediatamente successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, in una fase in cui vige quella che è la normale dinamica dei rapporti di dare-avere tra lavoratore e datore di lavoro, ossia ben prima dell'instaurazione del giudizio per differenze retributive (nel quale, come vedremo nel prosieguo del presente atto, il calcolo delle somme dovute, per l'appunto, a titolo di differenze retributive, soggiace a regole e principi differenti).
Ed invero, sotto tale profilo, risulta documentalmente provato che la società resistente ha effettuato due bonifici in favore della ricorrente: il primo, pari ad € 400,00, eseguito in data 6/10/2017, come risulta dal prospetto delle transazioni per pagamento degli stipendi prodotto dalla convenuta (cfr. all. n. 2 memoria difensiva), circostanza non contestata dalla parte ricorrente.
Del pari pacifica, giacché è la stessa ricorrente a darne atto nel ricorso introduttivo, è la circostanza relativa al pagamento in suo favore, da parte della società evocata in
Pag. 3 di 11 giudizio, di un (ulteriore) acconto di importo pari ad € 1.599,59, eseguito con bonifico in data 1/3/2018 (doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva).
Parte resistente, nella memoria di costituzione, precisa che il predetto importo di €
1.599,59 comprende sia la somma residua relativa alla retribuzione del mese di agosto
2017, pari ad € 205,28, sia parte delle spettanze di fine rapporto, ammontanti ad €
1.394,31 (di cui si riferirà in dettaglio infra), come conteggiate nella busta paga di gennaio 2018 (all. n. 4, pag. 3).
In conclusione, mediante i pagamenti effettuati dalla resistente rispettivamente in data
6/10/2017 (€ 400,00) ed in data 1/3/2018 (€ 205,28), documentalmente provati, la società datrice di lavoro ha adempiuto integralmente all'onere sulla stessa incombente di provvedere al pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità di agosto 2017 in favore della ricorrente, nella misura spettante a quest'ultima (€ 605,28), come da busta paga versata in atti, ovvero al netto delle trattenute operate per legge.
Per le suesposte ragioni la domanda avente per oggetto la retribuzione della mensilità di agosto 2017 non può trovare accoglimento.
In merito alla doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata corresponsione della
13^ mensilità dell'anno 2017, si rileva che quest'ultima è indicata nella busta paga di dicembre 2017 come “gratifica natalizia” (doc. 1, pag. 2, all. al ricorso) ed ivi quantificata in un importo pari ad € 747,77.
Ebbene, la prospettazione della resistente che sostiene di aver regolarmente provveduto a corrispondere la 13^ mensilità in favore della ricorrente, non trova adeguato riscontro probatorio sulla scorta dell'esame della documentazione versata in atti;
ed invero, si osserva che in atti non vi è alcuna prova che il pagamento sia stato effettuato.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che la prova del pagamento non può certamente essere costituita dalla mera produzione della busta paga, documento di provenienza datoriale sulla cui efficacia probatoria si è più volte espressa la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.
Si richiamano, in quanto condivisibili le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
2010/2022, pronunciata da questo Tribunale in data 30/6/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4384/2020 di R.G., instaurato da un lavoratore nei confronti della medesima parte resistente del giudizio che ci occupa e vertente su un caso parzialmente
Pag. 4 di 11 similare;
nella suddetta sentenza si legge che: “Riguardo al prospetto paga occorre rilevare come debba essere, seppur sinteticamente, affrontata la nota questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav.
13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav.
6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro
l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, per cui ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
Siffatto onere può essere assolto innanzi tutto mediante la normale documentazione liberatoria offerta dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente.
Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto
a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001).
Tanto più la sottoscrizione “per ricevuta” non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti la frase “per ricevuta” può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro.
Pertanto il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cass. Lav. n. 6267 del 24 giugno
1998)”.
Ne discende che, esclusa l'efficacia probatoria della busta paga di dicembre 2017
(peraltro, nemmeno sottoscritta dalla ricorrente “per ricevuta”), non è stata raggiunta in
Pag. 5 di 11 giudizio idonea prova in ordine alla corresponsione delle somme a titolo di 13^ mensilità in favore della ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alle somme dovute a titolo di 14^ mensilità e di credito fiscale ex D.L. n.66/2014, pure rivendicati dalla ricorrente e rispettivamente quantificati nella predetta busta paga in € 185,39 ed €
81,56, in relazione alle quali si può affermare che i corrispondenti importi non siano mai stati versati in favore della lavoratrice, come espressamente ammesso dalla stessa parte resistente.
Infine, per quanto attiene al tfr, come già anticipato, la società convenuta ha fornito idonea prova del pagamento effettuato con bonifico, in data 1/3/2018, del complessivo importo di € 1.599,59, di cui imputa € 1.394,31 a titolo di acconto sul tfr, conteggiato nella busta paga di gennaio 2018 in un importo complessivo pari ad € 3.335,93.
È bene rammentare che parte ricorrente, già nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento del predetto acconto, chiedendo di scomputarlo dalla somma complessivamente dovuta a titolo di differenze retributive per cui è causa.
Effettuata una ricognizione dei pagamenti già effettuati dalla convenuta, è ora necessario soffermarsi sull'esame delle motivazioni addotte dalla stessa a sostegno dei mancati pagamenti e delibare in ordine alla spettanza delle somme rivendicate dalla ricorrente, nonché alla loro misura.
Posto che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di retribuzione per la mensilità di agosto
2017, già integralmente versata in suo favore, come è risultato provato per tabulas, le ulteriori retribuzioni rivendicate nel ricorso (13^, 14^, credito fiscale ex DL 66/2014 e tfr residuo) possono essere trattate congiuntamente.
La convenuta, infatti, asserisce di aver provveduto all'integrale corresponsione delle somme dovute alla ricorrente, sulla base di una ricostruzione contabile contenuta nelle pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione.
Ebbene, nella predetta memoria la convenuta afferma (sub lett. B, pag. 4) che: “per quanto riguarda la 13esima mensilità rivendicata dalla ricorrente nella misura di €
747,77 risulta regolarmente corrisposta e ricompresa nella busta paga di dicembre
Pag. 6 di 11 2017 (all.4) sebbene, come si evince dalla suddetta busta paga, la ricorrente avesse un totale relativo alle competenze pari ad € 1.014,72 e trattenute pari ad € 2.271,27”.
Ebbene, come già visto più sopra, la circostanza del dedotto pagamento della 13^ mensilità appare del tutto priva di riscontro probatorio.
Ciò posto, la convenuta prosegue la sua ricognizione contabile (sub C e D della memoria) affermando testualmente che "Anche per quanto concerne la somma a titolo di 14^ mensilità di € 185,39 e la somma di € 81,56 a titolo di credito fiscale rivendicate dalla sig.ra sono state riconosciute nella busta paga di dicembre 2017 (all.4), Pt_1 sebbene non corrisposte in quanto trattenute poichè la lavoratrice aveva una posizione
"a debito" per € 2.271,27 (contabilmente inserita nella voce "trattenute").
A tale ultimo proposito si precisa che la predetta somma di € 2.271,27, contemplata nella voce "trattenute", si riferisce alle ore di ex festività, ferie, permessi e banca ore. In particolare, nella busta paga di dicembre 2017 (all.4) sono state detratte le somme relative ai permessi, ferie ed ex festività che erano state conteggiate nella busta paga di agosto 2017, che erano state godute in più rispetto a quelle effettivamente maturate;
si tratta di circa 50 ore in più pari ad € 727,82, così come risulta nella busta paga di agosto 2017, che le erano state riconosciute a credito e che pertanto l'azienda ha legittimamente trattenuto nella busta paga di dicembre 2017 (all.4).
Così come nella busta paga di dicembre 2017 (all.4) è stata trattenuta anche la somma di € 1.735,91 relativa alla banca ore. Tale somma è stata corrisposta precedentemente alla ricorrente, ma poichè le ore non sono state più lavorate a causa del cambio appalto, la somma è stata legittimamente trattenuta dalla odierna resistente.
Alla luce di quanto sopra la sig.ra si è trovata, come detto, ad avere un "saldo Pt_1 negativo" di € 1.256,55”.
Infine, sub lett. E della memoria, con riferimento al tfr, la resistente dichiara che: “nella busta paga di gennaio 2018 (all.4) risulta inequivocabilmente che la ricorrente vantava, a detto titolo, la somma pari ad € 3.335,93 da cui è stata detratta la somma di
€ 1.256,55 (saldo negativo busta paga dicembre 2017 come innanzi giustificata) oltre la somma di € 685,07 a titolo di IRPEF.
Conseguentemente il TFR effettivo spettante di € 1.394,31 è stato corrisposto alla ricorrente, come lei stessa ha dichiarato, con bonifico del 1.3.18 (all.3) unitamente alla
Pag. 7 di 11 restante somma di € 205,28 a titolo di saldo relativo alla retribuzione del mese di agosto 2017 (all.4)”.
Posto che l'ultima circostanza dedotta dalla convenuta, circa i pagamenti effettuati a titolo di “tfr effettivo spettante” e saldo retribuzione agosto 2017, risulta documentalmente provata, non può che rilevarsi la illegittimità delle trattenute effettuate in busta paga.
Nella già richiamata pronuncia del Tribunale di Bari, n. 2010/2022, resa in data
30/6/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4384/2020 R.G., nei confronti della medesima odierna parte resistente e vertente su una fattispecie parzialmente similare, invero, è dato leggere quanto segue: “Sulla eccezione relativa alla 'banca ore negativa' si richiamano i numerosi precedenti della giurisprudenza di merito che ne ha escluso ogni rilevanza, stabilendo che né il CCNL né gli accordi di secondo livello richiamati dalla resistente consentono al datore di trattenere delle somme a titolo di banca ore negativa (Sentenza del Tribunale di Roma n. 3119/2021)”.
A sua volta, nella citata sentenza del Tribunale di Roma n. 3119/2021, si legge: “Ed invero , l'accordo sindacale del 5.5.2014 invocato dalla società prevede che “i lavoratori cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro, nel limite di prestazione di 8 ore giornaliere e 40 settimanali;
per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “una banca individuale delle ore con ulteriore precisazione che […] “il saldo delle ore contenute nella verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014, 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto di cessazione del rapporto di lavoro”; e ancora il CCNL Multiservizi, applicato, come
Pag. 8 di 11 documentato al rapporto di cui è causa - cfr. contratto individuale di lavoro- all'art. 31 prevede che le ore in essa accantonate possono essere godute dal lavoratore in un momento successivo come riposo compensativo, senza alcuna decurtazione della retribuzione o del monte ore di ferie e permessi;
oppure, possono essere monetizzate, per scelta del lavoratore, per decorrenza dei termini contrattualmente previsti, o per cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene dal tenore letterale sia degli accordi sindacali che del CCNL di categoria non è evince la possibilità del datore di lavoro di trattenere delle somme dalla busta paga in caso di saldo negativo della banca ore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla la società, il datore non ha alcun titolo o diritto per effettuare le trattenute di cui all'opposizione sulla busta paga del lavoratore”.
Alla luce di quanto statuito dai Giudici di merito nelle sentenze sopra richiamate in ordine all'irrilevanza dell'eccezione relativa alla “banca ore negativa”, poiché le pronunce stesse rappresentano significativi precedenti risolutivi di casi del tutto similari, dai quali, pertanto, non si ritiene di doversi discostare nella decisione della controversia oggetto del presente giudizio, non può che affermarsi l'illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro in busta paga, in danno della lavoratrice.
Va precisato che l'importo dovuto per tfr va corrisposto al lordo dell'IRPEF per €
685,07, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte al riguardo: “Il motivo è infondato, ove si consideri che, secondo costante orientamento di questa Corte,
l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L.
218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il
Pag. 9 di 11 pagamento delle differenze retributive dovutegli (vedi ex plurimis, Cass. 28 settembre
2011 n. 19790)” (Cass. civ., sez. Lav., 04/6/2014, n. 12566).
Ciò posto, sulla base delle buste paga di dicembre 2017 e gennaio 2018, versate in atti
(cfr. doc. n. 4, pagg. 2 e 3, alleg. alla memoria di costituzione), va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34, come di seguito dettagliata per ogni singola voce:
-€ 747,77 a titolo di 13^ mensilità;
-€ 185,39 a titolo di 14^ mensilità;
-€ 81,56 per credito fiscale ex DL n. 66/14;
-€ 1.941,62 a titolo di saldo sul tfr, risultante dalla detrazione dell'acconto già versato nella misura di € 1.394,31 dall'importo complessivamente dovuto per tfr, pari ad €
3.335,93, così come indicato nella busta paga del gennaio 2018.
Nulla è dovuto per la richiesta retribuzione della mensilità di agosto 2017, già integralmente corrisposta in favore della ricorrente.
Nei limiti delle motivazioni sopra esposte il ricorso può essere accolto e parte datoriale va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34, per le causali sopra indicate.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca, le stesse possono essere compensate nella misura di 1/3; la restante parte va posta a carico della parte resistente e liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 13/9/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34 in favore della ricorrente a titolo di 13^ e 14^ mensilità relative all'anno 2017, credito fiscale ex DL 66/2014, nonché del tfr residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
Pag. 10 di 11 -rigetta per il resto il ricorso;
-compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte che liquida in complessivi €
1.300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9290/2021 R.G., chiamato all'udienza dell'1/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Lombardo, A. Lombardo e Parte_1
G. Lombardo
Ricorrente
O Controparte_1
in persona della legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. C. Balducci
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/9/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1/4/2014 al
31/8/2017, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, inquadrata al livello II CCNL
Imprese di Pulizia, con contratto part-time di 36 ore settimanali distribuite su sei giorni, lamentava di non aver percepito la retribuzione di agosto 2017, la 13^ e la 14^ mensilità dell'anno 2017, il credito fiscale ex D.L. n. 66/2014, nonché il TFR, per un importo complessivo pari ad € 5.720,04; deduceva, altresì, di aver percepito, in data 1/3/2018, un acconto pari alla somma di € 1.599,59, da detrarre dal predetto importo complessivo.
Evidenziava, inoltre, che, in data 5/4/2018, aveva ricevuto dalla convenuta una nota nella quale la datrice di lavoro motivava la mancata corresponsione delle somme richieste con il rifiuto, da parte della ricorrente, di sottoscrivere la conciliazione proposta dalla società resistente, la quale, nella predetta nota, faceva, altresì, rilevare di aver anticipato, in favore della lavoratrice, somme per ore non prestate.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma lorda pari ad €
4.120,45, di cui € 3.335,93 per TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta, impugnando e contestando ogni avversa deduzione;
sosteneva, in particolare, che tutte le somme richieste con il ricorso introduttivo fossero state regolarmente corrisposte alla lavoratrice;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
La causa, istruita con la produzione documentale, giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che, ai fini della decisione del caso in esame, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Preme, altresì, evidenziare, come, nella fattispecie al vaglio del Tribunale, non sia in contestazione il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, né la natura dello stesso
(subordinato) e neppure le mansioni svolte in esecuzione del rapporto stesso da parte della ricorrente;
ed invero, l'oggetto della domanda al vaglio del Tribunale va individuato nell'esatta quantificazione delle spettanze retributive.
Sotto tale profilo, va osservato che parte ricorrente lamenta di non aver percepito: a) la retribuzione del mese di agosto del 2017; b) la tredicesima e la quattordicesima
Pag. 2 di 11 mensilità del 2017; c) il credito fiscale di cui al D.L. n. 66/2014; d) il tfr;
il tutto per un importo complessivo pari ad € 5.720,04.
Tuttavia, è bene rammentare che la ricorrente dà atto, già nel ricorso introduttivo, dell'avvenuta corresponsione, in data 1/3/2018, da parte della società convenuta, di un acconto pari ad € 1.599,59, con la conseguenza che residuerebbe un credito pari a complessivi € 4.120,45.
Ciò posto, con riferimento alla doglianza di parte ricorrente relativa al mancato pagamento della retribuzione spettante per il mese di agosto 2017, va evidenziato che la lavoratrice rivendica il suo diritto a percepire, a tale titolo, la somma di € 1.369,39, come da busta paga di agosto 2017 (doc. n. 1, pag. 3, allegato al ricorso).
Tuttavia, come rilevato dalla società cooperativa convenuta e come si può facilmente evincere dall'esame della predetta busta paga, la somma di € 1.369,39 costituisce l'importo al lordo delle ritenute di legge.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali
(nonché previdenziali e assistenziali)” (Cass. n. 1464 del 2/2/2012).
Orbene, dal compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, emerge che la corresponsione della somma (netta) di cui alla busta paga dell'agosto 2017, pari ad €
605,28, è stata integralmente effettuata nei mesi immediatamente successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, in una fase in cui vige quella che è la normale dinamica dei rapporti di dare-avere tra lavoratore e datore di lavoro, ossia ben prima dell'instaurazione del giudizio per differenze retributive (nel quale, come vedremo nel prosieguo del presente atto, il calcolo delle somme dovute, per l'appunto, a titolo di differenze retributive, soggiace a regole e principi differenti).
Ed invero, sotto tale profilo, risulta documentalmente provato che la società resistente ha effettuato due bonifici in favore della ricorrente: il primo, pari ad € 400,00, eseguito in data 6/10/2017, come risulta dal prospetto delle transazioni per pagamento degli stipendi prodotto dalla convenuta (cfr. all. n. 2 memoria difensiva), circostanza non contestata dalla parte ricorrente.
Del pari pacifica, giacché è la stessa ricorrente a darne atto nel ricorso introduttivo, è la circostanza relativa al pagamento in suo favore, da parte della società evocata in
Pag. 3 di 11 giudizio, di un (ulteriore) acconto di importo pari ad € 1.599,59, eseguito con bonifico in data 1/3/2018 (doc. n. 3 allegato alla memoria difensiva).
Parte resistente, nella memoria di costituzione, precisa che il predetto importo di €
1.599,59 comprende sia la somma residua relativa alla retribuzione del mese di agosto
2017, pari ad € 205,28, sia parte delle spettanze di fine rapporto, ammontanti ad €
1.394,31 (di cui si riferirà in dettaglio infra), come conteggiate nella busta paga di gennaio 2018 (all. n. 4, pag. 3).
In conclusione, mediante i pagamenti effettuati dalla resistente rispettivamente in data
6/10/2017 (€ 400,00) ed in data 1/3/2018 (€ 205,28), documentalmente provati, la società datrice di lavoro ha adempiuto integralmente all'onere sulla stessa incombente di provvedere al pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità di agosto 2017 in favore della ricorrente, nella misura spettante a quest'ultima (€ 605,28), come da busta paga versata in atti, ovvero al netto delle trattenute operate per legge.
Per le suesposte ragioni la domanda avente per oggetto la retribuzione della mensilità di agosto 2017 non può trovare accoglimento.
In merito alla doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata corresponsione della
13^ mensilità dell'anno 2017, si rileva che quest'ultima è indicata nella busta paga di dicembre 2017 come “gratifica natalizia” (doc. 1, pag. 2, all. al ricorso) ed ivi quantificata in un importo pari ad € 747,77.
Ebbene, la prospettazione della resistente che sostiene di aver regolarmente provveduto a corrispondere la 13^ mensilità in favore della ricorrente, non trova adeguato riscontro probatorio sulla scorta dell'esame della documentazione versata in atti;
ed invero, si osserva che in atti non vi è alcuna prova che il pagamento sia stato effettuato.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che la prova del pagamento non può certamente essere costituita dalla mera produzione della busta paga, documento di provenienza datoriale sulla cui efficacia probatoria si è più volte espressa la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito.
Si richiamano, in quanto condivisibili le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
2010/2022, pronunciata da questo Tribunale in data 30/6/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4384/2020 di R.G., instaurato da un lavoratore nei confronti della medesima parte resistente del giudizio che ci occupa e vertente su un caso parzialmente
Pag. 4 di 11 similare;
nella suddetta sentenza si legge che: “Riguardo al prospetto paga occorre rilevare come debba essere, seppur sinteticamente, affrontata la nota questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav.
13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav.
6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro
l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
L'adempimento di tale obbligo non attiene, però, alla prova del pagamento, per cui ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro.
Siffatto onere può essere assolto innanzi tutto mediante la normale documentazione liberatoria offerta dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente.
Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, anche se “per quietanza”, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto
a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza, anche con testimoni (Cass. Lav. n. 9588 del 14 luglio 2001).
Tanto più la sottoscrizione “per ricevuta” non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta paga. Infatti la frase “per ricevuta” può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro.
Pertanto il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cass. Lav. n. 6267 del 24 giugno
1998)”.
Ne discende che, esclusa l'efficacia probatoria della busta paga di dicembre 2017
(peraltro, nemmeno sottoscritta dalla ricorrente “per ricevuta”), non è stata raggiunta in
Pag. 5 di 11 giudizio idonea prova in ordine alla corresponsione delle somme a titolo di 13^ mensilità in favore della ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alle somme dovute a titolo di 14^ mensilità e di credito fiscale ex D.L. n.66/2014, pure rivendicati dalla ricorrente e rispettivamente quantificati nella predetta busta paga in € 185,39 ed €
81,56, in relazione alle quali si può affermare che i corrispondenti importi non siano mai stati versati in favore della lavoratrice, come espressamente ammesso dalla stessa parte resistente.
Infine, per quanto attiene al tfr, come già anticipato, la società convenuta ha fornito idonea prova del pagamento effettuato con bonifico, in data 1/3/2018, del complessivo importo di € 1.599,59, di cui imputa € 1.394,31 a titolo di acconto sul tfr, conteggiato nella busta paga di gennaio 2018 in un importo complessivo pari ad € 3.335,93.
È bene rammentare che parte ricorrente, già nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dato atto dell'avvenuto pagamento del predetto acconto, chiedendo di scomputarlo dalla somma complessivamente dovuta a titolo di differenze retributive per cui è causa.
Effettuata una ricognizione dei pagamenti già effettuati dalla convenuta, è ora necessario soffermarsi sull'esame delle motivazioni addotte dalla stessa a sostegno dei mancati pagamenti e delibare in ordine alla spettanza delle somme rivendicate dalla ricorrente, nonché alla loro misura.
Posto che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di retribuzione per la mensilità di agosto
2017, già integralmente versata in suo favore, come è risultato provato per tabulas, le ulteriori retribuzioni rivendicate nel ricorso (13^, 14^, credito fiscale ex DL 66/2014 e tfr residuo) possono essere trattate congiuntamente.
La convenuta, infatti, asserisce di aver provveduto all'integrale corresponsione delle somme dovute alla ricorrente, sulla base di una ricostruzione contabile contenuta nelle pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione.
Ebbene, nella predetta memoria la convenuta afferma (sub lett. B, pag. 4) che: “per quanto riguarda la 13esima mensilità rivendicata dalla ricorrente nella misura di €
747,77 risulta regolarmente corrisposta e ricompresa nella busta paga di dicembre
Pag. 6 di 11 2017 (all.4) sebbene, come si evince dalla suddetta busta paga, la ricorrente avesse un totale relativo alle competenze pari ad € 1.014,72 e trattenute pari ad € 2.271,27”.
Ebbene, come già visto più sopra, la circostanza del dedotto pagamento della 13^ mensilità appare del tutto priva di riscontro probatorio.
Ciò posto, la convenuta prosegue la sua ricognizione contabile (sub C e D della memoria) affermando testualmente che "Anche per quanto concerne la somma a titolo di 14^ mensilità di € 185,39 e la somma di € 81,56 a titolo di credito fiscale rivendicate dalla sig.ra sono state riconosciute nella busta paga di dicembre 2017 (all.4), Pt_1 sebbene non corrisposte in quanto trattenute poichè la lavoratrice aveva una posizione
"a debito" per € 2.271,27 (contabilmente inserita nella voce "trattenute").
A tale ultimo proposito si precisa che la predetta somma di € 2.271,27, contemplata nella voce "trattenute", si riferisce alle ore di ex festività, ferie, permessi e banca ore. In particolare, nella busta paga di dicembre 2017 (all.4) sono state detratte le somme relative ai permessi, ferie ed ex festività che erano state conteggiate nella busta paga di agosto 2017, che erano state godute in più rispetto a quelle effettivamente maturate;
si tratta di circa 50 ore in più pari ad € 727,82, così come risulta nella busta paga di agosto 2017, che le erano state riconosciute a credito e che pertanto l'azienda ha legittimamente trattenuto nella busta paga di dicembre 2017 (all.4).
Così come nella busta paga di dicembre 2017 (all.4) è stata trattenuta anche la somma di € 1.735,91 relativa alla banca ore. Tale somma è stata corrisposta precedentemente alla ricorrente, ma poichè le ore non sono state più lavorate a causa del cambio appalto, la somma è stata legittimamente trattenuta dalla odierna resistente.
Alla luce di quanto sopra la sig.ra si è trovata, come detto, ad avere un "saldo Pt_1 negativo" di € 1.256,55”.
Infine, sub lett. E della memoria, con riferimento al tfr, la resistente dichiara che: “nella busta paga di gennaio 2018 (all.4) risulta inequivocabilmente che la ricorrente vantava, a detto titolo, la somma pari ad € 3.335,93 da cui è stata detratta la somma di
€ 1.256,55 (saldo negativo busta paga dicembre 2017 come innanzi giustificata) oltre la somma di € 685,07 a titolo di IRPEF.
Conseguentemente il TFR effettivo spettante di € 1.394,31 è stato corrisposto alla ricorrente, come lei stessa ha dichiarato, con bonifico del 1.3.18 (all.3) unitamente alla
Pag. 7 di 11 restante somma di € 205,28 a titolo di saldo relativo alla retribuzione del mese di agosto 2017 (all.4)”.
Posto che l'ultima circostanza dedotta dalla convenuta, circa i pagamenti effettuati a titolo di “tfr effettivo spettante” e saldo retribuzione agosto 2017, risulta documentalmente provata, non può che rilevarsi la illegittimità delle trattenute effettuate in busta paga.
Nella già richiamata pronuncia del Tribunale di Bari, n. 2010/2022, resa in data
30/6/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4384/2020 R.G., nei confronti della medesima odierna parte resistente e vertente su una fattispecie parzialmente similare, invero, è dato leggere quanto segue: “Sulla eccezione relativa alla 'banca ore negativa' si richiamano i numerosi precedenti della giurisprudenza di merito che ne ha escluso ogni rilevanza, stabilendo che né il CCNL né gli accordi di secondo livello richiamati dalla resistente consentono al datore di trattenere delle somme a titolo di banca ore negativa (Sentenza del Tribunale di Roma n. 3119/2021)”.
A sua volta, nella citata sentenza del Tribunale di Roma n. 3119/2021, si legge: “Ed invero , l'accordo sindacale del 5.5.2014 invocato dalla società prevede che “i lavoratori cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro, nel limite di prestazione di 8 ore giornaliere e 40 settimanali;
per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “una banca individuale delle ore con ulteriore precisazione che […] “il saldo delle ore contenute nella verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014, 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto di cessazione del rapporto di lavoro”; e ancora il CCNL Multiservizi, applicato, come
Pag. 8 di 11 documentato al rapporto di cui è causa - cfr. contratto individuale di lavoro- all'art. 31 prevede che le ore in essa accantonate possono essere godute dal lavoratore in un momento successivo come riposo compensativo, senza alcuna decurtazione della retribuzione o del monte ore di ferie e permessi;
oppure, possono essere monetizzate, per scelta del lavoratore, per decorrenza dei termini contrattualmente previsti, o per cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene dal tenore letterale sia degli accordi sindacali che del CCNL di categoria non è evince la possibilità del datore di lavoro di trattenere delle somme dalla busta paga in caso di saldo negativo della banca ore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla la società, il datore non ha alcun titolo o diritto per effettuare le trattenute di cui all'opposizione sulla busta paga del lavoratore”.
Alla luce di quanto statuito dai Giudici di merito nelle sentenze sopra richiamate in ordine all'irrilevanza dell'eccezione relativa alla “banca ore negativa”, poiché le pronunce stesse rappresentano significativi precedenti risolutivi di casi del tutto similari, dai quali, pertanto, non si ritiene di doversi discostare nella decisione della controversia oggetto del presente giudizio, non può che affermarsi l'illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro in busta paga, in danno della lavoratrice.
Va precisato che l'importo dovuto per tfr va corrisposto al lordo dell'IRPEF per €
685,07, secondo l'orientamento seguito dalla Suprema Corte al riguardo: “Il motivo è infondato, ove si consideri che, secondo costante orientamento di questa Corte,
l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art.19 L.
218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il
Pag. 9 di 11 pagamento delle differenze retributive dovutegli (vedi ex plurimis, Cass. 28 settembre
2011 n. 19790)” (Cass. civ., sez. Lav., 04/6/2014, n. 12566).
Ciò posto, sulla base delle buste paga di dicembre 2017 e gennaio 2018, versate in atti
(cfr. doc. n. 4, pagg. 2 e 3, alleg. alla memoria di costituzione), va dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34, come di seguito dettagliata per ogni singola voce:
-€ 747,77 a titolo di 13^ mensilità;
-€ 185,39 a titolo di 14^ mensilità;
-€ 81,56 per credito fiscale ex DL n. 66/14;
-€ 1.941,62 a titolo di saldo sul tfr, risultante dalla detrazione dell'acconto già versato nella misura di € 1.394,31 dall'importo complessivamente dovuto per tfr, pari ad €
3.335,93, così come indicato nella busta paga del gennaio 2018.
Nulla è dovuto per la richiesta retribuzione della mensilità di agosto 2017, già integralmente corrisposta in favore della ricorrente.
Nei limiti delle motivazioni sopra esposte il ricorso può essere accolto e parte datoriale va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34, per le causali sopra indicate.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca, le stesse possono essere compensate nella misura di 1/3; la restante parte va posta a carico della parte resistente e liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 13/9/2021 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 2.956,34 in favore della ricorrente a titolo di 13^ e 14^ mensilità relative all'anno 2017, credito fiscale ex DL 66/2014, nonché del tfr residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
Pag. 10 di 11 -rigetta per il resto il ricorso;
-compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte che liquida in complessivi €
1.300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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