Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 5681
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.

    Non specificato nella decisione, ma la domanda è stata rigettata.

  • Rigettato
    Insussistenza del fatto materiale contestato

    Le condotte ascritte al lavoratore (appropriazione di prodotti di valore) sono state ritenute provate sulla base delle deposizioni testimoniali. Il comportamento tenuto, anche in considerazione della recidiva, è stato ritenuto idoneo a fondare una giusta causa di licenziamento, incidendo irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa (in via subordinata)

    Il licenziamento è stato ritenuto legittimo per giusta causa.

  • Rigettato
    Illegittimità della sospensione cautelare dal servizio

    La domanda è stata rigettata in quanto correlata al licenziamento, anch'esso ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Nullità, annullabilità e illegittimità delle sanzioni conservative

    Le sanzioni disciplinari conservative sono state impugnate adducendo che le violazioni al codice della strada erano conseguenza dell'organizzazione aziendale e dei tempi di consegna incompatibili. Tuttavia, tali prospettazioni sono state ritenute generiche e i relativi capitoli di prova inammissibili, impedendo l'accoglimento dell'impugnativa.

  • Rigettato
    Lavoro continuativo e pagamento straordinario

    La prova dello svolgimento dello straordinario grava sul lavoratore e deve essere rigorosa. Le allegazioni in ricorso sono apparse estremamente generiche, mancando la chiara indicazione dell'effettivo orario giornaliero e della collocazione oraria dei turni.

  • Rigettato
    Lavoro a cottimo e risarcimento danni

    La domanda è stata rigettata per difetto allegativo. Mancano specifiche in ordine alle concrete modalità di valutazione, ai target prefissati, all'entità delle ripercussioni negative e alle modalità di controllo. Inoltre, le buste paga indicavano una retribuzione parametrica alle ore lavorate, in contrasto con la natura del cottimo.

  • Rigettato
    Mancata fruizione effettiva della pausa

    Le dichiarazioni testimoniali non sono risultate dirimenti e hanno mostrato un netto contrasto sugli obblighi da osservare durante la pausa, impedendo di accertare se l'autista non fosse libero di allontanarsi dal veicolo o di lasciarlo incustodito.

  • Rigettato
    Violazione art. 4 St. Lav. per controlli a distanza

    Non vi sono evidenze che il sistema GPS e il telefono aziendale fossero utilizzati per controllare l'attività lavorativa. Le deduzioni sull'effettiva consistenza del danno sono risultate generiche, non permettendo di dedurre l'entità del pregiudizio e rendendolo non giuridicamente apprezzabile.

  • Accolto
    Diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa

    La convenuta non ha dimostrato di aver riconosciuto nel tempo i dovuti scatti di anzianità. È stata disposta un'indagine tecnica per la quantificazione esatta degli importi spettanti.

  • Accolto
    Diritto all'indennità mensa

    La convenuta non ha dimostrato di aver erogato alcunché a titolo di indennità mensa o buoni pasto. È stata disposta un'indagine tecnica per la quantificazione esatta degli importi spettanti.

  • Accolto
    Diritto all'elemento perequativo

    La tesi della convenuta secondo cui l'elemento perequativo non potrebbe essere riconosciuto in mancanza dell'espletamento della procedura contrattualmente prevista è stata respinta. Inoltre, l'obiezione relativa a un accordo di secondo livello che escluderebbe il riconoscimento dell'indennità è stata ritenuta infondata per genericita. Sussiste il diritto al riconoscimento dell'elemento perequativo in misura pari all'1,5% del minimo conglobato. È stata disposta un'indagine tecnica per la quantificazione esatta degli importi spettanti.

  • Accolto
    Diritto al premio di operosità

    La contrattazione collettiva prevede l'erogazione del premio in misura del 2,50% dei minimi tabellari in favore dei lavoratori impiegati in regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali. Le considerazioni negative in ordine all'eccezione sollevata dalla convenuta valgono anche per questa domanda. È stata disposta un'indagine tecnica per la quantificazione esatta degli importi spettanti.

  • Accolto
    Incidenza su 13° e 14° mensilità, ex festività, ferie e festività

    La domanda è fondata in ragione del richiamo operato all'art. 61 CCNL, che espressamente considera i premi di operosità e le erogazioni previste dall'art. 38 CCNL. La conferma del diritto al riconoscimento delle medesime incidenze sul corrispettivo dovuto per ex festività, ferie, e festività nazionali e infrasettimanali deriva anche dal riferimento alla retribuzione e al periodo di riposo retribuito. È stata disposta un'indagine tecnica per la quantificazione esatta degli importi spettanti.

  • Altro
    Mancata o incorretta corresponsione di istituti retributivi

    Poiché si tratta di domande che necessitano di un'indagine tecnica per verificare l'effettiva debenza degli importi, il Tribunale ha disposto la separazione della causa riguardante queste differenze retributive dalle cause definite nel presente provvedimento, con rimessione in istruttoria per lo svolgimento delle attività necessarie.

  • Rigettato
    Consegna documentazione pagamenti creditori

    La domanda è stata ritenuta inaccoglibile per genericità, non essendovi alcuna specificazione delle trattenute oggetto di denuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 5681
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 5681
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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