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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rivello PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Marino CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 643\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cucciatti (Pec: Fax: 0321.397495) ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novara, Via Mossotti n° 3, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Terruggi (Pec: C.F._3
Fax: 0322.835086) ed elettivamente Email_2
domiciliati presso il suo studio sito in Borgomanero, Via de Amicis n. 11, come da procura in atti;
APPELLATI CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara n° 2/2023 del 30.12.2022, pubblicata il 3.1.2023, non notificata, per cui è gravame,
Nel merito
Riformarsi la sentenza impugnata, in quanto erronea in fatto e in diritto e contraddittoriamente
e non adeguatamente motivata;
conseguentemente
Accertarsi l'esatta confinazione tra i fondi contrassegnati al C.T. , Foglio 10, particelle nn. 966
(già 961) - 842 (ex 619- 664) di proprietà e Particella n. 907 (ex 618-663), di proprietà Pt_1
in particolare Parte_2
Dichiararsi che l'esatta confinazione è quella proposta dai CTP di parte appellante, geom.
e geom. , e che, in definitiva, la reale linea di confine è arretrata, rispetto CP_3 Per_1
a quella ipotizzata dal Giudice, di 1,50 mt. verso la proprietà e CP_1 CP_2
Dichiararsi che l'attuale recinzione (a maglie metalliche su paletti in ferro) e la siepe, che sembrano delimitare i fondi finitimi, sono in realtà allocate interamente all'interno del fondo di proprietà per una profondità media di circa 0,62 mt. dall'esatta linea di confine, Pt_1
come sopra indicata, per l'effetto
Condannarsi gli odierni convenuti ad eliminare il tratto di recinzione in parola indebitamente allocata sulle particelle n° 966 (già 961) - 842 (ex mappale 619-664);
Condannarsi, altresì, i medesimi ad eliminare la pavimentazione in autobloccanti realizzata all'interno della proprietà attorea, nonchè la linea di adduzione gas vicina alla porta della centrale termica;
la linea interrata di adduzione acqua per irrogazione giardino;
la linea interrata elettrica, in quanto tutte allocate all'interno della proprietà ; Pt_1
ovvero, in via meramente subordinata, condannarsi le controparti al risarcimento del danno conseguenziale, da quantificarsi eventualmente con idonea Ctu;
Dichiararsi altresì che il portico, edificato sul lato est / sud della proprietà dei convenuti, è di forma e dimensioni diverse da quanto assentito in permesso di costruire, ed è altresì posizionato ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dagli strumenti edilizi comunali e dal codice civile, artt. 872 e segg.; Condannarsi , a sensi del disciplinare di cui agli artt. 873 e segg. c.c., i convenuti alla riduzione in pristino del manufatto, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice;
Dichiararsi che sul lato sud della proprietà sono state aperte due vedute Parte_2
sulla proprietà attorea, a distanza inferiore a quanto previsto dagli artt. 905 e segg. c.c. (mt
1,50 dalla proprietà verso la quale vi è l'affaccio) nonchè in violazione degli strumenti edilizi comunali;
Condannarsi , a sensi del disciplinare di cui agli artt. 873 e segg. c.c., i convenuti alla riduzione in pristino dei manufatti in parola, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, da quantificarsi con idonea Ctu;
Con il favore delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis,
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal signor nei confronti dei Parte_1
signori e avverso la sentenza definitiva n. 2/2023 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Novara, emessa il 30.12.2022 e pubblicata il 3.1.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
rigettare ogni avversa domanda svolta dal signor nei confronti dei signori Parte_1
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1 Controparte_2
Col favore delle spese processuali del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, , proprietario dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Cavallirio (censito al C.T. foglio 10 particelle 961 e 842 e al C.F. foglio 10 mappale
842 sub 2,3 e 4), ha convenuto in giudizio e comproprietari Controparte_1 Controparte_2
in pari quota del fondo attiguo (censito al C.F. del Comune di Cavallirio foglio 10 mappale 907, sub 2,3,4, e sub 1 bene non censibile), al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra le proprietà delle parti e la conseguente eliminazione dei manufatti posti in essere dai convenuti su proprietà di parte attrice.
ha agito in giudizio sul presupposto che vi è una differenza tra il confine Parte_1 all'apparenza esistente, materializzato dalla recinzione metallica e dalla siepe allocata in corrispondenza della recinzione stessa, e quello effettivo che avrebbe dovuto, invece, essere arretrato sul fondo dei convenuti. L'attore in primo grado sosteneva che la recinzione era stata posizionata per il tratto che dalla casa va sino a un basso fabbricato, situato in giardino, dalla dante causa dell'attore,
[...]
che avrebbe arretrato la recinzione sul proprio terreno e, quindi, sulla proprietà oggi CP_4
Lalicata. Ciò in accordo con il vicino sig. (dante causa dei convenuti). Nella seconda CP_5
parte, dal fabbricato al fondo del terreno, la recinzione sarebbe stata successivamente apposta dai convenuti, sebbene diffidati dalla a non farlo. CP_4
riconosceva, quindi, che all'attualità vi era una delimitazione materiale che Parte_1
separa le due proprietà (tranne che per un tratto fra i due fabbricati), ma contestava che il confine materialmente delineato era diverso da quello risultante dalla mappa catastale.
sosteneva, quindi, che tale mappa doveva segnare il confine effettivo tra le Parte_1
proprietà.
L'attore, altresì, lamentava che i coniugi avessero edificato un portico sul Parte_2
lato est/sud della loro proprietà, con copertura a doppia falda, anziché a spiovente unico, con aumento della superficie coperta rispetto a quella assentita ed il conseguente mancato rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti edilizi locali, nonché che i convenuti avessero aperto nel lato sud del loro fabbricato due vedute dirette sulla sua proprietà a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 905 c.c.
lamentava, inoltre, che taluni manufatti dei convenuti erano stati posizionati Parte_1 interamente all'interno della sua proprietà e chiedeva, conseguentemente, la condanna delle controparti alla riduzione in pristino dei manufatti o, in subordine, al risarcimento in suo favore dei danni subiti per effetto delle suindicate violazioni.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado contestando Controparte_1 Controparte_2 le deduzioni avversarie e spiegando che il confine tra le proprietà delle parti era tutt'altro che incerto essendo stato, da tempo immemore, materializzato attraverso l'apposizione di paletti in ferro con rete metallica spinata e rete metallica e siepe di laurus ceraso con anima originale costituita da filo metallico spinato e filo spinato, già all'epoca dell'acquisto da parte dei convenuti e da parte dell'attore.
I convenuti hanno chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, hanno formulato plurime domande dirette a far accertare le presunte violazioni edilizie commesse dall'attore in occasione delle modifiche apportate al suo immobile. Il Tribunale di Novara con la sentenza n. 2/2023 pubblicata in data 03.01.2023 ha accertato che la linea di confine risulta solo parzialmente materializzata. In particolare, il Giudice di primo grado ha osservato che “non vi è delimitazione delle proprietà nella striscia di terreno fra i fabbricati, mentre, quasi al termine degli stessi, inizia la demarcazione mediante rete metallica plastificata, su paletti in ferro, per un primo tratto che dalla casa va al basso fabbricato posto su proprietà e che attualmente ospita il locale macchine della piscina;
per un secondo Pt_1
tratto, la demarcazione mediante rete metallica plastificata prosegue in aderenza a una siepe posta dalla parte della proprietà attorea”.
Il Tribunale ha ritenuto confermato dagli esiti dell'attività istruttoria svolta (di cui viene dato ampio conto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza impugnata cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva), quanto al tratto materializzato, che il confine fra le due proprietà è stato segnato da una recinzione, posta nella posizione in cui si trova l'attuale, da notevole tempo risalente agli acquisiti delle parti in causa, interessati da più passaggi di proprietà da entrambe le parti.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto che la recinzione de qua è stata posta e mantenuta, nel tempo, dai vari proprietari, al fine di delimitare l'effettiva linea di confine. In questa prospettiva, il Tribunale ha respinto l'assunto attoreo secondo cui la consolidata situazione esistente sarebbe smentita dalle risultanze della mappa Wegis. A tal fine, il Tribunale, sulla scorta degli esiti della ctu a firma del geom. ha analizzato le risultanze delle mappe Per_2
disponibili (mappa Rubbini, mappa di impianto del 1953 e mappa Wegis, ritenendole non attendibili ed utili ai fini dell'esatto posizionamento della dividente (vds. pagg. 11-13 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha, quindi, concluso che per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che per un tratto, dalla siepe adiacente, è da ritenersi dimostrato che tali manufatti costituiscono materializzazione del confine tra le proprietà delle parti in causa.
Per quanto riguarda la porzione di confine posta tra i fabbricati che non stata mai fisicamente tracciata o materialmente delimitata, il Giudice di primo grado ha ritenuto previa valutazione della non attendibilità delle risultanze delle mappe disponibili che il confine tra i fabbricati costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati.
In conclusione il Giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato “l'esatto posizionamento della linea di confine fra le proprietà delle parti come da disegno allegato alla CTU del geom. Per_2 di cui all'appendice b – Tav. 2 “Linea di confine storica parzialmente materializzata”. In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale ha rigettato le domande attoree basate sul presupposto dell'illegittimità dei manufatti esistenti, in quanto asseritamente posizionati su terreno di parte attrice (e cioè la recinzione posta sulle particelle nn. 961-842, la pavimentazione di autobloccanti, le linee di adduzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità).
Il Tribunale ha poi rigettato le ulteriori domande attoree con cui contestava la Parte_3
realizzazione da parte dei convenuti di un portico di forma e dimensioni diverse rispetto a quanto assentito, con violazione delle distanze legali, la realizzazione di due vedute in violazione della distanza di legge ex art. 905 c.c. (vds. pagg. 14-16 della sentenza impugnata)
Il Tribunale ha infine respinto le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti ritenendole infondate e non provate.
Quanto alle spese di lite il Tribunale le ha compensate fra le parti nella misura del 25 %, condannando l'attore a rifondere alle parti convenute la residua frazione del 75 %.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.05.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2/2023, pubblicata il 03.01.2023, con cui il Tribunale di Novara ha rigettato le domande dal medesimo proposte.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di censura:
- Erroneità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione all'azione di regolamenti di confini ed alla confinazione tra i fondi finitimi.
In tesi di parte appellante, la recinzione attualmente esistente tra il fondo di proprietà
ed il fondo finitimo, di proprietà dei sig.ri e , non è Pt_1 CP_1 Controparte_2 allocata sulla vera linea di confine tra i fondi stessi, bensì all'interno della proprietà
. In tal modo, alla proprietà verrebbe sottratta una lunga striscia di Pt_1 Pt_1
terreno che verrebbe incorporata al fondo finitimo. Parte appellante deduce che il consulente di parte attrice aveva predisposto un elaborato grafico riassuntivo, composto dalla sovrapposizione della mappa di impianto, del rilievo topografico del geom. Per_3
e del rilievo topografico del geom. . Dall'unione grafica dei tre
[...] CP_6
elaborati emergerebbe che i rilievi topografici di entrambi i tecnici sono conformi tra loro e confermano una discordanza relativa alla mancata corrispondenza delle recinzioni rispetto al confine cartografico. L'appellante deduce che la linea da adottare è la linea tracciata dalle mappe di impianto e non una recinzione posizionata in tempi recenti da uno dei proprietari, ovvero la presenza di una siepe.
- Erroneità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alle testimonianze rese in corso di causa in merito alla posizione della recinzione.
Il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto attendibili soltanto i testi di parte convenuta, omettendo di dare corretto rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste sig.ra
(dante causa del sig. ), da cui sarebbe emerso che un tratto della CP_4 Pt_1
recinzione che parte dalla casa sino ad un basso fabbricato, situato nel giardino, era stato posizionato dalla sig,ra , in accordo con il precedente confinate (dante causa CP_4 degli odierni appellati) totalmente all'interno della proprietà (ora ), CP_4 Pt_1
appoggiandosi alle costruzioni esistenti, al fine di delimitare una porzione di terreno destinato ad ospitare i cani della sig.ra . CP_4
Tale circostanza (oggetto anche della dichiarazione resa per iscritto nel 2013 dalla teste
) sarebbe stata confermata in sede di prova testimoniale dal teste (dante CP_4 CP_5
causa degli appellati) ed avrebbe ricevuto conferma, altresì, alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
- Falsa applicazione dell'art. 905 c.c. in ordine alle vedute dirette, nonché erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alle testimonianze rese in corso di causa.
L'appellante lamenta, inoltre, che, in occasione dell'intervento di ristrutturazione del proprio fabbricato, gli appellati abbiano aperto sul lato sud dello stesso due vedute dirette sulla sua proprietà, poste a una distanza inferiore a quella minima di un metro e mezzo dal confine prescritta dall'art. 905 c.c. Tali vedute, a differenza di quanto dagli stessi dichiarato in sede di richiesta di permesso di costruire, non erano esistenti, prima della ristrutturazione, in quanto prima vi erano soltanto delle luci.
Parte appellante deduce che la contestazione e il superamento della linea di confine, così come determinata dal Giudice in sentenza, fa venir meno il rispetto delle distanze prescritte (di mt n1,50 almeno) con consequenziale obbligo di chiusura delle stesse o, quantomeno, obbligo di riportarle a mere luci. - Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione delle normative edilizia ed urbanistica.
L'appellante contesta che parte appellata ha edificato un portico, sul lato est/sud della sua proprietà di forma e dimensioni diverse rispetto a quanto assentito in permesso di costruire. In particolare, lamenta che è stata realizzata una doppia falda, anziché uno spiovente unico e che ciò ha comportato un aumento della superfice coperta rispetto a quella regolarmente assentita. Inoltre, tale portico non sarebbe posizionato alle distanze minime dal confine con il fondo finitimo previste dagli strumenti edilizi locali. Ciò comporterebbe una violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e della normativa edilizia ed urbanistica dagli stessi richiamata.
L'appellante aggiunte che, in diretta conseguenza dell'erronea confinazione, la pavimentazione in autobloccanti realizzata dagli appellati insiste anche su una parte della proprietà , ovvero sul mappale 842. Aggiunge che tale pavimentazione è Pt_1
stata posizionata in modo da indirizzare le acque di scolo verso il fondo Lalicata.
In data 03.10.2023, e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2 domandando il rigetto dell'appello e, prestando acquiescenza a tutte le statuizioni della sentenza di primo grado ed hanno chiesto la conferma integrale del provvedimento impugnato.
Verificata la regolare costituzione delle parti, all'esito della trattazione della causa, la Corte ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, per lo scambio delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Precisate le conclusioni definitive, la causa, con ordinanza del 06.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
è stata rimessa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che i primi due motivi di appello, in quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
La Corte osserva che il percorso logico seguito dal Giudice di primo grado che ha ritenuto sulla scorta di un'attenta valutazione del complessivo compendio probatorio in atti che “per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che, per un tratto, dalla siepe adiacente, si ritiene dimostrato che tali manufatti costituiscano materializzazione del confine fra le stesse” e, quanto alla porzione di confine tra i fabbricati che non risulta materialmente tracciata, che “è logico ritenere che il confine fra i fabbricati, costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati” è esente da censure.
Il Tribunale, nell'esame e valutazione dei fatti di causa, ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi sanciti dal codice civile ed, in specie, dall'art. 950 c.c.
Come noto, l'azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'inesistenza di una linea di confine e l'uso promiscuo della zona di confine tra i due fondi, in quanto l'incertezza, alla cui eliminazione l'azione è diretta, può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (c.d. incertezza oggettiva) quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), come accade quando il confine è delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo e purché la contestazione non investa i titoli di acquisto della proprietà (vds. Cass. 18-4-1994 n. 3663; Cass. 11-11-1986 n. 6594; Cass. 28-1-
1985 n. 438).
La controversia sui confini, pertanto, può essere determinata non solo dalla mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche dall'incertezza soggettiva, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, sull'esattezza del confine materiale esistente.
Giova, inoltre, precisare che in tema di regolamento di confini, al fine di determinare la linea di separazione tra i fondi, l'oggetto e base primaria dell'indagine è rappresentata dai titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, soltanto, in caso di assenza o insufficienza di indicazioni circa il confine da essi ricavabile è giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, anche presuntivi
(in tal senso, vds. Cass. n. 10234/2002). In ordine all'onere probatorio ed alla valutazione del materiale probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (vds. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7873 del 04/08/1990 secondo cui “In tema di regolamento di confini, l'art. 950 cod. civ. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto in via sussidiaria, in caso cioè di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. L'anzidetto principio risulta pertanto violato nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, basata, a sua volta, esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, in guisa da considerare queste ultime prevalenti sulle prove testimoniali richieste dalla parte”.
Occorre, pertanto, ricordare che, “nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto
l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 29/12/2009).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto ad individuare il confine reale tra i fondi dei contendenti alla stregua degli elementi probatori considerati più attendibili, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive e facendo se del caso ricorso alle mappe catastali che, però, hanno un valore meramente sussidiario (vds. in tal senso, Cass. n. 8072 del 26.07.1999; Cass. n. 11557 del 30/04/2024 secondo cui “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto
l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario”.
Il Collegio osserva che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principii suindicati. Infatti, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dall'art. 950 c.c., in base al quale ogni mezzo di prova è ammesso e il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali in mancanza di altri elementi.
Il giudice di primo grado ha, innanzitutto, esaminato in concreto i titoli di acquisto delle rispettive proprietà osservando che ai rogiti di acquisto non risultano allegate mappe catastali relative al posizionamento del confine e che nessuna delle parti ha depositato in causa gli allegati al proprio rogito di acquisto. Il Tribunale ha però osservato che entrambi gli atti di acquisto degli immobili sono stati effettuati a corpo, nello stato di fatto in cui essi si trovavano. Il Giudice di primo grado ha, quindi, accertato che, nel caso in esame, vi è un visibile elemento di parziale demarcazione tra le due proprietà, in quanto se non vi è delimitazione delle proprietà nella striscia di terreno fra i fabbricati, quasi al termine degli stessi, inizia la demarcazione mediante rete metallica plastificata, su paletti in ferro, per un primo tratto che dalla casa va al basso fabbricato posto su proprietà , mentre per un secondo tratto, la demarcazione Pt_1
mediante rete metallica plastificata prosegue in aderenza a una siepe posta dalla parte della proprietà attorea.
Il Giudice di primo grado ha osservato che “quanto al tratto materializzato, alla luce dell'istruttoria svolta è risultato confermato che il confine fra le due proprietà sia stato segnato da una recinzione, posta nella posizione in cui si trova l'attuale, sin da tempo notevolmente risalente agli acquisti delle parti in causa, interessati da più passaggi di proprietà da entrambe le parti, per quanto consta in modo costante e pacifico, potendo, dunque ritenersi, che la recinzione sia stata posta e mantenuta, nel tempo, dai vari proprietari, a delimitare l'effettiva linea di confine. In particolare, è risultata la presenza di divisione materializzata fra le due proprietà addirittura da tempo risalente agli anni '50 del secolo scorso”.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione sulla base di un'attenta ed accurata disamina del compendio probatorio in atti ed, innanzitutto, del contenuto delle prove testimoniali.
Le censure svolte, sul punto, da parte appellante secondo cui non sarebbero stato dato corretto rilievo alle dichiarazioni testimoniali a sostegno della tesi del sig. non risultano Pt_1
fondate.
Il Giudice di primo grado ha, infatti, tenuto conto dell'effettivo e complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio, che non consente di ritenere confermata la tesi dell'odierno appellante secondo cui sarebbe stata la sig.ra (dante causa del sig. CP_4
) a posizionare la recinzione nel tratto che dalla casa arriva sino al basso fabbricato, Pt_1 all'interno della stessa proprietà (oggi ) ed in accordo con il confinante dante CP_4 Pt_1
causa degli odierni appellati.
Parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione che, sul punto, ha richiamato il chiaro tenore delle deposizioni testimoniali rese dalla sig.ra dante CP_4
causa degli odierni appellati, osservando come la teste non abbia fornito elementi a sostegno della tesi attorea. Infatti, la teste ha dichiarato: “Quando abbiamo acquistato la nostra proprietà nel 1996 la situazione dei luoghi era così fatta: nella parte del giardino, c'era una grossa siepe, che dalla parte della proprietà confinante aveva dei pezzi di rete arrugginita” ed ha precisato che “La rete e la siepe non li abbiamo posizionati io e mio marito, erano già posizionati quando abbiamo acquistato. Abbiamo soltanto sistemato 3-4 metri, dove la siepe era più spoglia, sostituendo i pali e la rete arrugginita con pali e rete nuova, nel tratto più vicino alla casa, riposizionandoli dove c'erano quelli precedenti”.
La teste ha, poi, riferito: “Preciso però che io non ho mai fatto né fatto fare le verifiche tecniche che sono necessarie per capire se la separazione, che era segnata materialmente fra
i terreni, effettivamente fosse arretrata sulla nostra proprietà”.
La teste ha, inoltre, riferito: “Sul capo 6: non mi ricordo di avere informato i signori CP_1
su quali fossero i reali confini fra le due proprietà; non mi ricordo se la questione dei confini sia mai stata trattata fra di noi;
a me i signori dal non hanno mai fatto contestazioni sui CP_1
confini, anche perché poi io ho venduto la casa. (…) Sul capo 8) non mi ricordo che i signori
abbiano posizionato recinzioni sul mio terreno, né che lo abbiano fatto senza il mio CP_1
assenso”.
In merito alla dichiarazione resa per iscritto in data 25.10.2013 ed allegata in atti e da cui parte appellante intenderebbe ricavare la conferma del proprio assunto, la teste si è limitata a riferire
“non mi ricordo oggi di avere reso le dichiarazioni che leggo nel documento che mi viene rammostrato;
sono passati sette anni;
se ho allora dichiarato quanto leggo evidentemente avevo un ricordo migliore;
non mi ricordo ad oggi in quali circostanze ho reso questa dichiarazione, adesso che l'ho vista mi sono ricordata di averla resa;
la firma è mia”.
Alla luce del tenore delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate si ritiene che, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la teste “ha invece confermato la preesistenza della recinzione – ha riferito che avrebbe avuto dal vicino (precisamente dal sig.
padre del sig. dante causa dei convenuti) indicazione del CP_7 Controparte_8
fatto che, però, tale recinzione era arretrata, rispetto al confine reale, sul terreno oggi : Pt_1
versione per nulla circostanziata e, peraltro, differente da quella contenuta nella dichiarazione scritta, a firma della teste, prodotta dall'attore, per cui sarebbero stati la teste e suo marito a posizionare la rete, nel tratto dalla casa al basso fabbricato, arretrandola di 1,70 m all'interno dei reali confini della proprietà per posizionare il tubo di scarico della piscina sul terreno di loro proprietà. La teste ha poi negato di aver mai parlato di confini con i convenuti, come sostenuto dall'attore, e tanto più di averli diffidati a posizionare nuove recinzioni sul suo terreno. In un primo momento la teste ha dichiarato di neppure ricordare di avere mai sottoscritto la dichiarazione summenzionata e, solo una volta rammostratole il documento, ha riferito di essersi ricordata di averlo sottoscritto”.
Il Collegio osserva che parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni ed il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, né con l'effettivo tenore della dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra la quale se, da un lato, ha genericamente CP_4
riferito che “Il vecchio proprietario della proprietà confinante, che era il papà del signore che ha poi venduto al sig. , ci aveva detto che questa siepe e la relativa rete erano CP_1
posizionati sulla nostra proprietà”, dall'altro, ha così fornito una versione, contrastante con quanto risultante dalla dichiarazione scritta del 25.10.2013 e che non ha ricevuto conferma nel corso dell'istruttoria orale.
Parte appellante insiste nel richiamare la dichiarazione scritta del 2013 resa dalla sig.ra CP_4
la quale, tuttavia, per come sopra evidenziato nel corso della sua deposizione non ha fornito elementi di riscontro a quanto ivi riportato, affermando dapprima di non ricordare di averla mai resa per poi affermare “adesso che l'ho vista mi sono ricordata di averla resa;
la firma è mia”.
Giova evidenziare che il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento valutando nel complesso tutti gli altri elementi istruttori compendiati in atti. In primis, ha richiamato il tenore delle deposizioni rese dal sig. (dante causa degli appellati ed a Controparte_8
conoscenza dei luoghi sin dal 1952-1955) e della sig.ra i quali hanno entrambi Pt_4 confermato l'esistenza della delimitazione in esame (vds. pagg.
9-10 della sentenza impugnata).
Infatti, la teste ha riferito: “ Preciso che io sono la moglie del sig. Testimone_2
che ha venduto la proprietà oggetto di causa ai signori e Controparte_8 CP_1
Il confine fra le due proprietà è sempre stato costituito da una rete metallica con CP_2
una siepe accanto alla rete, da tutte e due le parti rispetto alla rete medesima. Preciso che nel
1977 mi sono sposata e sono andata a vivere nella proprietà che oggi è e Parte_5
il confine era già tracciato in questo modo. Io e mio marito non abbiamo mai fatto variazioni al confine e la proprietà è stata trasferita con questo stato dei luoghi al sig. dal ”. La CP_1 teste ha poi riferito che “riconosco nelle prime quattro foto la recinzione con la siepe di cui ho parlato, con la precisazione che la rete è stata ad un certo punto sostituita, in un tratto di un metro o due, dalla sig.ra perché i cani della stessa l'avevano rovinata. Aggiungo che CP_4
ad un certo punto la recinzione nel suo tratto iniziale, che inizialmente era aderente alla casa della sig.ra , è stata spostata di 40-50 cm verso la nostra proprietà”. CP_4 Nello stesso senso, il teste (dante causa dei convenuti) non ha affatto Controparte_8
confermato la tesi di parte appellante secondo cui la sig.ra avrebbe posizionato la rete CP_4
sul proprio fondo (oggi proprietà ) arretrandola. Infatti, il teste ha riferito che “Preciso Pt_1 che sono il proprietario che ha venduto l'immobile ai signori Io ho Parte_5 venduto l'immobile ai signori e circa dieci anni fa. Ho voluto verificare CP_1 CP_2
la situazione del confine fra le due proprietà attualmente e ho potuto vedere che la situazione
è come è sempre stata, tranne l'ultimo pezzo, cioè quello verso i fabbricati, dove c'è stata una modifica che è stata fatta dalla sig.ra , quando ancora c'era mio papà. La rete nuova CP_4
è stata arretrata verso la nostra proprietà di circa 30-40 cm dalla sig.ra – anzi preciso CP_4
che è stato formato una sorta di cuneo, staccando la rete che era originariamente inchiodata al fabbricato che adesso è del sig. - ma dal momento che era in vita mio papà l'accordo Pt_1
l'avevano preso loro e io non ho mai fatto questioni per un paio di metri di terreno”.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, de tutto correttamente ritenuto non convincente le dichiarazioni rese dalla teste (che abita presso l'immobile del sig. , a Testimone_1 Pt_1
conoscenza dello stato dei luoghi soltanto dal 2012) la quale ha reso dichiarazioni generiche e valutative, laddove ha osservato che “(…) La siepe di cui ho riferito, nel tratto dal fondo del giardino al basso fabbricato, non ha l'anima in filo metallico spinato;
ho trovato, controllando la siepe perché i miei cani erano tornati talvolta con il muso sanguinante, dopo che li avevo lasciati liberi in giardino, soltanto due spezzoni di filo spinato zincato, che mi è sembrato nuovo, lunghi un metro circa ciascuno, solo appoggiati dentro la siepe”. La teste ha, inoltre, aggiunto che “abbiamo verificato con il sig. che la rete è stata posizionata dai signori Pt_1
un metro e mezzo sulla proprietà del sig. , lo abbiamo verificato visionando CP_1 Pt_1
le mappe”.
La Corte ritiene, pertanto, che le censure mosse da parte appellante in ordine all'erronea valutazione degli esiti delle prove orali non possano trovare accoglimento. Né può trovare accoglimento la tesi secondo cui la situazione esistente e consolidata dovrebbe essere smentita dalle risultanze delle mappe catastali. In tesi di parte appellante, la linea di confine da adottare dovrebbe essere la linea tracciata dalle mappe di impianto.
Anche tale motivo di censura è da ritenersi infondato.
Parte appellante contesta genericamente la parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di primo grado, con motivazione dettagliata ed esauriente, premesso il carattere meramente sussidiario delle risultanze delle mappe, ha esaminato le risultanze di tali mappe alla luce degli esiti della CTU (a firma del geom. ) ed ha ritenuto, all'esito di tale esame, che le stesse Per_2
non sono attendibili ai fini dell'esatto posizionamento del confine.
La sentenza impugnata nel ritenere che nessuna delle mappe disponibili sia dirimente ai fini dell'individuazione, con sufficiente certezza, della linea di confine, non è meritevole di censure.
Infatti, il Giudice di primo grado ha attentamente esaminato le risultanze delle mappe, ritenendo con motivazione ampia ed articolata (rispetto alla quale le doglianze di parte appellante risultano generiche e non supportate da adeguati elementi istruttori e probatori) l'inattendibilità sia delle risultanze delle mappe catastali che della mappa di impianto.
Nel dettaglio, il Tribunale, richiamati gli esiti della ctu, ha osservato con riguardo alla mappa
BB (redatta fra il 1853 e il 1870) che da essa risulta che “il confine fra i due fondi è espresso da una linea retta che separava le originarie particelle dei convenuti (nn. 3990-3991) da quelle dell'attore (nn. 3992 -3993)”. Sennonchè, il Tribunale osserva che “come rilevato dal CTU geom. , tale mappa, allegata a un atto del 1918 relativo alla proprietà , Per_2 CP_1
conferma la consistenza del confine sino a quella data. In tale mappa, tuttavia, non sono rappresentati i fabbricati, per cui la stessa non risulta utilizzabile per definire i confini attuali”.
Per quanto riguarda la mappa d'impianto del 1953, il Giudice di primo grado osserva che “la stessa è suddivisa in due rappresentazioni, una per i fabbricati e una per i terreni, in scale diverse”. Ne deriva che, “unendo le due zone in un unico elaborato grafico, di uguale scala,
l'allineamento non risulta perfettamente combaciante, rilevandosi uno scostamento alle intersezioni della linea di confine di circa 50/60 cm”.
Il Giudice di primo grado ha, poi, aggiunto che dalla mappa d'impianto si ricava che “il confine non era aderente alla facciata del ma distaccata da essa in posizione non CP_1
baricentrica fra i fabbricati, a una distanza di circa 2/3 dal muro la Licata e a 1/3 dal muro
Sempre dalla mappa d'impianto, inoltre, come già dalla disamina della Parte_5
mappa BB, si ricava che la dividente è data da una linea retta: anche se non è possibile, da tali mappe, individuarne l'esatto posizionamento, in una per l'assenza dei fabbricati e nell'altra per le imprecisioni date dalla non sovrapponibilità di scale”.
Il Giudice ha, quindi, ritenuto che ai fini dell'esatto posizionamento della linea di confine, non
è completamente utile la mappa d'impianto e che la discrasia che risulta fra quest'ultima e la materializzazione del confine non è utile a contrastare i dati dell'istruttoria dettagliatamente compendiati ed esposti. Infine, con riguardo all'attuale mappa Wegis, il Tribunale osserva come essa rappresenti “una spezzata in cui, nella parte occidentale e cioè quella urbanizzata, il confine è a ridosso e a filo del muro di fabbrica , per proseguire poi con due variazioni di tratto fino a fondo est CP_1 proprietà”.
Il Giudice osserva che “poiché la mappa d'impianto è di formazione pubblicistica (a differenza di quella catastale, formata sulla base delle dichiarazioni dei privati), deve concludersi che la mappa catastale, nella quale, in modo estemporaneo e senza alcuna giustificazione intermedia, la linea si spezza e determina il posizionamento del confine a filo con il fabbricato dei convenuti, non risulta attendibile ai fini del posizionamento della dividente”.
Orbene, a fronte di tali dettagliate argomentazioni, parte appellante si limita ad affermare genericamente che il Tribunale avrebbe dovuto adottare la linea tracciata dalle mappe di impianto senza, tuttavia, confrontarsi con le suindicate ragioni della decisione.
La Corte osserva, invece, che la sentenza impugnata la quale ha ritenuto confermata, anteriormente al 1996, la preesistente materializzazione del confine non risulta meritevole di censure, avendo il Giudice di primo grado formato il proprio convincimento e conseguentemente determinato il confine in relazione agli elementi probatori ritenuti più attendibili.
In questa prospettiva, del tutto correttamente il Tribunale ha tratto conferma della preesistenza della materializzazione del confine, anche, dall'allegato 3 alla relazione della geom. CP_6
prodotta da parte convenuta in primo grado (planimetria estratta dalla pratica di autorizzazione edilizia del 2001, su richiesta dai coniugi – ), in quanto “disegno Pt_6 CP_4 appositamente realizzato dal tecnico incaricato nell'interesse dei proprietari suddetti, in cui è chiaramente visibile la collocazione della linea di confine a partire dall'angolo del fabbricato oggi e a proseguire, con una linea letta, passante quasi in adiacenza rispetto al basso Pt_1 fabbricato”.
Il Giudice di primo grado ha, inoltre, esaminato gli atti di acquisto ed osservato che “non risulta che ai rogiti di acquisto delle rispettive proprietà siano state allegate mappe catastali (relative al posizionamento del confine: altro è il riferimento, nel rogito, alla la pianta dei fabbricati, come depositata in catasto, e alla mera raffigurazione della sagoma dei terreni, come risultante da catasto terreni;
nessuna delle parti, peraltro, ha ritenuto di depositare in causa gli allegati al proprio rogito di acquisto, per le opportune considerazioni), risulta però, da entrambi gli atti, l'acquisto a corpo degli immobili, nello stato di fatto in cui essi si trovavano, dunque con una consistenza dei fondi in fatto ben presente a entrambi, in quanto fisicamente delimitata
(per la parte in esame, almeno). In tal senso, gli atti di acquisto confermano il posizionamento della linea di confine, non essendovi alcuna riserva, nell'atto , a una Controparte_9 maggior dimensione del fondo rispetto a quella apparente a causa dell'erronea delimitazione dello stesso”.
La Corte ritiene, pertanto, non meritevoli di accoglimento i primi due motivi di appello atteso che la sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, ritenuto che per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che, per un tratto, dalla siepe adiacente, che tali manufatti costituiscano materializzazione del confine fra le stesse.
Analogamente risulta esaustiva ed immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui, ha individuato il confine, fra i fabbricati, nella prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati. Infatti, rispetto alla porzione di confine posta fra i fabbricati, come detto, non risulta che la delimitazione sia mai stata fisicamente tracciata o delimitata in modo materiale dai proprietari dei fondi. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la soluzione proposta dal CTU, di cui alla tavola 4 allegata alla relazione, sia pure apprezzabile per il valore conciliativo della controversia (come anche la soluzione proposta dal geom. . Ciò in CP_10
quanto tale soluzione propone di individuare il confine in linea mediana fra i muri dei fabbricati.
Tuttavia, osserva il Tribunale, tale circostanza non è nota e non è storicamente ricostruibile e risulta apprezzabile soltanto in un'ottica meramente conciliativa della controversia.
Il Tribunale ha, poi, sconfessato l'assunto dell'odierna appellante per cui, in tale tratto occorrerebbe seguire le mappe catastali e secondo le quali “il confine si porrebbe sostanzialmente a filo con il fabbricato dei convenuti”.
Ciò per le ragioni dianzi esposte, in quanto le risultanze delle mappe catastali risultano in contrasto “con le risultanze della mappa d'impianto, che rimanda una linea di confine continua,
e non spezzata, e scostata dal muro del fabbricato Dal , e non ad esso Parte_7 adiacente”. Nella stessa prospettiva, il Giudice di primo grado ha aggiunto che “anche la dividente risultante dalla mappa d'impianto non risulta attendibile – per le ragioni sopra esposte – quanto al suo esatto posizionamento”.
Ne deriva che le censure svolte da parte appellante circa l'erroneità e contraddittorietà della motivazione in merito all'esatto posizionamento del confine non sono meritevoli di accoglimento, avendo il Giudice di primo grado dato ampiamente conto delle ragioni per cui risulta logico ritenere che il confine, fra i fabbricati, costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati, trattandosi di soluzione “che soddisfa, da un canto, le risultanze sulla materializzazione del confine e, dall'altro, la conformazione risultante dalle mappe storiche (linea retta), rispetto alla quale non risulta in atti alcun elemento idoneo a concludere che, ad un certo punto, il confine possa essere stato spostato (accordo fra i proprietari, usucapione del possessore del fondo altrui)”.
I primi due motivi di appello devono, pertanto, essere rigettati.
Dal rigetto delle superiori doglianze discende anche il rigetto dell'ulteriore motivo di appello con cui lamenta la violazione dell'art. 905 c.c., in quanto gli appellati Parte_1
avrebbero aperto sul lato sud della loro proprietà due vedute a distanza inferiore di un metro e mezzo. L'appellante osserva che “la contestazione e il superamento della linea di confine, così come determinata dal Giudice in sentenza, fa venir meno anche il rispetto delle distanze prescritte (di mt 1,50 almeno)”.
Sul punto, è sufficiente osservare che il rigetto dei primi due motivi di appello, con conferma dell'individuazione della linea di confine per come accertata nella sentenza impugnata, consente di rigettare anche tale motivo di censura.
Infatti, per come correttamente osservato dal Giudice di primo grado “dalla misurazione del
CTU risulta, una volta stabilita la linea di confine come sopra, il rispetto della distanza prescritta (appendice c, nn. 10 e 11, in relazione alla colonna “TAVOLA 2”)”.
Analogamente dalla ritenuta corretta individuazione della linea di confine, per come accertata nella sentenza impugnata, discende anche il rigetto delle doglianze circa l'illegittimità della pavimentazione in autobloccanti in quanto asseritamente posizionata su terreno attoreo (per come ritenuto dal Giudice di primo grado anche in relazione agli altri manufatti asseritamente posizionati su terreno attoreo, quali la recinzione posta sulle particelle nn. 961-842, le linee di adduzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità).
Il Tribunale ha, infatti, osservato quanto alla pavimentazione in autobloccanti che, in considerazione della linea di confine per come individuata in sentenza, essa rientra interamente nella proprietà dei convenuti (odierni appellati). In ordine, invece, alla doglianza circa il fatto che la pavimentazione in esame sarebbe stata posizionata in modo da indirizzare le acque di scolo verso il fondo di parte appellante, occorre evidenziare come tale motivo di censura si appalesi genicamente formulato, atteso che l'odierno appellante si è limitato a riproporre la doglianza senza confrontarsi con le ragioni della decisione, ove si segnala che a fronte delle eccezioni tecniche svolte in primo grado dai convenuti, non ha ulteriormente Parte_1
approfondito la questione, con contestazioni specifiche, al fine di smentire quanto allegato da controparte.
Per quanto concerne l'ultimo motivo di appello, con cui lamenta che gli Parte_1
appellati hanno edificato un portico, sul lato est/sud della loro proprietà, di forma e dimensioni diverse da quanto assentito in permesso di costruire. In tesi di parte appellante la realizzazione di una doppia falda, anziché uno spiovente unico avrebbe comportato un aumento della superfice coperta rispetto a quella regolarmente assentita. Inoltre, il portico non sarebbe posizionato alle distanze minime dal confine con il fondo finitimo per come previsto dagli strumenti edilizi locali. Ciò comporterebbe una violazione degli artt. 872, 873 e seg. c.c. ovvero delle norme di edilizia ed urbanistica dagli stessi richiamate.
La Corte osserva che tale motivo di appello non si confronta adeguatamente con le plurime ed articolate ragioni della decisione di primo grado che ha ritenuto infondata tale censura (vds. pagg. 15-16 della sentenza impugnata cui si rinvia).
In questa prospettiva, occorre osservare che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato il rispetto delle distanze minime anche in ordine al portico de quo, osservando, da un lato, che non lamenta uno specifico pregiudizio se non la mera difformità di quanto Parte_1
eseguito rispetto al permesso di costruire ottenuto (con la precisazione che i sig.ri Parte_8
hanno ottenuto permesso in sanatoria) e, dall'altro, che, per come effettuato dal
[...]
CTU, la distanza con la tettoia va calcolata tra i pilastri della medesima, con conseguente rispetto delle distanze legali.
Il Tribunale ha, inoltre, del tutto correttamente osservato che non ha allegato Parte_1
alcun pregiudizio subito dal proprio fondo in conseguenza della violazione delle norme di edilizia di cui all'art. 871 c.c.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte ritiene che i motivi di appello articolati da sono infondati e devono essere respinti. Parte_1
L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese di lite, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del presente grado di giudizio. In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate in favore di parte appellata nei termini che seguono, pari ai medi tabellari per tutte le fasi del giudizio, eccetto per la fase di trattazione che viene calcolata secondo i minimi tabellari:
- per la fase di studio € 2.058,00;
- per la fase introduttiva € 1.418,00;
- per la fase di trattazione € 1.523,00;
- per la fase decisoria € 3.470,00.
TOTALE: € 8.469,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 2/2023 emessa dal Tribunale di Novara il 03.01.2023:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 3/2023 emessa dal
Tribunale di Novara in data 30.12.2022 e pubblicata in data 03.01.23;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1 in favore degli appellati e , che liquida in € 8.469,00, Controparte_1 Controparte_2
oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rivello PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Marino CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 643\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cucciatti (Pec: Fax: 0321.397495) ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novara, Via Mossotti n° 3, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Terruggi (Pec: C.F._3
Fax: 0322.835086) ed elettivamente Email_2
domiciliati presso il suo studio sito in Borgomanero, Via de Amicis n. 11, come da procura in atti;
APPELLATI CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara n° 2/2023 del 30.12.2022, pubblicata il 3.1.2023, non notificata, per cui è gravame,
Nel merito
Riformarsi la sentenza impugnata, in quanto erronea in fatto e in diritto e contraddittoriamente
e non adeguatamente motivata;
conseguentemente
Accertarsi l'esatta confinazione tra i fondi contrassegnati al C.T. , Foglio 10, particelle nn. 966
(già 961) - 842 (ex 619- 664) di proprietà e Particella n. 907 (ex 618-663), di proprietà Pt_1
in particolare Parte_2
Dichiararsi che l'esatta confinazione è quella proposta dai CTP di parte appellante, geom.
e geom. , e che, in definitiva, la reale linea di confine è arretrata, rispetto CP_3 Per_1
a quella ipotizzata dal Giudice, di 1,50 mt. verso la proprietà e CP_1 CP_2
Dichiararsi che l'attuale recinzione (a maglie metalliche su paletti in ferro) e la siepe, che sembrano delimitare i fondi finitimi, sono in realtà allocate interamente all'interno del fondo di proprietà per una profondità media di circa 0,62 mt. dall'esatta linea di confine, Pt_1
come sopra indicata, per l'effetto
Condannarsi gli odierni convenuti ad eliminare il tratto di recinzione in parola indebitamente allocata sulle particelle n° 966 (già 961) - 842 (ex mappale 619-664);
Condannarsi, altresì, i medesimi ad eliminare la pavimentazione in autobloccanti realizzata all'interno della proprietà attorea, nonchè la linea di adduzione gas vicina alla porta della centrale termica;
la linea interrata di adduzione acqua per irrogazione giardino;
la linea interrata elettrica, in quanto tutte allocate all'interno della proprietà ; Pt_1
ovvero, in via meramente subordinata, condannarsi le controparti al risarcimento del danno conseguenziale, da quantificarsi eventualmente con idonea Ctu;
Dichiararsi altresì che il portico, edificato sul lato est / sud della proprietà dei convenuti, è di forma e dimensioni diverse da quanto assentito in permesso di costruire, ed è altresì posizionato ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dagli strumenti edilizi comunali e dal codice civile, artt. 872 e segg.; Condannarsi , a sensi del disciplinare di cui agli artt. 873 e segg. c.c., i convenuti alla riduzione in pristino del manufatto, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice;
Dichiararsi che sul lato sud della proprietà sono state aperte due vedute Parte_2
sulla proprietà attorea, a distanza inferiore a quanto previsto dagli artt. 905 e segg. c.c. (mt
1,50 dalla proprietà verso la quale vi è l'affaccio) nonchè in violazione degli strumenti edilizi comunali;
Condannarsi , a sensi del disciplinare di cui agli artt. 873 e segg. c.c., i convenuti alla riduzione in pristino dei manufatti in parola, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, da quantificarsi con idonea Ctu;
Con il favore delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis,
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal signor nei confronti dei Parte_1
signori e avverso la sentenza definitiva n. 2/2023 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Novara, emessa il 30.12.2022 e pubblicata il 3.1.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
rigettare ogni avversa domanda svolta dal signor nei confronti dei signori Parte_1
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1 Controparte_2
Col favore delle spese processuali del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, , proprietario dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Cavallirio (censito al C.T. foglio 10 particelle 961 e 842 e al C.F. foglio 10 mappale
842 sub 2,3 e 4), ha convenuto in giudizio e comproprietari Controparte_1 Controparte_2
in pari quota del fondo attiguo (censito al C.F. del Comune di Cavallirio foglio 10 mappale 907, sub 2,3,4, e sub 1 bene non censibile), al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra le proprietà delle parti e la conseguente eliminazione dei manufatti posti in essere dai convenuti su proprietà di parte attrice.
ha agito in giudizio sul presupposto che vi è una differenza tra il confine Parte_1 all'apparenza esistente, materializzato dalla recinzione metallica e dalla siepe allocata in corrispondenza della recinzione stessa, e quello effettivo che avrebbe dovuto, invece, essere arretrato sul fondo dei convenuti. L'attore in primo grado sosteneva che la recinzione era stata posizionata per il tratto che dalla casa va sino a un basso fabbricato, situato in giardino, dalla dante causa dell'attore,
[...]
che avrebbe arretrato la recinzione sul proprio terreno e, quindi, sulla proprietà oggi CP_4
Lalicata. Ciò in accordo con il vicino sig. (dante causa dei convenuti). Nella seconda CP_5
parte, dal fabbricato al fondo del terreno, la recinzione sarebbe stata successivamente apposta dai convenuti, sebbene diffidati dalla a non farlo. CP_4
riconosceva, quindi, che all'attualità vi era una delimitazione materiale che Parte_1
separa le due proprietà (tranne che per un tratto fra i due fabbricati), ma contestava che il confine materialmente delineato era diverso da quello risultante dalla mappa catastale.
sosteneva, quindi, che tale mappa doveva segnare il confine effettivo tra le Parte_1
proprietà.
L'attore, altresì, lamentava che i coniugi avessero edificato un portico sul Parte_2
lato est/sud della loro proprietà, con copertura a doppia falda, anziché a spiovente unico, con aumento della superficie coperta rispetto a quella assentita ed il conseguente mancato rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti edilizi locali, nonché che i convenuti avessero aperto nel lato sud del loro fabbricato due vedute dirette sulla sua proprietà a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 905 c.c.
lamentava, inoltre, che taluni manufatti dei convenuti erano stati posizionati Parte_1 interamente all'interno della sua proprietà e chiedeva, conseguentemente, la condanna delle controparti alla riduzione in pristino dei manufatti o, in subordine, al risarcimento in suo favore dei danni subiti per effetto delle suindicate violazioni.
e si sono costituiti nel giudizio di primo grado contestando Controparte_1 Controparte_2 le deduzioni avversarie e spiegando che il confine tra le proprietà delle parti era tutt'altro che incerto essendo stato, da tempo immemore, materializzato attraverso l'apposizione di paletti in ferro con rete metallica spinata e rete metallica e siepe di laurus ceraso con anima originale costituita da filo metallico spinato e filo spinato, già all'epoca dell'acquisto da parte dei convenuti e da parte dell'attore.
I convenuti hanno chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, hanno formulato plurime domande dirette a far accertare le presunte violazioni edilizie commesse dall'attore in occasione delle modifiche apportate al suo immobile. Il Tribunale di Novara con la sentenza n. 2/2023 pubblicata in data 03.01.2023 ha accertato che la linea di confine risulta solo parzialmente materializzata. In particolare, il Giudice di primo grado ha osservato che “non vi è delimitazione delle proprietà nella striscia di terreno fra i fabbricati, mentre, quasi al termine degli stessi, inizia la demarcazione mediante rete metallica plastificata, su paletti in ferro, per un primo tratto che dalla casa va al basso fabbricato posto su proprietà e che attualmente ospita il locale macchine della piscina;
per un secondo Pt_1
tratto, la demarcazione mediante rete metallica plastificata prosegue in aderenza a una siepe posta dalla parte della proprietà attorea”.
Il Tribunale ha ritenuto confermato dagli esiti dell'attività istruttoria svolta (di cui viene dato ampio conto alle pagg. da 9 a 11 della sentenza impugnata cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva), quanto al tratto materializzato, che il confine fra le due proprietà è stato segnato da una recinzione, posta nella posizione in cui si trova l'attuale, da notevole tempo risalente agli acquisiti delle parti in causa, interessati da più passaggi di proprietà da entrambe le parti.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto che la recinzione de qua è stata posta e mantenuta, nel tempo, dai vari proprietari, al fine di delimitare l'effettiva linea di confine. In questa prospettiva, il Tribunale ha respinto l'assunto attoreo secondo cui la consolidata situazione esistente sarebbe smentita dalle risultanze della mappa Wegis. A tal fine, il Tribunale, sulla scorta degli esiti della ctu a firma del geom. ha analizzato le risultanze delle mappe Per_2
disponibili (mappa Rubbini, mappa di impianto del 1953 e mappa Wegis, ritenendole non attendibili ed utili ai fini dell'esatto posizionamento della dividente (vds. pagg. 11-13 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha, quindi, concluso che per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che per un tratto, dalla siepe adiacente, è da ritenersi dimostrato che tali manufatti costituiscono materializzazione del confine tra le proprietà delle parti in causa.
Per quanto riguarda la porzione di confine posta tra i fabbricati che non stata mai fisicamente tracciata o materialmente delimitata, il Giudice di primo grado ha ritenuto previa valutazione della non attendibilità delle risultanze delle mappe disponibili che il confine tra i fabbricati costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati.
In conclusione il Giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato “l'esatto posizionamento della linea di confine fra le proprietà delle parti come da disegno allegato alla CTU del geom. Per_2 di cui all'appendice b – Tav. 2 “Linea di confine storica parzialmente materializzata”. In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale ha rigettato le domande attoree basate sul presupposto dell'illegittimità dei manufatti esistenti, in quanto asseritamente posizionati su terreno di parte attrice (e cioè la recinzione posta sulle particelle nn. 961-842, la pavimentazione di autobloccanti, le linee di adduzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità).
Il Tribunale ha poi rigettato le ulteriori domande attoree con cui contestava la Parte_3
realizzazione da parte dei convenuti di un portico di forma e dimensioni diverse rispetto a quanto assentito, con violazione delle distanze legali, la realizzazione di due vedute in violazione della distanza di legge ex art. 905 c.c. (vds. pagg. 14-16 della sentenza impugnata)
Il Tribunale ha infine respinto le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti ritenendole infondate e non provate.
Quanto alle spese di lite il Tribunale le ha compensate fra le parti nella misura del 25 %, condannando l'attore a rifondere alle parti convenute la residua frazione del 75 %.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.05.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2/2023, pubblicata il 03.01.2023, con cui il Tribunale di Novara ha rigettato le domande dal medesimo proposte.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di censura:
- Erroneità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione all'azione di regolamenti di confini ed alla confinazione tra i fondi finitimi.
In tesi di parte appellante, la recinzione attualmente esistente tra il fondo di proprietà
ed il fondo finitimo, di proprietà dei sig.ri e , non è Pt_1 CP_1 Controparte_2 allocata sulla vera linea di confine tra i fondi stessi, bensì all'interno della proprietà
. In tal modo, alla proprietà verrebbe sottratta una lunga striscia di Pt_1 Pt_1
terreno che verrebbe incorporata al fondo finitimo. Parte appellante deduce che il consulente di parte attrice aveva predisposto un elaborato grafico riassuntivo, composto dalla sovrapposizione della mappa di impianto, del rilievo topografico del geom. Per_3
e del rilievo topografico del geom. . Dall'unione grafica dei tre
[...] CP_6
elaborati emergerebbe che i rilievi topografici di entrambi i tecnici sono conformi tra loro e confermano una discordanza relativa alla mancata corrispondenza delle recinzioni rispetto al confine cartografico. L'appellante deduce che la linea da adottare è la linea tracciata dalle mappe di impianto e non una recinzione posizionata in tempi recenti da uno dei proprietari, ovvero la presenza di una siepe.
- Erroneità ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alle testimonianze rese in corso di causa in merito alla posizione della recinzione.
Il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto attendibili soltanto i testi di parte convenuta, omettendo di dare corretto rilievo alle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste sig.ra
(dante causa del sig. ), da cui sarebbe emerso che un tratto della CP_4 Pt_1
recinzione che parte dalla casa sino ad un basso fabbricato, situato nel giardino, era stato posizionato dalla sig,ra , in accordo con il precedente confinate (dante causa CP_4 degli odierni appellati) totalmente all'interno della proprietà (ora ), CP_4 Pt_1
appoggiandosi alle costruzioni esistenti, al fine di delimitare una porzione di terreno destinato ad ospitare i cani della sig.ra . CP_4
Tale circostanza (oggetto anche della dichiarazione resa per iscritto nel 2013 dalla teste
) sarebbe stata confermata in sede di prova testimoniale dal teste (dante CP_4 CP_5
causa degli appellati) ed avrebbe ricevuto conferma, altresì, alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
- Falsa applicazione dell'art. 905 c.c. in ordine alle vedute dirette, nonché erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alle testimonianze rese in corso di causa.
L'appellante lamenta, inoltre, che, in occasione dell'intervento di ristrutturazione del proprio fabbricato, gli appellati abbiano aperto sul lato sud dello stesso due vedute dirette sulla sua proprietà, poste a una distanza inferiore a quella minima di un metro e mezzo dal confine prescritta dall'art. 905 c.c. Tali vedute, a differenza di quanto dagli stessi dichiarato in sede di richiesta di permesso di costruire, non erano esistenti, prima della ristrutturazione, in quanto prima vi erano soltanto delle luci.
Parte appellante deduce che la contestazione e il superamento della linea di confine, così come determinata dal Giudice in sentenza, fa venir meno il rispetto delle distanze prescritte (di mt n1,50 almeno) con consequenziale obbligo di chiusura delle stesse o, quantomeno, obbligo di riportarle a mere luci. - Erroneità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione delle normative edilizia ed urbanistica.
L'appellante contesta che parte appellata ha edificato un portico, sul lato est/sud della sua proprietà di forma e dimensioni diverse rispetto a quanto assentito in permesso di costruire. In particolare, lamenta che è stata realizzata una doppia falda, anziché uno spiovente unico e che ciò ha comportato un aumento della superfice coperta rispetto a quella regolarmente assentita. Inoltre, tale portico non sarebbe posizionato alle distanze minime dal confine con il fondo finitimo previste dagli strumenti edilizi locali. Ciò comporterebbe una violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e della normativa edilizia ed urbanistica dagli stessi richiamata.
L'appellante aggiunte che, in diretta conseguenza dell'erronea confinazione, la pavimentazione in autobloccanti realizzata dagli appellati insiste anche su una parte della proprietà , ovvero sul mappale 842. Aggiunge che tale pavimentazione è Pt_1
stata posizionata in modo da indirizzare le acque di scolo verso il fondo Lalicata.
In data 03.10.2023, e si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2 domandando il rigetto dell'appello e, prestando acquiescenza a tutte le statuizioni della sentenza di primo grado ed hanno chiesto la conferma integrale del provvedimento impugnato.
Verificata la regolare costituzione delle parti, all'esito della trattazione della causa, la Corte ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, per lo scambio delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Precisate le conclusioni definitive, la causa, con ordinanza del 06.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
è stata rimessa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che i primi due motivi di appello, in quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
La Corte osserva che il percorso logico seguito dal Giudice di primo grado che ha ritenuto sulla scorta di un'attenta valutazione del complessivo compendio probatorio in atti che “per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che, per un tratto, dalla siepe adiacente, si ritiene dimostrato che tali manufatti costituiscano materializzazione del confine fra le stesse” e, quanto alla porzione di confine tra i fabbricati che non risulta materialmente tracciata, che “è logico ritenere che il confine fra i fabbricati, costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati” è esente da censure.
Il Tribunale, nell'esame e valutazione dei fatti di causa, ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi sanciti dal codice civile ed, in specie, dall'art. 950 c.c.
Come noto, l'azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'inesistenza di una linea di confine e l'uso promiscuo della zona di confine tra i due fondi, in quanto l'incertezza, alla cui eliminazione l'azione è diretta, può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (c.d. incertezza oggettiva) quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d. incertezza soggettiva), come accade quando il confine è delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo e purché la contestazione non investa i titoli di acquisto della proprietà (vds. Cass. 18-4-1994 n. 3663; Cass. 11-11-1986 n. 6594; Cass. 28-1-
1985 n. 438).
La controversia sui confini, pertanto, può essere determinata non solo dalla mancanza di un confine materiale, che determina incertezza oggettiva sul confine, ma anche dall'incertezza soggettiva, da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi, sull'esattezza del confine materiale esistente.
Giova, inoltre, precisare che in tema di regolamento di confini, al fine di determinare la linea di separazione tra i fondi, l'oggetto e base primaria dell'indagine è rappresentata dai titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, soltanto, in caso di assenza o insufficienza di indicazioni circa il confine da essi ricavabile è giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, anche presuntivi
(in tal senso, vds. Cass. n. 10234/2002). In ordine all'onere probatorio ed alla valutazione del materiale probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (vds. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7873 del 04/08/1990 secondo cui “In tema di regolamento di confini, l'art. 950 cod. civ. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali soltanto in via sussidiaria, in caso cioè di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. L'anzidetto principio risulta pertanto violato nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, basata, a sua volta, esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, in guisa da considerare queste ultime prevalenti sulle prove testimoniali richieste dalla parte”.
Occorre, pertanto, ricordare che, “nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto
l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 29/12/2009).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto ad individuare il confine reale tra i fondi dei contendenti alla stregua degli elementi probatori considerati più attendibili, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive e facendo se del caso ricorso alle mappe catastali che, però, hanno un valore meramente sussidiario (vds. in tal senso, Cass. n. 8072 del 26.07.1999; Cass. n. 11557 del 30/04/2024 secondo cui “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto
l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario”.
Il Collegio osserva che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principii suindicati. Infatti, il Tribunale ha richiamato il principio espresso dall'art. 950 c.c., in base al quale ogni mezzo di prova è ammesso e il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali in mancanza di altri elementi.
Il giudice di primo grado ha, innanzitutto, esaminato in concreto i titoli di acquisto delle rispettive proprietà osservando che ai rogiti di acquisto non risultano allegate mappe catastali relative al posizionamento del confine e che nessuna delle parti ha depositato in causa gli allegati al proprio rogito di acquisto. Il Tribunale ha però osservato che entrambi gli atti di acquisto degli immobili sono stati effettuati a corpo, nello stato di fatto in cui essi si trovavano. Il Giudice di primo grado ha, quindi, accertato che, nel caso in esame, vi è un visibile elemento di parziale demarcazione tra le due proprietà, in quanto se non vi è delimitazione delle proprietà nella striscia di terreno fra i fabbricati, quasi al termine degli stessi, inizia la demarcazione mediante rete metallica plastificata, su paletti in ferro, per un primo tratto che dalla casa va al basso fabbricato posto su proprietà , mentre per un secondo tratto, la demarcazione Pt_1
mediante rete metallica plastificata prosegue in aderenza a una siepe posta dalla parte della proprietà attorea.
Il Giudice di primo grado ha osservato che “quanto al tratto materializzato, alla luce dell'istruttoria svolta è risultato confermato che il confine fra le due proprietà sia stato segnato da una recinzione, posta nella posizione in cui si trova l'attuale, sin da tempo notevolmente risalente agli acquisti delle parti in causa, interessati da più passaggi di proprietà da entrambe le parti, per quanto consta in modo costante e pacifico, potendo, dunque ritenersi, che la recinzione sia stata posta e mantenuta, nel tempo, dai vari proprietari, a delimitare l'effettiva linea di confine. In particolare, è risultata la presenza di divisione materializzata fra le due proprietà addirittura da tempo risalente agli anni '50 del secolo scorso”.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione sulla base di un'attenta ed accurata disamina del compendio probatorio in atti ed, innanzitutto, del contenuto delle prove testimoniali.
Le censure svolte, sul punto, da parte appellante secondo cui non sarebbero stato dato corretto rilievo alle dichiarazioni testimoniali a sostegno della tesi del sig. non risultano Pt_1
fondate.
Il Giudice di primo grado ha, infatti, tenuto conto dell'effettivo e complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio, che non consente di ritenere confermata la tesi dell'odierno appellante secondo cui sarebbe stata la sig.ra (dante causa del sig. CP_4
) a posizionare la recinzione nel tratto che dalla casa arriva sino al basso fabbricato, Pt_1 all'interno della stessa proprietà (oggi ) ed in accordo con il confinante dante CP_4 Pt_1
causa degli odierni appellati.
Parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione che, sul punto, ha richiamato il chiaro tenore delle deposizioni testimoniali rese dalla sig.ra dante CP_4
causa degli odierni appellati, osservando come la teste non abbia fornito elementi a sostegno della tesi attorea. Infatti, la teste ha dichiarato: “Quando abbiamo acquistato la nostra proprietà nel 1996 la situazione dei luoghi era così fatta: nella parte del giardino, c'era una grossa siepe, che dalla parte della proprietà confinante aveva dei pezzi di rete arrugginita” ed ha precisato che “La rete e la siepe non li abbiamo posizionati io e mio marito, erano già posizionati quando abbiamo acquistato. Abbiamo soltanto sistemato 3-4 metri, dove la siepe era più spoglia, sostituendo i pali e la rete arrugginita con pali e rete nuova, nel tratto più vicino alla casa, riposizionandoli dove c'erano quelli precedenti”.
La teste ha, poi, riferito: “Preciso però che io non ho mai fatto né fatto fare le verifiche tecniche che sono necessarie per capire se la separazione, che era segnata materialmente fra
i terreni, effettivamente fosse arretrata sulla nostra proprietà”.
La teste ha, inoltre, riferito: “Sul capo 6: non mi ricordo di avere informato i signori CP_1
su quali fossero i reali confini fra le due proprietà; non mi ricordo se la questione dei confini sia mai stata trattata fra di noi;
a me i signori dal non hanno mai fatto contestazioni sui CP_1
confini, anche perché poi io ho venduto la casa. (…) Sul capo 8) non mi ricordo che i signori
abbiano posizionato recinzioni sul mio terreno, né che lo abbiano fatto senza il mio CP_1
assenso”.
In merito alla dichiarazione resa per iscritto in data 25.10.2013 ed allegata in atti e da cui parte appellante intenderebbe ricavare la conferma del proprio assunto, la teste si è limitata a riferire
“non mi ricordo oggi di avere reso le dichiarazioni che leggo nel documento che mi viene rammostrato;
sono passati sette anni;
se ho allora dichiarato quanto leggo evidentemente avevo un ricordo migliore;
non mi ricordo ad oggi in quali circostanze ho reso questa dichiarazione, adesso che l'ho vista mi sono ricordata di averla resa;
la firma è mia”.
Alla luce del tenore delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate si ritiene che, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la teste “ha invece confermato la preesistenza della recinzione – ha riferito che avrebbe avuto dal vicino (precisamente dal sig.
padre del sig. dante causa dei convenuti) indicazione del CP_7 Controparte_8
fatto che, però, tale recinzione era arretrata, rispetto al confine reale, sul terreno oggi : Pt_1
versione per nulla circostanziata e, peraltro, differente da quella contenuta nella dichiarazione scritta, a firma della teste, prodotta dall'attore, per cui sarebbero stati la teste e suo marito a posizionare la rete, nel tratto dalla casa al basso fabbricato, arretrandola di 1,70 m all'interno dei reali confini della proprietà per posizionare il tubo di scarico della piscina sul terreno di loro proprietà. La teste ha poi negato di aver mai parlato di confini con i convenuti, come sostenuto dall'attore, e tanto più di averli diffidati a posizionare nuove recinzioni sul suo terreno. In un primo momento la teste ha dichiarato di neppure ricordare di avere mai sottoscritto la dichiarazione summenzionata e, solo una volta rammostratole il documento, ha riferito di essersi ricordata di averlo sottoscritto”.
Il Collegio osserva che parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni ed il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, né con l'effettivo tenore della dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra la quale se, da un lato, ha genericamente CP_4
riferito che “Il vecchio proprietario della proprietà confinante, che era il papà del signore che ha poi venduto al sig. , ci aveva detto che questa siepe e la relativa rete erano CP_1
posizionati sulla nostra proprietà”, dall'altro, ha così fornito una versione, contrastante con quanto risultante dalla dichiarazione scritta del 25.10.2013 e che non ha ricevuto conferma nel corso dell'istruttoria orale.
Parte appellante insiste nel richiamare la dichiarazione scritta del 2013 resa dalla sig.ra CP_4
la quale, tuttavia, per come sopra evidenziato nel corso della sua deposizione non ha fornito elementi di riscontro a quanto ivi riportato, affermando dapprima di non ricordare di averla mai resa per poi affermare “adesso che l'ho vista mi sono ricordata di averla resa;
la firma è mia”.
Giova evidenziare che il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento valutando nel complesso tutti gli altri elementi istruttori compendiati in atti. In primis, ha richiamato il tenore delle deposizioni rese dal sig. (dante causa degli appellati ed a Controparte_8
conoscenza dei luoghi sin dal 1952-1955) e della sig.ra i quali hanno entrambi Pt_4 confermato l'esistenza della delimitazione in esame (vds. pagg.
9-10 della sentenza impugnata).
Infatti, la teste ha riferito: “ Preciso che io sono la moglie del sig. Testimone_2
che ha venduto la proprietà oggetto di causa ai signori e Controparte_8 CP_1
Il confine fra le due proprietà è sempre stato costituito da una rete metallica con CP_2
una siepe accanto alla rete, da tutte e due le parti rispetto alla rete medesima. Preciso che nel
1977 mi sono sposata e sono andata a vivere nella proprietà che oggi è e Parte_5
il confine era già tracciato in questo modo. Io e mio marito non abbiamo mai fatto variazioni al confine e la proprietà è stata trasferita con questo stato dei luoghi al sig. dal ”. La CP_1 teste ha poi riferito che “riconosco nelle prime quattro foto la recinzione con la siepe di cui ho parlato, con la precisazione che la rete è stata ad un certo punto sostituita, in un tratto di un metro o due, dalla sig.ra perché i cani della stessa l'avevano rovinata. Aggiungo che CP_4
ad un certo punto la recinzione nel suo tratto iniziale, che inizialmente era aderente alla casa della sig.ra , è stata spostata di 40-50 cm verso la nostra proprietà”. CP_4 Nello stesso senso, il teste (dante causa dei convenuti) non ha affatto Controparte_8
confermato la tesi di parte appellante secondo cui la sig.ra avrebbe posizionato la rete CP_4
sul proprio fondo (oggi proprietà ) arretrandola. Infatti, il teste ha riferito che “Preciso Pt_1 che sono il proprietario che ha venduto l'immobile ai signori Io ho Parte_5 venduto l'immobile ai signori e circa dieci anni fa. Ho voluto verificare CP_1 CP_2
la situazione del confine fra le due proprietà attualmente e ho potuto vedere che la situazione
è come è sempre stata, tranne l'ultimo pezzo, cioè quello verso i fabbricati, dove c'è stata una modifica che è stata fatta dalla sig.ra , quando ancora c'era mio papà. La rete nuova CP_4
è stata arretrata verso la nostra proprietà di circa 30-40 cm dalla sig.ra – anzi preciso CP_4
che è stato formato una sorta di cuneo, staccando la rete che era originariamente inchiodata al fabbricato che adesso è del sig. - ma dal momento che era in vita mio papà l'accordo Pt_1
l'avevano preso loro e io non ho mai fatto questioni per un paio di metri di terreno”.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, de tutto correttamente ritenuto non convincente le dichiarazioni rese dalla teste (che abita presso l'immobile del sig. , a Testimone_1 Pt_1
conoscenza dello stato dei luoghi soltanto dal 2012) la quale ha reso dichiarazioni generiche e valutative, laddove ha osservato che “(…) La siepe di cui ho riferito, nel tratto dal fondo del giardino al basso fabbricato, non ha l'anima in filo metallico spinato;
ho trovato, controllando la siepe perché i miei cani erano tornati talvolta con il muso sanguinante, dopo che li avevo lasciati liberi in giardino, soltanto due spezzoni di filo spinato zincato, che mi è sembrato nuovo, lunghi un metro circa ciascuno, solo appoggiati dentro la siepe”. La teste ha, inoltre, aggiunto che “abbiamo verificato con il sig. che la rete è stata posizionata dai signori Pt_1
un metro e mezzo sulla proprietà del sig. , lo abbiamo verificato visionando CP_1 Pt_1
le mappe”.
La Corte ritiene, pertanto, che le censure mosse da parte appellante in ordine all'erronea valutazione degli esiti delle prove orali non possano trovare accoglimento. Né può trovare accoglimento la tesi secondo cui la situazione esistente e consolidata dovrebbe essere smentita dalle risultanze delle mappe catastali. In tesi di parte appellante, la linea di confine da adottare dovrebbe essere la linea tracciata dalle mappe di impianto.
Anche tale motivo di censura è da ritenersi infondato.
Parte appellante contesta genericamente la parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di primo grado, con motivazione dettagliata ed esauriente, premesso il carattere meramente sussidiario delle risultanze delle mappe, ha esaminato le risultanze di tali mappe alla luce degli esiti della CTU (a firma del geom. ) ed ha ritenuto, all'esito di tale esame, che le stesse Per_2
non sono attendibili ai fini dell'esatto posizionamento del confine.
La sentenza impugnata nel ritenere che nessuna delle mappe disponibili sia dirimente ai fini dell'individuazione, con sufficiente certezza, della linea di confine, non è meritevole di censure.
Infatti, il Giudice di primo grado ha attentamente esaminato le risultanze delle mappe, ritenendo con motivazione ampia ed articolata (rispetto alla quale le doglianze di parte appellante risultano generiche e non supportate da adeguati elementi istruttori e probatori) l'inattendibilità sia delle risultanze delle mappe catastali che della mappa di impianto.
Nel dettaglio, il Tribunale, richiamati gli esiti della ctu, ha osservato con riguardo alla mappa
BB (redatta fra il 1853 e il 1870) che da essa risulta che “il confine fra i due fondi è espresso da una linea retta che separava le originarie particelle dei convenuti (nn. 3990-3991) da quelle dell'attore (nn. 3992 -3993)”. Sennonchè, il Tribunale osserva che “come rilevato dal CTU geom. , tale mappa, allegata a un atto del 1918 relativo alla proprietà , Per_2 CP_1
conferma la consistenza del confine sino a quella data. In tale mappa, tuttavia, non sono rappresentati i fabbricati, per cui la stessa non risulta utilizzabile per definire i confini attuali”.
Per quanto riguarda la mappa d'impianto del 1953, il Giudice di primo grado osserva che “la stessa è suddivisa in due rappresentazioni, una per i fabbricati e una per i terreni, in scale diverse”. Ne deriva che, “unendo le due zone in un unico elaborato grafico, di uguale scala,
l'allineamento non risulta perfettamente combaciante, rilevandosi uno scostamento alle intersezioni della linea di confine di circa 50/60 cm”.
Il Giudice di primo grado ha, poi, aggiunto che dalla mappa d'impianto si ricava che “il confine non era aderente alla facciata del ma distaccata da essa in posizione non CP_1
baricentrica fra i fabbricati, a una distanza di circa 2/3 dal muro la Licata e a 1/3 dal muro
Sempre dalla mappa d'impianto, inoltre, come già dalla disamina della Parte_5
mappa BB, si ricava che la dividente è data da una linea retta: anche se non è possibile, da tali mappe, individuarne l'esatto posizionamento, in una per l'assenza dei fabbricati e nell'altra per le imprecisioni date dalla non sovrapponibilità di scale”.
Il Giudice ha, quindi, ritenuto che ai fini dell'esatto posizionamento della linea di confine, non
è completamente utile la mappa d'impianto e che la discrasia che risulta fra quest'ultima e la materializzazione del confine non è utile a contrastare i dati dell'istruttoria dettagliatamente compendiati ed esposti. Infine, con riguardo all'attuale mappa Wegis, il Tribunale osserva come essa rappresenti “una spezzata in cui, nella parte occidentale e cioè quella urbanizzata, il confine è a ridosso e a filo del muro di fabbrica , per proseguire poi con due variazioni di tratto fino a fondo est CP_1 proprietà”.
Il Giudice osserva che “poiché la mappa d'impianto è di formazione pubblicistica (a differenza di quella catastale, formata sulla base delle dichiarazioni dei privati), deve concludersi che la mappa catastale, nella quale, in modo estemporaneo e senza alcuna giustificazione intermedia, la linea si spezza e determina il posizionamento del confine a filo con il fabbricato dei convenuti, non risulta attendibile ai fini del posizionamento della dividente”.
Orbene, a fronte di tali dettagliate argomentazioni, parte appellante si limita ad affermare genericamente che il Tribunale avrebbe dovuto adottare la linea tracciata dalle mappe di impianto senza, tuttavia, confrontarsi con le suindicate ragioni della decisione.
La Corte osserva, invece, che la sentenza impugnata la quale ha ritenuto confermata, anteriormente al 1996, la preesistente materializzazione del confine non risulta meritevole di censure, avendo il Giudice di primo grado formato il proprio convincimento e conseguentemente determinato il confine in relazione agli elementi probatori ritenuti più attendibili.
In questa prospettiva, del tutto correttamente il Tribunale ha tratto conferma della preesistenza della materializzazione del confine, anche, dall'allegato 3 alla relazione della geom. CP_6
prodotta da parte convenuta in primo grado (planimetria estratta dalla pratica di autorizzazione edilizia del 2001, su richiesta dai coniugi – ), in quanto “disegno Pt_6 CP_4 appositamente realizzato dal tecnico incaricato nell'interesse dei proprietari suddetti, in cui è chiaramente visibile la collocazione della linea di confine a partire dall'angolo del fabbricato oggi e a proseguire, con una linea letta, passante quasi in adiacenza rispetto al basso Pt_1 fabbricato”.
Il Giudice di primo grado ha, inoltre, esaminato gli atti di acquisto ed osservato che “non risulta che ai rogiti di acquisto delle rispettive proprietà siano state allegate mappe catastali (relative al posizionamento del confine: altro è il riferimento, nel rogito, alla la pianta dei fabbricati, come depositata in catasto, e alla mera raffigurazione della sagoma dei terreni, come risultante da catasto terreni;
nessuna delle parti, peraltro, ha ritenuto di depositare in causa gli allegati al proprio rogito di acquisto, per le opportune considerazioni), risulta però, da entrambi gli atti, l'acquisto a corpo degli immobili, nello stato di fatto in cui essi si trovavano, dunque con una consistenza dei fondi in fatto ben presente a entrambi, in quanto fisicamente delimitata
(per la parte in esame, almeno). In tal senso, gli atti di acquisto confermano il posizionamento della linea di confine, non essendovi alcuna riserva, nell'atto , a una Controparte_9 maggior dimensione del fondo rispetto a quella apparente a causa dell'erronea delimitazione dello stesso”.
La Corte ritiene, pertanto, non meritevoli di accoglimento i primi due motivi di appello atteso che la sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, ritenuto che per la parte in cui le due proprietà risultano separate da recinzione, montata su paletti, oltre che, per un tratto, dalla siepe adiacente, che tali manufatti costituiscano materializzazione del confine fra le stesse.
Analogamente risulta esaustiva ed immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui, ha individuato il confine, fra i fabbricati, nella prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati. Infatti, rispetto alla porzione di confine posta fra i fabbricati, come detto, non risulta che la delimitazione sia mai stata fisicamente tracciata o delimitata in modo materiale dai proprietari dei fondi. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la soluzione proposta dal CTU, di cui alla tavola 4 allegata alla relazione, sia pure apprezzabile per il valore conciliativo della controversia (come anche la soluzione proposta dal geom. . Ciò in CP_10
quanto tale soluzione propone di individuare il confine in linea mediana fra i muri dei fabbricati.
Tuttavia, osserva il Tribunale, tale circostanza non è nota e non è storicamente ricostruibile e risulta apprezzabile soltanto in un'ottica meramente conciliativa della controversia.
Il Tribunale ha, poi, sconfessato l'assunto dell'odierna appellante per cui, in tale tratto occorrerebbe seguire le mappe catastali e secondo le quali “il confine si porrebbe sostanzialmente a filo con il fabbricato dei convenuti”.
Ciò per le ragioni dianzi esposte, in quanto le risultanze delle mappe catastali risultano in contrasto “con le risultanze della mappa d'impianto, che rimanda una linea di confine continua,
e non spezzata, e scostata dal muro del fabbricato Dal , e non ad esso Parte_7 adiacente”. Nella stessa prospettiva, il Giudice di primo grado ha aggiunto che “anche la dividente risultante dalla mappa d'impianto non risulta attendibile – per le ragioni sopra esposte – quanto al suo esatto posizionamento”.
Ne deriva che le censure svolte da parte appellante circa l'erroneità e contraddittorietà della motivazione in merito all'esatto posizionamento del confine non sono meritevoli di accoglimento, avendo il Giudice di primo grado dato ampiamente conto delle ragioni per cui risulta logico ritenere che il confine, fra i fabbricati, costituisca la prosecuzione di quello materializzato nel tratto oltre i fabbricati, trattandosi di soluzione “che soddisfa, da un canto, le risultanze sulla materializzazione del confine e, dall'altro, la conformazione risultante dalle mappe storiche (linea retta), rispetto alla quale non risulta in atti alcun elemento idoneo a concludere che, ad un certo punto, il confine possa essere stato spostato (accordo fra i proprietari, usucapione del possessore del fondo altrui)”.
I primi due motivi di appello devono, pertanto, essere rigettati.
Dal rigetto delle superiori doglianze discende anche il rigetto dell'ulteriore motivo di appello con cui lamenta la violazione dell'art. 905 c.c., in quanto gli appellati Parte_1
avrebbero aperto sul lato sud della loro proprietà due vedute a distanza inferiore di un metro e mezzo. L'appellante osserva che “la contestazione e il superamento della linea di confine, così come determinata dal Giudice in sentenza, fa venir meno anche il rispetto delle distanze prescritte (di mt 1,50 almeno)”.
Sul punto, è sufficiente osservare che il rigetto dei primi due motivi di appello, con conferma dell'individuazione della linea di confine per come accertata nella sentenza impugnata, consente di rigettare anche tale motivo di censura.
Infatti, per come correttamente osservato dal Giudice di primo grado “dalla misurazione del
CTU risulta, una volta stabilita la linea di confine come sopra, il rispetto della distanza prescritta (appendice c, nn. 10 e 11, in relazione alla colonna “TAVOLA 2”)”.
Analogamente dalla ritenuta corretta individuazione della linea di confine, per come accertata nella sentenza impugnata, discende anche il rigetto delle doglianze circa l'illegittimità della pavimentazione in autobloccanti in quanto asseritamente posizionata su terreno attoreo (per come ritenuto dal Giudice di primo grado anche in relazione agli altri manufatti asseritamente posizionati su terreno attoreo, quali la recinzione posta sulle particelle nn. 961-842, le linee di adduzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità).
Il Tribunale ha, infatti, osservato quanto alla pavimentazione in autobloccanti che, in considerazione della linea di confine per come individuata in sentenza, essa rientra interamente nella proprietà dei convenuti (odierni appellati). In ordine, invece, alla doglianza circa il fatto che la pavimentazione in esame sarebbe stata posizionata in modo da indirizzare le acque di scolo verso il fondo di parte appellante, occorre evidenziare come tale motivo di censura si appalesi genicamente formulato, atteso che l'odierno appellante si è limitato a riproporre la doglianza senza confrontarsi con le ragioni della decisione, ove si segnala che a fronte delle eccezioni tecniche svolte in primo grado dai convenuti, non ha ulteriormente Parte_1
approfondito la questione, con contestazioni specifiche, al fine di smentire quanto allegato da controparte.
Per quanto concerne l'ultimo motivo di appello, con cui lamenta che gli Parte_1
appellati hanno edificato un portico, sul lato est/sud della loro proprietà, di forma e dimensioni diverse da quanto assentito in permesso di costruire. In tesi di parte appellante la realizzazione di una doppia falda, anziché uno spiovente unico avrebbe comportato un aumento della superfice coperta rispetto a quella regolarmente assentita. Inoltre, il portico non sarebbe posizionato alle distanze minime dal confine con il fondo finitimo per come previsto dagli strumenti edilizi locali. Ciò comporterebbe una violazione degli artt. 872, 873 e seg. c.c. ovvero delle norme di edilizia ed urbanistica dagli stessi richiamate.
La Corte osserva che tale motivo di appello non si confronta adeguatamente con le plurime ed articolate ragioni della decisione di primo grado che ha ritenuto infondata tale censura (vds. pagg. 15-16 della sentenza impugnata cui si rinvia).
In questa prospettiva, occorre osservare che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato il rispetto delle distanze minime anche in ordine al portico de quo, osservando, da un lato, che non lamenta uno specifico pregiudizio se non la mera difformità di quanto Parte_1
eseguito rispetto al permesso di costruire ottenuto (con la precisazione che i sig.ri Parte_8
hanno ottenuto permesso in sanatoria) e, dall'altro, che, per come effettuato dal
[...]
CTU, la distanza con la tettoia va calcolata tra i pilastri della medesima, con conseguente rispetto delle distanze legali.
Il Tribunale ha, inoltre, del tutto correttamente osservato che non ha allegato Parte_1
alcun pregiudizio subito dal proprio fondo in conseguenza della violazione delle norme di edilizia di cui all'art. 871 c.c.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte ritiene che i motivi di appello articolati da sono infondati e devono essere respinti. Parte_1
L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese di lite, ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del presente grado di giudizio. In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate in favore di parte appellata nei termini che seguono, pari ai medi tabellari per tutte le fasi del giudizio, eccetto per la fase di trattazione che viene calcolata secondo i minimi tabellari:
- per la fase di studio € 2.058,00;
- per la fase introduttiva € 1.418,00;
- per la fase di trattazione € 1.523,00;
- per la fase decisoria € 3.470,00.
TOTALE: € 8.469,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Parte_1
la sentenza n. 2/2023 emessa dal Tribunale di Novara il 03.01.2023:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 3/2023 emessa dal
Tribunale di Novara in data 30.12.2022 e pubblicata in data 03.01.23;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1 in favore degli appellati e , che liquida in € 8.469,00, Controparte_1 Controparte_2
oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott. Roberto Rivello