Articolo 28 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 luglio 1912
Art. 28.

A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza e' fatta facolta' di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura gia' stabilita agli articoli 6 e 7, e cioe' 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912