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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 5681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5681 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5792/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5792 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Biagio Cartillone. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Natale Perri. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“NEL MERITO
Art. 2112 cc
Accertare e dichiarare che il susseguirsi di diverse società appaltatrici nella gestione del medesimo servizio presso i centri logistici con il mantenimento di identiche mansioni, luoghi di lavoro, strumenti tecnologici e organizzazione CP_2 operativa fondata sul controllo algoritmico, configura un'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; accertare e dichiarare, per l'effetto, che la società resistente è subentrata nella titolarità del rapporto di lavoro unico e continuativo instaurato dal ricorrente sin dal 2016, non sussistendo elementi di discontinuità tali da determinare una specifica identità d'impresa. Con liquidazione del quantum in separata sede.
Licenziamento
Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente e posto a fondamento del licenziamento intimato per l'insussistenza del fatto contestato;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e annullarlo, con conseguente condanna della società resistente a:
1 a) reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e condizioni in essere al momento del licenziamento;
b) corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
c) Versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata (solo sul licenziamento)
Nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistente il diritto alla tutela reintegratoria, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
23/2015, condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Sospensione cautelare dal servizio:
DICHIARARSI l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti del ricorrente per il periodo compreso tra il 18 febbraio e il 5 marzo 2025, in quanto adottata in assenza dei necessari presupposti di legge, senza che sussistessero concrete esigenze cautelari né fatti di particolare gravità tali da giustificarla, in violazione del principio di proporzionalità e con evidente disparità di trattamento rispetto a precedenti analoghi;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione non percepita nel suddetto periodo di sospensione, pari a € 1.058,96 lordi, e AN la parte resistente al relativo pagamento,
Sanzioni conservative
Dichiarare la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità di tutte le sanzioni conservative applicate al ricorrente e per l'effetto condannare la società resistente al rimborso della retribuzione trattenuta per le sanzioni conservative applicate, pari alla somma di euro 2.214,74 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Lavoro continuo
DICHIARARSI che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente deve qualificarsi come lavoro continuativo e non discontinuo, in quanto svolta con modalità operative prive di interruzioni strutturali, su turni pieni, in condizioni di impiego costante e secondo itinerari assegnati algoritmicamente, con prestazioni effettive non compatibili con la discontinuità;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'illegittimità dell'orario settimanale di 44 ore applicato dalla resistente e
AN la resistente al pagamento del lavoro straordinario per le 5 ore settimanali eccedenti il limite contrattuale di 39 ore, per un totale di 280 ore nel periodo dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2022, pari all'importo lordo complessivo di € 3.712,80, oltre interessi e rivalutazione nei termini di legge.
Lavoro a cottimo
2 DICHIARARSI che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro con la società resistente, nell'ambito dell'appalto integra gli estremi del lavoro a cottimo ex art. 2099 c.c., in quanto strutturata secondo CP_2 un sistema algoritmico di assegnazione delle consegne, con misurazione e valutazione della prestazione esclusivamente basate sulla produttività individuale e in assenza di autonomia organizzativa, con controllo costante e continuo tramite dispositivi informatici aziendali;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'inadempimento datoriale per avere omesso ogni forma di compenso proporzionato alla prestazione effettivamente svolta in regime di cottimo tecnologico, e
AN la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa nella misura di € 500,00 mensili per ciascun mese di attività prestata, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
Pausa lavorata
DICHIARARSI che la pausa giornaliera formalmente riconosciuta al ricorrente non è mai stata effettivamente goduta, in quanto egli era comunque tenuto alla sorveglianza del furgone e del carico, rimanendo di fatto in servizio;
PER L'EFFETTO, AN la società resistente al pagamento di 487,5 ore di lavoro straordinario non retribuito, con maggiorazione del 30%, per un importo complessivo lordo pari a € 7.319,81 con la connessa condanna.
Controlli a distanza
DICHIARARSI che la società resistente ha attuato nei confronti del ricorrente un sistema di controllo a distanza dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e algoritmici (dispositivi GPS, software di tracciamento, applicazioni di monitoraggio delle performance) privi delle prescritte garanzie di legge, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa e senza fornire al lavoratore adeguata informativa circa l'utilizzo dei dati e le modalità di controllo;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'illegittimità del sistema di sorveglianza adottato e AN la società resistente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione della riservatezza, della dignità e dell'autonomia del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa nella misura di € 300,00 per ciascun mese di attività lavorativa prestata.
Scatti di anzianità
ACCERTARE E DICHIARARE:
- che il rapporto di lavoro in essere tra il ricorrente e la società resistente è sorto nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in occasione del subentro della resistente nell'appalto già affidato ad altra impresa,
- che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della propria anzianità lavorativa a far data dal mese di agosto 2016, con ogni conseguente effetto di legge e contrattuale, anche in ordine a livello d'inquadramento, scatti di anzianità, TFR, ferie e permessi maturati;
- che la società resistente è tenuta a ricostruire la posizione lavorativa del ricorrente secondo la corretta anzianità, con condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
3 DICHIARARSI che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della indennità mensa, dell'elemento perequativo del premio di operosità con incidenza di detti istituti sugli istituti di retribuzione differita, per l'effetto, in relazione ai suddetti istituti, AN la resistente al pagamento seguenti importi:
Voce GG/HH Dovuto scatti nell'appalto, elemento perequativo, premio 7.590,55 7.249,37 operosità, indennità mensa
TREDICESIMA 3,00 529,25
TREDICESIMA RATEI 9,00 112,37
QUATTORDICESIMA 3,00 482,58
QUATTORDICESIMA RATEI 9,00 140,36
FESTIVITA 48,00 349,89
FERIE NON GODUTE ORE 641,25 653,08
PERMESSI NON GODUTI 255,00 259,70
EX FESTIVITA 4,00 30,30
688,81 CP_3 Per_1
Totale 10.495,72
Competenze finali
DICHIARARSI il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori spettanze maturate a titolo di retribuzione differita e indennità connesse al rapporto di lavoro, come di seguito specificato:
– saldo 13ª mensilità pari a € 443,24;
– saldo 14ª mensilità pari a € 2.993,40;
– compenso per ex festività non godute pari a € 1.201,82;
– compenso per riduzione orario di lavoro maturato pari a € 1.733,40;
– elemento economico di garanzia (copertura economica CCNL) pari a € 567,36;
– festività cadute di sabato o domenica, comprensive di incidenza sul TFR pari a € 1.421,75;
– festività del Santo Patrono non retribuite per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a € 264,72;
– differenze sull'indennità di trasferta personale viaggiante per gli anni 2021–2024 pari a €
3.452,60;
– incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR, per un importo di € 1.166,41, calcolato su un totale lordo percepito pari a € 15.746,60;
– incidenza dell'indennità di trasferta sul trattamento economico delle ferie, con conseguente diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle ferie maturate per un importo pari a € 1.050,78.
Per l'effetto AN la società resistente al pagamento della somma complessiva di € 14.295,48 a titolo di spettanze retributive differite e integrative, salvo maggiore somma da precisarsi all'esito delle eccezioni difensive della convenuta.
4 Tfr
DICHIARARSI che il ricorrente ha maturato, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente, un
Trattamento di Fine Rapporto pari a € 7.592,53, correttamente calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. sulla base delle voci retributive mensili lorde risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio;
PER L'EFFETTO, AN la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
7.592,53 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo) e interessi legali, dal momento della cessazione del rapporto fino all'effettivo soddisfo.
Ordine di consegna
Ordinarsi alla società resistente la consegna di tutta la documentazione relativa attestanti i pagamenti eseguiti ai creditori per la cessione del credito e per il pignoramento.
In ogni caso
Sulle domande proposte si chiede l'eventuale condanna al pagamento delle diverse somme che dovessero risultare dovute, maggiori o minori.
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art
1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018; da distrarsi a favore del procuratore per averli anticipati e non riscossi.
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Con riferimento all'impugnativa del licenziamento, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'assenza di giusta causa.
1.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, consistono nell'essersi appropriato, in data 3.2.2025, del prodotto "B09Y8LD281, 1, BOOX Note Air 2 Plus 10.3" E-Book
Tablet Android" del valore di € 510,43, contenuto nel pacco che gli era stato assegnato per la consegna ad un cliente.
5 Gli è stato inoltre contestato, ai fini della recidiva, di essersi appropriato, in data 18.1.2024, del prodotto
“Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Titanio blu” del valore di € 1.040,16, contenuto nel pacco che gli era stato assegnato per la consegna ad un cliente.
1.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- i due testi attorei non erano presenti all'epoca dei fatti;
- il teste ha dichiarato: “Cap. da 5 a 22 memoria: io ero presente in tutti gli episodi di causa. Tes_1
ADR: Confermo l'episodio del 3.2.2025. C'era un pacco che conteneva un tablet e cover e tali prodotti risultavano dentro il pacco al momento del controllo;
poi però, non è risultato che il cliente ricevesse i prodotti perché mancanti.
ADR: Quanto all'altro episodio del gennaio 2024, non ricordo se era esattamente il prodotto che mi si legge.
Ricordo però bene che c'era un prodotto assegnato all'attore e che al momento delle verifiche era risultato all'interno del pacco.
Poi l'attore aveva inviato un video a (che Nicolas mi ha fatto vedere) in cui c'era il pacco con un taglio Parte_2
e privo di contenuto.
ADR: Da questo si deduce che il prodotto era stato preso dal driver perché, dopo le verifiche, il pacco viene consegnato all'autista e solo lui ne è custode.
ADR: Preciso che i pacchi vengono raccolti in alcuni borsoni e poi i borsoni vengono consegnati al driver.
I borsoni vengono preparati nel turno notturno, ma poi, prima che i borsoni vengano presi dall'autista, si effettua un controllo di tutti i pacchi all'interno del borsone.
ADR: Il driver non è presente al momento del controllo.
ADR: Fatti come quelli addebitati sono già capitati, ma solo per responsabilità del driver”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. da 5 a 22 memoria: io ero presente in tutti gli episodi di causa. Parte_2
ADR: Confermo l'episodio del 3.2.2025. C'era un pacco che conteneva un tablet e cover e tali prodotti risultavano dentro il pacco al momento del controllo;
poi però, non è risultato che il cliente ricevesse i prodotti perché mancanti.
ADR: Quanto all'altro episodio del gennaio 2024, non ricordo se era esattamente il prodotto che mi si legge.
Ricordo però bene che c'era un prodotto assegnato all'attore e che al momento delle verifiche era risultato all'interno del pacco.
Poi l'attore aveva inviato un video a (che Nicolas mi ha fatto vedere) in cui c'era il pacco con un taglio Parte_2
e privo di contenuto.
ADR: Da questo si deduce che il prodotto era stato preso dal driver perché, dopo le verifiche, il pacco viene consegnato all'autista e solo lui ne è custode.
ADR: Preciso che i pacchi vengono raccolti in alcuni borsoni e poi i borsoni vengono consegnati al driver.
I borsoni vengono preparati nel turno notturno, ma poi, prima che i borsoni vengano presi dall'autista, si effettua un controllo di tutti i pacchi all'interno del borsone.
ADR: Il driver non è presente al momento del controllo.
6 ADR: Fatti come quelli addebitati sono già capitati, ma solo per responsabilità del driver”.
1.3. Deve quindi ritenersi accertato che, prima di essere presi in consegna dal lavoratore, i pacchi in contesa erano stati sottoposti alle consuete operazioni di controllo, con verifica della presenza dei prodotti corretti al loro interno, era stato eseguito il “re-packing” e poi i pacchi erano stati riposizionati all'interno dei rispettivi borsoni.
1.4. Ad avviso del Tribunale, i fatti così ricostruiti appaiono idonei a fondare, in termini di gravità, precisione e concordanza, la presunzione che la condotta censurata sia stata commessa dall'attore: infatti, l'essere stato il dipendete l'unico a occuparsi dei pacchi dopo i controlli e l'assenza di elementi probatori contrastanti non costituiscono dati meramente ipotetici;
al contrario, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 17457/2007; in senso analogo,
Cass. nn. 3513/2019, 22656/2011), portano a desumere la responsabilità attorea.
1.5. Detto comportamento, tenuto anche conto della recidiva, si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, da integrare una giusta causa di licenziamento, che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
1.6. Il recesso adottato appare pertanto proporzionato rispetto agli illeciti accertati, con conseguente rigetto della domanda impugnativa del licenziamento, della domanda impugnativa della sanzione del
31.1.2024 assunta come recidiva nonché della domanda impugnativa della sospensione cautelare dal servizio disposta dal 18 febbraio al 5 marzo 2025.
*
2. È pure da respingere la domanda con cui l'attore ha impugnato le sanzoni disciplinari conservative irrogate da novembre 2022 a maggio 2024 (indicate a pag. 6 del ricorso).
Ed invero, trattasi di violazioni al codice della strada verificatesi durante il turno di servizio e che il lavoratore non ha inteso negare, limitandosi a rilevare che “sono diretta conseguenza dell'organizzazione aziendale che impone tempi di consegna incompatibili con il rispetto del codice della strada.
In particolare, sono determinate dalla necessità di rispettare i tempi di consegna imposti, evidenziano una situazione di stress lavorativo dovuto ai tempi troppo stretti e sono tutte riconducibili alla necessità di rispettare tempistiche di consegna incompatibili con il normale rispetto del codice della strada” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Tuttavia, tali prospettazioni si rivelano estremamente generiche così come i relativi capitoli di prova, che si appalesano pertanto inammissibili.
La precarietà del compendio allegativo impedisce, dunque, di accogliere l'impugnativa in questione.
*
3. Non può poi trovare accoglimento la domanda attorea per ore di lavoro straordinario.
3.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice,
7 utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003);
3.2. Nel caso in esame, però, le allegazioni in ricorso appaiono estremamente generiche.
3.3. Ed invero, quale capitolo di prova a supporto della domanda, in ricorso è stato articolato il seguente capitolo di prova “15. vero che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente ha prestato servizio con orario pieno dal lunedì al venerdì, per un totale settimanale di 44 ore” (cfr. pag. 27 del ricorso), senza così chiarire quale fosse l'effettivo orario giornaliero e la collocazione oraria degli eventuali turni osservati.
3.4. Tanto basta a respingere anche questa domanda.
*
4. Lo stesso difetto allegativo deve rilevarsi con riferimento alla domanda con cui l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo di aver lavorato a cottimo.
4.1. Ed invero, la difesa attorea si è limitata ad affermare che:
- la prestazione del lavoratore è stata quantificata e misurata esclusivamente sulla base del numero di pacchi consegnati;
- l'organizzazione del lavoro è stata effettuata mediante un sistema algoritmico di assegnazione automatica dei carichi, dei tempi e delle tratte;
-il lavoratore è stato valutato costantemente in base alla produttività oraria, alla velocità di consegna e al rispetto dei target prefissati, subendo ripercussioni negative in caso di scostamento;
-la prestazione è stata svolta senza alcuna autonomia organizzativa e sotto il controllo continuo e tracciato del dispositivo informatico aziendale.
4.2. Tuttavia, mancano allegazioni specifiche in ordine alle concrete modalità di valutazione, ai target che sarebbero stati prefissati, all'entità e alle consistenza delle asserite ripercussioni negative in caso di scostamento dai target e alle modalità e alle forme di controllo.
4.3. Allo stesso modo, non si rinvengono in atti elementi dai quali desumere che la prestazione venisse quantificata e misurata sulla base del numero di pacchi consegnati, risultando dalle buste baga la parametrazione della retribuzione alle ore lavorate.
E ciò, tenuto conto che il contratto di assunzione (all. n. 1 al ricorso), quale manifestazione espressa della volontà delle parti, correla la retribuzione al tempo.
4.4. Alla luce di quanto precede, la domanda in questione va rigettata.
*
5. Non può poi essere accolta la domanda di pagamento di lavoro straordinario per mancata fruizione effettiva della pausa.
5.1. Al riguardo, infatti, le dichiarazioni testimoniali non risultano dirimenti, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Non so dirlo, non so riferire del lavoro dell'attore perché io lavoravo Tes_2 mentre anche lui lavorava.
8 Io posso solo dire che ho saltato parecchie pause. Posso precisare però che a volte la pausa la faccio (e l'ho fatta) e a volte la salto, dipende dalle giornate.
ADR: Durante la pausa, io devo restare dentro al veicolo o fuori a guardia del veicolo.
Questo me lo hanno detto i responsabili e penso che tutti i colleghi facciano lo stesso”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Non so dirlo, non so riferire del lavoro dell'attore perché io lavoravo Tes_3 mentre anche lui lavorava.
Io posso dire che, come driver, facciamo poche pause.
ADR: Comunque, durante la pausa, dobbiamo restare dentro al veicolo e, se ci allontaniamo, siamo responsabili del mezzo.
I responsabili ci hanno insegnato a non abbandonare il veicolo”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Gli autisti avevano la pausa, ma non so se l'attore la saltava o Tes_1 meno.
Da quel che mi risulta, la pausa può essere fatta fuori dal veicolo e anche lontano. L'autista non deve rimanere dentro al veicolo né vicino allo stesso”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Gli autisti hanno la pausa obbligatoria. Parte_2
Non è vero che per fare la pausa devono restare dentro al veicolo. Anzi, loro in genere vanno a mangiare in locali o ristoranti allontanandosi dai mezzi”.
5.2. Nessuno dei testimoni ha quindi saputo fornire dettagli specifici in ordine alle pause dell'attore.
5.3. Inoltre, Il netto contrasto testimoniale sugli obblighi da osservare durante la pausa impedisce di appurare se l'autista, durante la pausa, non fosse libero di allontanarsi dal veicolo assegnato o di lasciarlo incustodito (come sostenuto in ricorso).
5.4. Da qui il rigetto di questa domanda.
*
6. Neppure può darsi seguito alla domanda risarcitoria per violazione dell'art. 4 St. Lav.
6.1. Ed invero, la difesa attorea ha fondato la sua doglianza riportando che “L'attività lavorativa del ricorrente era sottoposta a un costante e penetrante controllo, esercitato sia dalla società resistente che dalla committente attraverso il sistema GPS installato sul furgone e il telefono aziendale in dotazione. Questo duplice CP_2 monitoraggio permetteva la verifica in tempo reale di ogni spostamento e di ogni fase dell'attività lavorativa, privando il lavoratore di qualsiasi autonomia operativa” (cfr. pag. 2 del ricorso).
6.2. Tuttavia, non vi sono evidenze da cui desumere che il sistema GPS e il telefono aziendale fossero utilizzati per controllare l'attività lavorativa del dipendente.
In ogni caso, l'attore si è limitato a invocare vagamente il risarcimento per un preteso “danno non patrimoniale … a titolo di compensazione per il controllo illecito e la lesione della sfera personale e lavorativa” (cfr. pag.
11 al ricorso).
9 E tali deduzioni si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio non patrimoniale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte e alla gravità del fatto in cui si è trovata coinvolta.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
6.3. A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
*
7. Va invece accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità.
Ed invero, gli scatti gli scatti di anzianità sono disciplinati dall'art. 17 del CCNL e maturano con l'anzianità di servizio del lavoratore.
Al riguardo, la convenuta non ha dimostrato di aver riconosciuto nel tempo i dovuti scatti e tanto basta a riconoscere all'attore le relative differenze.
In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
*
8. È pure da accogliere la domanda per indennità di mensa prevista dall'art 75 del CCNL.
Ed invero, la convenuta non ha dimostrato di aver erogato alcunché a tale titolo né tantomeno a titolo di buoni pasto.
In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
*
9. La domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo è fondata.
9.1. L'art. 38, pt. 5, C.C.N.L. 2014 ha previsto: “I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente art., l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente art., ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo
10 livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento”.
9.2. Sul punto, non può affermarsi che l'elemento perequativo non potrebbe essere riconosciuto in mancanza dell'espletamento della procedura contrattualmente prevista.
In primo luogo, detta tesi non trova conforto alcuno nel tenore letterale della disposizione contrattuale che – nel prevedere la corresponsione “a titolo di elemento perequativo [di] un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato”, per i casi in cui “a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma 2 del presente articolo” – non distingue in alcun modo tra le possibili, differenti, cause del mancato accordo (siano esse l'attivazione della procedura e il suo successivo fallimento, ovvero la mancata attivazione per inerzia dei soggetti legittimati).
In secondo luogo, interpretata nel senso voluto da parte convenuta, il riconoscimento dell'elemento perequativo sarebbe rimesso alla volontà (se non, addirittura, all'arbitrio) e alla diligenza delle parti sociali, in quanto subordinato all'attivazione delle procedure di contrattazione integrativa.
Ciò, evidentemente, non può essere già solo in ragione della funzione dell'elemento perequativo che è quella di ridurre le diseguaglianze, a tutela e sostegno del trattamento retributivo dei lavoratori.
9.3. Né, tantomeno, può darsi seguito all'obiezione della parte convenuta secondo cui vi sarebbe un accordo di secondo livello che esclude il riconoscimento dell'indennità “come espressamente previsto nel contratto CCNL ratificato dal Ministero del lavoro” (cfr. pag. 20 della memoria).
Ed invero, la convenuta si è limitata a richiamare genericamente l'ipotesi di Accordo del 16.2.2022 (all. n.
11 alla memoria), senza nemmeno indicare in quale parte del testo (che costituisce solo un'ipotesi di accordo) vi sarebbe l'espressa esclusione dell'indennità in questione.
9.4.
Per questi motivi
, sussiste il diritto attoreo al riconoscimento dell'elemento perequativo in misura pari all'1,5% del minimo conglobato.
9.5. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
*
10. Anche la domanda sul premio di operosità è fondata.
10.1. Ai sensi dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L. di settore, “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:… 4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)”.
L'art. 45 C.C.N.L. 1991 così dispone: “1. Le parti demandano alle proprie Organizzazioni territoriali competenti la facoltà dell'articolazione di una contrattazione integrativa regionale stabilendone al contempo i limiti e le modalità. 2.
11 Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Federazioni stipulanti potranno soltanto: a) concordare una integrazione economica a titolo di premio di operosità la cui misura non potrà in alcun caso essere inferiore al 2,5%, né eccedere il 5% dei minimi tabellari a regime… 3. Nelle regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali tra le Organizzazioni territoriali verrà corrisposta una indennità denominata come sopra nella misura del 2,50 per cento dei minimi tabellari in atto…”.
10.2. È dunque la stessa contrattazione collettiva a prevedere l'erogazione del premio, in misura del
2,50% dei minimi tabellari in atto, in favore dei lavoratori impiegati in regioni – qual è il caso di specie – ove non siano stipulati accordi integrativi regionali.
10.3. Sul punto, valgono le medesime considerazioni negative in ordine all'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione l'ipotesi di Accordo del 16.2.2022.
10.4. Sicché, anche le somme per premio di operosità devono essere riconosciute all'attore.
10.5. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
*
11. L'attore ha poi sostenuto di aver diritto all'incidenza dell'emolumento perequativo e del premio di operosità su 13° e 14° mensilità, nonché sulla retribuzione erogata per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
11.1. La domanda è fondata, atteso che l'art. 61 CCNL prevede che “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”.
11.2. In ragione del richiamo operato all'art. 61 CCNL di settore, che espressamente considera i premi di operosità, le erogazioni di cui all'art. 38 CCNL di settore e, in ogni caso, eventuali altri aumenti comunque denominati, non può revocarsi in dubbio che debba tenersi conto dell'incidenza dell'elemento perequativo e del premio di operosità sulla 13° mensilità e sulla 14° mensilità.
12 L'esplicito riferimento alla “retribuzione” e al “periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi” fatto dagli artt. 14, 24 e 60 CCNL, inoltre, conferma il diritto al riconoscimento delle medesime incidenze sul corrispettivo dovuto per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
11.3. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
*
12. Quanto poi alle domande per differenze retributive relative a 13ma mensilità, 14ma mensilità, ex festività, riduzione orario lavoro, elemento economico di garanzia, festività cadute di sabato e di domenica, festività del Santo Patrono, indennità di trasferta (e relative incidenze), ferie e t.f.r., trattandosi di domande con cui la parte attrice ha denunciato la mancata o l'incorretta corresponsione degli istituti retributivi (rispetto a quanto riconosciuto in busta paga dalla datrice), avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare indispensabile un'indagine tecnica per verificare l'effetiva debenza degli importi di spettanza attorea.
*
13. Non può poi essere accolta la domanda attorea relativa all'ordine di consegna della documentazione attestante il versamento degli importi per cessione del quinto dello stipendio e per pignoramento.
In ricorso, infatti, non si rinviene alcuna specicazione delle trattenute oggetto di denuncia sì da rendere la domanda inaccoglibile per genericità.
*
14. A fronte delle evidenziate esigenze istruttorie in ordine alla pretese in punto di differenze retributive, poiché però si sono già definite altre controversie, il Tribunale ritiene di avvalersi del combinato disposto degli artt. 104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c., poiché il mantenimento del cumulo di domande risulterebbe processualmente antieconomico.
Dunque, in questa sede, si pronuncia sentenza sulle domande già risolte, disponendosi contestualmente
- con ordinanza - la separazione di tali cause da quelle su cui urge un supplemento istruttorio, con consequenziale rimessione in istruttoria di queste ultime per lo svolgimento delle attività indicate nell'ordinanza.
*
15. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ritiene che la stessa possa essere rimandata all'esito della definizione delle domande bisognevoli di integrazione istruttoria.
13
P.Q.M.
- dispone, come da separata ordinanza, la separazione della causa riguardante le differenze retributive dalle cause definite dal presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 104, co.
2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c.;
- rigetta le domande di impugnazione del licenziamento intimato, della sospensione cautelare dal servizio e delle sanzioni conservative;
- rigetta le domande sul lavoro straordinario, lavoro continuo, lavoro a cottimo, pausa lavorata, controlli a distanza e ordine di consegna;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice agli scatti di anzianità, all'indennità di mensa, all'elemento perequativo e al premio di operosità.
Milano, 18.12.2025
Il giudice
AN RO
14
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN RO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5792 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Biagio Cartillone. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Natale Perri. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“NEL MERITO
Art. 2112 cc
Accertare e dichiarare che il susseguirsi di diverse società appaltatrici nella gestione del medesimo servizio presso i centri logistici con il mantenimento di identiche mansioni, luoghi di lavoro, strumenti tecnologici e organizzazione CP_2 operativa fondata sul controllo algoritmico, configura un'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; accertare e dichiarare, per l'effetto, che la società resistente è subentrata nella titolarità del rapporto di lavoro unico e continuativo instaurato dal ricorrente sin dal 2016, non sussistendo elementi di discontinuità tali da determinare una specifica identità d'impresa. Con liquidazione del quantum in separata sede.
Licenziamento
Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente e posto a fondamento del licenziamento intimato per l'insussistenza del fatto contestato;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e annullarlo, con conseguente condanna della società resistente a:
1 a) reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e condizioni in essere al momento del licenziamento;
b) corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
c) Versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata (solo sul licenziamento)
Nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi sussistente il diritto alla tutela reintegratoria, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
23/2015, condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Sospensione cautelare dal servizio:
DICHIARARSI l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti del ricorrente per il periodo compreso tra il 18 febbraio e il 5 marzo 2025, in quanto adottata in assenza dei necessari presupposti di legge, senza che sussistessero concrete esigenze cautelari né fatti di particolare gravità tali da giustificarla, in violazione del principio di proporzionalità e con evidente disparità di trattamento rispetto a precedenti analoghi;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione non percepita nel suddetto periodo di sospensione, pari a € 1.058,96 lordi, e AN la parte resistente al relativo pagamento,
Sanzioni conservative
Dichiarare la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità di tutte le sanzioni conservative applicate al ricorrente e per l'effetto condannare la società resistente al rimborso della retribuzione trattenuta per le sanzioni conservative applicate, pari alla somma di euro 2.214,74 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Lavoro continuo
DICHIARARSI che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente deve qualificarsi come lavoro continuativo e non discontinuo, in quanto svolta con modalità operative prive di interruzioni strutturali, su turni pieni, in condizioni di impiego costante e secondo itinerari assegnati algoritmicamente, con prestazioni effettive non compatibili con la discontinuità;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'illegittimità dell'orario settimanale di 44 ore applicato dalla resistente e
AN la resistente al pagamento del lavoro straordinario per le 5 ore settimanali eccedenti il limite contrattuale di 39 ore, per un totale di 280 ore nel periodo dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2022, pari all'importo lordo complessivo di € 3.712,80, oltre interessi e rivalutazione nei termini di legge.
Lavoro a cottimo
2 DICHIARARSI che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro con la società resistente, nell'ambito dell'appalto integra gli estremi del lavoro a cottimo ex art. 2099 c.c., in quanto strutturata secondo CP_2 un sistema algoritmico di assegnazione delle consegne, con misurazione e valutazione della prestazione esclusivamente basate sulla produttività individuale e in assenza di autonomia organizzativa, con controllo costante e continuo tramite dispositivi informatici aziendali;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'inadempimento datoriale per avere omesso ogni forma di compenso proporzionato alla prestazione effettivamente svolta in regime di cottimo tecnologico, e
AN la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa nella misura di € 500,00 mensili per ciascun mese di attività prestata, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
Pausa lavorata
DICHIARARSI che la pausa giornaliera formalmente riconosciuta al ricorrente non è mai stata effettivamente goduta, in quanto egli era comunque tenuto alla sorveglianza del furgone e del carico, rimanendo di fatto in servizio;
PER L'EFFETTO, AN la società resistente al pagamento di 487,5 ore di lavoro straordinario non retribuito, con maggiorazione del 30%, per un importo complessivo lordo pari a € 7.319,81 con la connessa condanna.
Controlli a distanza
DICHIARARSI che la società resistente ha attuato nei confronti del ricorrente un sistema di controllo a distanza dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e algoritmici (dispositivi GPS, software di tracciamento, applicazioni di monitoraggio delle performance) privi delle prescritte garanzie di legge, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa e senza fornire al lavoratore adeguata informativa circa l'utilizzo dei dati e le modalità di controllo;
PER L'EFFETTO, DICHIARARSI l'illegittimità del sistema di sorveglianza adottato e AN la società resistente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione della riservatezza, della dignità e dell'autonomia del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa nella misura di € 300,00 per ciascun mese di attività lavorativa prestata.
Scatti di anzianità
ACCERTARE E DICHIARARE:
- che il rapporto di lavoro in essere tra il ricorrente e la società resistente è sorto nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in occasione del subentro della resistente nell'appalto già affidato ad altra impresa,
- che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della propria anzianità lavorativa a far data dal mese di agosto 2016, con ogni conseguente effetto di legge e contrattuale, anche in ordine a livello d'inquadramento, scatti di anzianità, TFR, ferie e permessi maturati;
- che la società resistente è tenuta a ricostruire la posizione lavorativa del ricorrente secondo la corretta anzianità, con condanna alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
3 DICHIARARSI che il ricorrente ha il diritto alla corresponsione della indennità mensa, dell'elemento perequativo del premio di operosità con incidenza di detti istituti sugli istituti di retribuzione differita, per l'effetto, in relazione ai suddetti istituti, AN la resistente al pagamento seguenti importi:
Voce GG/HH Dovuto scatti nell'appalto, elemento perequativo, premio 7.590,55 7.249,37 operosità, indennità mensa
TREDICESIMA 3,00 529,25
TREDICESIMA RATEI 9,00 112,37
QUATTORDICESIMA 3,00 482,58
QUATTORDICESIMA RATEI 9,00 140,36
FESTIVITA 48,00 349,89
FERIE NON GODUTE ORE 641,25 653,08
PERMESSI NON GODUTI 255,00 259,70
EX FESTIVITA 4,00 30,30
688,81 CP_3 Per_1
Totale 10.495,72
Competenze finali
DICHIARARSI il diritto del ricorrente al pagamento delle ulteriori spettanze maturate a titolo di retribuzione differita e indennità connesse al rapporto di lavoro, come di seguito specificato:
– saldo 13ª mensilità pari a € 443,24;
– saldo 14ª mensilità pari a € 2.993,40;
– compenso per ex festività non godute pari a € 1.201,82;
– compenso per riduzione orario di lavoro maturato pari a € 1.733,40;
– elemento economico di garanzia (copertura economica CCNL) pari a € 567,36;
– festività cadute di sabato o domenica, comprensive di incidenza sul TFR pari a € 1.421,75;
– festività del Santo Patrono non retribuite per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a € 264,72;
– differenze sull'indennità di trasferta personale viaggiante per gli anni 2021–2024 pari a €
3.452,60;
– incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR, per un importo di € 1.166,41, calcolato su un totale lordo percepito pari a € 15.746,60;
– incidenza dell'indennità di trasferta sul trattamento economico delle ferie, con conseguente diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle ferie maturate per un importo pari a € 1.050,78.
Per l'effetto AN la società resistente al pagamento della somma complessiva di € 14.295,48 a titolo di spettanze retributive differite e integrative, salvo maggiore somma da precisarsi all'esito delle eccezioni difensive della convenuta.
4 Tfr
DICHIARARSI che il ricorrente ha maturato, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente, un
Trattamento di Fine Rapporto pari a € 7.592,53, correttamente calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. sulla base delle voci retributive mensili lorde risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio;
PER L'EFFETTO, AN la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
7.592,53 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo) e interessi legali, dal momento della cessazione del rapporto fino all'effettivo soddisfo.
Ordine di consegna
Ordinarsi alla società resistente la consegna di tutta la documentazione relativa attestanti i pagamenti eseguiti ai creditori per la cessione del credito e per il pignoramento.
In ogni caso
Sulle domande proposte si chiede l'eventuale condanna al pagamento delle diverse somme che dovessero risultare dovute, maggiori o minori.
Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le complessive domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art
1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con esplicito richiamo ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n.
77/2018; da distrarsi a favore del procuratore per averli anticipati e non riscossi.
Il tutto con esplicita riserva di agire in separata sede per ogni altra e diversa rivendicazione che non trovi origine nei dati temporali e negli assunti giuridici posti a fondamento del presente ricorso non coprendo il presente atto il dedotto e il deducibile”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Con riferimento all'impugnativa del licenziamento, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'assenza di giusta causa.
1.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, consistono nell'essersi appropriato, in data 3.2.2025, del prodotto "B09Y8LD281, 1, BOOX Note Air 2 Plus 10.3" E-Book
Tablet Android" del valore di € 510,43, contenuto nel pacco che gli era stato assegnato per la consegna ad un cliente.
5 Gli è stato inoltre contestato, ai fini della recidiva, di essersi appropriato, in data 18.1.2024, del prodotto
“Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Titanio blu” del valore di € 1.040,16, contenuto nel pacco che gli era stato assegnato per la consegna ad un cliente.
1.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- i due testi attorei non erano presenti all'epoca dei fatti;
- il teste ha dichiarato: “Cap. da 5 a 22 memoria: io ero presente in tutti gli episodi di causa. Tes_1
ADR: Confermo l'episodio del 3.2.2025. C'era un pacco che conteneva un tablet e cover e tali prodotti risultavano dentro il pacco al momento del controllo;
poi però, non è risultato che il cliente ricevesse i prodotti perché mancanti.
ADR: Quanto all'altro episodio del gennaio 2024, non ricordo se era esattamente il prodotto che mi si legge.
Ricordo però bene che c'era un prodotto assegnato all'attore e che al momento delle verifiche era risultato all'interno del pacco.
Poi l'attore aveva inviato un video a (che Nicolas mi ha fatto vedere) in cui c'era il pacco con un taglio Parte_2
e privo di contenuto.
ADR: Da questo si deduce che il prodotto era stato preso dal driver perché, dopo le verifiche, il pacco viene consegnato all'autista e solo lui ne è custode.
ADR: Preciso che i pacchi vengono raccolti in alcuni borsoni e poi i borsoni vengono consegnati al driver.
I borsoni vengono preparati nel turno notturno, ma poi, prima che i borsoni vengano presi dall'autista, si effettua un controllo di tutti i pacchi all'interno del borsone.
ADR: Il driver non è presente al momento del controllo.
ADR: Fatti come quelli addebitati sono già capitati, ma solo per responsabilità del driver”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. da 5 a 22 memoria: io ero presente in tutti gli episodi di causa. Parte_2
ADR: Confermo l'episodio del 3.2.2025. C'era un pacco che conteneva un tablet e cover e tali prodotti risultavano dentro il pacco al momento del controllo;
poi però, non è risultato che il cliente ricevesse i prodotti perché mancanti.
ADR: Quanto all'altro episodio del gennaio 2024, non ricordo se era esattamente il prodotto che mi si legge.
Ricordo però bene che c'era un prodotto assegnato all'attore e che al momento delle verifiche era risultato all'interno del pacco.
Poi l'attore aveva inviato un video a (che Nicolas mi ha fatto vedere) in cui c'era il pacco con un taglio Parte_2
e privo di contenuto.
ADR: Da questo si deduce che il prodotto era stato preso dal driver perché, dopo le verifiche, il pacco viene consegnato all'autista e solo lui ne è custode.
ADR: Preciso che i pacchi vengono raccolti in alcuni borsoni e poi i borsoni vengono consegnati al driver.
I borsoni vengono preparati nel turno notturno, ma poi, prima che i borsoni vengano presi dall'autista, si effettua un controllo di tutti i pacchi all'interno del borsone.
ADR: Il driver non è presente al momento del controllo.
6 ADR: Fatti come quelli addebitati sono già capitati, ma solo per responsabilità del driver”.
1.3. Deve quindi ritenersi accertato che, prima di essere presi in consegna dal lavoratore, i pacchi in contesa erano stati sottoposti alle consuete operazioni di controllo, con verifica della presenza dei prodotti corretti al loro interno, era stato eseguito il “re-packing” e poi i pacchi erano stati riposizionati all'interno dei rispettivi borsoni.
1.4. Ad avviso del Tribunale, i fatti così ricostruiti appaiono idonei a fondare, in termini di gravità, precisione e concordanza, la presunzione che la condotta censurata sia stata commessa dall'attore: infatti, l'essere stato il dipendete l'unico a occuparsi dei pacchi dopo i controlli e l'assenza di elementi probatori contrastanti non costituiscono dati meramente ipotetici;
al contrario, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 17457/2007; in senso analogo,
Cass. nn. 3513/2019, 22656/2011), portano a desumere la responsabilità attorea.
1.5. Detto comportamento, tenuto anche conto della recidiva, si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, da integrare una giusta causa di licenziamento, che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
1.6. Il recesso adottato appare pertanto proporzionato rispetto agli illeciti accertati, con conseguente rigetto della domanda impugnativa del licenziamento, della domanda impugnativa della sanzione del
31.1.2024 assunta come recidiva nonché della domanda impugnativa della sospensione cautelare dal servizio disposta dal 18 febbraio al 5 marzo 2025.
*
2. È pure da respingere la domanda con cui l'attore ha impugnato le sanzoni disciplinari conservative irrogate da novembre 2022 a maggio 2024 (indicate a pag. 6 del ricorso).
Ed invero, trattasi di violazioni al codice della strada verificatesi durante il turno di servizio e che il lavoratore non ha inteso negare, limitandosi a rilevare che “sono diretta conseguenza dell'organizzazione aziendale che impone tempi di consegna incompatibili con il rispetto del codice della strada.
In particolare, sono determinate dalla necessità di rispettare i tempi di consegna imposti, evidenziano una situazione di stress lavorativo dovuto ai tempi troppo stretti e sono tutte riconducibili alla necessità di rispettare tempistiche di consegna incompatibili con il normale rispetto del codice della strada” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Tuttavia, tali prospettazioni si rivelano estremamente generiche così come i relativi capitoli di prova, che si appalesano pertanto inammissibili.
La precarietà del compendio allegativo impedisce, dunque, di accogliere l'impugnativa in questione.
*
3. Non può poi trovare accoglimento la domanda attorea per ore di lavoro straordinario.
3.1. Come è noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice,
7 utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. ex multis Cass. nn. 16150/2018, 1389/2003);
3.2. Nel caso in esame, però, le allegazioni in ricorso appaiono estremamente generiche.
3.3. Ed invero, quale capitolo di prova a supporto della domanda, in ricorso è stato articolato il seguente capitolo di prova “15. vero che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente ha prestato servizio con orario pieno dal lunedì al venerdì, per un totale settimanale di 44 ore” (cfr. pag. 27 del ricorso), senza così chiarire quale fosse l'effettivo orario giornaliero e la collocazione oraria degli eventuali turni osservati.
3.4. Tanto basta a respingere anche questa domanda.
*
4. Lo stesso difetto allegativo deve rilevarsi con riferimento alla domanda con cui l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo di aver lavorato a cottimo.
4.1. Ed invero, la difesa attorea si è limitata ad affermare che:
- la prestazione del lavoratore è stata quantificata e misurata esclusivamente sulla base del numero di pacchi consegnati;
- l'organizzazione del lavoro è stata effettuata mediante un sistema algoritmico di assegnazione automatica dei carichi, dei tempi e delle tratte;
-il lavoratore è stato valutato costantemente in base alla produttività oraria, alla velocità di consegna e al rispetto dei target prefissati, subendo ripercussioni negative in caso di scostamento;
-la prestazione è stata svolta senza alcuna autonomia organizzativa e sotto il controllo continuo e tracciato del dispositivo informatico aziendale.
4.2. Tuttavia, mancano allegazioni specifiche in ordine alle concrete modalità di valutazione, ai target che sarebbero stati prefissati, all'entità e alle consistenza delle asserite ripercussioni negative in caso di scostamento dai target e alle modalità e alle forme di controllo.
4.3. Allo stesso modo, non si rinvengono in atti elementi dai quali desumere che la prestazione venisse quantificata e misurata sulla base del numero di pacchi consegnati, risultando dalle buste baga la parametrazione della retribuzione alle ore lavorate.
E ciò, tenuto conto che il contratto di assunzione (all. n. 1 al ricorso), quale manifestazione espressa della volontà delle parti, correla la retribuzione al tempo.
4.4. Alla luce di quanto precede, la domanda in questione va rigettata.
*
5. Non può poi essere accolta la domanda di pagamento di lavoro straordinario per mancata fruizione effettiva della pausa.
5.1. Al riguardo, infatti, le dichiarazioni testimoniali non risultano dirimenti, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Non so dirlo, non so riferire del lavoro dell'attore perché io lavoravo Tes_2 mentre anche lui lavorava.
8 Io posso solo dire che ho saltato parecchie pause. Posso precisare però che a volte la pausa la faccio (e l'ho fatta) e a volte la salto, dipende dalle giornate.
ADR: Durante la pausa, io devo restare dentro al veicolo o fuori a guardia del veicolo.
Questo me lo hanno detto i responsabili e penso che tutti i colleghi facciano lo stesso”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Non so dirlo, non so riferire del lavoro dell'attore perché io lavoravo Tes_3 mentre anche lui lavorava.
Io posso dire che, come driver, facciamo poche pause.
ADR: Comunque, durante la pausa, dobbiamo restare dentro al veicolo e, se ci allontaniamo, siamo responsabili del mezzo.
I responsabili ci hanno insegnato a non abbandonare il veicolo”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Gli autisti avevano la pausa, ma non so se l'attore la saltava o Tes_1 meno.
Da quel che mi risulta, la pausa può essere fatta fuori dal veicolo e anche lontano. L'autista non deve rimanere dentro al veicolo né vicino allo stesso”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 16 ricorso: Gli autisti hanno la pausa obbligatoria. Parte_2
Non è vero che per fare la pausa devono restare dentro al veicolo. Anzi, loro in genere vanno a mangiare in locali o ristoranti allontanandosi dai mezzi”.
5.2. Nessuno dei testimoni ha quindi saputo fornire dettagli specifici in ordine alle pause dell'attore.
5.3. Inoltre, Il netto contrasto testimoniale sugli obblighi da osservare durante la pausa impedisce di appurare se l'autista, durante la pausa, non fosse libero di allontanarsi dal veicolo assegnato o di lasciarlo incustodito (come sostenuto in ricorso).
5.4. Da qui il rigetto di questa domanda.
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6. Neppure può darsi seguito alla domanda risarcitoria per violazione dell'art. 4 St. Lav.
6.1. Ed invero, la difesa attorea ha fondato la sua doglianza riportando che “L'attività lavorativa del ricorrente era sottoposta a un costante e penetrante controllo, esercitato sia dalla società resistente che dalla committente attraverso il sistema GPS installato sul furgone e il telefono aziendale in dotazione. Questo duplice CP_2 monitoraggio permetteva la verifica in tempo reale di ogni spostamento e di ogni fase dell'attività lavorativa, privando il lavoratore di qualsiasi autonomia operativa” (cfr. pag. 2 del ricorso).
6.2. Tuttavia, non vi sono evidenze da cui desumere che il sistema GPS e il telefono aziendale fossero utilizzati per controllare l'attività lavorativa del dipendente.
In ogni caso, l'attore si è limitato a invocare vagamente il risarcimento per un preteso “danno non patrimoniale … a titolo di compensazione per il controllo illecito e la lesione della sfera personale e lavorativa” (cfr. pag.
11 al ricorso).
9 E tali deduzioni si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio non patrimoniale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte e alla gravità del fatto in cui si è trovata coinvolta.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
6.3. A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
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7. Va invece accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità.
Ed invero, gli scatti gli scatti di anzianità sono disciplinati dall'art. 17 del CCNL e maturano con l'anzianità di servizio del lavoratore.
Al riguardo, la convenuta non ha dimostrato di aver riconosciuto nel tempo i dovuti scatti e tanto basta a riconoscere all'attore le relative differenze.
In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
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8. È pure da accogliere la domanda per indennità di mensa prevista dall'art 75 del CCNL.
Ed invero, la convenuta non ha dimostrato di aver erogato alcunché a tale titolo né tantomeno a titolo di buoni pasto.
In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
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9. La domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo è fondata.
9.1. L'art. 38, pt. 5, C.C.N.L. 2014 ha previsto: “I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente art., l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente art., ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo
10 livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento”.
9.2. Sul punto, non può affermarsi che l'elemento perequativo non potrebbe essere riconosciuto in mancanza dell'espletamento della procedura contrattualmente prevista.
In primo luogo, detta tesi non trova conforto alcuno nel tenore letterale della disposizione contrattuale che – nel prevedere la corresponsione “a titolo di elemento perequativo [di] un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato”, per i casi in cui “a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla proceduta di cui al comma 2 del presente articolo” – non distingue in alcun modo tra le possibili, differenti, cause del mancato accordo (siano esse l'attivazione della procedura e il suo successivo fallimento, ovvero la mancata attivazione per inerzia dei soggetti legittimati).
In secondo luogo, interpretata nel senso voluto da parte convenuta, il riconoscimento dell'elemento perequativo sarebbe rimesso alla volontà (se non, addirittura, all'arbitrio) e alla diligenza delle parti sociali, in quanto subordinato all'attivazione delle procedure di contrattazione integrativa.
Ciò, evidentemente, non può essere già solo in ragione della funzione dell'elemento perequativo che è quella di ridurre le diseguaglianze, a tutela e sostegno del trattamento retributivo dei lavoratori.
9.3. Né, tantomeno, può darsi seguito all'obiezione della parte convenuta secondo cui vi sarebbe un accordo di secondo livello che esclude il riconoscimento dell'indennità “come espressamente previsto nel contratto CCNL ratificato dal Ministero del lavoro” (cfr. pag. 20 della memoria).
Ed invero, la convenuta si è limitata a richiamare genericamente l'ipotesi di Accordo del 16.2.2022 (all. n.
11 alla memoria), senza nemmeno indicare in quale parte del testo (che costituisce solo un'ipotesi di accordo) vi sarebbe l'espressa esclusione dell'indennità in questione.
9.4.
Per questi motivi
, sussiste il diritto attoreo al riconoscimento dell'elemento perequativo in misura pari all'1,5% del minimo conglobato.
9.5. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
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10. Anche la domanda sul premio di operosità è fondata.
10.1. Ai sensi dell'art. 61, n. 4, C.C.N.L. di settore, “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:… 4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi)”.
L'art. 45 C.C.N.L. 1991 così dispone: “1. Le parti demandano alle proprie Organizzazioni territoriali competenti la facoltà dell'articolazione di una contrattazione integrativa regionale stabilendone al contempo i limiti e le modalità. 2.
11 Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Federazioni stipulanti potranno soltanto: a) concordare una integrazione economica a titolo di premio di operosità la cui misura non potrà in alcun caso essere inferiore al 2,5%, né eccedere il 5% dei minimi tabellari a regime… 3. Nelle regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali tra le Organizzazioni territoriali verrà corrisposta una indennità denominata come sopra nella misura del 2,50 per cento dei minimi tabellari in atto…”.
10.2. È dunque la stessa contrattazione collettiva a prevedere l'erogazione del premio, in misura del
2,50% dei minimi tabellari in atto, in favore dei lavoratori impiegati in regioni – qual è il caso di specie – ove non siano stipulati accordi integrativi regionali.
10.3. Sul punto, valgono le medesime considerazioni negative in ordine all'eccezione sollevata dalla convenuta in relazione l'ipotesi di Accordo del 16.2.2022.
10.4. Sicché, anche le somme per premio di operosità devono essere riconosciute all'attore.
10.5. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
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11. L'attore ha poi sostenuto di aver diritto all'incidenza dell'emolumento perequativo e del premio di operosità su 13° e 14° mensilità, nonché sulla retribuzione erogata per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
11.1. La domanda è fondata, atteso che l'art. 61 CCNL prevede che “1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all'art. 45 del CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011”.
11.2. In ragione del richiamo operato all'art. 61 CCNL di settore, che espressamente considera i premi di operosità, le erogazioni di cui all'art. 38 CCNL di settore e, in ogni caso, eventuali altri aumenti comunque denominati, non può revocarsi in dubbio che debba tenersi conto dell'incidenza dell'elemento perequativo e del premio di operosità sulla 13° mensilità e sulla 14° mensilità.
12 L'esplicito riferimento alla “retribuzione” e al “periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi” fatto dagli artt. 14, 24 e 60 CCNL, inoltre, conferma il diritto al riconoscimento delle medesime incidenze sul corrispettivo dovuto per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali.
11.3. In punto di quantum, avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare utile un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza attorea.
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12. Quanto poi alle domande per differenze retributive relative a 13ma mensilità, 14ma mensilità, ex festività, riduzione orario lavoro, elemento economico di garanzia, festività cadute di sabato e di domenica, festività del Santo Patrono, indennità di trasferta (e relative incidenze), ferie e t.f.r., trattandosi di domande con cui la parte attrice ha denunciato la mancata o l'incorretta corresponsione degli istituti retributivi (rispetto a quanto riconosciuto in busta paga dalla datrice), avuto riguardo ai conteggi attorei e alle contestazioni di parte convenuta, appare indispensabile un'indagine tecnica per verificare l'effetiva debenza degli importi di spettanza attorea.
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13. Non può poi essere accolta la domanda attorea relativa all'ordine di consegna della documentazione attestante il versamento degli importi per cessione del quinto dello stipendio e per pignoramento.
In ricorso, infatti, non si rinviene alcuna specicazione delle trattenute oggetto di denuncia sì da rendere la domanda inaccoglibile per genericità.
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14. A fronte delle evidenziate esigenze istruttorie in ordine alla pretese in punto di differenze retributive, poiché però si sono già definite altre controversie, il Tribunale ritiene di avvalersi del combinato disposto degli artt. 104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c., poiché il mantenimento del cumulo di domande risulterebbe processualmente antieconomico.
Dunque, in questa sede, si pronuncia sentenza sulle domande già risolte, disponendosi contestualmente
- con ordinanza - la separazione di tali cause da quelle su cui urge un supplemento istruttorio, con consequenziale rimessione in istruttoria di queste ultime per lo svolgimento delle attività indicate nell'ordinanza.
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15. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ritiene che la stessa possa essere rimandata all'esito della definizione delle domande bisognevoli di integrazione istruttoria.
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P.Q.M.
- dispone, come da separata ordinanza, la separazione della causa riguardante le differenze retributive dalle cause definite dal presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 104, co.
2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c.;
- rigetta le domande di impugnazione del licenziamento intimato, della sospensione cautelare dal servizio e delle sanzioni conservative;
- rigetta le domande sul lavoro straordinario, lavoro continuo, lavoro a cottimo, pausa lavorata, controlli a distanza e ordine di consegna;
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice agli scatti di anzianità, all'indennità di mensa, all'elemento perequativo e al premio di operosità.
Milano, 18.12.2025
Il giudice
AN RO
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