Articolo 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 362
Versione
6 maggio 1958
Art. 1. Articolo unico.

In favore dei salariati nominati in ruolo ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940 , e' riconosciuto valido agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all' art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo, con diritto alla ricostruzione di carriera prevista dall' art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .

Entrata in vigore il 6 maggio 1958