Art. 2-bis. (( (Divieto di discriminazione). )) (( 1. E' vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , all' articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nonche' di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilita' propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell' articolo 410 del codice di procedura civile . 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ))
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13 agosto 2022
13 agosto 2022
Commentari • 6
- 1. La discriminazione per disabilità: le principali questioni e le ultime novità dall’EuropaDi : Daniela Paliaga · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia Premessa. Tra i fattori di discriminazione, la disabilità presenta alcune caratteristiche che generano questioni teoriche e pratiche specifiche. Senza alcuna pretesa di completezza, queste pagine sono dedicate ad esse. La prima particolarità è costituita dal fatto che la disabilità, a differenza di altri fattori di discriminazione che riguardano in modo sostanzialmente eguale grandi gruppi, come il genere, la razza, la religione, si presenta diversamente per ogni individuo. La disabilità cambia da persona a persona in relazione all'aspetto fisico e/o psichico coinvolto e al contesto in cui se ne valutano gli effetti; il suo impatto sulla vita …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Torino, sentenza 27/11/2023, n. 2102Provvedimento: […] A maggior prova di ciò, si deve prendere in esame l'evoluzione normativa, ossia la successiva Direttiva UE 2019/1158 e l'art. 2 bis legge 104/1992. […]Leggi di più...
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