Art. 28.
A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.
Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura gia' stabilita agli articoli 6 e 7, e cioe' 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.
A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.
Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura gia' stabilita agli articoli 6 e 7, e cioe' 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.