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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4162/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Società_1 Spa In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma N. 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 SpA in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Nominativo_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Marcianise ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 8 del 20.01.2025, annualità 2018, notificato a mezzo del sistema “SEND” in data 19 giugno 2025, di € 53.0643,00.
Al riguardo eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato: violazione e falsa applicazione dell'art 1, commi 641 e 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art 62 del D.Lgs. n 507 del 1993, dell'art 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Il Comune di Marcianise, regolarmente costituito in giudizio in data 16 gennaio 2026 respinge l'eccezione di difetto di motivazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente a quanto eccepito dalla società ricorrente si concorda con le argomentazioni svolte dal
Comune resistente in quanto, come risulta dalla copiosa giurisprudenza in tal senso della Corte di
Cassazione, l'obbligo motivazionale si ritiene adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 ha ribadito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo. l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum”, e pertanto l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e
“quantum debeatur” (Cass. n. 14700 del 11/05/2001). Ebbene nel caso de quo l'atto opposto riporta tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione della pretesa tributaria, per essere chiaramente individuati: il periodo di contribuzione, l'ubicazione dell'immobile ove ha la sede la società ed individuato tramite l'indirizzo
Indirizzo_1 Indirizzo_1, la percentuale di possesso, i mesi di possesso, ovvero tutti gli elementi, utili alla comprensione, ed alla conseguente verifica, del procedimento matematico attraverso il quale si giunge alla definizione e determinazione del quantum della pretesa tributaria. Il provvedimento pertanto ha posto il contribuente in condizione di conoscere e verificare il fondamento della pretesa, nonché il procedimento matematico di calcolo e determinazione del quantum della pretesa tributaria rendendo chiara e visibile la “corretta formazione della volontà dell'Ufficio tributario” (Cass. 17/06/2002, n. 22540/2001 e
7991/1996). Il contenuto dell'avviso impugnato è, quindi, pienamente rispondente alle caratteristiche previste dal comma 162 dell'art. 1 L. 296/06 che prevede che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento”.
Quanto alla determinazione dell'imposta dovuta l'avviso riporta il quadro normativo di riferimento e richiama le deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali annualmente sono state approvate le aliquote e detrazioni applicabili per l'anno di imposta in questione.
Conclusivamente, considerata anche l'attività difensiva dispiegata dal contribuente, che peraltro non ha proposto alcuna eccezione di merito anche con riferimento all'immobile oggetto di imposizione, nonchè alla misura dell'imposta dovuta, il primo ed unico motivo di ricorso deve ritenersi del tutto pretestuoso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6.949,68 di cui euro 6.043,20 per compenso tabellare ed euro 906,48 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4162/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Società_1 Spa In Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma N. 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 SpA in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Nominativo_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Marcianise ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 8 del 20.01.2025, annualità 2018, notificato a mezzo del sistema “SEND” in data 19 giugno 2025, di € 53.0643,00.
Al riguardo eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato: violazione e falsa applicazione dell'art 1, commi 641 e 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art 62 del D.Lgs. n 507 del 1993, dell'art 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Il Comune di Marcianise, regolarmente costituito in giudizio in data 16 gennaio 2026 respinge l'eccezione di difetto di motivazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente a quanto eccepito dalla società ricorrente si concorda con le argomentazioni svolte dal
Comune resistente in quanto, come risulta dalla copiosa giurisprudenza in tal senso della Corte di
Cassazione, l'obbligo motivazionale si ritiene adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 ha ribadito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo. l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum”, e pertanto l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e
“quantum debeatur” (Cass. n. 14700 del 11/05/2001). Ebbene nel caso de quo l'atto opposto riporta tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione della pretesa tributaria, per essere chiaramente individuati: il periodo di contribuzione, l'ubicazione dell'immobile ove ha la sede la società ed individuato tramite l'indirizzo
Indirizzo_1 Indirizzo_1, la percentuale di possesso, i mesi di possesso, ovvero tutti gli elementi, utili alla comprensione, ed alla conseguente verifica, del procedimento matematico attraverso il quale si giunge alla definizione e determinazione del quantum della pretesa tributaria. Il provvedimento pertanto ha posto il contribuente in condizione di conoscere e verificare il fondamento della pretesa, nonché il procedimento matematico di calcolo e determinazione del quantum della pretesa tributaria rendendo chiara e visibile la “corretta formazione della volontà dell'Ufficio tributario” (Cass. 17/06/2002, n. 22540/2001 e
7991/1996). Il contenuto dell'avviso impugnato è, quindi, pienamente rispondente alle caratteristiche previste dal comma 162 dell'art. 1 L. 296/06 che prevede che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento”.
Quanto alla determinazione dell'imposta dovuta l'avviso riporta il quadro normativo di riferimento e richiama le deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali annualmente sono state approvate le aliquote e detrazioni applicabili per l'anno di imposta in questione.
Conclusivamente, considerata anche l'attività difensiva dispiegata dal contribuente, che peraltro non ha proposto alcuna eccezione di merito anche con riferimento all'immobile oggetto di imposizione, nonchè alla misura dell'imposta dovuta, il primo ed unico motivo di ricorso deve ritenersi del tutto pretestuoso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
6.949,68 di cui euro 6.043,20 per compenso tabellare ed euro 906,48 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato