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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliato in RO ON (RC) via XXV Aprile n. 13
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in RI (RC) via Margherita di Savoia n. 54
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge l'attività lavorativa di magazziniere, alle dipendenze della
“ , con sede in Siderno;
CP_2
- che, in data 30/06/2023, ha subito un infortunio sul lavoro, cadendo da una scala dell'altezza di circa un metro e ottanta centimetri;
- che i colleghi di lavoro lo hanno soccorso e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di RI, ove è stata formulata la seguente diagnosi: “Frattura
Chiusa del Corpo di Radio e Ulna – Frattura Fronto –Molare e tempero
Zigomatica. Frattura del Pavimento Orbitario e della Parete Postero Laterale
Dx”;
- che ha tempestivamente denunciato il sinistro all' , che, CP_1
ritenendo sussistente il nesso causale, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta e una menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente all'infortunio, quantificata nella misura del 8%, pervenendo ad un grado complessivo di invalidità pari al 12%;
- che, tuttavia, secondo quanto attestato in un certificato medico-legale di parte, il grado complessivo di invalidità avrebbe dovuto essere quantificato nella misura del 21%;
- che, pertanto, in data 24/10/2023 ha proposto ricorso in opposizione, da ritenersi rigettato, in virtù del decorso del relativo termine;
- che ha diritto a un indennizzo per danno biologico nella misura del
21%, o in misura comunque superiore a quanto riconosciuto dall' in via CP_3
amministrativa.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del 3
nesso di casualità intercorrente tra l‟evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate (“Esiti di Frattura Biossea polso sx con dismorfismo profilo articolare – non operata;
deficit articolare polso sn;
Esiti Dolorosi
Frattura fronto temporo zigomatica ( anche dell‟arco zigomatico) ed orbitaria emiviso sn che determinano pure lieve asimmetria del volto;
Sinusite
Cronica Mascellare sx per esiti frattura del pavimento orbita sx e della parete postero laterale del mascellare sx con EMOSENO;
Cicatrice da ferita l.c. sopra – ciglio sx suturata con punti 4, cicatrice retraente e che determina iniziale lagoftalmo angolo esterno occhio sx”), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell‟Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 21% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall‟Istituto
Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede CP_1
in Roma, a corrispondere al ricorrente l‟indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'eccessiva entità della richiesta formulata dal ricorrente rispetto al danno effettivamente subito e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle 4
conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione degli eventuali postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi.
Ed invero, in sede amministrativa, l' , come confermato nella CP_3
memoria di costituzione, ha riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta, a seguito dell'infortunio, unitamente alla sussistenza di postumi permanenti nella misura del 8% che, unificata alla percentuale riconosciuta per un altro infortunio, non oggetto del presente giudizio, ha dato luogo ad una percentuale complessiva del 12%.
Oggetto di domanda è, dunque, l'accertamento di menomazioni dell'integrità psico - fisica in capo al ricorrente in seguito all'infortunio occorso in data 30/06/2023, in misura del 21%, o comunque in misura superiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' . CP_1
Orbene, osserva il giudicante che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il consulente tecnico d'ufficio, premettendo che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, è affetto da “Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale codice 234
2%; Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” codice 235, 2%; Movimenti di flesso- estensione del polso limitati ai gradi estremi codice 238, 3%; Sinusopatia cronica mascellare, a seconda dei sintomi e dell'impegno del seno, codice 321,
2%; Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino 5
alla deturpazione, codice 28, 1%”, ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in quanto le patologie erano tutte presenti da tale data.
Inoltre, il C.T.U. ha tenuto conto del periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, questo giudicante fa proprie le conclusioni formulate dal CTU, perché coerenti con la documentazione in atti e precedute da un attento esame obiettivo.
Nondimeno, la valutazione effettuata, coerente con la documentazione in atti, è conforme alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n° 1124 e successive modificazioni ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pertanto, il ricorso va accolto, secondo le risultanze dell'accertamento peritale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, vanno compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , considerando che, nel corso del giudizio, CP_1
è stata riconosciuta una percentuale lievemente superiore rispetto alla percentuale già riconosciuta dall' in via ammnistrativa e che, nel ricorso CP_1
introduttivo, è stata invocata una percentuale pari almeno al 21%.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
[...]
Per_1 6
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
9/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro del 30/06/2023, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 10%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre CP_1
accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
RI, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Chiefari, con il quale è elettivamente domiciliato in RO ON (RC) via XXV Aprile n. 13
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in RI (RC) via Margherita di Savoia n. 54
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna 2
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge l'attività lavorativa di magazziniere, alle dipendenze della
“ , con sede in Siderno;
CP_2
- che, in data 30/06/2023, ha subito un infortunio sul lavoro, cadendo da una scala dell'altezza di circa un metro e ottanta centimetri;
- che i colleghi di lavoro lo hanno soccorso e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di RI, ove è stata formulata la seguente diagnosi: “Frattura
Chiusa del Corpo di Radio e Ulna – Frattura Fronto –Molare e tempero
Zigomatica. Frattura del Pavimento Orbitario e della Parete Postero Laterale
Dx”;
- che ha tempestivamente denunciato il sinistro all' , che, CP_1
ritenendo sussistente il nesso causale, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta e una menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente all'infortunio, quantificata nella misura del 8%, pervenendo ad un grado complessivo di invalidità pari al 12%;
- che, tuttavia, secondo quanto attestato in un certificato medico-legale di parte, il grado complessivo di invalidità avrebbe dovuto essere quantificato nella misura del 21%;
- che, pertanto, in data 24/10/2023 ha proposto ricorso in opposizione, da ritenersi rigettato, in virtù del decorso del relativo termine;
- che ha diritto a un indennizzo per danno biologico nella misura del
21%, o in misura comunque superiore a quanto riconosciuto dall' in via CP_3
amministrativa.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del 3
nesso di casualità intercorrente tra l‟evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate (“Esiti di Frattura Biossea polso sx con dismorfismo profilo articolare – non operata;
deficit articolare polso sn;
Esiti Dolorosi
Frattura fronto temporo zigomatica ( anche dell‟arco zigomatico) ed orbitaria emiviso sn che determinano pure lieve asimmetria del volto;
Sinusite
Cronica Mascellare sx per esiti frattura del pavimento orbita sx e della parete postero laterale del mascellare sx con EMOSENO;
Cicatrice da ferita l.c. sopra – ciglio sx suturata con punti 4, cicatrice retraente e che determina iniziale lagoftalmo angolo esterno occhio sx”), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell‟Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 21% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall‟Istituto
Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede CP_1
in Roma, a corrispondere al ricorrente l‟indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'eccessiva entità della richiesta formulata dal ricorrente rispetto al danno effettivamente subito e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle 4
conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione degli eventuali postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi.
Ed invero, in sede amministrativa, l' , come confermato nella CP_3
memoria di costituzione, ha riconosciuto l'inabilità temporanea assoluta, a seguito dell'infortunio, unitamente alla sussistenza di postumi permanenti nella misura del 8% che, unificata alla percentuale riconosciuta per un altro infortunio, non oggetto del presente giudizio, ha dato luogo ad una percentuale complessiva del 12%.
Oggetto di domanda è, dunque, l'accertamento di menomazioni dell'integrità psico - fisica in capo al ricorrente in seguito all'infortunio occorso in data 30/06/2023, in misura del 21%, o comunque in misura superiore rispetto alla percentuale riconosciuta dall' . CP_1
Orbene, osserva il giudicante che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il consulente tecnico d'ufficio, premettendo che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, è affetto da “Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale codice 234
2%; Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” codice 235, 2%; Movimenti di flesso- estensione del polso limitati ai gradi estremi codice 238, 3%; Sinusopatia cronica mascellare, a seconda dei sintomi e dell'impegno del seno, codice 321,
2%; Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino 5
alla deturpazione, codice 28, 1%”, ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in quanto le patologie erano tutte presenti da tale data.
Inoltre, il C.T.U. ha tenuto conto del periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall' . CP_1
Orbene, questo giudicante fa proprie le conclusioni formulate dal CTU, perché coerenti con la documentazione in atti e precedute da un attento esame obiettivo.
Nondimeno, la valutazione effettuata, coerente con la documentazione in atti, è conforme alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n° 1124 e successive modificazioni ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Pertanto, il ricorso va accolto, secondo le risultanze dell'accertamento peritale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, vanno compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , considerando che, nel corso del giudizio, CP_1
è stata riconosciuta una percentuale lievemente superiore rispetto alla percentuale già riconosciuta dall' in via ammnistrativa e che, nel ricorso CP_1
introduttivo, è stata invocata una percentuale pari almeno al 21%.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott.
[...]
Per_1 6
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
9/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro del 30/06/2023, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 10%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre CP_1
accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
RI, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci