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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMATO ANNA MARIA e dell'avv. DI LEVA MARIA ALESSIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA BRESCHI 1 C.F._2
00042 ANZIO presso il difensore avv. AMATO ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PACINI LUCIA e dell'avv. PACINI ROBERTO ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL C.F._4
QUADRATO, 8 04100 LATINA presso il difensore avv. PACINI LUCIA
CONVENUTO/I
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 4
IN FATTO
Con ricorso cumulativo, parte ricorrente domandava la pronunzia della separazione personale e, all'esito, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituendosi, parte resistente, pur non opponendosi alle domande sullo stato, concludeva difformemente riguardo alle condizioni relative.
All'esito dell'udienza innanzi al Presidente Relatore, con ordinanza del 27 maggio 2024 erano emessi i provvedimenti provvisori, ammesse le prove e calendarizzato il processo.
Sulle conclusioni precisate, quindi, all'udienza del 11 dicembre 2024 e all'esito della discussione orale ai fini della pronunzia sullo stato, la causa era rimessa al collegio per la decisione non definitiva relativa alla separazione.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione, oltre che a quella divorzile.
La condotta processuale d'entrambe le parti avvalora ulteriormente l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato, riservando la regolamentazione delle spese al definitivo.
Con separata ordinanza è, quindi, rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di provvedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato (R.A.M. dell'anno 1994 Parte II Serie A n° 1); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4
LATINA, 02/01/2025
Il Presidente Estensore
dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AMATO ANNA MARIA e dell'avv. DI LEVA MARIA ALESSIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA BRESCHI 1 C.F._2
00042 ANZIO presso il difensore avv. AMATO ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PACINI LUCIA e dell'avv. PACINI ROBERTO ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL C.F._4
QUADRATO, 8 04100 LATINA presso il difensore avv. PACINI LUCIA
CONVENUTO/I
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 4
IN FATTO
Con ricorso cumulativo, parte ricorrente domandava la pronunzia della separazione personale e, all'esito, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituendosi, parte resistente, pur non opponendosi alle domande sullo stato, concludeva difformemente riguardo alle condizioni relative.
All'esito dell'udienza innanzi al Presidente Relatore, con ordinanza del 27 maggio 2024 erano emessi i provvedimenti provvisori, ammesse le prove e calendarizzato il processo.
Sulle conclusioni precisate, quindi, all'udienza del 11 dicembre 2024 e all'esito della discussione orale ai fini della pronunzia sullo stato, la causa era rimessa al collegio per la decisione non definitiva relativa alla separazione.
IN DIRITTO
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione, oltre che a quella divorzile.
La condotta processuale d'entrambe le parti avvalora ulteriormente l'irrimediabilità della crisi coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda sullo stato, riservando la regolamentazione delle spese al definitivo.
Con separata ordinanza è, quindi, rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronunzia la separazione personale tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di provvedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato (R.A.M. dell'anno 1994 Parte II Serie A n° 1); rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4
LATINA, 02/01/2025
Il Presidente Estensore
dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4