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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
4993/2024
Parte_1
Ass. avv. FRANZOSO DIOGENE
Parte ricorrente
CONTRO avv. PARISI TOMMASO e avv.ta CONROTTO EMILIA Controparte_1
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in base alla CP_ criterio della soccombenza virtuale, deve osservarsi che l , nel costituirsi in giudizio, ha ritenuto che la domanda di presentata CP_2
dal ricorrente correttamente sia stata respinta non tanto per mancata prova dell'esistenza di un inadempimento datoriale (mancato pagamento delle retribuzioni di settembre e ottobre 2023, della tredicesima mensilità 2022 e della quattordicesima mensilità 2023), ma per mancata dimostrazione da parte del lavoratore della sua volontà di tutelare giudizialmente il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e che, all'odierna udienza di discussione, l'ente resistente ha sostenuto di aver accolto tale domanda soltanto sulla base dei documenti prodotti in corso di causa e in particolare sulla base del verbale di conciliazione in sede sindacale del 13 giugno 2024;
1 • a mente dell'ultimo comma dell'art. 3 citato, “la è riconosciuta CP_2
anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966
n. 604 come modificato dall'articolo 1 comma 40 della legge n. 92 del
2012”;
• alla luce della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 diventa necessario individuare il confine tra le dimissioni scaturite da determinazioni del dipendente indipendenti da condotte datoriali, certamente ostative alla erogazione della Naspi, e le dimissioni involontarie perché determinate da condotte datoriali che rendono obbligata la scelta del dipendente;
• le dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. sono certamente da ricondurre alla categoria del recesso involontario dal rapporto di lavoro, in quanto sorrette da una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
• ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di dimissioni, presupposto per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione tuttavia, diversamente da quanto sostenuto CP_2
dall'ente resistente, è irrilevante la circostanza che in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente si sia attivato nei confronti del datore di lavoro per richiedere l'adempimento dei propri crediti;
• alla luce di tali considerazioni, la produzione in giudizio del verbale di conciliazione in sede sindacale, peraltro sottoscritto in data successiva al deposito del ricorso, non pare dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di Naspi presentata dal ricorrente;
• secondo l'ente previdenziale, inoltre, sarebbe stato ostativo all'accoglimento della domanda il fatto che il ricorrente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro fosse ancora in malattia e fosse quindi necessario accertare la data di ripresa dell'attività lavorativa;
• in base a tutto quanto sin qui osservato, l deve essere CP_1
considerato soccombente virtuale in misura parziale e,
2 conseguentemente, le spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce, debbono essere poste a suo carico nella misura di
2/3, mentre il residuo terzo deve essere compensato tra le parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare al ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero CP_1 nell'importo di € 3000, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
compensa il residuo terzo delle spese di lite medesime.
Torino, 25 marzo 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
3
QUINTA SEZIONE LAVORO
4993/2024
Parte_1
Ass. avv. FRANZOSO DIOGENE
Parte ricorrente
CONTRO avv. PARISI TOMMASO e avv.ta CONROTTO EMILIA Controparte_1
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in base alla CP_ criterio della soccombenza virtuale, deve osservarsi che l , nel costituirsi in giudizio, ha ritenuto che la domanda di presentata CP_2
dal ricorrente correttamente sia stata respinta non tanto per mancata prova dell'esistenza di un inadempimento datoriale (mancato pagamento delle retribuzioni di settembre e ottobre 2023, della tredicesima mensilità 2022 e della quattordicesima mensilità 2023), ma per mancata dimostrazione da parte del lavoratore della sua volontà di tutelare giudizialmente il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e che, all'odierna udienza di discussione, l'ente resistente ha sostenuto di aver accolto tale domanda soltanto sulla base dei documenti prodotti in corso di causa e in particolare sulla base del verbale di conciliazione in sede sindacale del 13 giugno 2024;
1 • a mente dell'ultimo comma dell'art. 3 citato, “la è riconosciuta CP_2
anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966
n. 604 come modificato dall'articolo 1 comma 40 della legge n. 92 del
2012”;
• alla luce della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 diventa necessario individuare il confine tra le dimissioni scaturite da determinazioni del dipendente indipendenti da condotte datoriali, certamente ostative alla erogazione della Naspi, e le dimissioni involontarie perché determinate da condotte datoriali che rendono obbligata la scelta del dipendente;
• le dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. sono certamente da ricondurre alla categoria del recesso involontario dal rapporto di lavoro, in quanto sorrette da una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
• ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di dimissioni, presupposto per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione tuttavia, diversamente da quanto sostenuto CP_2
dall'ente resistente, è irrilevante la circostanza che in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente si sia attivato nei confronti del datore di lavoro per richiedere l'adempimento dei propri crediti;
• alla luce di tali considerazioni, la produzione in giudizio del verbale di conciliazione in sede sindacale, peraltro sottoscritto in data successiva al deposito del ricorso, non pare dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di Naspi presentata dal ricorrente;
• secondo l'ente previdenziale, inoltre, sarebbe stato ostativo all'accoglimento della domanda il fatto che il ricorrente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro fosse ancora in malattia e fosse quindi necessario accertare la data di ripresa dell'attività lavorativa;
• in base a tutto quanto sin qui osservato, l deve essere CP_1
considerato soccombente virtuale in misura parziale e,
2 conseguentemente, le spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce, debbono essere poste a suo carico nella misura di
2/3, mentre il residuo terzo deve essere compensato tra le parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare al ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero CP_1 nell'importo di € 3000, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
compensa il residuo terzo delle spese di lite medesime.
Torino, 25 marzo 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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