Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 20.1.2025, alle ore 12:05 compare l'Avv. VATTERONI Rachele per la parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Dr.ssa
[...] in sostituzione dell'Avv. PUGLIARO. CP_1
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 51/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv.to VATTERONI Rachele Parte_1
C o n t r o
Controparte_2
C o n t r o
1
PUGLIARO, Avvocatura dello Stato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso cautelare e di merito depositato in data 1.2.2022 Parte_1 rappresentando di svolgere attività lavorativa con mansione di collaboratrice scolastica all'interno dell' e ivi di essere stata destinataria di Controparte_2 provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, si rivolgeva al giudice del lavoro impugnando il provvedimento a firma del Preside del suddetto istituto.
In buona sostanza parte ricorrente lamentava che l'iter procedurale seguito da controparte
-ai sensi del disposto di cui all'art. 4ter DL 172/202l- non fosse stato correttamente instaurato e comunque osservato e di ciò chiedeva rendersi pronuncia.
La fase cautelare trovava definizione a mezzo di Ordinanza resa dal Giudice procedente in data 9.4.2022 con integrale rigetto dell'istanza cautelare, ordinanza inizialmente oggetto di reclamo al quale successivamente parte ricorrente rinunciava.
In data 17.10.2023 parte ricorrente proponeva istanza di fissazione dell'udienza per la decisione del merito.
Le conclusioni richiamate erano:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del provvedimento di “accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale provvedimento di sospensione ex art. 2, comma 3, decreto legge 172/2021 – prot. n. 0020157 del 21/12/2021” emesso da Istituto di ” a firma della CP_2 Controparte_4 Dirigente scolastica prof.ssa Silvia Bennati, perché emessi in difetto dei presupposti di cui all'art. 4 DL 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 e successive modifiche;
IN OGNI CASO con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione e chiedeva prova per testi sui capitoli formulati.
Si costituiva, in data 27.11.2022, il a mezzo Controparte_5 dell'Avvocatura di Stato rilevando che il ricorso doveva essere respinto in quanto totalmente infondato.
2 Così concludeva:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione.
Fissata con decreto l'udienza del 7.12.2022, veniva disposto rinvio su istanza di parte ricorrente al 29.1.2024 ove le parti insistevano nelle rispettive conclusioni sì che veniva fissata l'udienza del 20.1.2025 per discussione.
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente occorre precisare che la decisione che qui si pronuncia, non riguarda la legittimità dell'obbligo vaccinale, già oggetto di una copiosa e pressochè univoca giurisprudenza di merito e di legittimità nonché delle pronunce della Corte Costituzionale
(cfr. sentenze numeri 14,15,16 del 9.2.2023) e della giurisprudenza comunitaria a cui comunque questo giudice, condividendola, si richiama.
In via preliminare occorre altresì precisare che le certificazioni mediche afferenti il periodo di malattia cui la ricorrente sarebbe incorsa e l'esistenza stessa delle patologie con dette certificazioni documentate, non risultano essere state oggetto di contestazione da parte della resistente né negli scritti né in udienza.
Ciò premesso, in punto di diritto, ciò che qui viene invece in rilievo è il rispetto della disciplina posta dall'art. 4ter, dl 44/21, secondo la quale, dal 15 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione è stato assoggetto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e disposto che l'inadempimento all'obbligo determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto con la previsione che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.
Ebbene risulta documentalmente che la ricorrente fu raggiunta dapprima dall'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale con raccomandata a mano consegnata alla medesima in data 15.12.2021 (cfr. allegato 4 documenti di parte ricorrente).
3 Successivamente, e precisamente il giorno successivo, 16.12.2021, la ricorrente fu posta in malattia con certificato medico reso dal medico curante in relazione ad una patologia di carattere infiammatorio (si veda sul punto la puntuale ricostruzione operata dal CTU nominato nella fase cautelare che ha dettagliatamente esaminato la documentazione medica). Trattasi del certificato medico di inizio malattia a cui ha fatto seguito dapprima un certificato medico di continuazione di malattia, successivamente un nuovo certificato di inizio malattia per la medesima patologia e in successione -senza soluzione di continuo- anche per nuove patologie fino al 20.3.2022 (tutti certificati telematici regolarmente trasmessi).
Risulta altresì documentalmente che la ricorrente è risultata destinataria, quando già si trovava assente dal lavoro, giustificata perché in malattia, di un provvedimento di sospensione a far data dal 21.12.2021 (cfr. doc. 6 delle produzioni documentali di parte ricorrente) fino all'assolvimento dell'obbligo o comunque fino al termine massimo di sei mesi. Ne consegue che quando ricevette il provvedimento di sospensione era pacificamente assente giustificata dal lavoro come da certificazione medica regolarmente inviata al datore di lavoro in quanto in stato di malattia e quindi in regime di sospensione legale dall'obbligo di prestare l'attività lavorativa.
Nessun rilievo, da questo punto di vista, può essere attribuito alla circostanza che la malattia sia intervenuta quando già la datrice di lavoro aveva avviato il procedimento volto all' accertamento di inosservanza dell'obbligo poiché, alla data del 16.12.2021, quando la lavoratrice era posta in malattia, ancora non era stato adottato dalla Preside alcun provvedimento di sospensione nei suoi confronti.
Ora, ritiene questo giudice che la malattia costituisca causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro per disposizione normativa (art. 2110 cc) e che, in applicazione dell' art. 38 Cost., secondo comma, debbano essere assicurati alla ricorrente lavoratrice dall'ordinamento, come per tutti i lavoratori indistintamente nella ricorrenza dei presupposti, i mezzi adeguati a tutelare, anche economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria.
Dunque, nel caso che ci occupa, deve ritenersi che gli effetti della sospensione avrebbero dunque dovuto essere posticipati alla cessazione dello stato di malattia a cui si lega la questione relativa al mancato pagamento del trattamento economico durante il periodo di malattia, che non discende dall'illegittimità della normativa in tema di obbligo vaccinale.
4 Ciò intanto per la priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima
(Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2013, n. 15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528;
Cass. Sez. Lav., 16 ottobre 1990, n. 10087) affermandosi conseguentemente il principio di priorità della causa legale di sospensione della prestazione lavorativa: e d'altra parte per l'ovvia considerazione che la malattia costituisce fatto non imputabile al lavoratore che, quindi, non deve sopportare alcun pregiudizio derivante da una successiva causa di sospensione.
Ciò anche e comunque in applicazione degli stessi principi posti dalla Corte
Costituzionale la quale (cfr. sentenze nn. 185 e 186 del 2023) ha affermato la conformità a
Costituzione della sospensione dal servizio in applicazione dei principi di precauzione, in un'ottica di prevenzione e comunque a tutela dell'interesse pubblico che tuttavia risultano già salvaguardate dall'esistenza di altra causa di sospensione dalla prestazione lavorativa e, ovviamente, fino e solo fino al perdurare della stessa.
Il punto è insomma stabilere se, ad una legittima causa di sospensione del rapporto e cioè
l'esistenza della malattia del lavoratore (che lo si ribadisce qui, non è oggetto di contestazione in sé da parte del ), possa sovrapporsi la causa di sospensione CP_3 derivante dall'omessa vaccinazione.
Come già affermato dalla giurisprudenza di merito (in senso analogo Corte d'Appello di
Milano, sentenza 346/2023 del 26.4.2023, Tribunale di Ancona, sentenza n. 90/2023 del
23-03-2023, Tribunale di Lecce sentenza n. del 20.10.2023, Corte di appello di Genova numeri 255/2023, 209/2023 e 199/2023 -che nello specifico ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento di sospensione per un mancato assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dall'articolo 4, decreto legge 44/2021, adottato dalla parte datrice nei confronti dell' infermiere già assente dal servizio per fruizione del congedo per malattia) lo stato di malattia preesistente, produce semplicemente l'effetto di posticipare gli effetti della sospensione, legittimamente disposta dal datore di lavoro, alla cessazione dello stato di malattia.
“L'operatività del principio di priorità prescinde, pertanto, dall'espressa codificazione della diversa causale legale di sospensione tra le esimenti indicate nell'art. 4 citato e comporta la prevalenza degli effetti della sospensione dell'attività lavorativa preventivamente adottata fino al
5 momento della sua cessazione”, così Corte di Appello di Genova n. 255/2023, qui anche agli effetti di cui all'art. 118 delle disp. att. c.p.c..
Peraltro occorre precisare che lo stesso con la Circolare n. 94 del 2 agosto 2022 che CP_6 al paragrafo n. 4 intitolato “Disciplina dell'assenza ingiustificata e sospensione del dipendente di datore di lavoro pubblico e privato sino al 30 aprile 2022”, ha espressamente previsto che “… resta ferma la possibilità, nei casi in cui il lavoratore risulti sprovvisto del c.d. green pass, per le giornate diverse da quella interessata dall'assenza ingiustificata, di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall'ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge
n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.).
Al ricorrere di una delle ipotesi da ultimo richiamate, gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato sono, quindi, determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili alle singole fattispecie di assenza”.
Applicando tali principi al caso concreto è di tutta evidenza che la ricorrente, assente dal lavoro per malattia dal giorno 16 dicembre 2021, non avrebbe dovuto essere sospesa per mancata vaccinazione il giorno 21 dicembre 2021 e ha diritto al conseguenziale trattamento per malattia dal 16.12.2021 al 20.3.2022 al termine del quale dunque deve collocarsi l'effetto della sospensione disposta con provvedimento del 21.12.2021.
Relativamente alle spese di lite infine, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore indeterminato e a complessità bassa nei minimi, esclusa la fase istruttoria.
Analogamente debbono essere poste a carico di parte resistente le spese dell'espletata
CTU come in atti già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione impugnato e per l'effetto condanna il in persona del pro- Controparte_3 CP_7 tempore al pagamento in favore della ricorrente del trattamento economico di malattia previsto dalla legge e dalla contrattazione applicabile, non corrisposto per il periodo 16.12.2021-20.3.2022, oltre al maggior valore fra interessi e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo;
6 2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in €. 2.582,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate in fase cautelare.
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 20 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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