Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
UZ SL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio
Zeoli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, via G. Mogavero, n.
3,
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) in persona del
Ministro pro tempore, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X -
Ambito Territoriale di Milano (C.F. 80099830152), in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco
Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini, n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.09.2024 UZ AO - premesso di aver presentato in data
27.06.2024 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2024/2027 per il profilo di assistente amministrativo in conformità al D.M. 89/2024
(doc. 1 ricorrente) dichiarando di aver prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni statali (nello specifico per il Ministero della Difesa dal 14.07.1993 al 01.07.1994) e di essersi pagina 1 di 7
Sulla scorta di tali rilievi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “NEL
MERITO: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti punti 6 per il servizio militare svolto presso le Forze armate a partire dal 14-07- 1993 al 1-07-1994 in luogo di punti 0,60, ovvero diverso punteggio maggiore o minore come per legge, in conformità a normazione primaria derivante dal Dlgs n. 66/2010 e dell'art. 2050 ord. milit. che affermano che 'il servizio militare va valutato a tutti gli effetti di legge'; 2)Condannare l'amministrazione convenuta ad attribuire il punteggio di punti 6 per il servizio militare, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente e ordinare al Miur la rettifica del punteggio;
3) Con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ss c.p.c.”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano, hanno contestato gli assunti avversari e chiesto il rigetto del ricorso con la precisazione che “è opportuno rilevare che dovrà essere respinta ogni richiesta di assegnazione di 6 punti qui formulata. Al ricorrente sono già stati riconosciuti per il medesimo servizio 0,6 punti. La richiesta, se accolta, dovrà riconoscere eventualmente 5,4 punti ulteriori e limitatamente alla richiesta di profilo Assistente Amministrativo”.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 7 gennaio 2025, in assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il tema del giudizio attiene alla valutazione della legittimità dell'allegato A) del D.M.50/'21
“Avvertenze” punto A dispone “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo il ricorrente la tabella di valutazione contrasterebbe con gli artt. 569 comma 3 e 485 co. 2 del d.lgs. 297/'94 nonché con l'art. 52 della Costituzione.
pagina 2 di 7 L'amministrazione ritiene invece corretta l'impostazione del D.M. 50/'21 e la ratio alla medesima sottesa.
Questo Giudice, consapevole degli opposti orientamenti di merito, condivide la ricostruzione di parte resistente per le ragioni di seguito esposte.
In diritto va richiamato in primo luogo l'art. 52 della Costituzione che dopo aver affermato “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge” (oggi come è noto non lo è più) precisa che “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. È chiaro, pertanto, che la copertura costituzionale tutela la posizione di lavoro in stretta correlazione all'adempimento dell'obbligo di leva.
Il decreto legislativo 297/'94 (testo unico in materia di istruzione) nel titolo II dedicato al personale ATA, capo III (diritti e doveri) sezione terza (riconoscimento dei servizi) all'art. 569
“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” recita:
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Anche la lettura di questa norma evidenzia che il riconoscimento dei servizi è strettamente correlato alla carriera e che la carriera (vedi chiaramente commi 1 e 2) è il servizio svolto nel settore istruzione. Eccezionalmente, nel solco della tutela costituzionale, viene stabilito che i servizi nella carriera militare (obbligatori) siano riconosciuti nella carriera nel settore istruzione. Il riconoscimento “a tutti gli effetti” è quello di cui si occupa l'articolo ovvero agli effetti giuridici ed economici, null'altro.
Tale corretta lettura è confermata dalla disciplina analoga prevista per i docenti all'art. 485 del d.lgs. 297/'94: anche in questo caso si comprende che il servizio militare obbligatorio è parificato, ai fini giuridici ed economici di carriera, alla pregressa attività di docenza.
Acclarato che la regolamentazione del d.lgs. 297/'94 non disciplina la fase di accesso alla carriera ma la fase successiva, per la fase di accesso è utile analizzare l'art. 2050 del Codice pagina 3 di 7 Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”; tale norma dispone al 1 comma che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.; “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. (comma 2).
In sostanza l'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 si è di recente pronunciata la S.C. con la ordinanza n.
5679 del 2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n. 15467 del
2021 e n. 41894 del 2021) la quale ha chiarito che il “servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).
È importante sottolineare che la Corte è intervenuta nel caso di un docente che chiedeva il riconoscimento del servizio civile svolto dopo il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento al fine dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
dichiarando il principio sopra riportato la Corte ha affermato la rilevanza del servizio civile o militare in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il principio enunciato è pienamente rispettato dall'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del
03.03.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.” laddove si stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. pagina 4 di 7 È dunque rispettato il limite minimo fissato ovvero l'equivalenza -anche in fase di accesso alla carriera- tra il servizio di leva e quello prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Anche la più recente giurisprudenza di merito conferma tale orientamento (cfr. Corte Appello
Milano, sent. N. 364/2024 del 04.04.2024, Pres. est. dott.ssa Vitali) ed ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. c.p.c. ovvero: “come già affermato da questa corte in precedenti decisioni, condivise da questo collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 15 gennaio 2024 n.10/24) “Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali. Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (…). L'art. 2050 del D.L.gs. n. 66 del
2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui 'i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici'. Il comma 2 prevede quanto segue: 'Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'. In un primo tempo, il MIUR ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva potesse essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che 'il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina', disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co.
2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Ebbene, con il D.M. n. 50 del
2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM. Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo pagina 5 di 7 stesso appellato, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: 'In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del
2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del
1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il
D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto'
(Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti). Il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. (…) una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui. (così: Corte Appello Milano n.10/24 cit.).” pagina 6 di 7 Le considerazioni svolte e i precedenti giurisprudenziali riportati comportano il rigetto del ricorso.
Il contrasto giurisprudenziale in atto legittima l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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