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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2534/2020
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2534/2020 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n.2517 del 18.11.2019 ) vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Ignazio Della Malva e Domenico Di Casola, giusta mandato in atti
Appellante
E
(c.f. , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Grimaldi, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 7.2.2025 e dall'appellata il 14.2.2025.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di CP_2
Garanzia Vittime della Strada, per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 06.4.2008, verso le ore 15.30-16.00, in Boscoreale
(NA), precisamente, in via Parrella, all'altezza del civico 128. RG 2534/2020
In particolare l'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la via Parrella a bordo del motociclo per bambini di tipo “Dream”, era stato urtato, sul lato destro, dal conducente dell'autovettura Lancia Y ferma contromano sul lato destro della strada che, nell'aprire la portiera, non si era avveduto della presenza di esso attore e l'aveva colpito, facendolo, così, rovinare al suolo.
Precisato che, a seguito dell'evento, il conducente dell'autovettura si era prontamente dato alla fuga rendendo, così, impossibile l'identificazione e di avere presentato denuncia-querela contro ignoti
(archiviata in data 27.1.2009), l'attore chiedeva, allora, il ristoro del danno biologico permanente subito a seguito del sinistro e quantificato nella misura del 40%, nonché del danno biologico da invalidità temporanea, del danno morale e di quello patrimoniale, il tutto per complessivi €
444.746,00.
L'attore così concludeva: “Voglia l'On. Giudicante adito, contrariis reiectis, accertata preliminarmente l'esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autoveicolo Lancia Y nella causazione del sinistro di cui in narrativa, per l'effetto condannare le , quale Controparte_3 impresa designata per il FGVS per la regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore del sig. , dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
(biologico, morale, esistenziale) subiti da quest'ultimo, in conseguenza delle lesioni personali riportate, per la somma complessiva di € 444.746,00 anche come determinata a mezzo della richiedenda CTU medica, ovvero di quella diversa che vorrà determinare il Giudicante in sua giustizia secondo equità circostanziata ex art. 1226 e 2056 cc, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese ed attribuzione ai difensori per dichiarata antistatarietà.”
2.Si costituiva in giudizio la compagnia nella predetta qualità. Controparte_1
In via preliminare, la compagnia convenuta eccepiva:
-la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 cpc per violazione dell'art. 163, nn. 4 e 5, in virtù della insufficiente descrizione della dinamica del sinistro, dell'inidonea illustrazione dei pretesi danni non patrimoniali reclamati in aggiunta al danno biologico permanente e della mancata indicazione dei documenti offerti in comunicazione;
-l'improponibilità della domanda per mancato adempimento degli oneri prescritti dal combinato disposto degli artt. 287, 145 e 148 del d. lgs. n. 209/2005;
-l'inammissibilità della domanda per mancata prova della impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo investitore;
nella specie, secondo la convenuta, parte attrice non aveva dimostrato di essersi diligentemente attivata ai fini dell'identificazione, né di avere tempestivamente informato le autorità competenti, così impedendo qualsiasi indagine (al riguardo, la convenuta aveva RG 2534/2020
evidenziato che la circostanza del sinistro stradale con omissione di occorso non era stata riferita ai sanitari dell'Ospedale di Scafati presso cui il danneggiato era stato trasportato dopo l'evento e che quest'ultimo aveva presentato querela solo in data 1.7.2008, tre mesi dopo l'accaduto);
-il decorso del termine di prescrizione biennale fissato dall'art. 2947, co. 2 cc per il diritto al risarcimento del danno, essendo trascorsi più di due anni tra il giorno dell'evento (6.4.2008) e la notifica della citazione (17.04.2014).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo la mancata prova Controparte_1 dell'evento dannoso (solo sommariamente esposto in citazione), nonché dell'entità delle lesioni subite e della loro riconducibilità eziologica al presunto investimento.
In subordine, la compagnia evidenziava la non cumulabilità di interessi e rivalutazione e, comunque, la necessità di escludere l'eventuale liquidazione di importi a titolo di rivalutazione, avendo il danneggiato chiesto di liquidarsi i danni all'attualità.
La compagnia concludeva chiedendo di: “1) rigettare la citazione e le domande tutte proposte dal sig. nei confronti dell'impresa designata perché inammissibili, improcedibili, Parte_1 improponibili, prescritte, nulle e infondate, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;
2) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, ridurre congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte, limitando in ogni caso il complessivo obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge con compensazione delle spese processuali e in subordine liquidando le spese processuali in conformità al D.M. 55/2014.”
3.Con sentenza n. 2517/2019, pubblicata il 18.11.2019, il tribunale di Torre Annunziata respingeva la domanda risarcitoria, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio e di quelle di ctu.
In via preliminare, il giudice di primo grado rigettava le eccezioni sollevata dalla parte convenuta, rilevando la proponibilità della domanda in virtù della produzione in giudizio, ad opera dell'attore, delle raccomandate a.r. del 9.10.2009, 26.4.2011 e 13.02.2013 inviate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 287, 145 e 148 d.lgs. 209/2005 e accertando la tempestività della domanda, considerato che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie era non già quello biennale di cui all'art. 2947, co. 2 cc, bensì quello quinquennale di cui all'art. 157, n. 4 cp, trattandosi di fatto considerato dalla legge come reato.
Nel merito, il tribunale dichiarava la domanda infondata sulla scorta degli elementi probatori offerti a sostegno della pretesa azionata. In particolare, il primo giudice poneva in evidenza le incongruenze emerse dall'escussione dei testimoni riguardanti, in particolare, lo stato dei luoghi e la posizione in RG 2534/2020
cui era parcheggiato il presunto veicolo investitore (assenza di marciapiedi e sosta contromano, come dichiarato da e allegato in citazione o, al contrario, presenza di marciapiedi e sosta Testimone_1 del veicolo nel senso di marcia tenuta dal danneggiato, come affermato da . Il Testimone_2 tribunale evidenziava l'irrilevanza, sotto il profilo probatorio, della testimonianza resa da Tes_3
e delle dichiarazioni rese dai Vigili Urbani giunti sul luogo del sinistro, i quali non avevano
[...] assistito direttamente al sinistro, nonché dell'interrogatorio formale deferito all'attore, avendo quest'ultimo dichiarato di non ricordare nulla a causa del trauma subito.
Il giudizio di appello
4.Avverso la sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Articolando le proprie censure in più punti, l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado poiché corredata da motivazione - in tesi - meramente apparente e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Secondo infatti, il giudice di prime cure, illustrando le proprie ragioni in modo Parte_1
“completamente riduttivo” e privo di “ogni sostanza argomentativa”, avrebbe fornito una motivazione parziale e priva di alcun riferimento ai passaggi decisivi e rilevanti delle dichiarazioni testimoniali e degli altri elementi probatori acquisiti, così pervenendo ad una “fin troppo stringata e forse un tantino frettolosa pronuncia di rigetto della domanda attorea”.
L'appellante ha affermato, allora, di aver sufficientemente provato i fatti costitutivi della propria domanda ed ha, in questo senso, ribadito l'attendibilità dei testi escussi e l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra loro pienamente concordi. in particolare, ha censurato la Parte_1 pronuncia nella parte in cui essa ha attribuito rilevanza decisiva al fatto per cui, in citazione e nello stesso rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, era stato dedotto che l'auto investitrice era parcheggiata “contromano” e non nello stesso senso di marcia percorso dall'attore.
Secondo l'appellante il tribunale, tenuto conto che la dinamica descritta concordemente da tutti i testi ed emersa dal compendio probatorio (ossia l'urto della portiera dell'auto dal lato conducente con il lato destro del veicolo condotto da esso danneggiato) era possibile solo nel caso in cui il veicolo fosse stato parcheggiato nello stesso senso di marcia tenuto dal danneggiato, non avrebbe dovuto considerare la discrepanza come sintomo di incongruenza e, dunque, di carenza probatoria, bensì quale conseguenza di un equivoco sorto al momento della verbalizzazione ad opera dell'Autorità intervenuta.
Ancora, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, rilevando che i testi non avevano fornito una idonea descrizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha ritenuto generiche e RG 2534/2020
carenti le testimonianze, senza tuttavia considerare che la dinamica dell'incidente era stata riferita con precisione e concordemente dai tre testi escussi, la cui attendibilità doveva essere vagliata anche tenendo conto del tempo trascorso dalla verificazione dell'evento (circa otto anni) e la deposizione resa in giudizio.
Infine, ha censurato il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, della Parte_1 documentazione prodotta in giudizio (tra cui l'atto redatto dall'Autorità intervenuta sui luoghi - prot.
n. 1/92 dell'8.4.2008 -, la documentazione fotografica e l'elaborato peritale), la quale - in tesi - confermava chiaramente la dinamica e l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le gravissime lesioni riportate.
Con riferimento al quantum debeatur, l'appellante ha ribadito le proprie richieste risarcitorie ed ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di € 259.000,00 (secondo quanto affermato dal nominato ctu), oltre che del trauma psichico patito dall'attore.
ha concluso, pertanto, chiedendo di: “-in via preliminare, dichiarare la nullità Parte_1 della sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertata
e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, condannare la società in persona del l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 di impresa designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore
e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alle lesioni patite, della somma di
€ 444.746,00, o nella minor somma di € 280.000,00, come determinata sulla base della redatta CTU
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dal di dell'evento e fino al soddisfo;
- in via principale e nel merito, comunque e in ogni caso, riformare la sentenza gravata per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, condannare la società , in persona del 1. Controparte_1 CP_4 nella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni patite, della somma di euro 444.746,00 cosi come indicato nel giudizio di prime cure e/o nella minor somma di € 280.000,00, come determinata sulla base della redatta CTU o di quella diversa - maggiore o minore - comunque, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dal di del dovuto al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione per dichiarata antistatarietà”. RG 2534/2020
5.Si è costituita in giudizio . Chiarita la propria legittimazione passiva in virtù della Controparte_1 propria qualità di successore a titolo particolare di , la compagnia ha Controparte_5 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e ne ha contestato la fondatezza nel merito, condividendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado. La compagnia appellata ha chiesto, quindi, di: “
1.in ogni caso e in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 2517/2019 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata nonché i motivi e la domanda risarcitoria con esso proposti perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado oltre a spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014, Iva e Cpa;
3.-in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello elo delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte del sig. : 2.-a. dichiarare il prevalente e in subordine paritario concorso di colpa Parte_1 di esso nella produzione del sinistro per cui è causa, 2.-b. in ogni caso, ridurre Parte_1 congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione elo di danno morale o esistenziale, 2.-c. limitare altresì
l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge e dichiarare non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme eventualmente liquidate, 2.-d. disporre la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.”
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 20.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
6.Con ordinanza del 20.2.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione Controparte_1 temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del RG 2534/2020
fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 cpc.
8. Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
9.Ad avviso di questa Corte, l'appello proposto non merita accoglimento in virtù della mancanza di una prova convincente circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo quanto prospettato dall'istante.
10.Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto RG 2534/2020
(cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ciò premesso, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), attraverso l'istruttoria espletata e, in particolare, attraverso l'escussione dei testi ammessi, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
11.Nell'atto di citazione, ha affermato che: “In data 06/04/2008, verso le ore Parte_1
15.30 - 16.00 circa, in Boscoreale (NA) e, precisamente, alla via Parrella, all'altezza del civico 128, nel mentre il motociclo per bambini di tipo “Dream”, condotto dal sig. , Parte_1 percorreva la predetta strada, con direzione Pompei, veniva impattato nel suo lato dx da un'autovettura Lancia Y, presumibilmente dell'anno di costruzione 1997/2002, di colore grigio- argento, ferma contromano sul lato dx della corsia di marcia del ciclomotore attoreo;
segnatamente, il conducente della detta autovettura, nell'aprire la portiera, non avvedendosi della presenza del motociclo marciante sulla sede stradale, urtava quest'ultimo nel suo lato dx, facendo rovinare al suolo l'istante che si trovava a bordo;
(…) a seguito del sinistro, il conducente dell'autovettura
Lancia Y si dava prontamente alla fuga, di guisa che nessuno degli istanti riusciva ad individuare il numero di targa.” RG 2534/2020
La prospettazione dei fatti così come riportata non ha trovato sufficiente riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, le quali, al contrario, ne contrastano alcuni aspetti essenziali e risultano, per i motivi di cui si dirà, non attendibili.
Sentita all'udienza del 23.5.2016 su richiesta di parte attrice, , dopo aver precisato Testimone_1
l'esistenza di rapporti di conoscenza per motivi di lavoro tra il proprio padre ed il padre del danneggiato, dichiarava - tra le altre cose - quanto segue: “Io mi trovavo a casa di mia madre che abita a via Parrella. Noi stavamo andando a prendere un caffè al bar a via Parrella, scendendo in strada vedemmo un motorino arrivare da Passanti con direzione Pompei, c'era una macchina parcheggiata sulla strada, nella corsia percorsa dal motorino. Era una macchina piccola di colore grigio. Vidi che veniva aperto uno sportello di questa macchina e vidi che il ragazzo andò ad urtare con lo sportello. Era lo sportello lato guida, la macchina era parcheggiata con direzione verso
Pompei e cioè la stessa in cui viaggiava il motorino. Uscì un uomo di età che non saprei definire e si fece molta confusione;
infatti, oltre alle persone che stavano al bar, accorsero tutti quelli che si trovavano alla riunione elettorale nel piazzale del parco posto al civico 201. Sul posto vi era anche un medico che soccorse subito il ragazzo. Preciso che nonostante ci fossimo tutti avvicinati, il signore uscito dall'auto di cui ho detto si allontanò con l'auto stessa senza che nessuno se ne accorgesse.
Preciso che via Parrella è una strada larga e a doppio senso. Confermo che la macchina non era parcheggiata contromano. La strada è senza marciapiede e le auto accostano al margine della strada nel modo che gli fa più comodo. Ricordo che portava il casco, ma non ricordo se gli volò via o meno, perché si fece tanta folla. (…) Fu questione di un attimo, arrivò il motorino e sbatté con lo sportello.
Ricordo che arrivò l'autoambulanza e le autorità.”
Sentita alla medesima udienza, dopo aver chiarito di conoscere l'attore per avere Testimone_3 questi frequentato la stessa scuola media di sua figlia, dichiarava che: “(…) Nell'attraversare la strada, poiché il bar si trovava di fronte, in un attimo è successo che il ragazzo che scendeva verso
Pompei su un ciclomotore, ma non so precisarne né la marca né il colore. Sentii un grande rumore e vidi che la porta della macchina di un'auto che si apriva. Ricordo che la macchina era di piccole dimensioni, grigia di colore chiaro e ricordo che c'era un signore in quest'auto e ricordo che la macchina è scappata subito. È andata via verso Pompei. La macchina era parcheggiata in direzione
Pompei e venne aperto lo sportello del guidatore. Ribadisco che fu tutta questione di un attimo.
Ricordo che aveva il casco in testa, ricordo che quando lo vidi a terra aveva ancora il casco che era di colore chiaro. Il signore che aprì lo sportello non mi sembra che scese dall'auto, cioè stava scendendo. Preciso che è stata una cosa veloce come ho già detto e poi sono trascorsi tanti anni, quindi non ricordo esattamente tutti i dettagli.” RG 2534/2020
Infine, all'udienza del 3.10.2016, veniva escusso il quale dichiarava: “Ho visto una Testimone_2 macchina parcheggiata sul lato del marciapiede su cui stavo camminando e cioè il lato destro. La macchina stava parcheggiata nello stesso senso di marcia del motorino che stava sopraggiungendo.
Il guidatore dell'auto improvvisamente aprì lo sportello, penso per scendere, e in quel momento il motorino è impattato con l'auto ed ha fatto un volo in avanti, il conducente del motorino è stato catapultato dal motorino. Non posso dire a che velocità andasse il motorino né che tipo di motorino fosse. Non ricordo il tipo di auto. Subito dopo l'incidente si è fatta una folla di gente per soccorrere il ragazzo. Il ragazzo era a terra ma non ho visto se sanguinava perché non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. (…) C'era una persona che chiedeva i dati e io mi sono sentito di darli perché avevo assistito all'incidente.”
Innanzitutto, occorre rilevare la insanabile contraddittorietà emersa in relazione alla posizione del presunto veicolo pirata.
Ed infatti, mentre tutti i testi sono concordi nell'affermare che la Lancia Y in questione era parcheggiata nel medesimo senso di marcia tenuto dal ciclomotore (direzione Pompei), l'attore ha in più occasioni affermato (nelle richieste di risarcimento rivolte in via stragiudiziale alla citata compagnia, nel proprio atto di citazione e anche nei successivi scritti difensivi, cfr. memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc) che, diversamente, il veicolo era fermo “contromano”.
Né tale divergenza narrativa può essere superata - come suggerisce l'appellante - considerando tale allegazione come un mero errore, non decisivo, soprattutto in virtù della incompatibilità logica con quanto pure affermato dall'appellante circa il fatto per cui la portiera incautamente aperta fu quella del conducente del veicolo (dunque, necessariamente fermo nel medesimo senso di marcia del ciclomotore). È, invero, onere di colui che agisce per il risarcimento del danno fornire, ancor prima della loro prova, una prospettazione chiara, logica e coerente dei fatti che asserisce essere causa del danno, sicché l'allegazione di fatti tra loro contraddittori non può che condurre ad una valutazione di incertezza e, dunque, di infondatezza delle allegazioni stesse.
Ancora, giova evidenziare come i testimoni abbiano fornito versioni tra loro discordanti relativamente alla condotta del conducente della pretesa auto pirata: per un verso, ha riferito che, Testimone_1 dopo lo scontro, dall'auto uscì un uomo;
per altro, ha affermato che l'uomo si diede Testimone_3 subito alla fuga, senza scendere dall'auto. Ulteriore incoerenza - già rilevata dal tribunale - viene in rilievo con riferimento ai luoghi dei fatti di causa, considerato che, se da un lato ha Testimone_1 espressamente chiarito che via Parrella è priva di marciapiedi, dall'altro, ha Testimone_2 affermato di aver assistito ai fatti mentre camminava sul marciapiede.
Le descritte divergenze si ripercuotono inevitabilmente sul giudizio di credibilità e attendibilità dei testimoni escussi, ulteriormente inficiato dalla circostanza per cui nulla ha riferito Testimone_3 RG 2534/2020
circa le modalità dell'impatto, lasciando intendere, con le proprie dichiarazioni, di aver assistito soltanto ai suoi momenti successivi (“Sentii un grande rumore e vidi che la porta della macchina di un auto che si apriva”), nonché dalla genericità delle dichiarazioni di che non è Testimone_2 stato in grado di fornire alcuna informazione circa i veicoli coinvolti nello scontro.
Infine, nella complessiva e globale valutazione di tutte gli elementi richiamati, si inserisce, al fine di fondare un giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi, la circostanza che gli stessi non siano stati indicati nella denuncia-querela presentata dal padre dell'appellante (pur trattandosi di persone già conosciute o che avevano fornito i propri dati nell'immediatezza dei fatti). A questo riguardo, giova precisare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (così Cass., n.
9939//2012).
Infine, la versione dei fatti posta da a base della propria domanda è smentita Parte_1 documentalmente anche dalla collocazione dei danni sul motociclo, così come riportata nel verbale redatto dalla pubblica autorità intervenuta. In particolare, alla pag. 2 del verbale dei Vigili Urbani, si legge: “grossa ammaccatura lato ant., rottura delle forcine e fuoriuscita dalla posizione naturale, ruota anteriore con relativi danni meccanici”: ciò è evidentemente incompatibile con quanto affermato dall'attore, il quale asserisce di essere stato colpito dalla portiera della Lancia Y sul lato destro.
12.In virtù delle numerose incongruenze segnalate, deve ritenersi non fornita la prova che il fatto si sia verificato nelle modalità rappresentate dall'istante. L'appello proposto da deve, Parte_1 pertanto, essere rigettato.
13.Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite. RG 2534/2020
14. Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 ).
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata 18.11.2019, n. 2517, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della , nella qualità, delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.285,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2534/2020 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n.2517 del 18.11.2019 ) vertente tra
(c.f. , rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Ignazio Della Malva e Domenico Di Casola, giusta mandato in atti
Appellante
E
(c.f. , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Grimaldi, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 7.2.2025 e dall'appellata il 14.2.2025.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di CP_2
Garanzia Vittime della Strada, per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 06.4.2008, verso le ore 15.30-16.00, in Boscoreale
(NA), precisamente, in via Parrella, all'altezza del civico 128. RG 2534/2020
In particolare l'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la via Parrella a bordo del motociclo per bambini di tipo “Dream”, era stato urtato, sul lato destro, dal conducente dell'autovettura Lancia Y ferma contromano sul lato destro della strada che, nell'aprire la portiera, non si era avveduto della presenza di esso attore e l'aveva colpito, facendolo, così, rovinare al suolo.
Precisato che, a seguito dell'evento, il conducente dell'autovettura si era prontamente dato alla fuga rendendo, così, impossibile l'identificazione e di avere presentato denuncia-querela contro ignoti
(archiviata in data 27.1.2009), l'attore chiedeva, allora, il ristoro del danno biologico permanente subito a seguito del sinistro e quantificato nella misura del 40%, nonché del danno biologico da invalidità temporanea, del danno morale e di quello patrimoniale, il tutto per complessivi €
444.746,00.
L'attore così concludeva: “Voglia l'On. Giudicante adito, contrariis reiectis, accertata preliminarmente l'esclusiva colpa e responsabilità del conducente dell'autoveicolo Lancia Y nella causazione del sinistro di cui in narrativa, per l'effetto condannare le , quale Controparte_3 impresa designata per il FGVS per la regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore del sig. , dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
(biologico, morale, esistenziale) subiti da quest'ultimo, in conseguenza delle lesioni personali riportate, per la somma complessiva di € 444.746,00 anche come determinata a mezzo della richiedenda CTU medica, ovvero di quella diversa che vorrà determinare il Giudicante in sua giustizia secondo equità circostanziata ex art. 1226 e 2056 cc, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese ed attribuzione ai difensori per dichiarata antistatarietà.”
2.Si costituiva in giudizio la compagnia nella predetta qualità. Controparte_1
In via preliminare, la compagnia convenuta eccepiva:
-la nullità della citazione ex art. 164, co. 4 cpc per violazione dell'art. 163, nn. 4 e 5, in virtù della insufficiente descrizione della dinamica del sinistro, dell'inidonea illustrazione dei pretesi danni non patrimoniali reclamati in aggiunta al danno biologico permanente e della mancata indicazione dei documenti offerti in comunicazione;
-l'improponibilità della domanda per mancato adempimento degli oneri prescritti dal combinato disposto degli artt. 287, 145 e 148 del d. lgs. n. 209/2005;
-l'inammissibilità della domanda per mancata prova della impossibilità incolpevole dell'identificazione del veicolo investitore;
nella specie, secondo la convenuta, parte attrice non aveva dimostrato di essersi diligentemente attivata ai fini dell'identificazione, né di avere tempestivamente informato le autorità competenti, così impedendo qualsiasi indagine (al riguardo, la convenuta aveva RG 2534/2020
evidenziato che la circostanza del sinistro stradale con omissione di occorso non era stata riferita ai sanitari dell'Ospedale di Scafati presso cui il danneggiato era stato trasportato dopo l'evento e che quest'ultimo aveva presentato querela solo in data 1.7.2008, tre mesi dopo l'accaduto);
-il decorso del termine di prescrizione biennale fissato dall'art. 2947, co. 2 cc per il diritto al risarcimento del danno, essendo trascorsi più di due anni tra il giorno dell'evento (6.4.2008) e la notifica della citazione (17.04.2014).
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo la mancata prova Controparte_1 dell'evento dannoso (solo sommariamente esposto in citazione), nonché dell'entità delle lesioni subite e della loro riconducibilità eziologica al presunto investimento.
In subordine, la compagnia evidenziava la non cumulabilità di interessi e rivalutazione e, comunque, la necessità di escludere l'eventuale liquidazione di importi a titolo di rivalutazione, avendo il danneggiato chiesto di liquidarsi i danni all'attualità.
La compagnia concludeva chiedendo di: “1) rigettare la citazione e le domande tutte proposte dal sig. nei confronti dell'impresa designata perché inammissibili, improcedibili, Parte_1 improponibili, prescritte, nulle e infondate, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;
2) in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, ridurre congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte, limitando in ogni caso il complessivo obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge con compensazione delle spese processuali e in subordine liquidando le spese processuali in conformità al D.M. 55/2014.”
3.Con sentenza n. 2517/2019, pubblicata il 18.11.2019, il tribunale di Torre Annunziata respingeva la domanda risarcitoria, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio e di quelle di ctu.
In via preliminare, il giudice di primo grado rigettava le eccezioni sollevata dalla parte convenuta, rilevando la proponibilità della domanda in virtù della produzione in giudizio, ad opera dell'attore, delle raccomandate a.r. del 9.10.2009, 26.4.2011 e 13.02.2013 inviate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 287, 145 e 148 d.lgs. 209/2005 e accertando la tempestività della domanda, considerato che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie era non già quello biennale di cui all'art. 2947, co. 2 cc, bensì quello quinquennale di cui all'art. 157, n. 4 cp, trattandosi di fatto considerato dalla legge come reato.
Nel merito, il tribunale dichiarava la domanda infondata sulla scorta degli elementi probatori offerti a sostegno della pretesa azionata. In particolare, il primo giudice poneva in evidenza le incongruenze emerse dall'escussione dei testimoni riguardanti, in particolare, lo stato dei luoghi e la posizione in RG 2534/2020
cui era parcheggiato il presunto veicolo investitore (assenza di marciapiedi e sosta contromano, come dichiarato da e allegato in citazione o, al contrario, presenza di marciapiedi e sosta Testimone_1 del veicolo nel senso di marcia tenuta dal danneggiato, come affermato da . Il Testimone_2 tribunale evidenziava l'irrilevanza, sotto il profilo probatorio, della testimonianza resa da Tes_3
e delle dichiarazioni rese dai Vigili Urbani giunti sul luogo del sinistro, i quali non avevano
[...] assistito direttamente al sinistro, nonché dell'interrogatorio formale deferito all'attore, avendo quest'ultimo dichiarato di non ricordare nulla a causa del trauma subito.
Il giudizio di appello
4.Avverso la sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Articolando le proprie censure in più punti, l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado poiché corredata da motivazione - in tesi - meramente apparente e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Secondo infatti, il giudice di prime cure, illustrando le proprie ragioni in modo Parte_1
“completamente riduttivo” e privo di “ogni sostanza argomentativa”, avrebbe fornito una motivazione parziale e priva di alcun riferimento ai passaggi decisivi e rilevanti delle dichiarazioni testimoniali e degli altri elementi probatori acquisiti, così pervenendo ad una “fin troppo stringata e forse un tantino frettolosa pronuncia di rigetto della domanda attorea”.
L'appellante ha affermato, allora, di aver sufficientemente provato i fatti costitutivi della propria domanda ed ha, in questo senso, ribadito l'attendibilità dei testi escussi e l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra loro pienamente concordi. in particolare, ha censurato la Parte_1 pronuncia nella parte in cui essa ha attribuito rilevanza decisiva al fatto per cui, in citazione e nello stesso rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, era stato dedotto che l'auto investitrice era parcheggiata “contromano” e non nello stesso senso di marcia percorso dall'attore.
Secondo l'appellante il tribunale, tenuto conto che la dinamica descritta concordemente da tutti i testi ed emersa dal compendio probatorio (ossia l'urto della portiera dell'auto dal lato conducente con il lato destro del veicolo condotto da esso danneggiato) era possibile solo nel caso in cui il veicolo fosse stato parcheggiato nello stesso senso di marcia tenuto dal danneggiato, non avrebbe dovuto considerare la discrepanza come sintomo di incongruenza e, dunque, di carenza probatoria, bensì quale conseguenza di un equivoco sorto al momento della verbalizzazione ad opera dell'Autorità intervenuta.
Ancora, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, rilevando che i testi non avevano fornito una idonea descrizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, ha ritenuto generiche e RG 2534/2020
carenti le testimonianze, senza tuttavia considerare che la dinamica dell'incidente era stata riferita con precisione e concordemente dai tre testi escussi, la cui attendibilità doveva essere vagliata anche tenendo conto del tempo trascorso dalla verificazione dell'evento (circa otto anni) e la deposizione resa in giudizio.
Infine, ha censurato il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, della Parte_1 documentazione prodotta in giudizio (tra cui l'atto redatto dall'Autorità intervenuta sui luoghi - prot.
n. 1/92 dell'8.4.2008 -, la documentazione fotografica e l'elaborato peritale), la quale - in tesi - confermava chiaramente la dinamica e l'esistenza del nesso causale tra il sinistro e le gravissime lesioni riportate.
Con riferimento al quantum debeatur, l'appellante ha ribadito le proprie richieste risarcitorie ed ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di € 259.000,00 (secondo quanto affermato dal nominato ctu), oltre che del trauma psichico patito dall'attore.
ha concluso, pertanto, chiedendo di: “-in via preliminare, dichiarare la nullità Parte_1 della sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertata
e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, condannare la società in persona del l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 di impresa designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore
e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alle lesioni patite, della somma di
€ 444.746,00, o nella minor somma di € 280.000,00, come determinata sulla base della redatta CTU
o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dal di dell'evento e fino al soddisfo;
- in via principale e nel merito, comunque e in ogni caso, riformare la sentenza gravata per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, condannare la società , in persona del 1. Controparte_1 CP_4 nella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., al pagamento, in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni patite, della somma di euro 444.746,00 cosi come indicato nel giudizio di prime cure e/o nella minor somma di € 280.000,00, come determinata sulla base della redatta CTU o di quella diversa - maggiore o minore - comunque, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dal di del dovuto al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione per dichiarata antistatarietà”. RG 2534/2020
5.Si è costituita in giudizio . Chiarita la propria legittimazione passiva in virtù della Controparte_1 propria qualità di successore a titolo particolare di , la compagnia ha Controparte_5 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e ne ha contestato la fondatezza nel merito, condividendo l'iter argomentativo del giudice di primo grado. La compagnia appellata ha chiesto, quindi, di: “
1.in ogni caso e in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 2517/2019 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata nonché i motivi e la domanda risarcitoria con esso proposti perché nulli, improcedibili, inammissibili e infondati, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze processuali del secondo grado oltre a spese generali al 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/2014, Iva e Cpa;
3.-in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello elo delle domande ritenute per riproposte nei confronti della impresa designata da parte del sig. : 2.-a. dichiarare il prevalente e in subordine paritario concorso di colpa Parte_1 di esso nella produzione del sinistro per cui è causa, 2.-b. in ogni caso, ridurre Parte_1 congruamente l'esagerata liquidazione reclamata dalla controparte senza alcun aumento degli importi tabellari a titolo di personalizzazione elo di danno morale o esistenziale, 2.-c. limitare altresì
l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della impresa designata entro il massimale di legge e dichiarare non dovuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme eventualmente liquidate, 2.-d. disporre la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado ex art. 92 c.p.c. o in subordine, per la parte eventualmente non compensata, liquidarle in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.”
Con decreto presidenziale del 22.1.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 20.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
6.Con ordinanza del 20.2.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione Controparte_1 temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del RG 2534/2020
fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri formali e sostanziali richiesti dall'art. 342 cpc.
8. Nel merito, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
9.Ad avviso di questa Corte, l'appello proposto non merita accoglimento in virtù della mancanza di una prova convincente circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo quanto prospettato dall'istante.
10.Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto RG 2534/2020
(cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ciò premesso, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), attraverso l'istruttoria espletata e, in particolare, attraverso l'escussione dei testi ammessi, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
11.Nell'atto di citazione, ha affermato che: “In data 06/04/2008, verso le ore Parte_1
15.30 - 16.00 circa, in Boscoreale (NA) e, precisamente, alla via Parrella, all'altezza del civico 128, nel mentre il motociclo per bambini di tipo “Dream”, condotto dal sig. , Parte_1 percorreva la predetta strada, con direzione Pompei, veniva impattato nel suo lato dx da un'autovettura Lancia Y, presumibilmente dell'anno di costruzione 1997/2002, di colore grigio- argento, ferma contromano sul lato dx della corsia di marcia del ciclomotore attoreo;
segnatamente, il conducente della detta autovettura, nell'aprire la portiera, non avvedendosi della presenza del motociclo marciante sulla sede stradale, urtava quest'ultimo nel suo lato dx, facendo rovinare al suolo l'istante che si trovava a bordo;
(…) a seguito del sinistro, il conducente dell'autovettura
Lancia Y si dava prontamente alla fuga, di guisa che nessuno degli istanti riusciva ad individuare il numero di targa.” RG 2534/2020
La prospettazione dei fatti così come riportata non ha trovato sufficiente riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, le quali, al contrario, ne contrastano alcuni aspetti essenziali e risultano, per i motivi di cui si dirà, non attendibili.
Sentita all'udienza del 23.5.2016 su richiesta di parte attrice, , dopo aver precisato Testimone_1
l'esistenza di rapporti di conoscenza per motivi di lavoro tra il proprio padre ed il padre del danneggiato, dichiarava - tra le altre cose - quanto segue: “Io mi trovavo a casa di mia madre che abita a via Parrella. Noi stavamo andando a prendere un caffè al bar a via Parrella, scendendo in strada vedemmo un motorino arrivare da Passanti con direzione Pompei, c'era una macchina parcheggiata sulla strada, nella corsia percorsa dal motorino. Era una macchina piccola di colore grigio. Vidi che veniva aperto uno sportello di questa macchina e vidi che il ragazzo andò ad urtare con lo sportello. Era lo sportello lato guida, la macchina era parcheggiata con direzione verso
Pompei e cioè la stessa in cui viaggiava il motorino. Uscì un uomo di età che non saprei definire e si fece molta confusione;
infatti, oltre alle persone che stavano al bar, accorsero tutti quelli che si trovavano alla riunione elettorale nel piazzale del parco posto al civico 201. Sul posto vi era anche un medico che soccorse subito il ragazzo. Preciso che nonostante ci fossimo tutti avvicinati, il signore uscito dall'auto di cui ho detto si allontanò con l'auto stessa senza che nessuno se ne accorgesse.
Preciso che via Parrella è una strada larga e a doppio senso. Confermo che la macchina non era parcheggiata contromano. La strada è senza marciapiede e le auto accostano al margine della strada nel modo che gli fa più comodo. Ricordo che portava il casco, ma non ricordo se gli volò via o meno, perché si fece tanta folla. (…) Fu questione di un attimo, arrivò il motorino e sbatté con lo sportello.
Ricordo che arrivò l'autoambulanza e le autorità.”
Sentita alla medesima udienza, dopo aver chiarito di conoscere l'attore per avere Testimone_3 questi frequentato la stessa scuola media di sua figlia, dichiarava che: “(…) Nell'attraversare la strada, poiché il bar si trovava di fronte, in un attimo è successo che il ragazzo che scendeva verso
Pompei su un ciclomotore, ma non so precisarne né la marca né il colore. Sentii un grande rumore e vidi che la porta della macchina di un'auto che si apriva. Ricordo che la macchina era di piccole dimensioni, grigia di colore chiaro e ricordo che c'era un signore in quest'auto e ricordo che la macchina è scappata subito. È andata via verso Pompei. La macchina era parcheggiata in direzione
Pompei e venne aperto lo sportello del guidatore. Ribadisco che fu tutta questione di un attimo.
Ricordo che aveva il casco in testa, ricordo che quando lo vidi a terra aveva ancora il casco che era di colore chiaro. Il signore che aprì lo sportello non mi sembra che scese dall'auto, cioè stava scendendo. Preciso che è stata una cosa veloce come ho già detto e poi sono trascorsi tanti anni, quindi non ricordo esattamente tutti i dettagli.” RG 2534/2020
Infine, all'udienza del 3.10.2016, veniva escusso il quale dichiarava: “Ho visto una Testimone_2 macchina parcheggiata sul lato del marciapiede su cui stavo camminando e cioè il lato destro. La macchina stava parcheggiata nello stesso senso di marcia del motorino che stava sopraggiungendo.
Il guidatore dell'auto improvvisamente aprì lo sportello, penso per scendere, e in quel momento il motorino è impattato con l'auto ed ha fatto un volo in avanti, il conducente del motorino è stato catapultato dal motorino. Non posso dire a che velocità andasse il motorino né che tipo di motorino fosse. Non ricordo il tipo di auto. Subito dopo l'incidente si è fatta una folla di gente per soccorrere il ragazzo. Il ragazzo era a terra ma non ho visto se sanguinava perché non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. (…) C'era una persona che chiedeva i dati e io mi sono sentito di darli perché avevo assistito all'incidente.”
Innanzitutto, occorre rilevare la insanabile contraddittorietà emersa in relazione alla posizione del presunto veicolo pirata.
Ed infatti, mentre tutti i testi sono concordi nell'affermare che la Lancia Y in questione era parcheggiata nel medesimo senso di marcia tenuto dal ciclomotore (direzione Pompei), l'attore ha in più occasioni affermato (nelle richieste di risarcimento rivolte in via stragiudiziale alla citata compagnia, nel proprio atto di citazione e anche nei successivi scritti difensivi, cfr. memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc) che, diversamente, il veicolo era fermo “contromano”.
Né tale divergenza narrativa può essere superata - come suggerisce l'appellante - considerando tale allegazione come un mero errore, non decisivo, soprattutto in virtù della incompatibilità logica con quanto pure affermato dall'appellante circa il fatto per cui la portiera incautamente aperta fu quella del conducente del veicolo (dunque, necessariamente fermo nel medesimo senso di marcia del ciclomotore). È, invero, onere di colui che agisce per il risarcimento del danno fornire, ancor prima della loro prova, una prospettazione chiara, logica e coerente dei fatti che asserisce essere causa del danno, sicché l'allegazione di fatti tra loro contraddittori non può che condurre ad una valutazione di incertezza e, dunque, di infondatezza delle allegazioni stesse.
Ancora, giova evidenziare come i testimoni abbiano fornito versioni tra loro discordanti relativamente alla condotta del conducente della pretesa auto pirata: per un verso, ha riferito che, Testimone_1 dopo lo scontro, dall'auto uscì un uomo;
per altro, ha affermato che l'uomo si diede Testimone_3 subito alla fuga, senza scendere dall'auto. Ulteriore incoerenza - già rilevata dal tribunale - viene in rilievo con riferimento ai luoghi dei fatti di causa, considerato che, se da un lato ha Testimone_1 espressamente chiarito che via Parrella è priva di marciapiedi, dall'altro, ha Testimone_2 affermato di aver assistito ai fatti mentre camminava sul marciapiede.
Le descritte divergenze si ripercuotono inevitabilmente sul giudizio di credibilità e attendibilità dei testimoni escussi, ulteriormente inficiato dalla circostanza per cui nulla ha riferito Testimone_3 RG 2534/2020
circa le modalità dell'impatto, lasciando intendere, con le proprie dichiarazioni, di aver assistito soltanto ai suoi momenti successivi (“Sentii un grande rumore e vidi che la porta della macchina di un auto che si apriva”), nonché dalla genericità delle dichiarazioni di che non è Testimone_2 stato in grado di fornire alcuna informazione circa i veicoli coinvolti nello scontro.
Infine, nella complessiva e globale valutazione di tutte gli elementi richiamati, si inserisce, al fine di fondare un giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi, la circostanza che gli stessi non siano stati indicati nella denuncia-querela presentata dal padre dell'appellante (pur trattandosi di persone già conosciute o che avevano fornito i propri dati nell'immediatezza dei fatti). A questo riguardo, giova precisare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (così Cass., n.
9939//2012).
Infine, la versione dei fatti posta da a base della propria domanda è smentita Parte_1 documentalmente anche dalla collocazione dei danni sul motociclo, così come riportata nel verbale redatto dalla pubblica autorità intervenuta. In particolare, alla pag. 2 del verbale dei Vigili Urbani, si legge: “grossa ammaccatura lato ant., rottura delle forcine e fuoriuscita dalla posizione naturale, ruota anteriore con relativi danni meccanici”: ciò è evidentemente incompatibile con quanto affermato dall'attore, il quale asserisce di essere stato colpito dalla portiera della Lancia Y sul lato destro.
12.In virtù delle numerose incongruenze segnalate, deve ritenersi non fornita la prova che il fatto si sia verificato nelle modalità rappresentate dall'istante. L'appello proposto da deve, Parte_1 pertanto, essere rigettato.
13.Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite. RG 2534/2020
14. Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura, difficoltà e valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 ).
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata 18.11.2019, n. 2517, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore della , nella qualità, delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.285,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa