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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6825/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6825/2025 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Perosa 62 TORINO presso lo studio dell'avv. CATALDO
ANTONELLA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 21/07/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 754 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23 luglio 1986 e il 28 maggio 1992. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/06/2023.
Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche, le parti sono concordi nel prevedere la corresponsione di un assegno divorzile una tantum dell'importo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) da parte del signor in favore della signora Parte_2
le parti concordano che tale assegno divorzile una tantum sia corrisposto Parte_1 mediante versamento a mezzo bonifico bancario di una prima rata di euro 2.000,00 (euro duemila/00) entro due giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per divorzio congiunto, una seconda rata di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) da corrispondersi alla data del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza e del saldo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Torino
DÀ ATTO che:
Dare atto che in ragione del versamento degli importi suindicati, con decorrenza dal mese di aprile 2025, le parti concordano che il marito non dovrà più corrispondere in favore della moglie il contributo al mantenimento mensile in precedenza previsto in sede di separazione. Dare atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, ogni e qualsivoglia questione patrimoniale è da intendersi risolta e che i signori e non avranno più Parte_2 Parte_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara equo l'importo ex art. 5 legge div..
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6825/2025 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Perosa 62 TORINO presso lo studio dell'avv. CATALDO
ANTONELLA* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 21/07/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 754 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23 luglio 1986 e il 28 maggio 1992. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/06/2023.
Con ricorso depositato il 26/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche, le parti sono concordi nel prevedere la corresponsione di un assegno divorzile una tantum dell'importo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) da parte del signor in favore della signora Parte_2
le parti concordano che tale assegno divorzile una tantum sia corrisposto Parte_1 mediante versamento a mezzo bonifico bancario di una prima rata di euro 2.000,00 (euro duemila/00) entro due giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per divorzio congiunto, una seconda rata di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) da corrispondersi alla data del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza e del saldo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Torino
DÀ ATTO che:
Dare atto che in ragione del versamento degli importi suindicati, con decorrenza dal mese di aprile 2025, le parti concordano che il marito non dovrà più corrispondere in favore della moglie il contributo al mantenimento mensile in precedenza previsto in sede di separazione. Dare atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, ogni e qualsivoglia questione patrimoniale è da intendersi risolta e che i signori e non avranno più Parte_2 Parte_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara equo l'importo ex art. 5 legge div..
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.