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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/09/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5133/2021, tra
elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Urciuolo Alfonso Lorenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. OL S.P.A , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to Alfredo
Crescenzo , che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta ,
Convenuta
Nonché
convenuto/ contumace Controparte_1
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 27/05/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
07/08/2017 in ER , alle ore 12,30 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motociclo Honda tg EA 08527 , di proprietà di . Controparte_2
Nell'occasione , il prefato motoveicolo veniva attinto da una autovettura AT PA tg CE 764317 , di proprietà di , il cui conducente, giunto in Controparte_1
prossimità di un incrocio cittadino, non rispettava il segnale di “stop” ed invadeva la prefata sede stradale, provocando la collisione con il veicolo antagonista condotto dall'attore.
Parte istante, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una posta di danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi la , quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari Controparte_3
sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'inverosimiglianza della dinamica descritta in libello introduttivo, oltre a confutare le avverse ragioni in merito alla quantificazione delle poste di credito vantate.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici coobligati in solido in data 16 03 2018 , a fronte di un giudizio incoato il 04 08 2021, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale.
Circa, poi, la improcedibilità della domanda espressa si osservi che , come disposto dall'art. 3 comma 1, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatoria per chi intende “esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e… “Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”. In questi casi infatti “l''esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo, esaminando nello specifico il petitum processuale, la quantificazione del danno viene stimata dall'attore in misura ben superiore al limite di € 50.000,00 disposto dalla norma , evincendosi un quantum debeatur individuato in € 95.629,00, conseguendone il rigetto della eccezione.
Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Va, altresì, dichiarata la contumacia di litisconsorte necessario, Controparte_1
raggiunto da notifica ex art. 139 cpc del 29 07 2021.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 28/03/2024 a mezzo interpello dei testi ammessi e , segnatamente, di quello in tal sede escusso, ( dichiaratasi Testimone_1
indifferente) .
Dallo stralcio della deposizione resa si riporta quanto segue:..”
ADR: conosco i fatti causa in quanto trovandomi personalmente sul luogo del sinistro
, ho avuto modo di accompagnare presso il drappello del pronto soccorso di ER
l'infortunato; in tale occasione ho lasciato i miei recapiti allo stesso per le ragioni afferenti ad una disponibilità a testimoniare;
erano i primi giorni di Agosto dell'anno
2017 verso le ore 12,30 circa;
ADR: mi trovavo a condurre il mio autoveicolo in ER , in via Wagner, insieme a mio cugino, ; procedevamo lentamente in virtù della careggiata stretta Persona_1 ed a senso unico e dinanzi a me procedeva un uomo che conduceva uno scooter;
la distanza tra me e il veicolo che mi precedeva era minima;
ADR; giunti alla intersezione di Via Gigli, una autovettura AT PA , proveniente dalla destra rispetto al nostro senso di marcia, non si fermava alla prescrizione di
“STOP” riportata sia a terra che con segnalazione verticale, ed impattava sul lato destro del motorino , facendo cadere il conducente a terra sul lato sinistro, impattando per lo effetto, sul lato sinistro del corpo, in special modo sulla schiena;
ADR: mi sono, pertanto, preoccupata delle conseguenze dell'impatto e , fermatami, sono scesa dal veicolo e mi sono avvicinata alla scena del sinistro;
ADR: dalla vettura antagonista scese un uomo di mezza età il quale, invero, ammise la sua distrazione;
ADR; il malcapitato presentava evidenti segni di piccole ferite lacero-contuse sul corpo, atteso che lo stesso indossava abiti estivi, pertanto, leggeri;
ADR: non ho pensato di chiamare né le Forze dell'Ordine né il 118 ma mi sono occupata personalmente di portarlo al PS:
ADR: è la seconda volta che vengo convocata il qualità di teste e reso testimonianza per il medesimo sinistro, posto che vi è stato altro giudizio presso il GDP di ER verosimilmente relativo ai soli danni a cose;
ADR: non ho reso testimonianze in altri giudizi.
ADR: il conducente dello scooter ha tentato invano di evitare la collisione;
egli era da solo sul mezzo indossando il casco…”
L'udenza veniva poi aggionata all'11 06 2024 nel corso della quale deponeva l'altro teste ammesso, , la cui esposizione qui si riporta ..” ADR: mi trovavo Persona_1
a percorrere una strada del comune di ER , di cui non rammento il nome , a bordo di una autovettura non condotta dal sottoscritto, bensì, da , . Testimone_1
ADR: tanto accadeva nell'anno 2017 , durante il periodo estivo.
ADR: non posso invero ricordare esattamente le ragioni per cui mi trovavo in zona ma rammento di un sinistro stradale avvenuto tra una autovettura ed uno scooter. ADR: ho visto dalla mia posizione da passeggero dell'auto uno scontro avvenuto presso una intersezione tra i mentovati veicoli .
ADR: posso affermare con certezza che lo scooter precedeva l'autovettura in cui ero trasportato, ovvero, andava nella medesima direzione di marcia;
ADR: quello che ricordo di aver visto è lo scooter cadere al suolo poco dinanzi a me ma, invero, nulla ricordo della dinamica del sinistro e dell'impatto tra i veicoli.
ADR: posso solo precisare che a seguito dei fatti l'auto in cui procedevo si è fermato ed io e la conducente siamo scusi per constatare l'accaduto; all'uopo mi sono sincerato delle condizioni di salute del malcapitato il quale duoleva delle conseguenze fisiche, seppur apparentemente non rilevante. ADR: a seguito del sinistro mi sono rivisto con il sig al quale ho verosimilmente lasciato i miei recapiti;
ADR:non ricordo se Pt_1
qualcuno avesse chiamato i soccorsi:
ADR. Mi è capitato in una altra occasione di essere convocato quale teste oculare per lo stesso episodio presso il GDP di ER.
Nessuna altra occasione vi è stata oltre questa.
ADR: non posso identificare il modello della autovettura coinvolta..”
Ciò posto, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio si evince che il conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al Codice Della Strada di cui all'art. 145, il quale recita ai commi 1 e 2 :..” 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione..”
Cotal corollario dispositivo si attaglia alla descrizione resa dalla teste la Testimone_1
quale riferisce circa la provenienza della vettura antagonista del motociclo , attestando che cotal tratto viario fosse regolamentato da un segnale di “stop”.
E' noto, in subiecta materia, il principio secondo il quale , in caso di incidente stradale, chi non ha rispettato il segnale può essere ritenuto l'unico ed esclusivo responsabile, superando quindi la presunzione di concorso di colpa, prevista solo quando non è possibile accertare concretamente le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro
(sent. della Cass. n.30993 del 2018).
Tale presunzione di responsabilità può essere superata unicamente comprovando che
, nell'affrontare l'intersezione, il veicolo con diritto di precedenza tenuto una condotta negligente ed imprudente ( es: alta velocità) in tal guisa da ricadere sotto l'egida della fattispecie ipotetica di cui all'srt 2054 c.c. comma II ( Cass. sent. n.46818 del 2014).
Invero, alcuna prova di segno contrario è emersa in corso di istruttoria, conseguendone la declaratoria di responsabilità piena a carico del veicolo di proorietà di Controparte_1
V' è più che si rinviene in atti copia del modello CAI sottoscritta dai protagonisti del sunistro stradale il quale non rivestendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum che opera verso l'assicuratore, che potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria (articolo 143, comma 2, Codice delle
Assicurazioni Private). Tale principio di diritto risulta consolidato in sede di legittimità.
La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell' Ordinanza 12 novembre 2020, n.
25468,
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla CP_4
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria. Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili). Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 10 % ;
temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 50 % gg 30;
Nulla per le spese mediche documentate .
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 30 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 22.336,00 ( valore punto danno biologico €2.612,40 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00
percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 1.725,00 .
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 27.511,00.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte
del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato,
onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata. Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistino ragioni opposte alla applicazione dell'art. 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la contumacia di Controparte_1
dichiara la rsponsabilità esclusiva del mentovato, in qualità di litisconsorte necessario, nella causazione del sinistro;
accoglie la domanda risarcitoria e per lo effetto condanna l'Unipol spa in solido con al pagamento della complessiva somma di € 27.511,00 in favore Controparte_1
dell'attore, oltre interessi dal dì della domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria sulla minor somma devalutata;
condanna i prefati convenuti in solidi tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 7.616,00 oltre accessori di legge ex art.93 cpc, oltte €
800,00 per verosimili esborsi.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 29 settembre 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata