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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 542/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANNOTTA Parte_1
GIUSEPPE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
E
rappresentata e difesa dall'avv. SCAPATI Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17/02/2025, le parti indicate in epigrafe premettevano che il giorno 06/05/2011 avevano contratto matrimonio in
Taranto, che dalla loro unione non erano nati figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/05/2025, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, nonché nell'accordo allegato al
verbale d'udienza del 14/05/2025, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in Taranto il
06/05/2011 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto,
dell'anno 2011, parte II, serie A, numero 3;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 Controparte_1
concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 542/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANNOTTA Parte_1
GIUSEPPE, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
E
rappresentata e difesa dall'avv. SCAPATI Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17/02/2025, le parti indicate in epigrafe premettevano che il giorno 06/05/2011 avevano contratto matrimonio in
Taranto, che dalla loro unione non erano nati figli e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14/05/2025, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, nonché nell'accordo allegato al
verbale d'udienza del 14/05/2025, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in Taranto il
06/05/2011 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto,
dell'anno 2011, parte II, serie A, numero 3;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 Controparte_1
concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara