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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 365 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), P.zza Falcone Borsellino C.F._1
n. 6/C, presso lo studio professionale dell'Avv. Daniele Guzzetta
( che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1
atti;
APPELLANTE
Contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (p. IVA. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), in Via Ruggero Settimo n. 147, presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
( , giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 235/2014 emessa il giorno 11.09.2014 tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone, aveva accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti dell'HDI Assicurazioni e di . Controparte_1
L'odierna appellante, in primo grado, aveva convenuto la compagnia assicuratrice HDI e
, chiedendo la condanna degli stessi alla refusione dei danni lamentati in seguito al Controparte_1 sinistro occorso il 30.4.2010, in cui era stata coinvolta, quale terza trasportata, sull'autovettura Opel
Corsa Tg. BH269TZ.
L'odierna appellante aveva in particolare dedotto che , conducente e Controparte_1 proprietario del veicolo Opel Corsa Tg. BH269TZ, in data 30.04.2010, percorrendo c.da San Mauro in Caltagirone, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad impattare con un muro di protezione.
L'attrice aveva inoltre allegato di aver subito, a seguito del sinistro, danni a un ginocchio.
La società convenuta, compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro, costituitasi con comparsa del 16.01.2012, aveva chiesto in primo grado il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, contestando la sussistenza dell'evento e la riconducibilità allo stesso delle lesioni subite dall'attrice, ed allegando, in subordine, il concorso di colpa della danneggiata, per non aver indossato la cintura di sicurezza. La società convenuta aveva infine eccepito la nullità della domanda di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione del teste
[...]
e l'espletamento di due consulenze medico legali, con la sentenza impugnata e nella Tes_1 contumacia di , in parziale accoglimento della domanda attorea, aveva condannato Controparte_1 quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice, al pagamento della somma di € 2.314,17, oltre interessi dall'evento al soddisfo, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patito;
e alla refusione delle spese di lite dalla stessa sostenute. Il primo Giudice aveva infine posto a carico della attrice le spese della consulenza medica espletata dal dott. e, a carico della Per_1 compagnia convenuta, le spese della consulenza medica espletata dal dott. . Per_2
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 sia nella parte in cui il Giudice di prime cure, non riconoscendole la presenza di postumi permanenti a seguito del sinistro, aveva escluso il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, sia in ordine alla condanna al pagamento delle spese della consulenza medico- legale espletata dal dott.
. In via istruttoria, ha chiesto rinnovarsi la consulenza medica al fine di accertare e quantificare Per_1 la presenza dei predetti postumi.
Con comparsa del 04.06.2015, si è costituita l'HDI Assicurazione S.p.A., la quale nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione del quantum richiesto dall'attrice.
Con ordinanza del 23.03.2017, sono state rigettate le istanze istruttorie e, all'udienza indicata in epigrafe, la causa – assegnata nelle more all'odierna decidente – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia, anche nel giudizio di appello, di
[...]
, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio. CP_1
Sempre in via preliminare deve essere rigettata, perché infondata, l'eccezione sollevata da
HDI Assicurazioni S.p.A., secondo cui l'appello sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per carenza della specificità degli oneri di motivazione.
Deve infatti evidenziarsi che nell'atto di appello sono state, invero, analiticamente indicate le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, risultando individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata ed essendo, dunque, ben possibile comprendere – alla luce dell'atto introduttivo – quali siano le argomentazioni fatte valere da parte appellante (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 20261 del 2006; Cass. civ., n. 21816 del 2006), devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma invocata.
***********
Nel merito l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova in proposito rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo neppure necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale
(Cass., n. 20090 del 2023; Cass. n. 18701 del 2019; cfr. anche: Cass., n. 1815 del 2015; Cass. n. 1660 del 2014; Cass n. 25862 del 2011).
È stato inoltre evidenziato che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica
d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass., n. 20090 del 2023;
Cass., n. 22799 del 2017; Cass., n. 17693 del 2013; Cass. n. 9379 del 2011). Tanto precisato, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti a seguito del sinistro occorso è stato demandato a due diversi consulenti medici, i quali hanno escluso entrambi la sussistenza degli stessi.
Il Giudice di prime cure, infatti – a fronte della relazione tecnica depositata dal dott. Per_1
– ha nominato un secondo consulente tecnico, il dott. , il quale ha confermato quanto già Per_2 accertato dal primo consulente, in merito all'insussistenza dei postumi permanenti lamentati dalla attrice.
In particolare, il primo consulente aveva già specificato, in sede di risposta alle osservazioni formulate da parte attrice, che “l'impatto […] può giustificare una condizione contusiva. Ma la condizione contusiva non dà diritto a danno biologico permanente” (cfr. “Risposta alle note opposte dall'avv. Guzzetta” redatte dal dott. , allegata al fascicolo del primo grado); e il secondo Per_1 consulente, dott. , sul quesito in ordine all'eventuale sussistenza di postumi permanenti, ha Per_2 accertato che gli stessi “sono stati valutati come danno biologico, sia nell'aspetto statico e dinamico, in zero percentuale (zeropercento)” (cfr. p. 4 della consulenza medica legale Dott.
[...]
, allegata al fascicolo del primo grado). Per_3
Entrambe le valutazioni mediche hanno dunque recisamente escluso la presenza di postumi permanenti tali da incidere in misura percentuale sulla salute e sulla funzionalità motoria della danneggiata.
Ebbene, le conclusioni a cui sono pervenuti entrambi gli ausiliari del Giudice per quanto qui di interesse, appaiono immuni da vizi e frutto di un lavoro diagnostico documentato compiutamente in seno alle rispettive relazioni tecniche, anche a fronte delle osservazioni svolte dalle parti.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di aderire alle conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti nominati, in ordine alla assenza di postumi permanenti, esplicitando oltretutto che “alla luce delle due perizie eseguite non restano dubbi sulla validità delle conclusioni
a cui sono pervenuti i due medici legali nominati, i quali hanno esaustivamente risposto alle eccezioni
e quesiti formulati dall'attrice con le note critiche alla relazione” (cfr.p.3 sentenza oggetto di gravame).
Deve pertanto essere rigettato il primo motivo di appello.
***********
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, tramite cui parte appellante ha censurato la statuizione con cui il primo Giudice ha posto a carico della stessa le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. . Per_1
Giova ricordare in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e dunque nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno;
le relative spese rientrano dunque tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass., n. 11068 del 2020; Cass., n. 1247 del 1983).
Orbene nel caso di specie, il primo Giudice – dopo avere specificato che “i CTU nominati, due per l'esattezza su richiesta della parte attrice che ha ampiamente contestato e chiesto la sostituzione del primo CTU, si sono sostanzialmente pronunciati in modo uniforme” – ha disposto che “le spese di lite seguono la soccombenza ritenendo di porre a carico dell'attrice le spese di CTU della prima consulenza, considerato che le conclusioni cui è pervenuto il secondo CTU non appaiono di rilevante diversità rispetto a quelle rassegnate dal dott. ” (cfr. sentenza oggetto di gravame). Per_1
Tale statuizione trova dunque adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., tra le tante, Cass., n. 2492 del 2016 e Cass., n. 23552 del
2011), avendo il primo Giudice espressamente dato atto di aver disposto la seconda consulenza tecnica in ragione delle sollecitazioni di parte attrice.
Si evidenzia che, in ogni caso, la statuizione del primo Giudice non si pone neppure in contrasto con la disciplina generale recata agli artt. 91 e 92 c.p.c.; ciò in quanto l'odierna appellante non può considerarsi vittoriosa in primo grado, essendo state le sue domande accolte soltanto in parte;
sicché non si ravvisa alcuna violazione del divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa al pagamento delle spese di lite.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e deve essere dunque confermata la sentenza di primo grado.
***********
La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che l'appellante va condannata alla refusione, in favore della appellata costituita,
HDI Assicurazioni S.p.A., delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi e in considerazione del valore della causa e dell'attività concretamente svolta dalle parti.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti dell'appellato , stante la sua Controparte_1 contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado n. 365 del 2015 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattese:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 235/2014 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace Caltagirone il 11.09.2014, che conferma;
- CONDANNA a rifondere all'HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente giudizio, che liquida in €
1.277,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- NULLA sulle spese nei confronti dell'appellato . Controparte_1
Caltagirone, il 25.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 365 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), P.zza Falcone Borsellino C.F._1
n. 6/C, presso lo studio professionale dell'Avv. Daniele Guzzetta
( che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1
atti;
APPELLANTE
Contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (p. IVA. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), in Via Ruggero Settimo n. 147, presso lo studio professionale dell'Avv. Giuseppe Rota, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
( , giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.02.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 235/2014 emessa il giorno 11.09.2014 tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone, aveva accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti dell'HDI Assicurazioni e di . Controparte_1
L'odierna appellante, in primo grado, aveva convenuto la compagnia assicuratrice HDI e
, chiedendo la condanna degli stessi alla refusione dei danni lamentati in seguito al Controparte_1 sinistro occorso il 30.4.2010, in cui era stata coinvolta, quale terza trasportata, sull'autovettura Opel
Corsa Tg. BH269TZ.
L'odierna appellante aveva in particolare dedotto che , conducente e Controparte_1 proprietario del veicolo Opel Corsa Tg. BH269TZ, in data 30.04.2010, percorrendo c.da San Mauro in Caltagirone, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad impattare con un muro di protezione.
L'attrice aveva inoltre allegato di aver subito, a seguito del sinistro, danni a un ginocchio.
La società convenuta, compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro, costituitasi con comparsa del 16.01.2012, aveva chiesto in primo grado il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, contestando la sussistenza dell'evento e la riconducibilità allo stesso delle lesioni subite dall'attrice, ed allegando, in subordine, il concorso di colpa della danneggiata, per non aver indossato la cintura di sicurezza. La società convenuta aveva infine eccepito la nullità della domanda di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione del teste
[...]
e l'espletamento di due consulenze medico legali, con la sentenza impugnata e nella Tes_1 contumacia di , in parziale accoglimento della domanda attorea, aveva condannato Controparte_1 quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice, al pagamento della somma di € 2.314,17, oltre interessi dall'evento al soddisfo, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patito;
e alla refusione delle spese di lite dalla stessa sostenute. Il primo Giudice aveva infine posto a carico della attrice le spese della consulenza medica espletata dal dott. e, a carico della Per_1 compagnia convenuta, le spese della consulenza medica espletata dal dott. . Per_2
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 sia nella parte in cui il Giudice di prime cure, non riconoscendole la presenza di postumi permanenti a seguito del sinistro, aveva escluso il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, sia in ordine alla condanna al pagamento delle spese della consulenza medico- legale espletata dal dott.
. In via istruttoria, ha chiesto rinnovarsi la consulenza medica al fine di accertare e quantificare Per_1 la presenza dei predetti postumi.
Con comparsa del 04.06.2015, si è costituita l'HDI Assicurazione S.p.A., la quale nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione del quantum richiesto dall'attrice.
Con ordinanza del 23.03.2017, sono state rigettate le istanze istruttorie e, all'udienza indicata in epigrafe, la causa – assegnata nelle more all'odierna decidente – è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***********
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia, anche nel giudizio di appello, di
[...]
, regolarmente citato e non costituitosi in giudizio. CP_1
Sempre in via preliminare deve essere rigettata, perché infondata, l'eccezione sollevata da
HDI Assicurazioni S.p.A., secondo cui l'appello sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per carenza della specificità degli oneri di motivazione.
Deve infatti evidenziarsi che nell'atto di appello sono state, invero, analiticamente indicate le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, risultando individuate con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata ed essendo, dunque, ben possibile comprendere – alla luce dell'atto introduttivo – quali siano le argomentazioni fatte valere da parte appellante (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 20261 del 2006; Cass. civ., n. 21816 del 2006), devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma invocata.
***********
Nel merito l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova in proposito rammentare l'incontroverso principio di diritto secondo cui il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo neppure necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale
(Cass., n. 20090 del 2023; Cass. n. 18701 del 2019; cfr. anche: Cass., n. 1815 del 2015; Cass. n. 1660 del 2014; Cass n. 25862 del 2011).
È stato inoltre evidenziato che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica
d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass., n. 20090 del 2023;
Cass., n. 22799 del 2017; Cass., n. 17693 del 2013; Cass. n. 9379 del 2011). Tanto precisato, si evidenzia che, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti a seguito del sinistro occorso è stato demandato a due diversi consulenti medici, i quali hanno escluso entrambi la sussistenza degli stessi.
Il Giudice di prime cure, infatti – a fronte della relazione tecnica depositata dal dott. Per_1
– ha nominato un secondo consulente tecnico, il dott. , il quale ha confermato quanto già Per_2 accertato dal primo consulente, in merito all'insussistenza dei postumi permanenti lamentati dalla attrice.
In particolare, il primo consulente aveva già specificato, in sede di risposta alle osservazioni formulate da parte attrice, che “l'impatto […] può giustificare una condizione contusiva. Ma la condizione contusiva non dà diritto a danno biologico permanente” (cfr. “Risposta alle note opposte dall'avv. Guzzetta” redatte dal dott. , allegata al fascicolo del primo grado); e il secondo Per_1 consulente, dott. , sul quesito in ordine all'eventuale sussistenza di postumi permanenti, ha Per_2 accertato che gli stessi “sono stati valutati come danno biologico, sia nell'aspetto statico e dinamico, in zero percentuale (zeropercento)” (cfr. p. 4 della consulenza medica legale Dott.
[...]
, allegata al fascicolo del primo grado). Per_3
Entrambe le valutazioni mediche hanno dunque recisamente escluso la presenza di postumi permanenti tali da incidere in misura percentuale sulla salute e sulla funzionalità motoria della danneggiata.
Ebbene, le conclusioni a cui sono pervenuti entrambi gli ausiliari del Giudice per quanto qui di interesse, appaiono immuni da vizi e frutto di un lavoro diagnostico documentato compiutamente in seno alle rispettive relazioni tecniche, anche a fronte delle osservazioni svolte dalle parti.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di aderire alle conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti nominati, in ordine alla assenza di postumi permanenti, esplicitando oltretutto che “alla luce delle due perizie eseguite non restano dubbi sulla validità delle conclusioni
a cui sono pervenuti i due medici legali nominati, i quali hanno esaustivamente risposto alle eccezioni
e quesiti formulati dall'attrice con le note critiche alla relazione” (cfr.p.3 sentenza oggetto di gravame).
Deve pertanto essere rigettato il primo motivo di appello.
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Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, tramite cui parte appellante ha censurato la statuizione con cui il primo Giudice ha posto a carico della stessa le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. . Per_1
Giova ricordare in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e dunque nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno;
le relative spese rientrano dunque tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass., n. 11068 del 2020; Cass., n. 1247 del 1983).
Orbene nel caso di specie, il primo Giudice – dopo avere specificato che “i CTU nominati, due per l'esattezza su richiesta della parte attrice che ha ampiamente contestato e chiesto la sostituzione del primo CTU, si sono sostanzialmente pronunciati in modo uniforme” – ha disposto che “le spese di lite seguono la soccombenza ritenendo di porre a carico dell'attrice le spese di CTU della prima consulenza, considerato che le conclusioni cui è pervenuto il secondo CTU non appaiono di rilevante diversità rispetto a quelle rassegnate dal dott. ” (cfr. sentenza oggetto di gravame). Per_1
Tale statuizione trova dunque adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., tra le tante, Cass., n. 2492 del 2016 e Cass., n. 23552 del
2011), avendo il primo Giudice espressamente dato atto di aver disposto la seconda consulenza tecnica in ragione delle sollecitazioni di parte attrice.
Si evidenzia che, in ogni caso, la statuizione del primo Giudice non si pone neppure in contrasto con la disciplina generale recata agli artt. 91 e 92 c.p.c.; ciò in quanto l'odierna appellante non può considerarsi vittoriosa in primo grado, essendo state le sue domande accolte soltanto in parte;
sicché non si ravvisa alcuna violazione del divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa al pagamento delle spese di lite.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e deve essere dunque confermata la sentenza di primo grado.
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La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che l'appellante va condannata alla refusione, in favore della appellata costituita,
HDI Assicurazioni S.p.A., delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi e in considerazione del valore della causa e dell'attività concretamente svolta dalle parti.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti dell'appellato , stante la sua Controparte_1 contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado n. 365 del 2015 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattese:
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 235/2014 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace Caltagirone il 11.09.2014, che conferma;
- CONDANNA a rifondere all'HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente giudizio, che liquida in €
1.277,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- NULLA sulle spese nei confronti dell'appellato . Controparte_1
Caltagirone, il 25.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore