TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2023
promossa da:
), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Amandola (FM), Via Leonardo Da Vinci n. 22 (c.f. / P.Iva ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Dionisi Olindo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
Contro
), con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Del Controparte_1 P.IVA_2
Lavoro n. 50/52, in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Cristiana Ramadori, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c.:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
l contratto di vendita dedotto in giudizio e, quindi, la risoluzione Controparte_1
dello stesso per suo grave inadempimento, e, per l'effetto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1453 c.c. e/o ex CP_1 art. 1458 c.c., a restituire alla società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 12.017,60 pagata in forza del modulo d'ordine n. CG01 del 29/12/2021, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia e ragione, nonché a pagarle gli interessi di mora maturati sulla predetta somma, da calcolarsi quantomeno dalla data del
17/05/2022 a quella dell'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, qualora ritenesse determinato da caso fortuito o forza maggiore l'inadempimento della stabilire il prezzo attuale del pellet ordinato Controparte_1
e di cui al modulo d'ordine n. CG01 del 29.12.2021 ed alla fattura emessa da
[...]
n. 136/FE del 30/12/2021 ed ordinare alla stessa di consegnarlo entro un CP_1
termine stabilito alla società presso il suo domicilio, ponendo Parte_1
a carico di quest'ultima l'obbligo di pagare la differenza di prezzo con quanto già pagato entro un successivo termine, con l'ulteriore statuizione che la mancata consegna determinerà ipso iure la risoluzione del contratto per cui è causa e l'obbligo in capo alla società i restituire alla società a somma Controparte_1 Parte_1
pagata di Euro 12.017,60, oltre interessi di mora dalla domanda. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte convenuta ha precisato come da prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4
c.p.c.: In via principale, nel merito: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte avanzate dalla con il ricorso Parte_1
ex art. 281 decies C.p.c. depositato in data 30/06/2023, e notificato via pec in data
07/07/2023 e, per l'effetto, accertare in capo alla art. 1256 C.c. l' Parte_2
intervenuta e maturata temporanea impossibilita sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, dichiarare la esente da responsabilità da ritardo;
accertare in capo alla Controparte_1 CP_1
ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della
[...]
prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, ridurre ad equita il contratto intercorso tra le parti mediante la rinegoziazione, condannando la al pagamento anticipato del Parte_1
prezzo attuale della merce (pellet) per tutte le 49,50 tonnellate ordinate, detratta la somma già pagata dalla stessa, disponendo di seguito al pagamento la consegna della medesima;
accertare in capo alla ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva Controparte_1
onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, condannare la Parte_1
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di
[...]
buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. al pagamento della somma che verrà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 –
"Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies C.p.c. depositato in data 30.06.2023, e notificato via Pec in data 7.07.2023, la (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, solo ha convenuto in giudizio la società Parte_1
(d'ora in poi, solo ), deducendo: i) di aver Controparte_1 CP_1
concluso con la società resistente, in data 29.12.2021, tramite modulo d'ordine n. CG01, un contratto per la fornitura di pellet del tipo “Forest Premium A1” per la quantità di 49,5 tonnellate al costo unitario di € 199,00= e dunque al costo complessivo di € 12.017.60= compresa IVA;
ii) l'importo pattuito veniva corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in data 5.01.2022, tuttavia la merce non veniva consegnata nei tempi concordati, tanto che il
17.05.2022 si determinava a chiedere a parte convenuta il rimborso di quanto versato;
iii) in riscontro a detta comunicazione, comunicava, in data 28.07.2022, CP_1
dunque sette mesi dopo la conclusione del contratto, che la mancata consegna era imputabile a ritardi con l'approvvigionamento della lega da ardere;
iv) il 15.12.2022, quasi un anno dopo la stipulazione del contratto di fornitura, la resistente, ribadendo la propria impossibilità ad eseguire il contratto, invocandone l'avvenuta sospensione, prospettava al ricorrente l'alternativa tra l'integrazione del prezzo (per far fronte alla sopravvenuta eccessiva onerosità della propria prestazione), e l'attesa del ridimensionamento dei prezzi del pellet;
v) stante il perdurante grave inadempimento di alle CP_1
obbligazioni assunte contrattualmente, il resistente, ribadita la richiesta di adempimento della propria obbligazione contrattuale da parte della società resistente, ovvero in mancanza la restituzione del prezzo versato, in mancanza di qualsivoglia disponibilità della resistente, adiva l'intestato Tribunale, domandando, previo accertamento del grave inadempimento di ex art. 1353 cod. civ., dichiarare la risoluzione del CP_1
contratto concluso il 23.12.2021 e condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 12.017,60= oltre interessi di mora dal 17.05.2022, sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
Si è costituita in giudizio eccependo: i) che la mancata consegna Controparte_1
della merce si verificava per l'insorgere di eventi imprevedibili, dovuti, da un lato, alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, dall'altro a causa della difficoltà di approvvigionamento del pellet, conseguente alla profonda crisi economica che ha interessato il settore tra la fine del 2021 e il 2022, circostanze tutte note al ricorrente;
ii) invocava, pertanto, la temporanea impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, ex art. 1256, comma 2 cod. civ., con conseguente esonero da responsabilità per il ritardo, ovvero il sopraggiunto notevole squilibrio delle prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale;
iii) pertanto, con comunicazione del 15.12.2022, proponeva alla resistente, in via alternativa, la riconduzione del contratto a condizioni ritenute eque
(consistenti, in via alternativa, nel pagamento di un'integrazione del prezzo, ovvero l'attesa del rientro dei prezzi nel range della normalità); iv) stante il rifiuto di Parte_1
si vedeva costretta ad esercitare la facoltà di sospendere il contratto di fornitura e la richiesta di rimborso. Per tutto quanto sopra esposto, concludeva domandando di accertare in capo alla ex art. 1256 C.c. l'intervenuta e maturata CP_1
impossibilita temporanea sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n°
136/FE/2022 a causa della forza maggiore e, per l'effetto, dichiarare la CP_1
esente da responsabilità da ritardo;
accertare in capo alla ex art. 1467 CP_1
C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore e, per l'effetto, ridurre ad equità il contratto intercorso tra le parti mediante la rinegoziazione, condannando la
[...]
al pagamento del prezzo attuale della merce (pellet) per tutte le 49,50 Parte_1
tonnellate ordinate, detratta la somma già pagata dalla stessa, disponendo la consegna della medesima;
accertare in capo alla ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e CP_1
maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n°
136/FE/2022 a causa della forza maggiore, e per l'effetto, condannare la
[...]
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di Parte_1
buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 281-duodecies comma
4 c.p.c. e, all'esito, valutata la natura della causa, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 5.03.2025, nella quale il Giudice riservava il deposito della sentenza entro giorni trenta, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e non contestato che le parti abbiano stipulato un contratto per la fornitura di pellet del tipo “Forest Premium A1”, concluso in data 29.12.2021.
Altrettanto non contestata è la circostanza che, nonostante il versamento del prezzo pattuito (in data 5.01.2022) parte convenuta non abbia fatto seguito all'adempimento della prestazione di consegna del pellet ordinato nelle tempistiche pattuite.
Come noto, in tema di riparto di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre per il resto, si deve limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. Invece il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Quindi una volta che il creditore abbia provato la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (provando infatti l'avvenuto adempimento o il caso fortuito o la forza maggiore).
Si ritiene invero che parte attrice abbia assolto l'onere della prova su di lei gravante, attraverso la produzione del contratto, e l'allegazione dell'inadempimento di CP_1
all'obbligazione di consegna del pellet.
[...]
In particolare, quanto al termine per la consegna della merce, il contratto espressamente prevedeva l'obbligo di consegna, in capo alla resistente, entro quindici giorni lavorativi, ovvero, in ogni caso, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi, decorrenti dall'avvenuto accreditamento del bonifico bancario (cfr. art. 9 delle condizioni generali di vendita, che si riporta in calce).
È pacifico come nel luglio del 2022 e, dunque, a distanza di oltre sette mesi dalla conclusione del contratto, e quindi ben oltre i termini concordati, la prestazione non fosse stata ancora eseguita dalla società resistente, tanto che comunicava la Parte_1
propria intenzione di risolvere il contratto e formalizzava la richiesta di rimborso della somma versata.
Al contrario, la società resistente, oltre ad aver genericamente allegato la sussistenza di una causa di forza maggiore, non ha debitamente provato la natura sopravvenuta ed imprevedibile degli eventi che hanno impedito di dare esecuzione al contratto.
ha infatti dedotto, da un lato, la sopravvenienza di misure restrittive CP_1
dovute alla pandemia Covid-19, che avrebbero determinato l'impossibilità di approvvigionarsi la merce, dall'altro il notevole apprezzamento del pellet, tale da incidere sull'equilibrio del sinallagma.
Entrambe le argomentazioni appaiono prive di fondamento.
Preme innanzitutto evidenziare come la forza maggiore ricomprende eventi naturali e umani che, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non contrastabili una volta che si sono verificati e, affinché il debitore vada esente da responsabilità per il ricorrere della forza maggiore, occorrerà che egli dimostri che la forza maggiore non era prevedibile e, una volta verificatasi, non era contrastabile.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di forza maggiore, atteso che, la situazione di aumento dei prezzi del legname e la sua difficoltà di approvvigionamento, era ben nota alla resistente, la quale si è cionondimeno obbligata alla fornitura della merce.
Si aggiunga che la Suprema Corte ha chiaramente affermato che: “L'impossibilità ex art.
1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce l'adempimento”.
Nel caso di specie, appare evidente come abbia concluso il contratto CP_1
quando la situazione di crisi del mercato della legna era nota, circostanza che dunque non può essere invocata successivamente per giustificare la sospensione unilaterale della prestazione di consegna. Nemmeno gli eventi legati alla pandemia Covid-19 sono evocabili a giustificazione della mancata consegna, considerato che l'inadempimento si è verificato in un periodo in cui le misure volte a contenere gli effetti pandemici erano state già superate. Oltre al fatto che, in ogni caso, la convenuta non ha congruamente provato il collegamento tra eventuali misure restrittive dovute al contenimento della pandemia e la prestazione di consegna della merce all'attore.
Peraltro, come più volte affermato dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore determina la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa, pur non essendo necessaria una messa in mora, occorre in ogni caso che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024,
n.8286).
A tal proposito, ha eccepito la sospensione nell'esecuzione della CP_1
prestazione -unilaterale- in seguito all'aumento eccessivo dei prezzi della legna e della difficoltà del suo approvvigionamento, in assenza di qualsivoglia comunicazione alla propria controparte contrattuale, la quale, dunque, ha legittimamente comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto, con richiesta di rimborso di quanto versato. Da ciò si evince che, già dal luglio del 2022, parte ricorrente non nutriva più interesse alla consegna del pellet, peraltro sospesa di fatto, in assenza di qualsivoglia comunicazione al debitore.
Ciononostante, nella noncuranza delle disposizioni regolanti i contratti corrispettivi di durata, comunicava ad la propria non disponibilità CP_1 Parte_3
a dare seguito alla richiesta di rimborso (e di risoluzione del rapporto), sottoponendo alla controparte l'alternativa tra la rinegoziazione del contratto, ovvero l'attesa del rientro dei prezzi del pellet.
L'art. 1467 cod. civ. consente alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, di domandare la risoluzione del contratto, evitabile dall'altra parte mediante l'offerta di riconduzione ad equità.
Come peraltro affermato dalla Suprema Corte, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico) e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cfr. Cass. sez. II, 22/09/2023, n.27152).
Nel caso di specie, gli eventi evocati non avevano invero le caratteristiche della straordinarietà e imprevedibilità caratterizzanti il rimedio ex art. 1467 cod. civ. Peraltro, anche ammettendo l'eccezionalità delle circostanze allegate da , questa CP_1
avrebbe semmai dovuto domandare la risoluzione ex art. 1467 cod. civ., ovvero pattuire con la controparte le modalità di riconduzione ad equità del contratto.
A ben vedere, invece, non solo la resistente non intendeva risolvere il contratto, ma, comunicata la propria impossibilità temporanea ad eseguire la consegna del pellet, per causa a sua detta sopraggiunte e non prevedibili, non prendeva nemmeno atto della mancanza di interesse della controparte all'esecuzione tardiva della prestazione, legittima ai sensi dell'art. 1256, comma 2 cod. civ., nonché della richiesta di rimborso formulata.
al contrario ha eccepito il diritto-dovere alla rinegoziazione del CP_1
contratto, pur in assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, discendente dal dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto e derivante dal solo fatto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Tale eccezione appare priva di fondamento. Infatti, in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, né l'art. 1374 cod. civ. né gli invocati doveri di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, né il dovere di solidarietà sociale, consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, e un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, aldilà delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
In conclusione, stante il grave inadempimento di parte resistente, va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato il 29.12.2021.
Dalla risoluzione del contratto discende l'obbligo della resistente di restituire la somma di euro 12.017.60=, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 cod. civ. dal 17.05.2022 al deposito del ricorso e ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dal deposito del ricorso al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00= e € 26.000,00=, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in ragione delle attività effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione,
DICHIARA risolto il contratto di cui è causa;
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 12.017,60=, oltre interessi moratori ex art.
[...] Parte_1
1284 primo comma c.c. dal 17.05.2022 al deposito del ricorso e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
CONDANNA rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
3.387,00=, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Così deciso in Rovigo il 6 marzo 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Rossana Marcadella
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo
2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2023
promossa da:
), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Amandola (FM), Via Leonardo Da Vinci n. 22 (c.f. / P.Iva ), in P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Dionisi Olindo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE
Contro
), con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Del Controparte_1 P.IVA_2
Lavoro n. 50/52, in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
Cristiana Ramadori, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c.:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
l contratto di vendita dedotto in giudizio e, quindi, la risoluzione Controparte_1
dello stesso per suo grave inadempimento, e, per l'effetto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1453 c.c. e/o ex CP_1 art. 1458 c.c., a restituire alla società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 12.017,60 pagata in forza del modulo d'ordine n. CG01 del 29/12/2021, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia e ragione, nonché a pagarle gli interessi di mora maturati sulla predetta somma, da calcolarsi quantomeno dalla data del
17/05/2022 a quella dell'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, qualora ritenesse determinato da caso fortuito o forza maggiore l'inadempimento della stabilire il prezzo attuale del pellet ordinato Controparte_1
e di cui al modulo d'ordine n. CG01 del 29.12.2021 ed alla fattura emessa da
[...]
n. 136/FE del 30/12/2021 ed ordinare alla stessa di consegnarlo entro un CP_1
termine stabilito alla società presso il suo domicilio, ponendo Parte_1
a carico di quest'ultima l'obbligo di pagare la differenza di prezzo con quanto già pagato entro un successivo termine, con l'ulteriore statuizione che la mancata consegna determinerà ipso iure la risoluzione del contratto per cui è causa e l'obbligo in capo alla società i restituire alla società a somma Controparte_1 Parte_1
pagata di Euro 12.017,60, oltre interessi di mora dalla domanda. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte convenuta ha precisato come da prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4
c.p.c.: In via principale, nel merito: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte avanzate dalla con il ricorso Parte_1
ex art. 281 decies C.p.c. depositato in data 30/06/2023, e notificato via pec in data
07/07/2023 e, per l'effetto, accertare in capo alla art. 1256 C.c. l' Parte_2
intervenuta e maturata temporanea impossibilita sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, dichiarare la esente da responsabilità da ritardo;
accertare in capo alla Controparte_1 CP_1
ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della
[...]
prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, ridurre ad equita il contratto intercorso tra le parti mediante la rinegoziazione, condannando la al pagamento anticipato del Parte_1
prezzo attuale della merce (pellet) per tutte le 49,50 tonnellate ordinate, detratta la somma già pagata dalla stessa, disponendo di seguito al pagamento la consegna della medesima;
accertare in capo alla ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva Controparte_1
onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore supra e, per l'effetto, condannare la Parte_1
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di
[...]
buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. al pagamento della somma che verrà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario del presente procedimento da liquidarsi a favore del legale che si dichiara antistatario secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 –
"Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies C.p.c. depositato in data 30.06.2023, e notificato via Pec in data 7.07.2023, la (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, solo ha convenuto in giudizio la società Parte_1
(d'ora in poi, solo ), deducendo: i) di aver Controparte_1 CP_1
concluso con la società resistente, in data 29.12.2021, tramite modulo d'ordine n. CG01, un contratto per la fornitura di pellet del tipo “Forest Premium A1” per la quantità di 49,5 tonnellate al costo unitario di € 199,00= e dunque al costo complessivo di € 12.017.60= compresa IVA;
ii) l'importo pattuito veniva corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in data 5.01.2022, tuttavia la merce non veniva consegnata nei tempi concordati, tanto che il
17.05.2022 si determinava a chiedere a parte convenuta il rimborso di quanto versato;
iii) in riscontro a detta comunicazione, comunicava, in data 28.07.2022, CP_1
dunque sette mesi dopo la conclusione del contratto, che la mancata consegna era imputabile a ritardi con l'approvvigionamento della lega da ardere;
iv) il 15.12.2022, quasi un anno dopo la stipulazione del contratto di fornitura, la resistente, ribadendo la propria impossibilità ad eseguire il contratto, invocandone l'avvenuta sospensione, prospettava al ricorrente l'alternativa tra l'integrazione del prezzo (per far fronte alla sopravvenuta eccessiva onerosità della propria prestazione), e l'attesa del ridimensionamento dei prezzi del pellet;
v) stante il perdurante grave inadempimento di alle CP_1
obbligazioni assunte contrattualmente, il resistente, ribadita la richiesta di adempimento della propria obbligazione contrattuale da parte della società resistente, ovvero in mancanza la restituzione del prezzo versato, in mancanza di qualsivoglia disponibilità della resistente, adiva l'intestato Tribunale, domandando, previo accertamento del grave inadempimento di ex art. 1353 cod. civ., dichiarare la risoluzione del CP_1
contratto concluso il 23.12.2021 e condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 12.017,60= oltre interessi di mora dal 17.05.2022, sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
Si è costituita in giudizio eccependo: i) che la mancata consegna Controparte_1
della merce si verificava per l'insorgere di eventi imprevedibili, dovuti, da un lato, alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, dall'altro a causa della difficoltà di approvvigionamento del pellet, conseguente alla profonda crisi economica che ha interessato il settore tra la fine del 2021 e il 2022, circostanze tutte note al ricorrente;
ii) invocava, pertanto, la temporanea impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione, ex art. 1256, comma 2 cod. civ., con conseguente esonero da responsabilità per il ritardo, ovvero il sopraggiunto notevole squilibrio delle prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale;
iii) pertanto, con comunicazione del 15.12.2022, proponeva alla resistente, in via alternativa, la riconduzione del contratto a condizioni ritenute eque
(consistenti, in via alternativa, nel pagamento di un'integrazione del prezzo, ovvero l'attesa del rientro dei prezzi nel range della normalità); iv) stante il rifiuto di Parte_1
si vedeva costretta ad esercitare la facoltà di sospendere il contratto di fornitura e la richiesta di rimborso. Per tutto quanto sopra esposto, concludeva domandando di accertare in capo alla ex art. 1256 C.c. l'intervenuta e maturata CP_1
impossibilita temporanea sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n°
136/FE/2022 a causa della forza maggiore e, per l'effetto, dichiarare la CP_1
esente da responsabilità da ritardo;
accertare in capo alla ex art. 1467 CP_1
C.c. l'intervenuta e maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n° 136/FE/2022 a causa della forza maggiore e, per l'effetto, ridurre ad equità il contratto intercorso tra le parti mediante la rinegoziazione, condannando la
[...]
al pagamento del prezzo attuale della merce (pellet) per tutte le 49,50 Parte_1
tonnellate ordinate, detratta la somma già pagata dalla stessa, disponendo la consegna della medesima;
accertare in capo alla ex art. 1467 C.c. l'intervenuta e CP_1
maturata eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di cui alla fattura n°
136/FE/2022 a causa della forza maggiore, e per l'effetto, condannare la
[...]
per violazione delle norme imperative di legge enuncianti i principi generali di Parte_1
buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà ex artt. 1175 e 1375 C.c. e art. 2 Cost. al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 281-duodecies comma
4 c.p.c. e, all'esito, valutata la natura della causa, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 5.03.2025, nella quale il Giudice riservava il deposito della sentenza entro giorni trenta, ex art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e non contestato che le parti abbiano stipulato un contratto per la fornitura di pellet del tipo “Forest Premium A1”, concluso in data 29.12.2021.
Altrettanto non contestata è la circostanza che, nonostante il versamento del prezzo pattuito (in data 5.01.2022) parte convenuta non abbia fatto seguito all'adempimento della prestazione di consegna del pellet ordinato nelle tempistiche pattuite.
Come noto, in tema di riparto di onere della prova, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre per il resto, si deve limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. Invece il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Quindi una volta che il creditore abbia provato la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (provando infatti l'avvenuto adempimento o il caso fortuito o la forza maggiore).
Si ritiene invero che parte attrice abbia assolto l'onere della prova su di lei gravante, attraverso la produzione del contratto, e l'allegazione dell'inadempimento di CP_1
all'obbligazione di consegna del pellet.
[...]
In particolare, quanto al termine per la consegna della merce, il contratto espressamente prevedeva l'obbligo di consegna, in capo alla resistente, entro quindici giorni lavorativi, ovvero, in ogni caso, entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi, decorrenti dall'avvenuto accreditamento del bonifico bancario (cfr. art. 9 delle condizioni generali di vendita, che si riporta in calce).
È pacifico come nel luglio del 2022 e, dunque, a distanza di oltre sette mesi dalla conclusione del contratto, e quindi ben oltre i termini concordati, la prestazione non fosse stata ancora eseguita dalla società resistente, tanto che comunicava la Parte_1
propria intenzione di risolvere il contratto e formalizzava la richiesta di rimborso della somma versata.
Al contrario, la società resistente, oltre ad aver genericamente allegato la sussistenza di una causa di forza maggiore, non ha debitamente provato la natura sopravvenuta ed imprevedibile degli eventi che hanno impedito di dare esecuzione al contratto.
ha infatti dedotto, da un lato, la sopravvenienza di misure restrittive CP_1
dovute alla pandemia Covid-19, che avrebbero determinato l'impossibilità di approvvigionarsi la merce, dall'altro il notevole apprezzamento del pellet, tale da incidere sull'equilibrio del sinallagma.
Entrambe le argomentazioni appaiono prive di fondamento.
Preme innanzitutto evidenziare come la forza maggiore ricomprende eventi naturali e umani che, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non contrastabili una volta che si sono verificati e, affinché il debitore vada esente da responsabilità per il ricorrere della forza maggiore, occorrerà che egli dimostri che la forza maggiore non era prevedibile e, una volta verificatasi, non era contrastabile.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di forza maggiore, atteso che, la situazione di aumento dei prezzi del legname e la sua difficoltà di approvvigionamento, era ben nota alla resistente, la quale si è cionondimeno obbligata alla fornitura della merce.
Si aggiunga che la Suprema Corte ha chiaramente affermato che: “L'impossibilità ex art.
1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce l'adempimento”.
Nel caso di specie, appare evidente come abbia concluso il contratto CP_1
quando la situazione di crisi del mercato della legna era nota, circostanza che dunque non può essere invocata successivamente per giustificare la sospensione unilaterale della prestazione di consegna. Nemmeno gli eventi legati alla pandemia Covid-19 sono evocabili a giustificazione della mancata consegna, considerato che l'inadempimento si è verificato in un periodo in cui le misure volte a contenere gli effetti pandemici erano state già superate. Oltre al fatto che, in ogni caso, la convenuta non ha congruamente provato il collegamento tra eventuali misure restrittive dovute al contenimento della pandemia e la prestazione di consegna della merce all'attore.
Peraltro, come più volte affermato dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore determina la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa, pur non essendo necessaria una messa in mora, occorre in ogni caso che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024,
n.8286).
A tal proposito, ha eccepito la sospensione nell'esecuzione della CP_1
prestazione -unilaterale- in seguito all'aumento eccessivo dei prezzi della legna e della difficoltà del suo approvvigionamento, in assenza di qualsivoglia comunicazione alla propria controparte contrattuale, la quale, dunque, ha legittimamente comunicato la propria intenzione di risolvere il contratto, con richiesta di rimborso di quanto versato. Da ciò si evince che, già dal luglio del 2022, parte ricorrente non nutriva più interesse alla consegna del pellet, peraltro sospesa di fatto, in assenza di qualsivoglia comunicazione al debitore.
Ciononostante, nella noncuranza delle disposizioni regolanti i contratti corrispettivi di durata, comunicava ad la propria non disponibilità CP_1 Parte_3
a dare seguito alla richiesta di rimborso (e di risoluzione del rapporto), sottoponendo alla controparte l'alternativa tra la rinegoziazione del contratto, ovvero l'attesa del rientro dei prezzi del pellet.
L'art. 1467 cod. civ. consente alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, di domandare la risoluzione del contratto, evitabile dall'altra parte mediante l'offerta di riconduzione ad equità.
Come peraltro affermato dalla Suprema Corte, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico) e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza (Cfr. Cass. sez. II, 22/09/2023, n.27152).
Nel caso di specie, gli eventi evocati non avevano invero le caratteristiche della straordinarietà e imprevedibilità caratterizzanti il rimedio ex art. 1467 cod. civ. Peraltro, anche ammettendo l'eccezionalità delle circostanze allegate da , questa CP_1
avrebbe semmai dovuto domandare la risoluzione ex art. 1467 cod. civ., ovvero pattuire con la controparte le modalità di riconduzione ad equità del contratto.
A ben vedere, invece, non solo la resistente non intendeva risolvere il contratto, ma, comunicata la propria impossibilità temporanea ad eseguire la consegna del pellet, per causa a sua detta sopraggiunte e non prevedibili, non prendeva nemmeno atto della mancanza di interesse della controparte all'esecuzione tardiva della prestazione, legittima ai sensi dell'art. 1256, comma 2 cod. civ., nonché della richiesta di rimborso formulata.
al contrario ha eccepito il diritto-dovere alla rinegoziazione del CP_1
contratto, pur in assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, discendente dal dovere di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto e derivante dal solo fatto della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Tale eccezione appare priva di fondamento. Infatti, in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, né l'art. 1374 cod. civ. né gli invocati doveri di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del contratto, né il dovere di solidarietà sociale, consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, e un potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, aldilà delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
In conclusione, stante il grave inadempimento di parte resistente, va dichiarata la risoluzione del contratto stipulato il 29.12.2021.
Dalla risoluzione del contratto discende l'obbligo della resistente di restituire la somma di euro 12.017.60=, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 cod. civ. dal 17.05.2022 al deposito del ricorso e ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dal deposito del ricorso al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00= e € 26.000,00=, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, dei valori minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in ragione delle attività effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione,
DICHIARA risolto il contratto di cui è causa;
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 12.017,60=, oltre interessi moratori ex art.
[...] Parte_1
1284 primo comma c.c. dal 17.05.2022 al deposito del ricorso e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal deposito del ricorso al saldo;
CONDANNA rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...]
3.387,00=, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa di legge.
Così deciso in Rovigo il 6 marzo 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Rossana Marcadella